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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5403 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa AN Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 18389/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. GIUGNO ALESSIA per parte ricorrente nonché l'avv.RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AN Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18389 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_2
C.F._1
n.q. di erede della sig.ra deceduta in Palermo il Parte_1
10.1.2025 rappresentato e difeso dall'Avv. GIUGNO ALESSIA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che la de cuius invalida con Parte_1
riduzione della capacità lavorativa 100%, aveva diritto all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e al riconoscimento della disabilità ex art. 3, co. 3, Legge 104/92.
2 Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 03/04/2024 deduceva di Parte_1
avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili nonché il riconoscimento dello status di disabile ex art. 3, co. 3, Legge 104/92 e in subordine art. 3, co. 1, Legge 104/92;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento della disabilità ex art. 3, co. 3, Legge
104/92, ma riconoscendo la disabilità ex art. 3, co. 1, Legge 104/92;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- nelle more del giudizio in seguito al decesso della ricorrente si costituiva il figlio Parte_2
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato, dott.ssa Per_1
concludeva per la sussistenza del requisito sanitario necessario per
[...]
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa nonché dello status di disabile ex art. 3, co. 3,
Legge 104/92;
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha così concluso “la de cuius , risultata affetta da: arresto Parte_1
cardiorespiratorio in soggetto con cardiopatia ischemica ipertensiva a
3 funzione contrattile depressa 42%. Insufficienza mitralica moderata severa fibrillazione atriale in trattamento con Noac. scompenso cardiaco recidivante. insufficienza respiratoria cronica globale in ossigenoterapia. recente frattura epifisi prossimale dell'omero. Risultava invalida con riduzione della capacità lavorativa 100%, portatrice di Handicap in situazione di gravità art 3 comma 3 L.104/92 e presentava altresì i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/1980, poiché necessitava di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita a far data dalla presentazione della domanda in sede amministrativa”.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti); le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 11/12/2025
Il Giudice Onorario
AN Di Maio
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa AN Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 18389/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. GIUGNO ALESSIA per parte ricorrente nonché l'avv.RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AN Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18389 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_2
C.F._1
n.q. di erede della sig.ra deceduta in Palermo il Parte_1
10.1.2025 rappresentato e difeso dall'Avv. GIUGNO ALESSIA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Accoglie il ricorso e dichiara che la de cuius invalida con Parte_1
riduzione della capacità lavorativa 100%, aveva diritto all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa e al riconoscimento della disabilità ex art. 3, co. 3, Legge 104/92.
2 Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 03/04/2024 deduceva di Parte_1
avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili nonché il riconoscimento dello status di disabile ex art. 3, co. 3, Legge 104/92 e in subordine art. 3, co. 1, Legge 104/92;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento della disabilità ex art. 3, co. 3, Legge
104/92, ma riconoscendo la disabilità ex art. 3, co. 1, Legge 104/92;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- nelle more del giudizio in seguito al decesso della ricorrente si costituiva il figlio Parte_2
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato, dott.ssa Per_1
concludeva per la sussistenza del requisito sanitario necessario per
[...]
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa nonché dello status di disabile ex art. 3, co. 3,
Legge 104/92;
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha così concluso “la de cuius , risultata affetta da: arresto Parte_1
cardiorespiratorio in soggetto con cardiopatia ischemica ipertensiva a
3 funzione contrattile depressa 42%. Insufficienza mitralica moderata severa fibrillazione atriale in trattamento con Noac. scompenso cardiaco recidivante. insufficienza respiratoria cronica globale in ossigenoterapia. recente frattura epifisi prossimale dell'omero. Risultava invalida con riduzione della capacità lavorativa 100%, portatrice di Handicap in situazione di gravità art 3 comma 3 L.104/92 e presentava altresì i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/1980, poiché necessitava di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita a far data dalla presentazione della domanda in sede amministrativa”.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti); le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 11/12/2025
Il Giudice Onorario
AN Di Maio
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