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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/10/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2930/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 15/10/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- E Parte_1 Parte_2
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per gli appellanti l'Avv. GIOVANNI CARNEVALE che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI POTENZA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2930/2020
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante la presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2930/2020 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 02.12.2020;
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA FABRIZIO C.F._2
1
LAVIANO N. 34, PESCOPAGANO (PZ), presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI
CARNEVALE che li rappresenta e li difende, giusta procura allagata in calce al ricorso in appello;
[...]
[...
Controparte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO N. 46, P.IVA_1
, presso gli uffici dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CP_1
DI POTENZA (c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._3
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello - Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
nella qualità di trasgressore e proprietario del veicolo, avverso i verbali di
[...] contestazione nn. 895566125 e 895566223 elevati dai Carabinieri di Pescopagano in data
12.09.2018.
In particolare, con il verbale n. 895566125 veniva contestato al la violazione Parte_1 dell'art. 116 co. 15 e co. 17 del Codice della Strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285), per essersi posto alla guida del veicolo di proprietà del sprovvisto di patente, oltre a Parte_2 essere disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, mentre con il verbale n. 895566223 veniva a quest'ultimo contestata la violazione co. 14 dell'anzidetta disposizione per aver consentito di condurre il proprio veicolo a persona sprovvista di valido titolo abilitativo.
Con sentenza n. 4/2020, depositata in data 06.03.2020, il Giudice di Pace di Pescopagano ha rigettato l'opposizione, confermando i verbali impugnati.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 deducendo:
1) la violazione dell'obbligo di immediata contestazione prescritta dall'art. 200 C.d.s.
e la carenza della motivazione dei verbali prescritta dall'art 201, comma 1 bis C.d.s., nonché il travisamento dell'art. 384 del D.L.gs. 16.12.1992 n. 495;
2) il travisamento del disposto dell'art. 2700 c.c., in ordine alla condizione di fede privilegiata del verbale di contestazione;
2
Costituitasi in giudizio, la , ribadendo le doglianze già formulate nel giudizio di CP_2 primo grado, ha insistito per la conferma della sentenza del Giudice di prime cure e per il rigetto dell'appello poiché infondato.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
§2. L'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito illustrato.
Il Giudice di Pace, circa la censura concernente la mancata indicazione nei verbali delle ragioni che hanno determinato la contestazione differita della violazione, ha osservato
“secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la contestazione immediata dell'infrazione – quale requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo, ma esemplificativo, sicché non
è precluso al giudice dell'opposizione riconoscere l'esistenza dell'impossibilità di contestazione immediata dell'infrazione senza fare specificio riferimento ad una delle ipotesi espressamente previste dall'art. 384 reg. es. Codice della Strada (Cass. 7090-
2005), competendo al giudice di merito (Cass. 12865-2008; Cass. 7415-2009) valutare se la circostanza impeditiva abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, a giudice stesso sia consentito alcun sindacato sulle scelte operative e organizzative degli accertatori (Cass. 17573-2005; Cass. 4142-
2010).
Orbene, il motivo – per come tratteggiato dagli opponenti, basato sulla mera omessa mancata contestazione ex art. 284 reg. es. Codice della Strada – poggia su una nozione del tutto teorica di possibilità della contestazione immediata, che prescinde dal senso proprio della disposizione normativa che è quello di imporre all'agente accertatore la contestazione immediata in funzione della possibilità del trasgressore di esercitare la propria difesa con prontezza. Tale possibilità, ricorda la S.C., risulta anzi favorita dal differimento della contestazione, che consente l'approfondimento della vicenda e
l'acquisizione di informazioni e dichiarazioni spontanee provenienti da terzi e dal trasgressore medesimo(cfr., per riferimenti, Cass. 4142-2010 cit.).
Ciò è quanto avvenuto nei verbali opposti, allorché i Carabinieri, nel momento della redazione dei verbali, effettuata in Caserma, hanno proceduto alle contestazioni enunciate nei verbali nei confronti di entrambi i soggetti. La conferma si ha, come detto, proprio nei verbali: nel s.p.v. 895566125, si legge «N.B. incrociato sulla SS7 inc SP31 altezza benzina, fermato successivamente nei pressi del bar "Il Patriarca" alle ore
14:35»; seguono dichiarazioni e firma di;
nel s.p.v. 895566223 Persona_1
"l'infrazione è emersa a seguito di contestazione effettuata nei confronti del conducente
3
con verbale 895566125 ..."; seguono dichiarazioni e firma di . Infine, in Parte_2 sede di contestazioni di verbali, con dichiarazioni convergenti, il ha dichiarato Pt_2 che era lui alla guida del veicolo (s.p.v. 895566223) e il che alla guida non era lui Per_1 bensì il (s.p.v. 895566125). Pt_2
Si comprende, pertanto, che le contestazioni, dopo il completamento e la raccolta degli elementi a base degli accertamenti, sono avvenute nelle forme e modalità sopra illustrate, connotandosi le stesse poste a difesa degli interessati di esercitare le rispettive difese, dopo l'approfondimento della vicenda e l'acquisizione di informazioni”.
