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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/08/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8913/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8913/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CREACO C.F._4
FORTUNATO DARIO
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FERRARA CARMELO FABIO ANTONIO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità medica – risarcimento danni
All'udienza del 10.4.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe, riferivano che in data 15.11.2009 accusando da qualche giorno Parte_5 tosse, dolori alle spalle, dispnea, tachicardia anche in seguito a sforzi lievi si era recato presso il
[...] ove era stato ricoverato e sottoposto ad esami ed accertamenti;
riferivano che, come era CP_2 possibile leggere dalla cartella clinica, al mattino presto del 19.11.2009 aveva accusato un improvviso malessere con pallore, sudorazione algida e apnea respiratoria, perdendo spesso conoscenza e era poi pagina 1 di 9 deceduto alle 10.10 per arresto cardiocircolatorio “in paziente con miopericardite”. Richiamando gli esiti dell'autopsia, deducevano che erano stati riscontrati numerosi vasi arteriosi diffusamente ostruiti da tromboemboli recenti, allegando dunque il nesso causale tra il decesso e la mancata / errata diagnosi, evidenziando peraltro che la corretta rilevazione del D-Dimero avrebbe senz'altro consentito di accertare la presenza di embolia polmonare;
deducendo che il sig. si trovava in un centro Pt_1 specializzato in emergenze cardiocircolatorie, allegavano la responsabilità professionale della struttura convenuta nella determinazione del decesso, nonché il proprio diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale e, richiamando gli esiti della ctu espletata nel procedimento ex art 696 bis cpc, chiedevano accertarsi il proprio diritto al risarcimento e condannarsi la convenuta al pagamento in favore di (padre), della somma di € 304.007,70, in favore di Parte_1 [...]
(mamma) della somma di € 304.007,70, in favore di (fratello) della Parte_2 Parte_4 somma di € 196.134,00 ed in favore di (fratello) della somma € 183.327,30 o quell'altra Parte_3 somma maggiore o minore, ritenuta equa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva ( Controparte_3 di seguito , ripercorrendo la vicenda clinica del sig. ed allegando la correttezza del CP_1 Pt_1 proprio operato, come peraltro accertato dai consulenti nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc;
eccepiva la prescrizione della domanda avanzata dai ricorrenti oltre il quinquennio tra l'evento presuntamente dannoso ( novembre 2009) e la prima richiesta di risarcimento ( novembre 2017); eccependo l'insussistenza di responsabilità e di nesso causale tra il proprio operato e il decesso del sig.
, nonché l'assenza di prova della qualità di eredi in capo ai ricorrenti, contestava anche la Pt_1 quantificazione del danno e chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda per omessa prova della qualità di prossimi congiunti e rigettarsi ogni domanda perché prescritta ed infondata, con vittoria di spese e compensi.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, la controversia istruita documentalmente ed acquisendo la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc, veniva assunta in decisione all'udienza del 10.4.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è infondata nei limiti di cui si dirà.
La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni pagina 2 di 9 da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura, sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità
(con sent. n. 589/1999) ha reputato contrattuale “…l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto ma sul "contatto sociale"”.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. S.U. n.
577/2008): “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.
La citata evoluzione giurisprudenziale ha trovato conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Infatti,
“l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass., 11.11.2019, n. 28887).
Nel caso in esame, non è stato contestato e risulta documentalmente provato che il sig. Parte_5 sia stato ricoverato presso la struttura ospedaliera convenuta ed ivi deceduto;
gli attori, agiscono pagina 3 di 9 tuttavia soltanto iure proprio, si che nel caso di specie la struttura convenuta risponde solo a titolo extracontrattuale.
In linea generale, tuttavia, vale rammentare, in quanto applicabile anche nel caso di specie, che gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
“l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
È stato poi sottolineato come – a differenza delle altre obbligazioni ove la causalità oggetto di prova è soltanto quella giuridica, poiché la causalità materiale viene assorbita dall'inadempimento che deve essere solo allegato dal creditore – nella responsabilità professionale la causalità materiale torna ad acquisire un ruolo centrale. Occorre infatti distinguere tra interesse strumentale (oggetto della prestazione obbligatoria, ossia il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore)
e interesse presupposto (la guarigione dalla malattia e in generale il diritto alla salute), che pur non entrando nell'oggetto dell'obbligazione non è mero motivo soggettivo estrinseco al contratto d'opera professionale. Nelle obbligazioni di facere professionale il danno evento incide sull'interesse presupposto e non sull'interesse strumentale la cui lesione determina l'inadempimento e quindi la causalità materiale non rimane assorbita dall'inadempimento, “dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. […] Il creditore ha
l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie e la condotta del medico e,
pagina 4 di 9 posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solamente allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzioni” (Cass.,
11.11.2019, n. 28991).
