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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/10/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “ASSEGNO - PENSIONE ”, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti POLLICORO RAFFAELLA Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BATTIATO RITA, CERTOMÀ FRANCESCO;
; - Convenuto Parte_2
-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 16/07/2024 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario onde ottenere l'assegno o la pensione di inabilità ex art. 118/71, inutilmente richiesto in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Il CTU della fase ATP, chiamato a rendere i chiarimenti ha modificato le proprie conclusioni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero il CTU in sede di chiarimenti ha affermato che tenuto conto del certificato successivo del
Dipartimento di salute mentale della ASL TA del 18/6/2016 nel quale è riportata la diagnosi di
“insufficienza mentale di grado medio con disturbo dell'umore e del comportamento”, si può attribuire il grado di invalidità complessiva del 74% con decorrenza dal 22 gennaio 2024, data della domanda amministrativa. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex l.
118/71 dalla domanda amministrativa.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente, a percepire l'assegno di invalidità ex l. 118/71 a far data dalla domoanda.
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 09.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “ASSEGNO - PENSIONE ”, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti POLLICORO RAFFAELLA Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BATTIATO RITA, CERTOMÀ FRANCESCO;
; - Convenuto Parte_2
-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 16/07/2024 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario onde ottenere l'assegno o la pensione di inabilità ex art. 118/71, inutilmente richiesto in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Il CTU della fase ATP, chiamato a rendere i chiarimenti ha modificato le proprie conclusioni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero il CTU in sede di chiarimenti ha affermato che tenuto conto del certificato successivo del
Dipartimento di salute mentale della ASL TA del 18/6/2016 nel quale è riportata la diagnosi di
“insufficienza mentale di grado medio con disturbo dell'umore e del comportamento”, si può attribuire il grado di invalidità complessiva del 74% con decorrenza dal 22 gennaio 2024, data della domanda amministrativa. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex l.
118/71 dalla domanda amministrativa.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente, a percepire l'assegno di invalidità ex l. 118/71 a far data dalla domoanda.
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 09.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)