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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/08/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 267/2021 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 102/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di
Lipari il 4/02/2021, avente ad oggetto: usucapione;
promossa da
(c. f.: ) e (c. f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) elettivamente domiciliati in Milazzo via Marina Garibaldi n. 6 presso lo C.F._2
studio dell'avv. Franca Patrizia Formica, che li rappresenta e difende per procura in atti, ;
appellanti
contro
(c. f.: ) e (c. f.: Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
) residenti in Leni ed elettivamente domiciliati in Lipari via F. CodiceFiscale_4
Mancuso n. 12 nello studio dell'avv. Alfio Ziino che li rappresenta e difende per procura in atti;
appellati Conclusioni delle parti rese all'udienza di trattazione scritta del 17.10.2024: “I procuratori
delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, con rigetto di ogni
contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi e , con atto di citazione del 29.07.09, Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio, e , rispettivamente figlio e nuora, Parte_1 Parte_2
per ottenere la condanna al rilascio degli immobili in loro proprietà siti in Leni - Salina, via
Salpietro, detenuti sine titulo, dai convenuti - a far dalla data di notifica dell'atto stragiudiziale di rilascio del 28.06.09, che gli attori si erano determinati a fare a seguito di atti di aggressione fisica ad opera del figlio - in uno alla corresponsione dell'indennità di occupazione illegittima, da quantificarsi in misura pari al canone locativo. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando e contrastando le domande attoree. Eccepiva, Parte_1
di avere sempre posseduto, ancor prima del matrimonio contratto in data
[...]
12.05.1984, con , l'immobile oggetto di causa come se fosse di sua proprietà. Parte_2
I convenuti spiegavano domanda riconvenzionale volta ad ottenere, previa dichiarazione dell'avvenuta "interversio possessionis" l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 c.c., sia con riferimento al terreno sito in Leni, Via
Salpietro riportato in mappa al NCT al foglio 9 particella 238, su cui insistono gli immobili,
censiti al foglio 9 particella 237, dell'annesso magazzino censito alla particella 413 nonché
dell'immobile censito alla particella 239, ordinandone le conseguenti trascrizioni e volturazioni presso gli uffici competenti.
Sempre in via riconvenzionale i convenuti chiedevano dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio ex art. 1061 c.c. dalla strada insistente nel terreno sito in Leni, Via
Salpietro, riportato al NCT al foglio 9 particella 238, di proprietà degli attori, a loro dire unico accesso alla abitazione interclusa dei convenuti. In subordine chiedevano, sempre in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di tutte le opere, le migliorie, le nuove unità abitative, ed i costi dagli stessi sostenuti (comprese le oblazioni pagate e tutte le spese sostenute per il rilascio della sanatoria, il pagamento degli oneri urbanistici ecc), che avrebbero accresciuto il valore commerciale dell'immobile, ovvero da porre eventualmente in compensazione con ogni e qualsiasi somma dovessero essere condannati a pagare. Il
processo veniva istruito con l'interrogatorio formale di coniugi e Controparte_1 [...]
, prova testimoniale e CTU. Con sentenza 102/2021 il Tribunale di Barcellona CP_2
P.G. sezione distaccata di Lipari, tanto statuiva:
“1) accoglie la domanda attorea e dichiara che i convenuti dal 16.06.2009 occupano sine
titulo gli immobili degli attori siti in Leni via Salpietro) fg. di mappa n. 9 particelle 237, 239,
431; 2) Per l'effetto, condanna i convenuti al rilascio dei predetti immobili in favore degli
attori; 3) Rigetta la domanda degli attori di indennità da occupazione sine titulo dei suddetti
immobili; 4) Rigetta le domande riconvenzionali di usucapione formulate dai convenuti;
5)
Condanna gli attori al pagamento della somma di 981,98 euro, oltre interessi dal 18.10.2012
in favore dei convenuti;
6) Condanna i convenuti al pagamento di metà delle spese di
giudizio, determinate secondo i criteri indicati ed in tale percentuale, nella somma già
decurtata di €. 3.600,00 per compensi oltre €. 350,00 per spese esenti, spese generali e
oneri fiscali, compensando fra le parti la restante metà; 7) Pone in via definitiva a carico dei
convenuti le spese di CTU con obbligo di rimborso agli attori se anticipatari delle stesse”.
Avverso la superiore statuizione, con atto di citazione notificato il 31.3.2021, i coniugi proponevano appello, affidandolo a 3 motivi di gravame: 1) Nullità della Parte_3
sentenza per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, errore in giudicando, violazione diritto di difesa;
2) erroneo rigetto della domanda di usucapione del diritto di passaggio;
3) Nullità della sentenza per omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda relativa al pagamento delle opere e migliorie. Gli appellanti producevano altresì, per la prima volta in appello, n. 3
contabili di operazioni bancarie di bonifico: del 21.5.2003, per l'importo di euro 5.000,00, del 17.7.2003 per l'importo di euro 4.000,00, del 3.7.2003 per l'importo di euro 6.000,00 in favore di , chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali. Controparte_3
Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. Denegata l'inibitoria, all'udienza del 17.10.2024, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione
I.- Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano nullità della sentenza per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, errore in giudicando, violazione diritto di difesa.
