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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/09/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 429 c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
884/2014 R.G.
È comparso, per la parte intimante, l'avv. MAURIZIO RADICI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa e, in particolare, alle note del 18 luglio 2025.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 884/2014 R.G.
TRA
, nato a [...] il 1° luglio 1960 (c.f. Parte_1 [...]
) n.q. di erede testamentario della moglie (nata a C.F._1 Persona_1
Falcone il 3 febbraio 1963 e deceduta il 26 aprile 2020), rappresentato e difeso, come da procura in atti, anche disgiuntamente dagli avv.ti Maurizio Radici e Giuseppe Di
Pietro ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo
INTIMANTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
INTIMATA avente per OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con citazione del 21 marzo 2014 intimava alla Persona_1 [...]
(nel prosieguo, semplicemente, la ) sfratto per morosità, Controparte_1 CP_1 invitandola a rilasciare l'immobile sito in Falcone, via Calatafimi – c.da Barbotta in
Catasto al foglio 5, part. 44, sub. 4 da quest'ultima condotto in locazione per finalità diverse da quelle abitative, chiedendo altresì ingiunzione per il pagamento dei canoni scaduti e a scadere e di metà dell'imposta di registro.
2 A sostegno della propria domanda evidenziava che l'8 gennaio 2011 le parti avevano stipulato sia il contratto di locazione, ivi prevedendo un canone mensile pari a € 2.000 fino al 31 dicembre 2011 (da incrementare di ulteriori € 300,00 mensili, a far data dal
1° gennaio 2012), sia una scrittura privata integrativa dello stesso ove – meglio stimato il valore dell'immobile – il canone veniva concordemente incrementato di ulteriori €
2.200, finendo per ammontare a € 4.200 (fermo l'incremento di € 300 mensili già previsto a partire dal 1° gennaio 2012).
Costituitasi con comparsa del 16 aprile 2014, l'intimata resisteva, eccependo il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto nonché il pagamento dei canoni. Si opponeva, pertanto, alla convalida dello sfratto e al rilascio.
All'udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e, con ordinanza del 9 maggio 2014, il giudice istruttore ordinava il rilascio, assegnava il termine per introdurre la procedura di mediazione e fissava una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale previsto dall'art. 447 bis c.p.c., concedendo alle parti termine per l'integrazione degli atti introduttivi.
All'udienza del 9 gennaio 2015 il giudizio veniva sospeso a seguito della proposizione dinnanzi al Tribunale di Messina ad opera dell'intimata di querela di falso contro la scrittura privata integrativa.
Con istanza del 20 giugno 2024 , premesso di essere erede Parte_1 testamentario della defunta moglie (giusta accettazione dell'eredità Persona_1 effettuata dinnanzi al notaio prodotta in atti), chiedeva Persona_2 ex art. 297 c.p.c. la fissazione dell'udienza di prosecuzione, documentando che con ordinanza del 14 dicembre 2023 la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla avverso la sentenza della Corte d'Appello di CP_1
Messina (n. 159/2021 del 22 marzo 2021) che, da un lato, aveva rigettato la querela di falso, affermando l'autenticità della scrittura privata integrativa e, dall'altro, aveva accolto la censura di falso avanzata in via riconvenzionale da avverso Persona_1 la scrittura integrativa in possesso della e da quest'ultima prodotta in CP_1 giudizio a sostegno delle proprie argomentazioni.
3 Assegnato allo scrivente il fascicolo con provvedimento presidenziale del 10 febbraio
2025, con decreto del 22 febbraio 2025 veniva fissata l'udienza e si dava mandato alla
Cancelleria di reperire il fascicolo cartaceo e procedere alla relativa digitalizzazione.
Attestato dall'Ufficio il mancato rinvenimento del fascicolo, alla prima udienza veniva assegnato termine per la ricostruzione.
Accertato l'adempimento dell'unica parte costituita, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni dalla stessa precisate e previa discussione orale.
2. – In premessa vanno dichiarate la tempestività dell'istanza ex art. 297 c.p.c. – depositata il 20 giugno 2024 a fronte del provvedimento del Giudice di legittimità
(adottato il 14 dicembre 2023, ma) pubblicato il 17 aprile 2024 (cfr. avviso prodotto dall'intimante) – e la contumacia della che, regolarmente citata in CP_1 prosecuzione presso il suo procuratore ex art. 170 c.p.c., non si è costituita.
Va pure dichiarata la procedibilità della domanda, giacché parte intimante ha documentato l'infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione.
Nel merito è pacifico che il contratto si è risolto, essendo il locatore comunque rientrato in possesso dell'immobile nel corso del giudizio come risulta dal verbale di rilascio del 3 giugno 2025, la cui produzione è ammissibile in quanto documento sopravvenuto.
