Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra SA RR, in proprio e nella qualità di titolare della ditta “ Case Vacanze Marus” , nonché del sig. GE RR, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona RR e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Capaccio Paestum, non costituito in giudizio;
nei confronti
della sig.ra OV VO, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Raeli e Antonio Di Filippo, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento dell'obbligo di provvedere e conseguentemente dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'atto di significazione e diffida del 15.11.2024, prot. n. 46425, con il quale i ricorrenti hanno sollecitato il Comune di Capaccio Paestum ad emettere i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e/o di autotutela ex art. 21 nonies, l. 241/1990, con riferimento alla SCIA edilizia prot. n. 10400/2023 rilasciata alla Sig.ra OV VO;
e per l'effetto per la declaratoria dell'obbligo in capo alla convenuta amministrazione di dichiarare la SCIA 10400/2023 inefficace perchè, in quanto fondata su documenti incompleti o non veritieri, non corrisponde al modello legale con derivata inidoneità a legittimare lo svolgimento dell'attività privata; di ordinare la demolizione delle opere medio tempore eventualmente già realizzate, con ripristino dell'originario stato dei luoghi, in uno alla comminatoria delle relative sanzioni di legge;
nonché, in via subordinata, per l'annullamento previa sospensione: dell'atto prot. n. 22572 del 13.06.2025 con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capaccio Paestum ha revocato l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 32/2025, mai comunicato ai ricorrenti;
2) dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. 32/2025 - prot. n. 11568 del 25.03.2025, atto non conosciuto perchè mai comunicato ai ricorrenti; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale ivi compresi, per quanto di ragione, del verbale non conosciuto prot. n. 9170 del 10.03.2025, del verbale non conosciuto prot. n. 18038 del 12.05.2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento previa sospensione: 1) del provvedimento prot. n. 49349/2025 del 30.12.2025, successivamente comunicato, con il quale la Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capaccio Paestum ha archiviato il “ procedimento di verifica dei presupposti rif. SCIA 10400/2023 ed esercizio dei conseguenti provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e/o di autotutela ex art. 21 nonies, L. 241/1990 ”; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale ivi compresi, per quanto di ragione, gli atti allegati al provvedimento sub 1.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra OV VO;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. OB FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di immobili residenziali/ricettivi posti al confine dell’immobile facente capo alla controinteressata, tutti raggiungibili mediante un comune viale privato che consente di accedere anche a un arenile e la cui parte terminale, specifica ubicazione dei luoghi di causa, è interdetta al traffico veicolare pubblico.
1.1 Sulla premessa di essere proprietari confinanti della controinteressata oltre che con la stessa comproprietari di una strada per l’accesso alla spiaggia e alle loro rispettive proprietà, i sigg.ri RR hanno proposto il ricorso introduttivo, avente un doppio oggetto correlato a due diverse azioni caratterizzate, peraltro, da due differenti riti:
a. un’azione avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, recte , avverso la mancata definizione del procedimento rivolto alla emissione di un atto declaratorio della inefficacia della SCIA prot. n. 10400/2023; in conseguenza di detta domanda parte ricorrente ha altresì chiesto al Comune di ordinare la demolizione di eventuali opere, non meglio precisate, se eventualmente medio tempore realizzate;
b. un’azione rivolta all’annullamento dell’atto di revoca (nota prot. 22572 del 13.06.2025) dell’ordinanza di sospensione dei lavori intervenuta in data 7.3.2025, nonché della stessa ordinanza di sospensione oltre che dei verbali del 10.3.2025 (a monte della sospensione) e del 25.5.2025 (precedente alla revoca della sospensione).