Gli attori hanno allegato che il sig. è deceduto a causa dell'errata diagnosi, mentre l'azienda Pt_1 convenuta afferma di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nell'ambito della causalità materiale, in materia di concorso di cause umane e cause naturali, vige il principio dell'all or nothing (in applicazione dei criteri ex artt. 40 e 41 c.p.), sebbene attenuato in ambito civilistico dal parametro del più probabile che non;
ciò significa che l'eventuale concausa naturale, per poter escludere l'apporto eziologico umano, deve essere da sola sufficiente a determinare l'evento, non potendo applicarsi alcuna riduzione proporzionale della responsabilità in base al minor grado di colpa, a differenza di quel che accade nel concorso di cause umane (principio ribadito da
Cass., 11.11.2019 n. 28990, ma già espresso da cfr. Cass., sentenza n. 15991 del 21.7.2011 e Cass., sentenza n. 8995 del 6.5.2015).
Nel caso in esame, dunque, occorre esaminare le risultanze della ctu espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc, ove si legge : “ Nel caso preso in esame la diagnosi post mortem è stata embolia polmonare massiva in soggetto con arterite di TaKayasu. Il Sig. si Parte_1 presentava al Pronto Soccorso con “Dolore toracico di NDD”. La cartella clinica evidenziava
“15/11/09 … riferisce comparsa di dolore alle spalle e rinorrea 15 giorni prima del ricovero. Sette giorni prima comparsa di iperpiressia risoltosi dopo circa 72 ore ma seguita da astenia e dispnea dopo sforzo. Parametri vitali: PA 90/50, FC 100 b/min, Eseguiti esami ematochimici routine, ECG, RX torace. Esami ematochimici: CPK 1000. ECG RS T negativa in D3-AVF. 16/11/09: D-Dimero 6,21 (Vn
0.0-0.5)”. Questa sintomatologia, associata alla presenza di un D-Dimero più elevato, richiedeva un ulteriore approfondimento diagnostico, ovvero l'esecuzione di una angioTAC che avrebbe potuto precocemente indirizzare verso la diagnosi. Tuttavia il D-Dimero pur essendo un esame molto sensibile
è poco specifico e la sua specificità cala ulteriormente nei soggetti con più di 50 anni di età, per pagina 5 di 9 attestarsi intorno al 10 % nei soggetti con 80 anni. Diversi studi clinici hanno determinato che la soglia di D-dimero aggiustata in funzione dell'età è da preferire al valore standard. Dal punto di vista pratico, per valore aggiustato all'età di D-dimero si intende il valore ottenuto dal prelievo moltiplicando per 10 ogni decade di età oltre i 50 anni. D'altra parte, un valore di D-dimero negativo consente di escludere con sicurezza la presenza di Embolia Polmonare nei pazienti con probabilità clinica bassa o intermedia
(se utilizzato lo score a 3 livelli) o con EP improbabile (se utilizzato lo score a 2 livelli). I medici che ebbero in cura il paziente si erano indirizzati verso la diagnosi di miocardite, supportati da un esame che mostrava un versamento pleurico e dalla storia clinica che aveva evidenziato un periodo di iperpiressia con associata rinorrea. Tuttavia è importante sottolineare che tutti i pazienti che arrivano al pronto soccorso con un dolore toracico è necessario sempre escludere la presenza di una delle cosiddette big-five, ossia quelle patologie che possono portare in breve tempo alla morte del paziente.
Una di queste è proprio l'embolia polmonare e la presenza di un D-Dimero elevato richiedeva l'esecuzione di una diagnosi differenziale”.
