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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4622/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4622 / 2021 promossa da:
, con l'Avv. Edoardo Gambino e l'Avv. Giovanni Gambino Parte_1
Attrice
contro con l'Avv. Giacomo Cresci Controparte_1
Convenuto
e contro on l'Avv. Enrico Minelli CP_2
Convenuta
*****
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni:
Per l'attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni (cfr.“Piaccia a questa Giustizia, in tesi, ritenuta esclusiva la responsabilità dei convenuti, condannarli, in solido tra loro, a risarcire all'attrice la complessiva somma di € 7.579,94. In ipotesi, piaccia a questo Giudice , ritenuta concorrente, nella misura del 50%, la colpa dei convenuti, condannarli, in solido tra loro, a risarcire all'attrice la minor
pagina 1 di 13 cifra di € 3.789,97 (pari al 50% del maggior importo di cui sopra). In entrambi i casi, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e moratori e con vittoria di spese (ivi comprese quelle di CTU
e CTP) e delle competenze di lite e distrazione delle stesse, ex art. 93 cpc, a favore di questa difesa”).
Per il convenuto come da memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 ed in via istruttoria Controparte_1
come in seconda memoria istruttoria (cfr. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
con conseguente sua estromissione, nonché dichiarare che con sede a Roma in CP_1 CP_2
Via Francesco Tensi n. 116, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale gestore e onerato di vigilanza/manutenzione del bene oggetto di causa in virtù del contratto di servizio stipulato con CP_ l' è unica responsabile dell'area indicata quale teatro dell'asserito evento e che - pertanto - essa
è l'unica legittimata passiva per i fatti di cui è causa;
nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto generica e infondata, in fatto e diritto, per mancata prova del fatto storico
e della relativa dinamica, nonché per insussistenza dei fatti posti a suo fondamento e per insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile all'Ente comparente, per i motivi di cui in atti e in particolare per la ricorrenza dell'esimente del fatto del terzo idonea a escludere la responsabilità dell'Ente medesimo nonché in considerazione della condotta imprudente, negligente e imperita tenuta dall'attrice idonea, in via esclusiva, a dare luogo all'evento lamentato ai sensi di cui al disposto dell'art. 1127 comma II c.c., 2056 e 2055 c.c.; nella non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un diritto risarcitorio in capo all'attrice, il soggetto che dovrà ritenersi destinatario della richiesta risarcitorie della Sig.ra è la che dovrà farsi carico di ogni onere e spesa tenendo Pt_1 CP_2
indenne il in ipotesi subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere Controparte_1
accolta, anche solo parzialmente, la proposta domanda in punto di an debeatur, si chiede che la presente azione sia rigettata per genericità, indeterminatezza, ingiustificata sovrastima e carenza di prova in punto di quantum debeatur;
in ulteriore subordine, si chiede che il Giudice - in relazione al profilo del quantum debeatur richiesto - Voglia fare applicazione del precetto di cui al I° comma dell'art. 1227 c.c., atteso il concorso colposo esclusivo o quantomeno prevalente della danneggiata nella produzione del danno lamentato e la conseguente necessità di rideterminare l'importo richiesto in considerazione di una corretta ripartizione della responsabilità, con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria ex adverso azionata - in ogni caso affetta da sovrastima - nonché in ragione dello computo di quanto risultasse già percepito dall'attrice in relazione all'evento di cui è causa;
in ogni caso, per l'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda attorea, si chiede di essere tenuti
pagina 2 di 13 indenni e manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole ponendo ogni onere, spesa e responsabilità a carico di in virtù degli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del disciplinare CP_2
Cont richiamato in atti, in quanto è l'unica legittimata passiva rispetto alla domanda di parte attrice.
Con vittoria di spese e competenze di causa”)
Per la convenuta come da memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 (cfr. “Piaccia all'Ill.mo CP_2
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) In tesi, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità di nella causazione del sinistro de quo per i CP_2
motivi tutti addotti e per l'effetto respingere integralmente la domanda attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata e non provata sia sotto il profilo del fatto che del diritto. b) In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta fondata, previo accertamento del concorso di colpa della NO , accertare i danni materiali e biologici subiti dalla Parte_1 predetta e conseguentemente ridurre l'ammontare della domanda di parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente procedimento.”)
FATTO E DIRITTO
In fatto
La sig.ra ha convenuto davanti al Tribunale di Firenze il e la Parte_1 Controparte_1
Società per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni dalla medesima CP_2
riportati in occasione del sinistro del 19.08.2019.
L'attrice ha dedotto, difatti, in atto di citazione, che in data 19.08.2019, alle ore 11:10 circa, mentre transitava a piedi lungo la via Levi n. 12 in , cadeva a terra inciampando su un dislivello CP_1 dell'asfalto, causato dal dissesto del manto stradale, urtando con il viso la sede stradale (carreggiata), procurandosi lesioni delle quali domanda il risarcimento.
L'asfalto della carreggiata presentava, infatti, numerosi dissesti, all'interno dei quali le sconnessioni presenti, non essendo percepibili né prevedibili con l'ordinaria diligenza, si rivelavano particolarmente insidiose per il transito pedonale.
La dinamica del sinistro, così come descritta, sarebbe confermata dal referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi presso cui la sig.ra veniva condotta in ambulanza, dal verbale di Pt_1
rilevazione di incidente stradale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale del Comune di , CP_1
nonché da un testimone che assisteva al fatto.
Sussisterebbero, dunque, i presupposti della responsabilità esclusiva, ex art. 2051 e 2055 c.c., a carico del e della Società Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 13 Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2021 il per Controparte_1
chiedere il rigetto della domanda attorea eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e la conseguente necessità di essere estromesso dal giudizio.
Secondo il la Società sarebbe l'unica legittimata passiva rispetto alla Controparte_1 CP_2
domanda attorea perché obbligata, in forza di contratto di in vigore al momento del Parte_2
verificarsi del fatto, alla custodia, gestione e manutenzione della rete stradale del Comune fiorentino,
(all'interno della quale si trova la via teatro dell'evento per cui è causa) ed in forza del quale l'effettivo potere fisico sulla cosa, necessario per aversi responsabilità del custode, risiederebbe esclusivamente in capo alla CP_2
Nel merito ha, invece, eccepito l'infondatezza dell'azione spiegata da parte attrice stante l'assenza di presupposti di fatto e di diritto o comunque, in subordine, il riconoscimento di un concorso colposo determinante della danneggiata nella produzione dell'evento da cui è derivato il presunto danno nonché
Contr della convenuta per l'eventualità in cui si ravvisasse nel corso del processo una responsabilità per omessa manutenzione a carico di quest'ultima Società.
Invero la narrazione dell'evento proposta dall'attrice peccherebbe di indeterminatezza non potendosi ritenere adeguato a descrivere la verificazione e la dinamica del fatto il materiale fotografico allegato dall'attrice, costituito da fotografie di incerta datazione e di sconosciuta provenienza.
Tale incertezza non potrebbe essere colmata dal verbale della Polizia Municipale, redatto molti giorni dopo il verificarsi dell'evento che, pertanto potrebbe constatare solo lo stato dei luoghi successivo alla data dello stesso e che sarebbe stato redatto sulla base di quanto riferito dall'attrice.
La responsabilità del convenuto sarebbe da escludersi stante anche una condotta imprudente CP_1 della danneggiata come dimostrerebbe il fatto che la caduta sia avvenuta in luoghi familiari all'attrice e in condizioni di massima luminosità.
CP_ La responsabilità dell' convenuto sarebbe da escludere, altresì, per la presenza del “caso fortuito” nelle forme del “fatto del terzo” ( , laddove dovesse essere riscontrata una mancata CP_2
ottemperanza della stessa agli obblighi di manutenzione e controllo del tratto viario indicato quale teatro dell'evento, certamente fatto imprevisto e imprevedibile per l CP_4
La Società convenuta sarebbe obbligata ex contractu, quindi, a tenere indenne e manlevare Il
[...]
da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dall'evento per cui è causa. CP_1
Si è costituita, infine, la per chiedere a questo Tribunale di accertare e dichiarare CP_2
l'assoluta carenza di responsabilità della predetta Società nella causazione del sinistro e per l'effetto di pagina 4 di 13 voler respingere integralmente la domanda di parte attrice in quanto totalmente infondata e non provata sia in fatto che in diritto (mancando la prova del fatto storico e del nesso causale) oltre che non adeguatamente provata in punto di quantum.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, esperimento della prova testimoniale richiesta da parte attrice (limitatamente ai capitoli 1,2,4, 5 e 7) nella seconda memoria istruttoria e di CTU medica sulla persona dell'attrice.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 5 giugno 2024 dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed evitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. S.U. –
Ordinanza, n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell' esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (ex multis più di recente Cass. civ. sez. III ord. N. 27724 del 30.10.2018, Cass. civ. sez. III ord. 12027 del 16.05.2017 ma già Cass. civ. sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
pagina 5 di 13 Dei tre requisiti necessari per l'operatività della disposizione in questione, il verificarsi di un danno, inteso come lesione psico – fisica o pregiudizio economico patito dalla vittima, la sussistenza di una relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere e la cosa produttiva del primo, la sussistenza del nesso di causa tra il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia, quest'ultimo, espresso dal verbo “cagionato”, da intendersi, secondo unanime giurisprudenza, come una relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, secondo la quale (“ … il fatto risulti prodottosi “ come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n. 7125; Cass. civ. Sez. III, sent 19.12.2006, n.