2. Nel frattempo, con la nota n. prot.49349 del 30.12.2025, il Comune ha definito il procedimento di autotutela avviato su istanza dei ricorrenti decidendone l’archiviazione rilevando, tra l’altro che : i) “dalle memorie trasmesse dai soggetti convolti nel procedimento amministrativo de quo, si evince sostanzialmente che ognuna delle parti rivendica un proprio diritto di chiara natura privatistica, dando luogo ad una controversia che attiene alla sfera dei diritti civilistici che non può essere, per la sua fattispecie, risolta dall'Ente comunale ma bensì eventualmente dalle competenti autorità giudiziarie previste dall'ordinamento giuridico vigente”; ii) “l'Amministrazione, all'esito dell'istruttoria, può legittimamente disporre l'archiviazione qualora vengano meno i presupposti per la prosecuzione del procedimento e/o quando non si riscontra la presenza di un interesse pubblico prevalente tale da disporre l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/'90 ”.
3. In vista della camera di consiglio del 9.1.2026 i ricorrenti hanno allora chiesto la cancellazione della causa dal ruolo al fine di proporre motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 117 comma 5, avverso l’atto di definizione dell’istanza medio tempore.
3.1 In sintesi, con il gravame additivo, i ricorrenti hanno innanzitutto rilevato che l’atto impugnato non avesse del tutto riscontrato l’originaria istanza di annullamento del titolo formatosi con la SCIA; segnatamente, a loro avviso, nell’istanza era stato chiesto anche di dichiarare la decadenza del titolo formatosi per silentium in quanto le opere oggetto dell’originario permesso di costruire, ottenuto nel 2010 per la realizzazione di un complesso alberghiero, non erano state completate. Nel merito i ricorrenti hanno invece gravato il provvedimento di archiviazione sotto i profili di difetto d’istruttoria e di motivazione affidandosi a due motivi di ricorso, articolati in vari capi e così rubricati: “ Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2, 3, 19 e segg. l. 241/1990 in relazione agli artt. 31 e 117 c.p.a.; artt. 11, 27 e 31, dpr 380/2001) - violazione del giusto procedimento – violazione del principio di buon andamento della p.a., di buona fede e collaborazione con la p.a. (art. 97 cost. – art. 1 comma 2 bis l. 241/1990 ); 2. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2, 3, e 97 cost.; artt. 1, 2, 3, 19 e segg., l. 241/90; d.p.r. 380/2001; art. 11 del dpr 380/2001; d.lgs. 285/1992; d.p.r. 495/1995; d.m. 01.02.1986; d.m. 2.04.1968, 1444; artt. 817, 832, 922, 939, 1102, 1118 cc; art. 41sexies, l. 1150/1942); eccesso di potere (carenza dei presupposti e di istruttoria; omessa motivazione; sviamento; illogicità; irragionevolezza; perplessità; contraddittorietà) -violazione del giusto procedimento”.
4. In vista dell’odierna camera di consiglio, invece, le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive; infine sono state sentite in udienza ed è stato dato loro avviso della possibile definizione della controversia, in parte in rito e in parte in merito, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
5. Preliminarmente il Collegio occorre che si occupi delle questioni preliminari e di merito afferenti il ricorso introduttivo, contenente due domande, una di silenzio inadempimento (ex artt. 31 e 117 cod.proc.amm.) e l’altra demolitoria, proposte mediante azioni regolate da due diversi riti e segnatamente da quello camerale per il silenzio e da quello ordinario per la parte demolitoria del gravame.
5.1 Talchè innanzitutto, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., va individuato il rito applicabile alla controversia, tenuto conto della proposizione di un “ cumulo di domande connesse, proposte in via principale o incidentale” riguardanti due azioni soggette a riti diversi (ordinario e speciale)”.
In detti casi, ai sensi dello stesso art. 32 c.p.a, a fronte di una domanda da proporre con rito ordinario e una con il rito speciale si applica il rito della prima. Ed è proprio in questo modo che hanno correttamente articolato la domanda i ricorrenti. Del resto, come peraltro più volte sottolineato in giurisprudenza, ai sensi dell’art. 87 cod. proc. amm. la trattazione con il rito ordinario di una controversia, invece sottoposta a rito speciale, non determina una patologia del processo, tenuto conto che, in tal modo, viene garantita, comunque, la pienezza del contraddittorio.