Essi hanno dunque così concluso: “ In considerazione del fatto che i sanitari ben sapevano che l'embolia polmonare avrebbe potuto presentare la stessa sintomatologia, che era stato rilevato un elevato valore del d-dimero e che le condizioni cliniche erano gravi, secondo il nostro parere avrebbero dovuto far eseguire un esame TAC del torace per poter confermare la diagnosi da loro effettuata o, altrimenti, evidenziare un quadro clinico diverso. Tale omissione appare censurabile, secondo il criterio di esclusione di altre cause, in quanto le linee guida prevedono per i pazienti che presentano un dolore retrosternale la necessità di escludere la presenza di altre patologie (big-five). Il tempestivo riconoscimento di una embolia polmonare, con ogni probabilità, non avrebbe cambiato il decorso clinico dello in quanto, sulla base della documentazione esistente, il quadro anatomopatologico Pt_1 riscontrato in seguito all'esame autoptico non era altro che l'evoluzione terminale di una patologia infiammatoria il cui decorso clinico era ormai compromesso in maniera irreversibile. Diversi studi autoptici post mortem (vedere bibliografia allegata) hanno evidenziato che questa malattia spesso decorre in maniera silente o pauci sintomatica per poi esordire con episodio clinicamente importante.
Nei pazienti adeguatamente trattati, la mortalità supera il 50 % inserendo anche i soggetti che vengono sottoposti a trombolisi e quelli che vanno incontro a trattamento chirurgico …La condotta della struttura come descritta in precedenza non poteva, con un alto coefficiente di probabilità cambiare il decorso clinico del paziente, considerando il fatto che nei pazienti tempestivamente trattati la mortalità supera il 50 %”.
pagina 6 di 9 Le conclusioni raggiunte dai ccttuu sono condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito, né di fatto contestate dalle parti del processo;
i ccttuu in esito alle osservazioni ricevute hanno infatti precisato che “ Dalla lettura di entrambi gli elaborati tecnici non possiamo far altro che ribadire che la situazione clinica dava indicazioni ad eseguire un esame TAC del torace, con e senza mezzo di contrasto. Questo accertamento, di facile esecuzione, avrebbe permesso di evidenziare la massiva embolia polmonare, tuttavia non bisogna dimenticare che il paziente in questione era affetto da pregressa Arterite di Takayasu e che l'embolia polmonare ha rappresentato l'evento clinico finale .. l'Arterite di Takayasu, se non diagnosticata precocemente, può portare a morte con manifestazioni gravi come dissezione aortica, emorragia cerebrale, embolia polmonare, il cui trattamento è difficile perché il substrato anatomo-patologico è rappresentato da un processo infiammatorio cronico protratto da tempo. Per tali motivi abbiamo affermato nella nostra relazione del
16/02/2021 che una corretta diagnosi non avrebbe migliorato la prognosi del paziente e che la mortalità supera il 50 %.A tal proposito si sottolinea che le percentuali di morte indicate dai Consulenti Tecnici di parte attrice sono relative ai soggetti affetti da embolia polmonare e non, come nel nostro caso, da di alla quale è sopravvenuta una embolia polmonare massiva”. Per_1 Per_2
È emerso, pertanto, che i sanitari dell'Azienda convenuta hanno omesso l'effettuazione di un esame (
TAC del torace) che avrebbe evidenziato la presenza di un'embolia polmonare;
e, tuttavia, tale embolia era l'evento clinico finale di una grave patologia da cui era affetto il sig. si che, la corretta Pt_1 diagnosi non avrebbe migliorato la prognosi del paziente, trattandosi di patologia con mortalità superiore al 50%.
Va osservato, inoltre, che nel presente giudizio gli attori hanno avanzato domanda da lesione del rapporto parentale, mentre non è stata avanzata alcuna domanda in ordine alla perdita di chances;
essi, inoltre, hanno agito iure proprio con applicazione del regime prescrizionale proprio della responsabilità extracontrattuale di cinque anni ( cfr Cass. Civ. sent. n. 21404/2021: “ La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei
"terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.” e pagina 7 di 9 nello stesso senso Cass. Civ. sent. n. 3267/2024 “ Non è invocabile in riferimento all'azione proposta, contrariamente a quanto auspicato dalle ricorrenti, la figura del contratto con effetti protettivi anche nei confronti del terzo, al fine di ricondurla nell'alveo della responsabilità contrattuale, in quanto è giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte l'affermazione secondo la quale il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, fatta eccezione per il peculiare e circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, in cui il contratto concluso dalla gestante con la struttura sanitaria, avente ad oggetto le prestazioni sanitarie correlate alla nascita del bambino, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto anche sulla posizione di quei soggetti diversi dalla gestante, ma ad essa inscindibilmente legati nel comune interesse al miglior andamento del parto, ovvero del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Cass. n. 14615 2020, in cui la Corte ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti;
v. anche Cass. n. 11320 del 2022).”).