27168) è quello indispensabile.
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”).
Legittimazione passiva
In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
La stipula del contratto di della rete stradale del , avvenuta in data Parte_2 Controparte_1
11 settembre 2018 tra l'Ente pubblico e la per la durata di tre anni, e dunque in vigore CP_2
pagina 6 di 13 all'epoca dei fatti, (doc. 3 , non esclude la sussistenza di una responsabilità residua Controparte_1
del primo in qualità di proprietario della strada (e quindi custode della stessa).
Il suddetto contratto, realizzato secondo le previsioni dell'art. 28 D.lgs. n, 50 / 2016 nella forma del contratto di appalto misto di servizi e lavori con prevalenza di servizi, è un contratto di manutenzione basato sui risultati.
Oggetto del contratto e della manutenzione ordinaria, “(che ricomprende i servizi di rilievo e monitoraggio dello stato manutentivo dei beni stradali e la progettazione degli interventi di manutenzione …” sono in prima battuta le carreggiate stradali e le banchine dell'intera rete viaria di uso pubblico compresa nel territorio del convenuto aperta alla circolazione veicolare e CP_1 pedonale e “ … le pavimentazioni di ogni tipologia (anche in materiale sciolto)” (v. art. 3 e parr. 1.1.
Capitolato Prestazionale Tecnico));
In forza del contratto in esame l'Appaltatrice si è obbligata “… ad eseguire il servizio a CP_2 perfetta regola d'arte, secondo le … modalità … e le prescrizioni contenute nel Capitolato
Prestazionale Tecnico … nonché nei documenti progettuali” e ad “operare nell'esecuzione del
Contratto e degli atti conseguenti con diligenza, scrupolosità … perizia, osservando le prescrizioni di legge e contrattuali, adottando le opportune misure di prevenzione ed assicurando tempestivi interventi nelle situazioni di emergenza …” (v. art. 9 del contratto e par.
3.5. Capitolato P.T.).
Tutto ciò considerato, e nonostante “A decorrere dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna si
(intendessero) … integralmente trasferite all'Appaltatore le responsabilità di cui agli artt. 2051 e 2043 del Codice Civile relative ai beni stradali oggetto del contratto …” (v. pagg. 20 e 21 Capitolato P.T.), permane, comunque, accanto a quella di la responsabilità del CP_2 Controparte_1
E', difatti, un dato di fatto imprescindibile che, anche a seguito della stipula del contratto di Pt_2
, il resti comunque proprietario della rete viaria e delle sue pertinenze
[...] Controparte_1
essendo affidata per contratto alla la sola manutenzione di queste ultime. CP_2
La giurisprudenza di legittimità in materia ha, infatti, stabilito che: “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della l.
n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del
1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa
pagina 7 di 13 utilizzabilità … comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata” (Cass. civ. Sez. III – Ord. 12.07.2018, n. 18325).
Ed ancora: “Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza” (Cass. civ. Sez. III – sent.
23.12.2021, n. 41435); ciò in quanto“In caso di appalto, la consegna è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all'appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione, e, quindi, la relativa custodia, con conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.. Peraltro, se il bene continua ad essere destinato all'uso precedente, come nel caso in cui una strada resti aperta al pubblico transito di persone e veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che è pertanto chiamato a rispondere, unitamente all'appaltatore, degli eventuali danni a terzi” (Cass. civ.
26.09.2006, n. 20825).
Inoltre dalla lettera del Capitolato emerge chiaramente la permanenza di un potere direttivo e/o di vigilanza in capo al CP_1
Il par.
1.1. stabilisce, difatti, che “L'Appaltatore è responsabile delle attività di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di organizzazione, di direzione e di esecuzione delle attività manutentive …” della rete stradale oggetto di affidamento di cui assume ogni responsabilità (pagg. 1 e
2 Capitolato), ma anche che “Nell'ambito del presente contratto l'Amministrazione Committente svolge le funzioni di supervisione e controllo dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Appaltatore” (pagg. 1 e 2 Capitolato);
“Le funzioni di supervisione e verifica dell'operato dell'Appaltatore, nelle forme precisate nel par. 8, restano pertanto in capo al Committente, che potrà avvalersi anche di strutture di supporto esterne …”
(pag. 12, 1° par. Capitolato);
Infine, il par.