6. Venendo alla disamina delle suindicate domande poste con il ricorso introduttivo, va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della sua parte demolitoria, per poi trattare il ricorso sul silenzio, anch’esso per altro verso divenuto improcedibile e da ultimo concentrarsi sulla disamina dell’atto di motivi aggiunti.
6.1 Ebbene, come anticipato, è innanzitutto inammissibile per carenza originaria d’interesse l’impugnazione del provvedimento di sospensione dei lavori disposta dall’ordinanza n. 32/2025. Difatti, in disparte la sua propria natura temporanea (45 giorni), la stessa (unitamente al verbale ad esso presupposto, ove ritenuto impugnabile) costituiva un provvedimento in alcun modo lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti i quali, al contrario, avrebbero dovuto giovarsene seppure transitoriamente. In argomento è solo il caso di richiamare il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui “L’efficacia dell’ordinanza di sospensione dei lavori è temporalmente limitata, spirando essa con l’adozione del provvedimento definitivo di demolizione e, comunque, con il decorso del quarantacinquesimo giorno dalla sua adozione, qualora non venga seguita da alcun provvedimento definitivo, conformemente a quanto disposto dall'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001. Deve ritenersi, pertanto, inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza di sospensione lavori qualora l'efficacia della stessa sia già cessata, non sussistendo alcun interesse al suo annullamento ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16.09.2024, n. 4976).
6.2 Parimenti inammissibile per difetto d’interesse è l’impugnazione dell’atto di revoca della sospensione dei lavori (così come al verbale ad esso prodromico, sempre ove impugnabile): il Collegio rileva difatti che si sia trattato di una sostanziale presa d’atto dell’anzidetta transitorietà dell’effetto sospensivo. Cosicchè l’atto denominato “revoca” dal Comune non ha assunto alcun contenuto specificamente dispositivo in ordine agli effetti dell’impugnata SCIA e dunque lesivo per i ricorrenti.
7. Si può, a questo punto, muovere con lo scrutinio dei motivi del ricorso introduttivo incentrati sull’illegittimità del silenzio recte della mancata conclusione del procedimento di revisione della SCIA prot. n.10423 di cui ai motivi: preliminarmente ne va valutata l’attuale procedibilità sotto il profilo della permanenza dell’interesse dei ricorrenti a fronte dell’emissione dell’atto di archiviazione impugnato con i motivi aggiunti ai sensi dell’art. 117 comma 5 cod.proc.amm.
8. In particolare nell’atto di motivi aggiunti e nella successiva memoria parte ricorrente ha evidenziato che, in disparte i motivi di doglianza avverso l’atto sopravvenuto di archiviazione, nell’istanza a monte del procedimento di rivalutazione della SCIA il Comune avesse del tutto mancato la disamina dell’istanza di decadenza dell’originario permesso di costruire ottenuto nel 2012 dalla controinteressata per la realizzazione di una struttura ricettiva che, ad avviso dei ricorrente, non era stata certamente realizzata nei tempo previsti dalla legge e nemmeno ad oggi ultimata, contrariamente a quanto a loro dire falsamente attestato dalla controinteressata.
9.Il Collegio non condivide l’assunto. In primo luogo l’istanza in atti (all. in prod. al ricorso n. 2) non conteneva un’esplicita domanda finalizzata alla decadenza del titolo edilizio idoneativo originariamente ottenuto dalla controinteressata per scadenza del termine di conclusione dei lavori. In detta istanza, difatti, tra le varie argomentazioni finalizzate ad ottenere l’annullamento del titolo conseguito per silentium , gli interessati rilevavano che, a loro avviso, le opere oggetto di SCIA sarebbero state eseguite sul presupposto della attuale vigenza del titolo che, invece, sempre ad avviso degli allora istanti, sarebbe decaduto.
9.1. In secondo luogo il provvedimento di archiviazione è stato emesso all’esito di un’istruttoria documentale completa, avvalorata peraltro da un apposito sopralluogo. Di conseguenza la valutazione circa il completamento delle opere oggetto dell’originario permesso è stata effettuata dal Comune. 9.1.1 Altro è invece, ma ciò costituisce oggetto della disamina dell’atto di motivi aggiunti, verificare se nel disporre l’archiviazione il Comune abbia svolto un’istruttoria completa ed esaustiva come invece contestato dai ricorrenti.