Nel caso che occupa, risulta che gli attori hanno chiesto per la prima volta il risarcimento del danno con lettera del 6.11.2017, allorquando il loro diritto era già prescritto, essendo deceduto il povero sig.
nel novembre 2009; quand'anche si volesse tener conto del maggior termine di prescrizione Pt_1 derivante dall'astratta configurabilità del reato di omicidio colposo ( e così non è, tenuto conto degli esiti della ctu), la prescrizione non può essere quella decennale invocata dagli attori perché il de cuius è deceduto nel novembre 2009, allorquando l'art. 157 cp era stato già modificato dalla L n. 251/2005 ; la normativa applicabile iure temporis recita “ La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria “; poiché il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 cp è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, nel caso di specie la prescrizione sarà pari ad anni sei.
Ogni domanda, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile alle controversie di valore indeterminato;
le spese del procedimento ex art. 696 bis cpc vengono liquidate tenendo conto pagina 8 di 9 della tabella inerenti gli accertamenti tecnici allegata al DM cit per il medesimo scaglione;
le spese della consulenza espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc sono poste in via definitiva a carico degli attori in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna gli attori in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
€ 7616,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese del giudizio ex art. 696 bis cpc, liquidate in € 1914,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Pone le spese della ctu in via definitiva a carico degli attori in solido.
Così deciso in Catania, il 1.8.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8913/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CREACO C.F._4
FORTUNATO DARIO
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FERRARA CARMELO FABIO ANTONIO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità medica – risarcimento danni
All'udienza del 10.4.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe, riferivano che in data 15.11.2009 accusando da qualche giorno Parte_5 tosse, dolori alle spalle, dispnea, tachicardia anche in seguito a sforzi lievi si era recato presso il
[...] ove era stato ricoverato e sottoposto ad esami ed accertamenti;
riferivano che, come era CP_2 possibile leggere dalla cartella clinica, al mattino presto del 19.11.2009 aveva accusato un improvviso malessere con pallore, sudorazione algida e apnea respiratoria, perdendo spesso conoscenza e era poi pagina 1 di 9 deceduto alle 10.10 per arresto cardiocircolatorio “in paziente con miopericardite”. Richiamando gli esiti dell'autopsia, deducevano che erano stati riscontrati numerosi vasi arteriosi diffusamente ostruiti da tromboemboli recenti, allegando dunque il nesso causale tra il decesso e la mancata / errata diagnosi, evidenziando peraltro che la corretta rilevazione del D-Dimero avrebbe senz'altro consentito di accertare la presenza di embolia polmonare;
deducendo che il sig. si trovava in un centro Pt_1 specializzato in emergenze cardiocircolatorie, allegavano la responsabilità professionale della struttura convenuta nella determinazione del decesso, nonché il proprio diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale e, richiamando gli esiti della ctu espletata nel procedimento ex art 696 bis cpc, chiedevano accertarsi il proprio diritto al risarcimento e condannarsi la convenuta al pagamento in favore di (padre), della somma di € 304.007,70, in favore di Parte_1 [...]
(mamma) della somma di € 304.007,70, in favore di (fratello) della Parte_2 Parte_4 somma di € 196.134,00 ed in favore di (fratello) della somma € 183.327,30 o quell'altra Parte_3 somma maggiore o minore, ritenuta equa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva ( Controparte_3 di seguito , ripercorrendo la vicenda clinica del sig. ed allegando la correttezza del CP_1 Pt_1 proprio operato, come peraltro accertato dai consulenti nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc;
eccepiva la prescrizione della domanda avanzata dai ricorrenti oltre il quinquennio tra l'evento presuntamente dannoso ( novembre 2009) e la prima richiesta di risarcimento ( novembre 2017); eccependo l'insussistenza di responsabilità e di nesso causale tra il proprio operato e il decesso del sig.