3.4. del Capitolato P. Tecnico stabilisce che “Durante tutto il corso del contratto,
l'Appaltatore deve continuamente ed anticipatamente informare il Committente delle attività programmate o già effettuate. A tal fine l'Appaltatore dovrà realizzare un Sistema Informativo che consenta un completo e tempestivo flusso di dati con la Stazione Appaltante per una corretta gestione dell'appalto e per il controllo delle attività svolte da parte del Committente […]”. (pag. 17 Capitolato
P.T.).
pagina 8 di 13 Tanto doverosamente premesso si provvede ad esaminare nel merito la domanda attorea.
L'an
La domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto essere rigettata.
In applicazione ai principi su esposti la sig.ra non ha assolto all'onere probatorio posto a suo Pt_1 carico dall'art. 2051 c.c. , avendo fornito solo la prova delle lesioni subite dalla medesima ma non che le stesse siano avvenute per una responsabilità imputabile al e ad Controparte_1 CP_2
La sig.ra ha assunto di essere caduta a terra, in data 19.08.2019, alle ore 11.10 circa, mentre Pt_1
camminava a piedi lungo la via Levi in , inciampando su un dislivello della sede stradale CP_1
causato da uno dei tanti dissesti della pavimentazione, all'altezza del civico n. 12, ed urtando con il viso sull'asfalto.
Le lesioni personali riportate dalla sig.ra sono state confermate dai referti di Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Careggi (doc. 1 citazione) e dal CTU, dott. Persona_1
Ciò non consente, tuttavia, di imputare tout court la responsabilità della lesioni riportate dalla Sig.ra ai convenuti e in quanto la valutazione complessiva Parte_1 Controparte_1 CP_2
del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia ai convenuti e non potendo Controparte_1 CP_2 ritenersi provata la causa della caduta dell'attrice.
Infatti se sulla base dei suddetti documenti, delle lesioni subite dall'attrice non può dubitarsi, dall'esame complessivo del materiale probatorio e delle risultanze del processo non può dirsi altrettanto con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra la caduta dell'attrice avvenuta il 19.08.2019 e l'avvallamento asseritamente presente tra le disconnessioni dell'asfalto di via Alessandro Levi all'altezza del civico n. 12.
In primo luogo si evidenzia che la caduta dalla sig.ra si è verificata in data 19.08.2019. Parte_1
Dal verbale di rilevazione del sinistro della Polizia Municipale (doc. 5 attrice) risulta che l'acquisizione della notizia della caduta è solo del 07 settembre 2019 quando “perveniva al Reparto Infortunistica
Stradale una richiesta di rilievo postumo dell'incidente avvenuto in data 19.08.2019, alle ore 11:10 circa, in via A. Levi altezza civico nr. 12, da parte di quale pedone unico coinvolto nel Parte_1 sinistro stradale di cui trattasi”, per “caduta di pedone a causa di anomalia stradale”.
pagina 9 di 13 Dal suddetto documento risulta che “la camminava nella via A. Levi quando, Parte_1 all'altezza del civico nr. 12, inciampava a causa delle sconnessioni presenti sul manto stradale, cadendo a terra e riportando lesioni” (doc. 5 pag. 2)).
Tale ricostruzione non può essere accettata.
Non può non evidenziarsi che dall'esame dei documenti agli atti risulta che le uniche fotografie dei luoghi sono quelle prodotte dall'attrice (docc. 1 e 5, 9).
La loro idoneità a descrivere il luogo dell'evento è stata contestata specificatamente dai convenuti “…
Trattasi, infatti, di fotografie di incerta datazione e di sconosciuta provenienza, che rappresentano immagini di una donna non riferibili né temporalmente né causalmente al lamentato sinistro …” (pag,
7 comparsa di costit. pag. 3 comparsa di costit. , “… non idonee a costituire CP_1 CP_2 prova in ordine in ordine allo stato dei luoghi il giorno della caduta” (pag. 3 comparsa di costit.
[...]
. CP_2
Esse sono state ritenute “non confacenti” a descrivere il luogo della caduta anche da questo Giudice all'udienza del 16 maggio 2022.
Dal loro esame emerge, difatti, l'assoluta assenza di contestualizzazione in rapporto all'asserito luogo dell'evento.
Le foto n. 1, 2 e 6 rappresentano in effetti un asfalto palesemente molto usurato con spaccature e sconnessioni piuttosto estese in lunghezza, alcune di colore diverso dal primo, nella foto n. 2 si vede chiaramente anche una fessura dell'asfalto in senso orizzontale;
le nn. 3 e 5 mostrano una sconnessione in prossimità della cunetta, la n. 4 rappresenta il particolare di un affossamento. Tuttavia, tutte le foto rappresentano soltanto sconnessioni e dislivelli dell'asfalto molto ingranditi senza dare un'idea del tratto di strada esatto in cui si trovassero all'epoca e del se si trovassero all'altezza del civico n. 12, ciò non consente di ritenerle rappresentative dello stato effettivo dei luoghi.