10. Quanto appena osservato conduce a questo punto a reputare improcedibile l’originario ricorso avverso il silenzio, posto che nelle more è sopravvenuto un provvedimento espresso che, pur non attribuendo il bene della vita richiesto dai ricorrenti, ha con evidenza posto termine al contegno inerte precedentemente serbato dal Comune di Capaccio-Paestum.
11. Si può a questo punto procedere con lo scrutinio dell’atto di motivi aggiunti che, invece, è ammissibile e parzialmente fondato per le ragioni che d’appresso seguono.
12. Occorre premettere che con riferimento agli interventi avviati sulla base della S.C.I.A., la tutela del terzo controinteressato transita attraverso la sollecitazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione e la contestazione della successiva inerzia o dei conseguenti provvedimenti. Infatti, l’art. 19, comma 6 ter, della legge n. 241 del 1990 obbliga il privato, che intenda contrastare l’attività oggetto di S.C.I.A., a sollecitare in via amministrativa l’intervento repressivo dell’Ente pubblico e, in caso di mancata risposta di quest’ultimo, a ricorrere in sede giurisdizionale avverso il silenzio dallo stesso serbato (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 marzo 2025 n. 2273 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2022, 1737).
12.1 Nel caso in esame i ricorrenti hanno sollecitato i poteri di controllo del Comune affinchè emettesse provvedimenti inibitori rispetto alla SCIA in esame. Solo dopo la proposizione del ricorso introduttivo l’Amministrazione ha avviato e definito il procedimento analogo all’autotutela, disponendone però l’archiviazione. In particolare il Comune non ha reputato decisive né le questioni poste dai ricorrenti in ordine all’asserita decadenza dal permesso di costruire originario né quelle correlate alla contestata esclusività della proprietà privata interessata dagli interventi, con specifico riferimento all'utilizzo di spazi comuni.
13. In disparte il merito della questione su cui subito d’appresso il Collegio si soffermerà rileva già in questo frangente osservare, ai fini della officiosa verifica di ammissibilità della domanda di annullamento e per respingere le eccezioni sollevate in via preliminare dal Comune e dalla controinteressata, che le doglianze mosse dai ricorrenti rispetto alla legittimità della formazione del titolo mediante SCIA, hanno specificamente riguardato un’ipotesi nella quale non rileva il decorso del termine di efficacia ai fini dell’esercizio del potere di autotutela, in quanto, ai sensi dell’art. 19 comma 3 (secondo capoverso della L. 241/1990): “ 3. L’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa...” . Ai fini della decisione rileva il richiamo al capoverso dello stesso articolo, lì dove precisa che “Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, e dalle leggi regionali”.
13.1 Nell’appena delineato sistema normativo, dunque, affinché la SCIA possa produrre gli effetti giuridici tipizzati deve rispondere al modello delineato dal legislatore, occorrendo, tra l’altro, che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l’utilizzo del relativo strumento giuridico). Del resto “Diversamente ragionando si perverrebbe ad elaborare una tipologia di provvedimento implicito sganciata dal rispetto del principio di legalità desumibile dall'art. 97 Cost.” (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3509 del 2016). Per non dire che diversamente opinando, ne deriverebbe che, per effetto di un atto privato, si andrebbe a consolidare una posizione più stabile rispetto a quella che deriverebbe da un provvedimento autorizzatorio espresso: anche il titolare del permesso di costruire resta, infatti, sempre esposto al potere di vigilanza dell’Amministrazione per le opere abusive non “coperte” dal titolo rilasciato (sul punto cfr. Consiglio di Stato, sez. IV n. 191/2025 cit. che richiama Sez. II n. 1737/2021).
14. Quanto sopra consente di superare le obiezioni mosse sull’argomento sia dal Comune che dalla controinteressata e, in particolare, da quest’ultima nella memoria depositata in vista dell’udienza, nella quale ha sostanzialmente affermato l’insussistenza dei presupposti di ammissibilità della revisione della SCIA in autotutela.
14.1 Quanto sopra consente a questo punto di scrutinare il merito del gravame additivo, anticipando che il Collegio reputa fondate le censure di eccesso di potere per carenza e contraddittorietà dell’istruttoria e di violazione di legge per difetto di motivazione.
15. Sotto il primo profilo i ricorrenti hanno lamentato il fatto che il Comune abbia sostanzialmente liquidato la questione istruttoria riguardante l’utilizzo di una parte in comproprietà del terreno per la realizzazione del parcheggio oggetto di S.C.I.A. dando per dimostrata la proprietà esclusiva della controinteressata. Eppure, hanno sottolineato i ricorrenti, anche per la sola esecuzione delle manovre di parcheggio i veicoli dovrebbero necessariamente impegnare l’area in comproprietà.
15.1 Osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune nell’atto impugnato con motivi aggiunti, alla valutazione comunale in sede di rilascio o verifica di titoli edilizi idoneativi non sarebbe dovuta sfuggire una disamina, se emergente dagli atti dell’istruttoria, di eventuali questioni di matrice privatistica e prima fra tutte, della possibile emersione di questioni afferenti la proprietà o altri diritti reali.
15.2 Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II n. 2151/2025; T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 21.01.2019 n. 70), in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, sussiste l’obbligo per il Comune di verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti privatistici, a condizione che siffatti limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte dell’Ente locale si traduca in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi. In sostanza, seppure non si rende necessario che il Comune addivenga a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti civilistici, l’Amministrazione deve farsi carico di un supplemento d’indagine allorquando, come nel caso in esame, sia manifestamente riconoscibile l’effettiva insussistenza della piena disponibilità del bene oggetto dell’attività edificatoria in relazione al tipo di intervento richiesto (Consiglio di Stato, sez. VI, 5/4/2018 n. 2121).
L’accertamento demandato all’Ente locale, in detti casi, va compiuto con “serietà e rigore”, e “ la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, superando l'indirizzo più risalente, è oggi allineata nel senso che l'Amministrazione, quando venga a conoscenza dell'esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, debba compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza dell’A.G.O.), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 20/4/2018 n. 2397).
15.3 Parametrando le condivisibili considerazioni suesposte al caso in esame, ad avviso del Collegio, le emergenze istruttorie in possesso della resistente Amministrazione, in uno alla particolare conformazione dei luoghi, facevano emergere seri dubbi sulla correttezza delle affermazioni della controinteressata rispetto ai rapporti con i terzi comproprietari e non erano certo in grado di supportare il provvedimento di archiviazione impugnato.
La stessa Amministrazione nella relazione istruttoria, a fronte delle contestazioni dei ricorrenti, peraltro formulate sulla base di elementi documentali (all. in prod.n.4 al ricorso) da un lato prendeva acriticamente atto che “ L’area destinata a standard a parcheggio….è individuata e rappresentata all'interno della proprietà esclusiva, ovvero senza invadere la porzione gravata da servitù di passaggio”, dall’altro esprimeva dubbi sulla verificabilità delle specifiche misure indicate dai ricorrenti sottolineando che “… gli stalli non sono però quotati né possono essere prese in considerazione nessuna delle controdeduzioni prodotte laddove ognuna asserisce e riporta misure non corrispondenti tra loro né ciascuna verificabile”.
15.4 Del resto che vi fossero questioni di matrice privatistica da risolvere è stato vieppiù rilevato dalla stessa Amministrazione nell’atto impugnato, lì dove ha affermato che “ ognuna delle parti rivendica un proprio diritto di chiara natura privatistica, dando luogo ad una controversia che attiene alla sfera dei diritti civilistici che non può essere, per la sua fattispecie, risolta dall'Ente comunale ma bensì eventualmente dalle competenti autorità giudiziarie previste dall'ordinamento giuridico vigente ”.
