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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/10/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 418/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. HE VO Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 418/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
, nato ad [...] l'[...] (C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Canino Lucia
(pec domiciliazione: Email_1
ricorrente
contro nata ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
), con l'avv. Villabuona Salvatore
[...]
(pec domiciliazione: Email_2
resistente
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 418/2025
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex
art.473bis.29 c.p.c.
Conclusioni: come da proposta conciliativa accettata da entrambe le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto Parte_1
modificarsi le statuizioni contenute nell'ordinanza n. 1908/2019 emessa da questo Tribunale
il 10.7.2019 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento n. 1033/2018 R.G. in punto di contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio CP_1
In particolare, ha spiegato la domanda di rideterminare in € 200,00 mensili l'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre o nella somma che verrà ritenuta di giustizia,
oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre ancora l'intero ammontare dell'assegno unico per il figlio.
Si è costituita tempestivamente la resistente, chiedendo di rigettare la domanda del ricorrente.
*****
All'udienza del 17.6.2025 sono stati disposti i seguenti provvedimenti provvisori:
“pone, in via provvisoria, a carico di di versare a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 280,00 mensili quale contributo al
mantenimento del figlio somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con CP_1
assegno unico universale per in favore della al 100%; CP_1 CP_1
dichiara la medesima parte ricorrente tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie
secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani”.
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 418/2025
Alla medesima udienza le parti sono state invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata successivamente da entrambe le parti:
“1) la conferma integrale dei provvedimenti provvisori ut supra, 2) rinunzia ad opera delle
parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
2) la compensazione totale delle
spese di lite tra le parti”.
*****
Tanto premesso, considerato l'elemento di novità alla base della modifica e ritenuto l'accordo tra le parti non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, né
all'interesse del figlio, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle sopra esposte condizioni.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
modifica le condizioni statuite nell'ordinanza n. 1908/2019 emessa da questo
Tribunale il 10.7.2019 e pubblicata in pari data alle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata all'udienza del 17.6.2025 ed accettata da entrambe le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Presidente rel./est.
HE VO
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. HE VO Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 418/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
, nato ad [...] l'[...] (C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Canino Lucia
(pec domiciliazione: Email_1
ricorrente
contro nata ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
), con l'avv. Villabuona Salvatore
[...]
(pec domiciliazione: Email_2
resistente
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 418/2025
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex
art.473bis.29 c.p.c.
Conclusioni: come da proposta conciliativa accettata da entrambe le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto Parte_1
modificarsi le statuizioni contenute nell'ordinanza n. 1908/2019 emessa da questo Tribunale
il 10.7.2019 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento n. 1033/2018 R.G. in punto di contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio CP_1
In particolare, ha spiegato la domanda di rideterminare in € 200,00 mensili l'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre o nella somma che verrà ritenuta di giustizia,
oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre ancora l'intero ammontare dell'assegno unico per il figlio.
Si è costituita tempestivamente la resistente, chiedendo di rigettare la domanda del ricorrente.
*****
All'udienza del 17.6.2025 sono stati disposti i seguenti provvedimenti provvisori:
“pone, in via provvisoria, a carico di di versare a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 280,00 mensili quale contributo al
mantenimento del figlio somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con CP_1
assegno unico universale per in favore della al 100%; CP_1 CP_1
dichiara la medesima parte ricorrente tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie
secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani”.
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 418/2025
Alla medesima udienza le parti sono state invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata successivamente da entrambe le parti:
“1) la conferma integrale dei provvedimenti provvisori ut supra, 2) rinunzia ad opera delle
parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
2) la compensazione totale delle
spese di lite tra le parti”.
*****
Tanto premesso, considerato l'elemento di novità alla base della modifica e ritenuto l'accordo tra le parti non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, né
all'interesse del figlio, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle sopra esposte condizioni.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
modifica le condizioni statuite nell'ordinanza n. 1908/2019 emessa da questo
Tribunale il 10.7.2019 e pubblicata in pari data alle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata all'udienza del 17.6.2025 ed accettata da entrambe le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Presidente rel./est.
HE VO
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile