Versione
15 febbraio 2000
15 febbraio 2000
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 365 milioni per l'anno 1999, in lire 354 milioni per l'anno 2000 e in lire 365 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentario • 1
- 1. L'obbligo di procedere al ripristino ambientale spetta solo al responsabile dellAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 14 giugno 2020 · 0.91966933
L'obbligo di procedere al ripristino ambientale spetta solo al responsabile dell'inquinamento. Una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità. T.A.R. Lazio, Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 24 aprile 2020) 2 maggio 2020, n. 4549 Art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. 14 aprile …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 1936Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Catanzaro Sezione seconda civile Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 16 maggio 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. e vertente tra Parte_1 (cod. fiscale C.F._1 ), rappresentata e difesa dagli avv.ti FR IO e RI PR . in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Catanzaro alla via Acri n.37, …Leggi di più...
- ritardato adempimento·
- responsabilità contrattuale·
- prova del danno·
- danno non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- servitù di elettrodotto·
- art. 104 Delibera AEEG n. 198/11·
- onere della prova·
- danno patrimoniale·
- inadempimento contrattuale