Il giudice di pace, tuttavia, ha omesso di considerare il dato di partenza del ragionamento fatto dalla giurisprudenza richiamata ovvero che nei verbali sia contenuta una motivazione, anche estremamente sintetica, che dia conto delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata, consentendo, successivamente, al giudice di valutare la legittimità della contestazione differita in relazione alle circostanze concrete e con il limite dell'insindacabilità delle scelte di servizio.
Diversa è l'ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui nel verbale è del tutto omessa la motivazione in punto di contestazione differita.
Pertanto, deve ritenersi fondata la censura circa la mancata indicazione nei verbali impugnati delle ragioni che hanno determinato la contestazione differita della violazione, riproposta dagli appellanti nel presente grado di appello con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Invero, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, e fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, in virtù di quanto stabilito agli artt. 200 e 201 c.d.s., quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
dovendosi rilevare che su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio.
Orbene, nel caso in esame, nei verbali impugnati – entrambi redatti presso gli uffici dell'organo accertatore – non sono indicate le ragioni per le quali la contestazione non è avvenuta immediatamente e non risulta provata la ricorrenza di alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 201 co. 1-bis C.d.s. per le quali è escluso l'obbligo di motivazione della contestazione differita.
Né la dicitura contenuta nel verbale n. 895566125, con cui gli agenti si sono limitati a evidenziare che il veicolo veniva “incrociato sulla SS7 INC. SP 31 altezza benzina, fermato successivamente nei pressi del bar “IL PATRIARCA” ALLE ORE 14:35”, senza
4
chiarire le ragioni che non consentivano la contestazione immediata delle violazioni, né quella presente nel verbale n. 895566223, con la quale veniva fatto rilevare che
“l'infrazione è emersa a seguito di contestazione effettuata nei confronti del conducente con verbale n. 895566125”, consentono di ritenere soddisfatto l'onere imposto dagli artt.
200 e 201 C.d.s.
Peraltro, non trovano riscontro nei verbali impugnati le argomentazioni della CP_2 secondo cui la contestazione immediata, di fatto, era resa impossibile “a causa del traffico presente nelle circostanze e della conformazione della strada, che impediva di intimare Part immediatamente l' in condizioni di sicurezza, i Militari, invertita la marcia, si mettevano alla ricerca del veicolo che veniva individuato a breve distanza nei pressi del bar “Il Patriarca”, le quali, pertanto, rappresentano una ricostruzione dedotta ex post non idonea a superare il vizio motivazionale dei provvedimenti impugnati.
Dunque, pur condividendosi quanto osservato dalla , nella memoria difensiva CP_2 di primo grado, circa l'impossibilità di elevare il verbale di accertamento prima che siano acquisiti tutti gli elementi necessari per verificare l'effettiva sussistenza della violazione,
è pur sempre necessario che tali ragioni siano riportate nella motivazione del verbale di accertamento, non trattandosi di ipotesi sussumibile tra quelle tassativamente previste dall'art. 201 co. 1-bis C.d.s. per le quali è escluso, ex lege, l'obbligo di contestazione immediata (cfr. Cass., sez. II, Sentenza n. 16555/13).
Pertanto, in ragione dell'omessa specificazione dei motivi per cui è mancata la contestazione immediata delle infrazioni, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dei verbali opposti.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in ragione del valore della domanda, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, così come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dell'oggetto della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De
Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Pescopagano n. 4/2020 del 06.03.2020, annulla i verbali di accertamento ai nn.
895566125 e 895566223 elevati dai Carabinieri di Pescopagano in data
12.09.2018;
5
2) Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_3
e delle spese del primo grado di Parte_1 Parte_2 giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.200,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
nonché delle spese del presente grado di appello che si liquidano complessivamente in euro 2.763,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite
Così deciso in Potenza lì, 31.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 15/10/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- E Parte_1 Parte_2
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per gli appellanti l'Avv. GIOVANNI CARNEVALE che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI POTENZA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2930/2020
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante la presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2930/2020 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 02.12.2020;
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA FABRIZIO C.F._2
1
LAVIANO N. 34, PESCOPAGANO (PZ), presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI
CARNEVALE che li rappresenta e li difende, giusta procura allagata in calce al ricorso in appello;
[...]
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Controparte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO N. 46, P.IVA_1
, presso gli uffici dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CP_1
DI POTENZA (c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._3
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello - Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
nella qualità di trasgressore e proprietario del veicolo, avverso i verbali di
[...] contestazione nn. 895566125 e 895566223 elevati dai Carabinieri di Pescopagano in data
12.09.2018.
In particolare, con il verbale n. 895566125 veniva contestato al la violazione Parte_1 dell'art. 116 co. 15 e co. 17 del Codice della Strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285), per essersi posto alla guida del veicolo di proprietà del sprovvisto di patente, oltre a Parte_2 essere disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, mentre con il verbale n. 895566223 veniva a quest'ultimo contestata la violazione co. 14 dell'anzidetta disposizione per aver consentito di condurre il proprio veicolo a persona sprovvista di valido titolo abilitativo.
Con sentenza n. 4/2020, depositata in data 06.03.2020, il Giudice di Pace di Pescopagano ha rigettato l'opposizione, confermando i verbali impugnati.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 deducendo:
1) la violazione dell'obbligo di immediata contestazione prescritta dall'art. 200 C.d.s.
e la carenza della motivazione dei verbali prescritta dall'art 201, comma 1 bis C.d.s., nonché il travisamento dell'art. 384 del D.L.gs. 16.12.1992 n. 495;
2) il travisamento del disposto dell'art. 2700 c.c., in ordine alla condizione di fede privilegiata del verbale di contestazione;
2
Costituitasi in giudizio, la , ribadendo le doglianze già formulate nel giudizio di CP_2 primo grado, ha insistito per la conferma della sentenza del Giudice di prime cure e per il rigetto dell'appello poiché infondato.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
§2. L'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito illustrato.
Il Giudice di Pace, circa la censura concernente la mancata indicazione nei verbali delle ragioni che hanno determinato la contestazione differita della violazione, ha osservato
“secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la contestazione immediata dell'infrazione – quale requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo, ma esemplificativo, sicché non
è precluso al giudice dell'opposizione riconoscere l'esistenza dell'impossibilità di contestazione immediata dell'infrazione senza fare specificio riferimento ad una delle ipotesi espressamente previste dall'art. 384 reg. es. Codice della Strada (Cass. 7090-
2005), competendo al giudice di merito (Cass. 12865-2008; Cass. 7415-2009) valutare se la circostanza impeditiva abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, a giudice stesso sia consentito alcun sindacato sulle scelte operative e organizzative degli accertatori (Cass. 17573-2005; Cass. 4142-
2010).
Orbene, il motivo – per come tratteggiato dagli opponenti, basato sulla mera omessa mancata contestazione ex art. 284 reg. es. Codice della Strada – poggia su una nozione del tutto teorica di possibilità della contestazione immediata, che prescinde dal senso proprio della disposizione normativa che è quello di imporre all'agente accertatore la contestazione immediata in funzione della possibilità del trasgressore di esercitare la propria difesa con prontezza. Tale possibilità, ricorda la S.C., risulta anzi favorita dal differimento della contestazione, che consente l'approfondimento della vicenda e
l'acquisizione di informazioni e dichiarazioni spontanee provenienti da terzi e dal trasgressore medesimo(cfr., per riferimenti, Cass. 4142-2010 cit.).
Ciò è quanto avvenuto nei verbali opposti, allorché i Carabinieri, nel momento della redazione dei verbali, effettuata in Caserma, hanno proceduto alle contestazioni enunciate nei verbali nei confronti di entrambi i soggetti. La conferma si ha, come detto, proprio nei verbali: nel s.p.v. 895566125, si legge «N.B. incrociato sulla SS7 inc SP31 altezza benzina, fermato successivamente nei pressi del bar "Il Patriarca" alle ore
14:35»; seguono dichiarazioni e firma di;
nel s.p.v. 895566223 Persona_1
"l'infrazione è emersa a seguito di contestazione effettuata nei confronti del conducente
3
con verbale 895566125 ..."; seguono dichiarazioni e firma di . Infine, in Parte_2 sede di contestazioni di verbali, con dichiarazioni convergenti, il ha dichiarato Pt_2 che era lui alla guida del veicolo (s.p.v. 895566223) e il che alla guida non era lui Per_1 bensì il (s.p.v. 895566125). Pt_2
Si comprende, pertanto, che le contestazioni, dopo il completamento e la raccolta degli elementi a base degli accertamenti, sono avvenute nelle forme e modalità sopra illustrate, connotandosi le stesse poste a difesa degli interessati di esercitare le rispettive difese, dopo l'approfondimento della vicenda e l'acquisizione di informazioni”.