Ritengono che immotivatamente e in contrasto con la prove assunte, il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione che sarebbe invece provata proprio dalla confessione
giudiziale resa dagli appellati, i quali avrebbero indicato sia l'inizio dell'avvenuto possesso
(1984) sia la qualità di detto possesso, ossia un atto di benevolenza, che in base al significato intrinseco della parola allude ad un atto di donazione, pur se privo della forma,
con la conseguenza che le confessioni rese dagli appellati non possono affievolirsi al solo rango di elemento conoscitivo discrezionalmente valutabile dal giudice. Altresì ritengono aver dato ampia prova dei lavori effettuati, necessari a rendere fruibile l'immobile in base alle esigenze dalla famiglia e tenuto un comportamento uti dominus, mutando già dal 1984
il proprio animus possidendi
Il motivo di gravame è infondato.
In sede di interrogatorio, assunto all'udienza del 21.1.2022 ha Controparte_2
dichiarato: “La casa fu data a mio figlio per benevolenza e senza alcun accordo scritto,
quando si sposò nel 1984”. , in sede di interrogatorio formale ha Controparte_1
dichiarato: “Non è vero che mio figlio si è impossessato dell'immobile di sua iniziativa siamo
stati noi ( in uno alla moglie ) a dirgli di andare ad abitare dopo il matrimonio …….. CP_2 non avevo mai richiesto indietro la casa a mio figlio prima di ora. L'ho fatto perché sono
stato aggredito per sei volte da mio figlio, finendo in ospedale”.
Le dichiarazioni rese dagli appellati, lungi dal determinare una confessione, nel senso voluto dagli appellanti, rendono palese la detenzione del bene da parte del figlio e della nuora, in virtù di un atto di mera tolleranza dei proprietari.
D'altronde nei rapporti di stretta parentela, la tolleranza è presunta anche in caso di possesso prolungato.
La Suprema Corte ha costantemente ribadito che “in tema di acquisto del possesso ad
“usucapionem”, al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o
di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi idonea all'acquisto del
possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore
dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di
buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labili e
mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di
tempo” (Cass.
4.8.2015 n. 16371).
Ed ancora: “la lunga durata del godimento esclusivo può costituire elemento presuntivo
dell'assenza di tolleranza solo nei rapporti tra estranei o di mera amicizia, mentre in
presenza di stretti rapporti di parentela tale presunzione viene meno, in quanto la parentela
giustifica atteggiamenti di maggiore accondiscendenza anche a fronte di forme di godimento
esclusivo prolungate nel tempo Non sono sufficienti a tal fine meri atti di gestione
familiarmente tollerati”. ( Cass. 3493 del 2024)
Per superare tale presunzione, il possessore deve fornire prove inequivocabili di un comportamento esclusivo e contrastante. (Cass. Civ. Sez. II, n. 20508/2019
Agli atti non vi sono prove inequivocabili di INTERVERSIONE DEL POSSESSO , né della sua eventuale data;
prova che, proprio in ragione della giurisprudenza sopra richiamata ,
avrebbe dovuto essere rigorosa. Non è stato sinanche provato che siano stati i coniugi a provvedere alla totale ristrutturazione dell'immobile, pagando a proprie Parte_3
spese tutte le ditte incaricate di eseguire i lavori. Nulla di rilevante hanno potuto riferire i testi escussi, lo stesso CTU nella propria relazione afferma “non è certo chi abbia sostenuto le
spese dal 1984 ad oggi ….. non si hanno riscontri dei pagamenti all'infuori di euro 981,98
sostenute dai convenuti”
II. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano il rigetto della la domanda di usucapione ex art. 1161 c.c. in relazione al chiesto diritto di passaggio della strada esistente nel terreno sito in leni via Salpietrio, che secondo la loro prospettazione rappresenta l'unica via per accedere all'immobile di cui è causa.
Il motivo di gravame è infondato e assorbito dal rigetto del primo motivo di grave, per cui valgono analoghe motivazioni.
III. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dei costi e delle opere effettuate dagli appellanti sugli immobili oggetto di causa, che ne avrebbe visto accresciuto il valore, solo per la esigua somma di euro 981,98
Al fine di comprovare ulteriori pagamenti, producono, solo in grado di appello e per la prima volta “copia dei bonifici effettuati da parte del sig. alla ditta Virgona, in Parte_1
relazione ai lavori de quo, bonifici che non è stato possibile produrre nel giudizio di primo
grado perché non rinvenuti, e la cui produzione è indispensabile ai fini della decisione,
chiedendo il rinnovo della CTU” ( pag. 9 atto di citazione in appello).
Il motivo di gravame è inammissibile
La produzione documentale è tardiva ex art. 345 c.p.c., stante che la parte non ha dimostrato di non aver potuto produrre i documenti nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, non potendosi ritenere tale la semplice asserzione del mancato rinvenimento in epoca precedente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
267/2021 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 102/2021, emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di Lipari il 4/02/2021, avente ad oggetto:
usucapione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del presente grado in favore di e che liquida in euro Controparte_1 Controparte_2
4.700,00 per competenze, oltre rimborso forfettario spese 15% cpa e iva;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19.8.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)