L'accertamento da effettuare in questa sede è allora limitato alla fondatezza delle residue pretese economiche, al fine di liquidare le spese di lite in base al criterio di soccombenza (anche virtuale); infatti, rispetto alla domanda di risoluzione non si può che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che domandi la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi,
l'insorgenza di obbligazioni connesse, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'altrui inadempimento (cfr. Cass.
n. 8615/2006; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 25584/2018; Cass., S.U., n. 13533/2001).
L'intimante ha prodotto il contratto di locazione dell'8 gennaio 2011 e la coeva scrittura privata integrativa, la cui genuinità è stata definitivamente accertata, allegando
4 altresì l'inadempimento di controparte che, rimasta contumace nel giudizio in prosecuzione, non ha dimostrato di avere adempiuto.
Infatti, all'esito della ricostruzione del fascicolo non è stata versata alcuna documentazione da cui evincere il pagamento dei canoni insoluti né, come già rilevato dal precedente giudice istruttore in seno all'ordinanza di rilascio, risultava per tabulas alcuna condizione sospensiva dell'efficacia degli accordi.
Va pertanto accolta la domanda di condanna della al pagamento dei CP_1 canoni scaduti maturati al momento dell'intimato sfratto e fino alla data di rilascio del
3 giugno 2025 che ammontano, come da note autorizzate depositate dall'intimante il
18 luglio 2025, a € 478.333,35 di cui:
- € 90.633,35 a titolo di canoni scaduti al momento della domanda comprensivi del 50
% delle spese di registro;
- € 11.500,00 a titolo di canoni scaduti dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025 in forza del contratto di locazione principale
- € 376.200,00 a titolo di integrazione prevista nella scrittura privata integrativa al contratto di locazione, la cui genuinità è stata accertata con sentenza definitiva.
Sulle somme sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale dalle scadenze mensili al saldo in quanto espressamente richiesti nell'atto introduttivo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico della e liquidate unitariamente, CP_1 come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 520.000 ridotti del 25 %, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Sussistono ad avviso del Tribunale i presupposti per applicare l'art. 96, comma 3,
c.p.c., alla cui stregua “[i]n ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il
5 giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Sul punto la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”
(Cass. n. 28226/2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326/2019; Cass. n. 7901/2018;
Cass., Sez. Un., n. 9911/2018).
Nella specie l'intimata ha originariamente resistito al giudizio in forza di una scrittura che la Corte distrettuale ha dichiarato falsa sulla base di un percorso logico- argomentativo che dà risalto alle seguenti considerazioni (in questa sede integralmente recepite):
6
L'uso di un atto definitivamente dichiarato falso (peraltro in assenza di prova dell'adempimento) integra certamente gli estremi di un comportamento contrario alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un (ab)uso del processo in violazione sostanziale del canone costituzionale del dovere di solidarietà (v. Cass.,
n. 15017/2016).
Né può esonerare l'intimata da responsabilità la circostanza che la stessa non si è costituita in prosecuzione giacché, una volta accertata la falsità del documento, non vi era più alcun oggettivo margine per un ravvedimento operoso.
Tale evenienza può semmai mitigare in minima parte l'ammontare della sanzione da infliggere, ma non elide il disvalore della condotta che ha determinato l'allungamento di circa dieci anni dei tempi di definizione di un giudizio che avrebbe certamente potuto (e dovuto) essere concluso in tempi più brevi in ragione della sua non eccessiva complessità e in ottemperanza agli standard legislativamente fissati (cfr. legge 24 marzo
2001, n. 89 c.d. Legge Pinto).
Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, va dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo)
o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435/2020, conforme Cass. n. 21570/2012).
È allora equo fare riferimento a metà dell'importo delle spese processuali, quantificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in dispositivo.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 884/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione domanda e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia della che, pur Controparte_1 regolarmente citata ex art. 297 c.p.c., non si è costituita;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e la Persona_1 [...]
'8 gennaio 2011 avente per oggetto l'immobile sito in Falcone, Controparte_1 via Calatafimi – c. da Barbotta in Catasto al foglio 5, part. 44, sub. 4;
3) condanna la a pagare in favore di Controparte_1
n.q. di erede di la somma Parte_1 Persona_1 complessiva di € 478.333,35 oltre interessi di mora al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna la a pagare in favore di Controparte_1
n.q. di erede di le spese di lite, Parte_1 Persona_1 liquidate in € 9.034,50 oltre esborsi per C.U. e diritti e oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
5) condanna la a pagare in favore di CP_1 Controparte_1
n.q. di erede di , ai sensi dell'art. Parte_1 Persona_1
96, comma 3, c.p.c., la somma di € 4.517,25.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 11 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
8
VERBALE di UDIENZA
(art. 429 c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
884/2014 R.G.