Quanto appena osservato consente, a questo punto, al Collegio di affermare la sussistenza del paventato vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, in relazione anche all’art. 11 DPR n. 380/2001, in base al quale “ 1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi ”
In argomento, anche la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che, entro certi limiti il Comune, pur non dovendosi sostituire al giudice civile, sia tenuto a svolgere accertamenti in ordine a contestazioni di natura privatistica, allorquando queste ultime facciano capo, come nel caso in esame, a vicende nelle quali vengano in rilievo “ …profili d'illegittimità dell'attività per contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, mentre non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica, quali ad esempio il rispetto delle distanze dai confini di proprietà o del distacco dagli edifici; fatto salvo il caso in cui de plano risulti l'inesistenza di un titolo giuridico che fondi la legittimazione attiva del richiedente il titolo edilizio” (cfr. Cons. Stato, sez. II n. 1029/2023 e Sez. IV, 24 febbraio 2022, n. 1302).
15.5 Al contrario, seppure l’esito di accoglimento verso il quale si dirige il giudizio del giudizio potrebbe favorirne un auspicabile supplemento d’indagine da parte del Comune, il Tribunale non ritiene rilevanti ai fini della decisione odierna i profili di eventuale violazione del codice della strada paventati dai ricorrenti, stante la natura privata dell’area in questione.
16. Parimenti è fondata la censura di difetto di motivazione, sia in relazione a quanto già osservato sia con riguardo all’altra direzione delle doglianze e dunque alla mancata valutazione circa l’eventuale decadenza dal titolo edilizio originario. Come osservato ai capi 9) e 9.1) il Collegio reputa che il fatto che l’Amministrazione non si sia pronunciata in ordine a detto profilo non abbia integrato ex sé gli elementi del silenzio inadempimento. Tuttavia, come negli stessi capi precedenti accennato, la carenza di valutazione rispetto alla sussistenza dei presupposti per la decadenza avrebbe dovuto trovare spazio nella motivazione del diniego, costituendo uno degli elementi su cui si era fondata la contestazione della SCIA.
18. Tanto basta all’accoglimento del ricorso tenuto conto della circostanza che la sentenza viene emessa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Del resto tutte le ulteriori doglianze, compresa quella relativa all’eventuale applicabilità del codice della strada a cui si è fattoi cenno e all’interesse pubblico all’annullamento potranno essere svolte alla luce di una più compiuta istruttoria alla quale l’Amministrazione sarà tenuta in conformità con la presente decisione. Gli ulteriori motivi di ricorso possono dunque essere assorbiti tenuto conto altresì della sede cautelare nella quale viene emessa la sentenza.
19. Conclusivamente il ricorso introduttivo è parzialmente inammissibile (nella parte demolitoria) e per il resto, con riguardo alla domanda di accertamento del silenzio inadempimento, tenendo conto dell’emissione del provvedimento richiesto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 117 comma 5 cod.proc.amm. L’atto di motivi aggiunti è invece fondato per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione e va quindi accolto.
19.1 Consegue al disposto accoglimento che nella riedizione del potere istruttorio e valutativo sull’istanza dei ricorrenti l’Amministrazione dovrà tener conto delle coordinate ermeneutiche fin qui indicate e soltanto all’esito confermare gli effetti della SCIA presentata dalla controinteressata ovvero inibirli mediante un provvedimento ascrivibile al genus dell’autotutela, seppure nella sua declinazione sui generis correlata alla peculiare natura della stessa SCIA.
20. La singolarità della fattispecie e del suo andamento fattuale conducono a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dall’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- quanto al ricorso introduttivo, lo dichiara inammissibile nella parte impugnatoria e per il resto, invece, lo dichiara improcedibile quanto all’azione avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 117 comma 5 cod. proc.amm. essendo nelle more stato emesso il provvedimento definitorio dell’istanza;
- quanto all’atto di motivi aggiunti, lo accoglie per carenza d’istruttoria e difetto di motivazione nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di archiviazione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AU Zoppo, Primo Referendario
OB FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO