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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/11/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. IA ES Presidente
Dr. RE TT Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 20 settembre
2024 da
(c.f. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura rilasciata con atto allegato al ricorso in appello dagli avvocati Maurizio
IA GU e AO GU (pec: , Email_1 appellante contro
, Controparte_1 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona n. 18/2024 d.d. 09.04.2024, non notificata.-
In punto: vittime del dovere;
rideterminazione dell'importo dell'assegno vitalizio nella misura di € 500,00.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Sezione Lavoro adita, in accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Verona
Sezione Lavoro n. 18/2024 pubblicata in data 9.4.2024 e per lo effetto,
- riconoscere e dichiarare il diritto dell'appellante all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo adeguato a € 500,00, debitamente perequato ed esentasse, con ogni conseguente liquidazione delle differenze dovute per arretrati maturati a tale titolo
a decorrere dall'1.1.2006, maggiorati degli interessi legali.
- Condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese competenze ed CP_1 onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Verona - dopo aver disposto consulenza tecnica medico/legale – nell'accogliere il ricorso proposto da diretto ad ottenere i benefici previsti per le c.d. Parte_1 vittime del dovere, così provvedeva:
1. Accerta e dichiara il diritto del sig. alla speciale elargizione Parte_1 commisurata alla percentuale del 52.5% oltre ad accessori di legge;
2. Accerta e dichiara il diritto del sig. alla corresponsione Parte_1 dell'assegno vitalizio pari a € 258,23 e dello speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00, con decorrenza dal 1.1.2006 e dal 1.1.2008;
3. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 procuratore del ricorrente, antistatario, pari a € 4.201,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..;
4. Condanna le parti in solido al pagamento delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto
2. Per la parziale riforma della predetta sentenza ha proposto gravame Pt_1
nella parte in cui è stato dichiarato il diritto, quale vittima del dovere,
[...] alla erogazione mensile dell'assegno vitalizio (di cui all'art. 2 della l. n.
407/1998) nell'importo originario di € 258,23 anziché adeguato a € 500,00
(come disposto dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 238, della l. n.
350/2003.
3. Nonostante la regolarità formale e sostanziale della notifica appello il CP_1 intimato è rimasto contumace.
2 4. La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del
13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
6. Alle vittime del dovere e agli equiparati, in virtù di quanto previsto dall'art. 1 lettera a) del d.pr. n. 243/2006 vanno erogati “benefici e provvidenze…. previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n.
407 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI..” e, quindi, spetta l'assegno vitalizio di € 500,00, al mese con le dovute perequazioni annuali (da contabilizzarsi a partire dall'1.1.2004, data di entrata in vigore dell'art. 4, comma 238, della l. n.
350/2003, che ha appunto previsto l'innalzamento dell'importo di tale assegno, inizialmente stabilito dalla l. n. 407/1998 in € 258,23).
Sulla questione è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni
Unite, che con sentenza n. 7761/2017 (conformi C.d.A. VE n. 3782023, n.
345/2023) ha affermato il seguente principio di diritto: “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata…”, e dunque è dovuto nell'importo di € 500,00 anche alle vittime del dovere e agli equiparati”.
7. Per quanto sopra, la gravata decisione merita riforma di essere riformata in parte qua, con conseguente dichiarazione del diritto alla percezione dell'assegno vitalizio nell'importo adeguato a € 500,00, soggetto a perequazione automatica dall'1.1.2004.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 ed alle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della semplicità della decisione e della natura degli atti di parte (riproduttivi degli argomenti difensivi già articolati in primo grado) senza fase istruttoria in questo grado, con conferma delle statuizioni in punto spese di causa di cui all'impugnata sentenza, con distrazione a favore dei procuratori antistatari dell'appellante avv.ti RR Maurizio IA e RR AO
p.q.m.
3 La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza - così decide:
1) ridetermina l'ammontare dell'assegno vitalizio di cui al capo 2) dell'impugnata sentenza in € 500,00;
2) condanna il alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado di giudizio a favore di che liquida quanto al Parte_1 primo grado nella misura già indicata, quanto al grado di appello in €
3.261,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA
e CPA, con distrazione favore dei difensori antistatari avv.ti RR
Maurizio IA e RR AO.
Venezia, 13.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
TT RE ES IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. IA ES Presidente
Dr. RE TT Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 20 settembre
2024 da
(c.f. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura rilasciata con atto allegato al ricorso in appello dagli avvocati Maurizio
IA GU e AO GU (pec: , Email_1 appellante contro
, Controparte_1 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona n. 18/2024 d.d. 09.04.2024, non notificata.-
In punto: vittime del dovere;
rideterminazione dell'importo dell'assegno vitalizio nella misura di € 500,00.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Sezione Lavoro adita, in accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Verona
Sezione Lavoro n. 18/2024 pubblicata in data 9.4.2024 e per lo effetto,
- riconoscere e dichiarare il diritto dell'appellante all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile nell'importo adeguato a € 500,00, debitamente perequato ed esentasse, con ogni conseguente liquidazione delle differenze dovute per arretrati maturati a tale titolo
a decorrere dall'1.1.2006, maggiorati degli interessi legali.
- Condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese competenze ed CP_1 onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Verona - dopo aver disposto consulenza tecnica medico/legale – nell'accogliere il ricorso proposto da diretto ad ottenere i benefici previsti per le c.d. Parte_1 vittime del dovere, così provvedeva:
1. Accerta e dichiara il diritto del sig. alla speciale elargizione Parte_1 commisurata alla percentuale del 52.5% oltre ad accessori di legge;
2. Accerta e dichiara il diritto del sig. alla corresponsione Parte_1 dell'assegno vitalizio pari a € 258,23 e dello speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00, con decorrenza dal 1.1.2006 e dal 1.1.2008;
3. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 procuratore del ricorrente, antistatario, pari a € 4.201,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..;
4. Condanna le parti in solido al pagamento delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto
2. Per la parziale riforma della predetta sentenza ha proposto gravame Pt_1
nella parte in cui è stato dichiarato il diritto, quale vittima del dovere,
[...] alla erogazione mensile dell'assegno vitalizio (di cui all'art. 2 della l. n.
407/1998) nell'importo originario di € 258,23 anziché adeguato a € 500,00
(come disposto dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 238, della l. n.
350/2003.
3. Nonostante la regolarità formale e sostanziale della notifica appello il CP_1 intimato è rimasto contumace.
2 4. La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del
13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
6. Alle vittime del dovere e agli equiparati, in virtù di quanto previsto dall'art. 1 lettera a) del d.pr. n. 243/2006 vanno erogati “benefici e provvidenze…. previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n.
407 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI..” e, quindi, spetta l'assegno vitalizio di € 500,00, al mese con le dovute perequazioni annuali (da contabilizzarsi a partire dall'1.1.2004, data di entrata in vigore dell'art. 4, comma 238, della l. n.
350/2003, che ha appunto previsto l'innalzamento dell'importo di tale assegno, inizialmente stabilito dalla l. n. 407/1998 in € 258,23).
Sulla questione è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni
Unite, che con sentenza n. 7761/2017 (conformi C.d.A. VE n. 3782023, n.
345/2023) ha affermato il seguente principio di diritto: “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata…”, e dunque è dovuto nell'importo di € 500,00 anche alle vittime del dovere e agli equiparati”.
7. Per quanto sopra, la gravata decisione merita riforma di essere riformata in parte qua, con conseguente dichiarazione del diritto alla percezione dell'assegno vitalizio nell'importo adeguato a € 500,00, soggetto a perequazione automatica dall'1.1.2004.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 ed alle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della semplicità della decisione e della natura degli atti di parte (riproduttivi degli argomenti difensivi già articolati in primo grado) senza fase istruttoria in questo grado, con conferma delle statuizioni in punto spese di causa di cui all'impugnata sentenza, con distrazione a favore dei procuratori antistatari dell'appellante avv.ti RR Maurizio IA e RR AO
p.q.m.
3 La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza - così decide:
1) ridetermina l'ammontare dell'assegno vitalizio di cui al capo 2) dell'impugnata sentenza in € 500,00;
2) condanna il alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado di giudizio a favore di che liquida quanto al Parte_1 primo grado nella misura già indicata, quanto al grado di appello in €
3.261,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA
e CPA, con distrazione favore dei difensori antistatari avv.ti RR
Maurizio IA e RR AO.
Venezia, 13.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
TT RE ES IA
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