Il giudice di pace, tuttavia, ha omesso di considerare il dato di partenza del ragionamento fatto dalla giurisprudenza richiamata ovvero che nei verbali sia contenuta una motivazione, anche estremamente sintetica, che dia conto delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata, consentendo, successivamente, al giudice di valutare la legittimità della contestazione differita in relazione alle circostanze concrete e con il limite dell'insindacabilità delle scelte di servizio.
Diversa è l'ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui nel verbale è del tutto omessa la motivazione in punto di contestazione differita.
Pertanto, deve ritenersi fondata la censura circa la mancata indicazione nei verbali impugnati delle ragioni che hanno determinato la contestazione differita della violazione, riproposta dagli appellanti nel presente grado di appello con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Invero, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, e fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, in virtù di quanto stabilito agli artt. 200 e 201 c.d.s., quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
dovendosi rilevare che su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio.
Orbene, nel caso in esame, nei verbali impugnati – entrambi redatti presso gli uffici dell'organo accertatore – non sono indicate le ragioni per le quali la contestazione non è avvenuta immediatamente e non risulta provata la ricorrenza di alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 201 co. 1-bis C.d.s. per le quali è escluso l'obbligo di motivazione della contestazione differita.
Né la dicitura contenuta nel verbale n. 895566125, con cui gli agenti si sono limitati a evidenziare che il veicolo veniva “incrociato sulla SS7 INC. SP 31 altezza benzina, fermato successivamente nei pressi del bar “IL PATRIARCA” ALLE ORE 14:35”, senza
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chiarire le ragioni che non consentivano la contestazione immediata delle violazioni, né quella presente nel verbale n. 895566223, con la quale veniva fatto rilevare che
“l'infrazione è emersa a seguito di contestazione effettuata nei confronti del conducente con verbale n. 895566125”, consentono di ritenere soddisfatto l'onere imposto dagli artt.
200 e 201 C.d.s.
Peraltro, non trovano riscontro nei verbali impugnati le argomentazioni della CP_2 secondo cui la contestazione immediata, di fatto, era resa impossibile “a causa del traffico presente nelle circostanze e della conformazione della strada, che impediva di intimare Part immediatamente l' in condizioni di sicurezza, i Militari, invertita la marcia, si mettevano alla ricerca del veicolo che veniva individuato a breve distanza nei pressi del bar “Il Patriarca”, le quali, pertanto, rappresentano una ricostruzione dedotta ex post non idonea a superare il vizio motivazionale dei provvedimenti impugnati.
Dunque, pur condividendosi quanto osservato dalla , nella memoria difensiva CP_2 di primo grado, circa l'impossibilità di elevare il verbale di accertamento prima che siano acquisiti tutti gli elementi necessari per verificare l'effettiva sussistenza della violazione,
è pur sempre necessario che tali ragioni siano riportate nella motivazione del verbale di accertamento, non trattandosi di ipotesi sussumibile tra quelle tassativamente previste dall'art. 201 co. 1-bis C.d.s. per le quali è escluso, ex lege, l'obbligo di contestazione immediata (cfr. Cass., sez. II, Sentenza n. 16555/13).
Pertanto, in ragione dell'omessa specificazione dei motivi per cui è mancata la contestazione immediata delle infrazioni, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dei verbali opposti.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in ragione del valore della domanda, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, così come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dell'oggetto della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De
Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Pescopagano n. 4/2020 del 06.03.2020, annulla i verbali di accertamento ai nn.
895566125 e 895566223 elevati dai Carabinieri di Pescopagano in data
12.09.2018;
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2) Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_3
e delle spese del primo grado di Parte_1 Parte_2 giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.200,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
nonché delle spese del presente grado di appello che si liquidano complessivamente in euro 2.763,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite
Così deciso in Potenza lì, 31.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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