, nonché l'assenza di prova della qualità di eredi in capo ai ricorrenti, contestava anche la Pt_1 quantificazione del danno e chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda per omessa prova della qualità di prossimi congiunti e rigettarsi ogni domanda perché prescritta ed infondata, con vittoria di spese e compensi.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, la controversia istruita documentalmente ed acquisendo la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc, veniva assunta in decisione all'udienza del 10.4.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è infondata nei limiti di cui si dirà.
La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni pagina 2 di 9 da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura, sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari;
con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità
(con sent. n. 589/1999) ha reputato contrattuale “…l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto ma sul "contatto sociale"”.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. S.U. n.
577/2008): “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. anche
Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.
La citata evoluzione giurisprudenziale ha trovato conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Infatti,
“l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento diretto” (Cass., 11.11.2019, n. 28887).
Nel caso in esame, non è stato contestato e risulta documentalmente provato che il sig. Parte_5 sia stato ricoverato presso la struttura ospedaliera convenuta ed ivi deceduto;
gli attori, agiscono pagina 3 di 9 tuttavia soltanto iure proprio, si che nel caso di specie la struttura convenuta risponde solo a titolo extracontrattuale.
In linea generale, tuttavia, vale rammentare, in quanto applicabile anche nel caso di specie, che gli oneri di allegazione e prova delle parti sono stati ulteriormente specificati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione al nesso causale, con l'emersione di un duplice ciclo causale:
“l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere”; con la precisazione che “il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (Cass. n. 18392 del 26.7.2017).
È stato poi sottolineato come – a differenza delle altre obbligazioni ove la causalità oggetto di prova è soltanto quella giuridica, poiché la causalità materiale viene assorbita dall'inadempimento che deve essere solo allegato dal creditore – nella responsabilità professionale la causalità materiale torna ad acquisire un ruolo centrale. Occorre infatti distinguere tra interesse strumentale (oggetto della prestazione obbligatoria, ossia il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore)
e interesse presupposto (la guarigione dalla malattia e in generale il diritto alla salute), che pur non entrando nell'oggetto dell'obbligazione non è mero motivo soggettivo estrinseco al contratto d'opera professionale. Nelle obbligazioni di facere professionale il danno evento incide sull'interesse presupposto e non sull'interesse strumentale la cui lesione determina l'inadempimento e quindi la causalità materiale non rimane assorbita dall'inadempimento, “dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. […] Il creditore ha
l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie e la condotta del medico e,
pagina 4 di 9 posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solamente allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzioni” (Cass.,
11.11.2019, n. 28991).
Gli attori hanno allegato che il sig. è deceduto a causa dell'errata diagnosi, mentre l'azienda Pt_1 convenuta afferma di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nell'ambito della causalità materiale, in materia di concorso di cause umane e cause naturali, vige il principio dell'all or nothing (in applicazione dei criteri ex artt. 40 e 41 c.p.), sebbene attenuato in ambito civilistico dal parametro del più probabile che non;
ciò significa che l'eventuale concausa naturale, per poter escludere l'apporto eziologico umano, deve essere da sola sufficiente a determinare l'evento, non potendo applicarsi alcuna riduzione proporzionale della responsabilità in base al minor grado di colpa, a differenza di quel che accade nel concorso di cause umane (principio ribadito da
Cass., 11.11.2019 n. 28990, ma già espresso da cfr. Cass., sentenza n. 15991 del 21.7.2011 e Cass., sentenza n. 8995 del 6.5.2015).
Nel caso in esame, dunque, occorre esaminare le risultanze della ctu espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc, ove si legge : “ Nel caso preso in esame la diagnosi post mortem è stata embolia polmonare massiva in soggetto con arterite di TaKayasu. Il Sig. si Parte_1 presentava al Pronto Soccorso con “Dolore toracico di NDD”. La cartella clinica evidenziava
“15/11/09 … riferisce comparsa di dolore alle spalle e rinorrea 15 giorni prima del ricovero. Sette giorni prima comparsa di iperpiressia risoltosi dopo circa 72 ore ma seguita da astenia e dispnea dopo sforzo. Parametri vitali: PA 90/50, FC 100 b/min, Eseguiti esami ematochimici routine, ECG, RX torace. Esami ematochimici: CPK 1000. ECG RS T negativa in D3-AVF. 16/11/09: D-Dimero 6,21 (Vn
0.0-0.5)”. Questa sintomatologia, associata alla presenza di un D-Dimero più elevato, richiedeva un ulteriore approfondimento diagnostico, ovvero l'esecuzione di una angioTAC che avrebbe potuto precocemente indirizzare verso la diagnosi. Tuttavia il D-Dimero pur essendo un esame molto sensibile
è poco specifico e la sua specificità cala ulteriormente nei soggetti con più di 50 anni di età, per pagina 5 di 9 attestarsi intorno al 10 % nei soggetti con 80 anni. Diversi studi clinici hanno determinato che la soglia di D-dimero aggiustata in funzione dell'età è da preferire al valore standard. Dal punto di vista pratico, per valore aggiustato all'età di D-dimero si intende il valore ottenuto dal prelievo moltiplicando per 10 ogni decade di età oltre i 50 anni. D'altra parte, un valore di D-dimero negativo consente di escludere con sicurezza la presenza di Embolia Polmonare nei pazienti con probabilità clinica bassa o intermedia
(se utilizzato lo score a 3 livelli) o con EP improbabile (se utilizzato lo score a 2 livelli). I medici che ebbero in cura il paziente si erano indirizzati verso la diagnosi di miocardite, supportati da un esame che mostrava un versamento pleurico e dalla storia clinica che aveva evidenziato un periodo di iperpiressia con associata rinorrea. Tuttavia è importante sottolineare che tutti i pazienti che arrivano al pronto soccorso con un dolore toracico è necessario sempre escludere la presenza di una delle cosiddette big-five, ossia quelle patologie che possono portare in breve tempo alla morte del paziente.
Una di queste è proprio l'embolia polmonare e la presenza di un D-Dimero elevato richiedeva l'esecuzione di una diagnosi differenziale”.
Essi hanno dunque così concluso: “ In considerazione del fatto che i sanitari ben sapevano che l'embolia polmonare avrebbe potuto presentare la stessa sintomatologia, che era stato rilevato un elevato valore del d-dimero e che le condizioni cliniche erano gravi, secondo il nostro parere avrebbero dovuto far eseguire un esame TAC del torace per poter confermare la diagnosi da loro effettuata o, altrimenti, evidenziare un quadro clinico diverso. Tale omissione appare censurabile, secondo il criterio di esclusione di altre cause, in quanto le linee guida prevedono per i pazienti che presentano un dolore retrosternale la necessità di escludere la presenza di altre patologie (big-five). Il tempestivo riconoscimento di una embolia polmonare, con ogni probabilità, non avrebbe cambiato il decorso clinico dello in quanto, sulla base della documentazione esistente, il quadro anatomopatologico Pt_1 riscontrato in seguito all'esame autoptico non era altro che l'evoluzione terminale di una patologia infiammatoria il cui decorso clinico era ormai compromesso in maniera irreversibile. Diversi studi autoptici post mortem (vedere bibliografia allegata) hanno evidenziato che questa malattia spesso decorre in maniera silente o pauci sintomatica per poi esordire con episodio clinicamente importante.
Nei pazienti adeguatamente trattati, la mortalità supera il 50 % inserendo anche i soggetti che vengono sottoposti a trombolisi e quelli che vanno incontro a trattamento chirurgico …La condotta della struttura come descritta in precedenza non poteva, con un alto coefficiente di probabilità cambiare il decorso clinico del paziente, considerando il fatto che nei pazienti tempestivamente trattati la mortalità supera il 50 %”.
pagina 6 di 9 Le conclusioni raggiunte dai ccttuu sono condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito, né di fatto contestate dalle parti del processo;
i ccttuu in esito alle osservazioni ricevute hanno infatti precisato che “ Dalla lettura di entrambi gli elaborati tecnici non possiamo far altro che ribadire che la situazione clinica dava indicazioni ad eseguire un esame TAC del torace, con e senza mezzo di contrasto. Questo accertamento, di facile esecuzione, avrebbe permesso di evidenziare la massiva embolia polmonare, tuttavia non bisogna dimenticare che il paziente in questione era affetto da pregressa Arterite di Takayasu e che l'embolia polmonare ha rappresentato l'evento clinico finale .. l'Arterite di Takayasu, se non diagnosticata precocemente, può portare a morte con manifestazioni gravi come dissezione aortica, emorragia cerebrale, embolia polmonare, il cui trattamento è difficile perché il substrato anatomo-patologico è rappresentato da un processo infiammatorio cronico protratto da tempo. Per tali motivi abbiamo affermato nella nostra relazione del
16/02/2021 che una corretta diagnosi non avrebbe migliorato la prognosi del paziente e che la mortalità supera il 50 %.A tal proposito si sottolinea che le percentuali di morte indicate dai Consulenti Tecnici di parte attrice sono relative ai soggetti affetti da embolia polmonare e non, come nel nostro caso, da di alla quale è sopravvenuta una embolia polmonare massiva”. Per_1 Per_2
È emerso, pertanto, che i sanitari dell'Azienda convenuta hanno omesso l'effettuazione di un esame (
TAC del torace) che avrebbe evidenziato la presenza di un'embolia polmonare;
e, tuttavia, tale embolia era l'evento clinico finale di una grave patologia da cui era affetto il sig. si che, la corretta Pt_1 diagnosi non avrebbe migliorato la prognosi del paziente, trattandosi di patologia con mortalità superiore al 50%.
Va osservato, inoltre, che nel presente giudizio gli attori hanno avanzato domanda da lesione del rapporto parentale, mentre non è stata avanzata alcuna domanda in ordine alla perdita di chances;
essi, inoltre, hanno agito iure proprio con applicazione del regime prescrizionale proprio della responsabilità extracontrattuale di cinque anni ( cfr Cass. Civ. sent. n. 21404/2021: “ La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei
"terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.” e pagina 7 di 9 nello stesso senso Cass. Civ. sent. n. 3267/2024 “ Non è invocabile in riferimento all'azione proposta, contrariamente a quanto auspicato dalle ricorrenti, la figura del contratto con effetti protettivi anche nei confronti del terzo, al fine di ricondurla nell'alveo della responsabilità contrattuale, in quanto è giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte l'affermazione secondo la quale il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, fatta eccezione per il peculiare e circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, in cui il contratto concluso dalla gestante con la struttura sanitaria, avente ad oggetto le prestazioni sanitarie correlate alla nascita del bambino, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto anche sulla posizione di quei soggetti diversi dalla gestante, ma ad essa inscindibilmente legati nel comune interesse al miglior andamento del parto, ovvero del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Cass. n. 14615 2020, in cui la Corte ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti;
v. anche Cass. n. 11320 del 2022).”).
Nel caso che occupa, risulta che gli attori hanno chiesto per la prima volta il risarcimento del danno con lettera del 6.11.2017, allorquando il loro diritto era già prescritto, essendo deceduto il povero sig.
nel novembre 2009; quand'anche si volesse tener conto del maggior termine di prescrizione Pt_1 derivante dall'astratta configurabilità del reato di omicidio colposo ( e così non è, tenuto conto degli esiti della ctu), la prescrizione non può essere quella decennale invocata dagli attori perché il de cuius è deceduto nel novembre 2009, allorquando l'art. 157 cp era stato già modificato dalla L n. 251/2005 ; la normativa applicabile iure temporis recita “ La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria “; poiché il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 cp è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, nel caso di specie la prescrizione sarà pari ad anni sei.
Ogni domanda, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile alle controversie di valore indeterminato;
le spese del procedimento ex art. 696 bis cpc vengono liquidate tenendo conto pagina 8 di 9 della tabella inerenti gli accertamenti tecnici allegata al DM cit per il medesimo scaglione;
le spese della consulenza espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis cpc sono poste in via definitiva a carico degli attori in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna gli attori in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
€ 7616,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese del giudizio ex art. 696 bis cpc, liquidate in € 1914,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Pone le spese della ctu in via definitiva a carico degli attori in solido.
Così deciso in Catania, il 1.8.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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