Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- del 21.05.2018, comunicato in data 05.06.2018, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ed in particolare:
- della Delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina per il personale della Polizia di Stato istituito presso la Questura di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 19.03.2018;
- e, per quanto occorrer possa, del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- del 28.07.2017, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati anche se non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, impugna il provvedimento del Capo della Polizia di Stato con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi quattro, ai sensi dell’art. 6, comma 4, n. 1, in relazione all’art. 4, comma 2, n. 18, del D.P.R. n. 737 del 1981, per una vicenda conclusasi con sentenza penale di prescrizione.
Resiste il Ministero degli interni.
È fondato il primo motivo, dove si deduce la decadenza della potestà disciplinare, per mancato rispetto del termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza ovvero di 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’amministrazione, previsto dall’art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737/1981.
Entrambi i termini, per costante giurisprudenza, decorrono dalla conoscenza qualificata degli elementi fattuali emersi in sede penale, suscettibili di legittimare il procedimento disciplinare, in particolare dovendosi intendere il termine “pubblicazione”, contenuto nella lettera dell’art. 9, comma 6, come “conoscenza qualificata”.
Diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria, di sottoporre l’esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione, senza che l’amministrazione abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 13 giugno 2024, n. 5307).
Deve pertanto ritenersi superato l’opposto orientamento secondo cui il termine di cui all’art. 9, comma 6, decorre dal deposito della motivazione in cancelleria (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 maggio 2016, n. 1893; Sez. I, 7 marzo 2014, n. 3278; Sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1894).
Gli stessi termini, inoltre, hanno natura perentoria, dovendo assicurare che l’avvio del procedimento disciplinare avvenga una volta acquisita la conoscenza qualificata, a ridosso dell’acquisizione della notizia configurabile come illecito (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24/02/2020 n. 1358 e Sez. VI, 29/12/2010, n. 9552).
Orbene, nella fattispecie è evidente che i predetti termini sono iniziati a decorrere il 27 ottobre 2016, data in cui la -OMISSIS- ha trasmesso/notificato via pec alla Questura di -OMISSIS-, su richiesta della stessa (motivata “al fine di consentire a questa amministrazione di adottare le opportune determinazioni”), la sentenza dichiarativa della prescrizione, passata in giudicato il 27 aprile 2016.
Irrilevante è che, nella predetta comunicazione, la Corte d’Appello abbia omesso di indicare che la sentenza fosse già passata in giudicato (cosa che avrebbe precisato solo in data 10 gennaio 2017, in risposta ad un’ulteriore richiesta della Questura).
L’art. 9, comma 6, infatti, non subordina l’avvio del procedimento penale alla definitività della sentenza, sicché legittimamente l’amministrazione può avviare il procedimento penale senza attendere il passaggio in giudicato della stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 20 gennaio 2026, n. 109; Sez. II, 17 giugno 2022, n. 4974; Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5713; Sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3414; sez. VI, 13 luglio 2006, n. 4495).
Ne risulta che, allorquando - in data 1° marzo 2017 - il Questore di -OMISSIS- ha dato avvio all’azione disciplinare, entrambi i termini erano già spirati.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la natura formale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del 21.05.2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.