È comparso, per la parte intimante, l'avv. MAURIZIO RADICI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa e, in particolare, alle note del 18 luglio 2025.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 884/2014 R.G.
TRA
, nato a [...] il 1° luglio 1960 (c.f. Parte_1 [...]
) n.q. di erede testamentario della moglie (nata a C.F._1 Persona_1
Falcone il 3 febbraio 1963 e deceduta il 26 aprile 2020), rappresentato e difeso, come da procura in atti, anche disgiuntamente dagli avv.ti Maurizio Radici e Giuseppe Di
Pietro ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo
INTIMANTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
INTIMATA avente per OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con citazione del 21 marzo 2014 intimava alla Persona_1 [...]
(nel prosieguo, semplicemente, la ) sfratto per morosità, Controparte_1 CP_1 invitandola a rilasciare l'immobile sito in Falcone, via Calatafimi – c.da Barbotta in
Catasto al foglio 5, part. 44, sub. 4 da quest'ultima condotto in locazione per finalità diverse da quelle abitative, chiedendo altresì ingiunzione per il pagamento dei canoni scaduti e a scadere e di metà dell'imposta di registro.
2 A sostegno della propria domanda evidenziava che l'8 gennaio 2011 le parti avevano stipulato sia il contratto di locazione, ivi prevedendo un canone mensile pari a € 2.000 fino al 31 dicembre 2011 (da incrementare di ulteriori € 300,00 mensili, a far data dal
1° gennaio 2012), sia una scrittura privata integrativa dello stesso ove – meglio stimato il valore dell'immobile – il canone veniva concordemente incrementato di ulteriori €
2.200, finendo per ammontare a € 4.200 (fermo l'incremento di € 300 mensili già previsto a partire dal 1° gennaio 2012).
Costituitasi con comparsa del 16 aprile 2014, l'intimata resisteva, eccependo il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto nonché il pagamento dei canoni. Si opponeva, pertanto, alla convalida dello sfratto e al rilascio.
All'udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e, con ordinanza del 9 maggio 2014, il giudice istruttore ordinava il rilascio, assegnava il termine per introdurre la procedura di mediazione e fissava una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale previsto dall'art. 447 bis c.p.c., concedendo alle parti termine per l'integrazione degli atti introduttivi.
All'udienza del 9 gennaio 2015 il giudizio veniva sospeso a seguito della proposizione dinnanzi al Tribunale di Messina ad opera dell'intimata di querela di falso contro la scrittura privata integrativa.
Con istanza del 20 giugno 2024 , premesso di essere erede Parte_1 testamentario della defunta moglie (giusta accettazione dell'eredità Persona_1 effettuata dinnanzi al notaio prodotta in atti), chiedeva Persona_2 ex art. 297 c.p.c. la fissazione dell'udienza di prosecuzione, documentando che con ordinanza del 14 dicembre 2023 la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla avverso la sentenza della Corte d'Appello di CP_1
Messina (n. 159/2021 del 22 marzo 2021) che, da un lato, aveva rigettato la querela di falso, affermando l'autenticità della scrittura privata integrativa e, dall'altro, aveva accolto la censura di falso avanzata in via riconvenzionale da avverso Persona_1 la scrittura integrativa in possesso della e da quest'ultima prodotta in CP_1 giudizio a sostegno delle proprie argomentazioni.
3 Assegnato allo scrivente il fascicolo con provvedimento presidenziale del 10 febbraio
2025, con decreto del 22 febbraio 2025 veniva fissata l'udienza e si dava mandato alla
Cancelleria di reperire il fascicolo cartaceo e procedere alla relativa digitalizzazione.
Attestato dall'Ufficio il mancato rinvenimento del fascicolo, alla prima udienza veniva assegnato termine per la ricostruzione.
Accertato l'adempimento dell'unica parte costituita, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni dalla stessa precisate e previa discussione orale.
2. – In premessa vanno dichiarate la tempestività dell'istanza ex art. 297 c.p.c. – depositata il 20 giugno 2024 a fronte del provvedimento del Giudice di legittimità
(adottato il 14 dicembre 2023, ma) pubblicato il 17 aprile 2024 (cfr. avviso prodotto dall'intimante) – e la contumacia della che, regolarmente citata in CP_1 prosecuzione presso il suo procuratore ex art. 170 c.p.c., non si è costituita.
Va pure dichiarata la procedibilità della domanda, giacché parte intimante ha documentato l'infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione.
Nel merito è pacifico che il contratto si è risolto, essendo il locatore comunque rientrato in possesso dell'immobile nel corso del giudizio come risulta dal verbale di rilascio del 3 giugno 2025, la cui produzione è ammissibile in quanto documento sopravvenuto.
L'accertamento da effettuare in questa sede è allora limitato alla fondatezza delle residue pretese economiche, al fine di liquidare le spese di lite in base al criterio di soccombenza (anche virtuale); infatti, rispetto alla domanda di risoluzione non si può che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che domandi la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi,
l'insorgenza di obbligazioni connesse, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'altrui inadempimento (cfr. Cass.
n. 8615/2006; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 25584/2018; Cass., S.U., n. 13533/2001).
L'intimante ha prodotto il contratto di locazione dell'8 gennaio 2011 e la coeva scrittura privata integrativa, la cui genuinità è stata definitivamente accertata, allegando
4 altresì l'inadempimento di controparte che, rimasta contumace nel giudizio in prosecuzione, non ha dimostrato di avere adempiuto.
Infatti, all'esito della ricostruzione del fascicolo non è stata versata alcuna documentazione da cui evincere il pagamento dei canoni insoluti né, come già rilevato dal precedente giudice istruttore in seno all'ordinanza di rilascio, risultava per tabulas alcuna condizione sospensiva dell'efficacia degli accordi.
Va pertanto accolta la domanda di condanna della al pagamento dei CP_1 canoni scaduti maturati al momento dell'intimato sfratto e fino alla data di rilascio del
3 giugno 2025 che ammontano, come da note autorizzate depositate dall'intimante il
18 luglio 2025, a € 478.333,35 di cui:
- € 90.633,35 a titolo di canoni scaduti al momento della domanda comprensivi del 50
% delle spese di registro;
- € 11.500,00 a titolo di canoni scaduti dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025 in forza del contratto di locazione principale
- € 376.200,00 a titolo di integrazione prevista nella scrittura privata integrativa al contratto di locazione, la cui genuinità è stata accertata con sentenza definitiva.
Sulle somme sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale dalle scadenze mensili al saldo in quanto espressamente richiesti nell'atto introduttivo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico della e liquidate unitariamente, CP_1 come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 520.000 ridotti del 25 %, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Sussistono ad avviso del Tribunale i presupposti per applicare l'art. 96, comma 3,
c.p.c., alla cui stregua “[i]n ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il
5 giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Sul punto la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”
(Cass. n. 28226/2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326/2019; Cass. n. 7901/2018;
Cass., Sez. Un., n. 9911/2018).
Nella specie l'intimata ha originariamente resistito al giudizio in forza di una scrittura che la Corte distrettuale ha dichiarato falsa sulla base di un percorso logico- argomentativo che dà risalto alle seguenti considerazioni (in questa sede integralmente recepite):
6
L'uso di un atto definitivamente dichiarato falso (peraltro in assenza di prova dell'adempimento) integra certamente gli estremi di un comportamento contrario alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un (ab)uso del processo in violazione sostanziale del canone costituzionale del dovere di solidarietà (v. Cass.,
n. 15017/2016).
Né può esonerare l'intimata da responsabilità la circostanza che la stessa non si è costituita in prosecuzione giacché, una volta accertata la falsità del documento, non vi era più alcun oggettivo margine per un ravvedimento operoso.
Tale evenienza può semmai mitigare in minima parte l'ammontare della sanzione da infliggere, ma non elide il disvalore della condotta che ha determinato l'allungamento di circa dieci anni dei tempi di definizione di un giudizio che avrebbe certamente potuto (e dovuto) essere concluso in tempi più brevi in ragione della sua non eccessiva complessità e in ottemperanza agli standard legislativamente fissati (cfr. legge 24 marzo
2001, n. 89 c.d. Legge Pinto).
Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, va dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo)
o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435/2020, conforme Cass. n. 21570/2012).
È allora equo fare riferimento a metà dell'importo delle spese processuali, quantificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in dispositivo.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 884/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione domanda e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia della che, pur Controparte_1 regolarmente citata ex art. 297 c.p.c., non si è costituita;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e la Persona_1 [...]
'8 gennaio 2011 avente per oggetto l'immobile sito in Falcone, Controparte_1 via Calatafimi – c. da Barbotta in Catasto al foglio 5, part. 44, sub. 4;
3) condanna la a pagare in favore di Controparte_1
n.q. di erede di la somma Parte_1 Persona_1 complessiva di € 478.333,35 oltre interessi di mora al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna la a pagare in favore di Controparte_1
n.q. di erede di le spese di lite, Parte_1 Persona_1 liquidate in € 9.034,50 oltre esborsi per C.U. e diritti e oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
5) condanna la a pagare in favore di CP_1 Controparte_1
n.q. di erede di , ai sensi dell'art. Parte_1 Persona_1
96, comma 3, c.p.c., la somma di € 4.517,25.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 11 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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