Le fotografie in questione sono, peraltro, le stesse che risultano essere state allegate al verbale di rilevazione del sinistro della Polizia Municipale: in quest'ultimo documento, difatti, si legge che la documentazione fotografica allegata è costituita da “n. 9 Fotografie acquisite esternamente”, e si comprende immediatamente che si tratta delle 6 foto dei luoghi “con particolari dell'anomalia” e delle
3 foto “delle lesioni riportate dalla ”, fornite da “a corredo della Parte_1 Parte_1 richiesta” (doc. 5 attrice pagg. 1 e 2).
Ne consegue che, tali foto, non sono connotate dal carattere fidefacente che connota, in quanto atto pubblico, il rapporto della polizia municipale (si veda Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012). pagina 10 di 13 Tale circostanza costituisce un fattore dirimente.
In presenza di tale lacuna, infatti, il nesso di causa non può considerarsi provato sulla base della dinamica così come risultante dal suddetto verbale come sopra riportata.
Del resto a questo scopo non può essere sufficiente la dichiarazione in esso presente secondo la quale
“Veniva acquisita (dai verbalizzanti) scheda della Centrale Operativa n, 904358 dalla quale risultava essere stato apposto, dalla pattuglia intervenuta sul luogo del sinistro, un cartello mobile per segnalare il pericolo costituito dall'anomalia in attesa del ripristino definitivo del manto stradale”
(doc. 5, pag. 2). Tale dichiarazione non può essere valorizzata dal momento che non è contestualizzata temporalmente nonché fornisce una generica descrizione dell'anomalia e della sua conformazione. E', inoltre, priva di indicazione della presenza di fotografie scattate direttamente dai vigili intervenuti.
Ne consegue che la dinamica descritta a verbale è stata ricostruita dai verbalizzanti ex post e non è frutto di percezione diretta degli stessi.
La suddetta ricostruzione è stata effettuata dagli agenti sulla scorta delle dichiarazioni del 4 ottobre
2019, rese per iscritto ed inviate agli agenti ed allegate al verbale, dalla sig.ra Testimone_1 figlia della sig.ra poi sentita quale testimone all'udienza del 16 novembre 2022, e dalla Pt_1
stessa, le quali non sono tuttavia state sentite direttamente dai verbalizzanti. Pt_1
La lacuna in esame non può essere eliminata nemmeno con la consultazione della documentazione del
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi, richiamata dal verbale di rilevazione del sinistro (doc. 5, pag. 2), da cui risulta indicata quale causa del trauma una “caduta accidentale per strada”, una
“caduta accidentale” e quale “circostanza riferita dall'infortunato”, una “caduta accidentale mentre passeggiava”.
Prive di rilievo le dichiarazioni testimoniali rese dall'unica testimone oculare sig.ra Testimone_1 all'udienza del 16.11.2022.
Ebbene, l'assenza di fotografie idonee ad individuare ed a rappresentare lo stato dei luoghi al tempo dell'evento non rende possibile la dimostrazione del legame diretto tra la conformazione della Via
Alessandro Levi all'altezza del civico n. 12, e la caduta della Pt_1
Ovvero che la caduta dell'attrice sia stata causata dalla presenza di una sconnessione dell'asfalto posta proprio all'altezza del civico n. 12 della suddetta via e non altrove e/o per altri motivi.
La giurisprudenza di legittimità a questo proposito ha stabilito che in tema di responsabilità per danni causati da cose in custodia, “… Qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire
pagina 11 di 13 umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)” (Cass. civ., Sez. III, sentenza 13.03.2013, n. 6306).
In conclusione la domanda della sig.ra deve essere rigettata. Parte_1
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, la mancata prova della sussistenza del nesso causale, quale questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni sottoposte all'attenzione dello scrivente Giudice.
La domanda riconvenzionale trasversale – domanda di manleva
L'esito del giudizio, conclusosi con il rigetto della domanda attorea, determina l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal convenuto, nei confronti della Controparte_1 CP_2
ugualmente convenuta nel presente giudizio.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle stesse tiene conto della regola della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie, l'esito del giudizio, di rigetto integrale della domanda di parte attrice, comporta la condanna della sig.ra alla rifusione delle stesse a favore del e della Parte_1 Controparte_1
così come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/ 2014 CP_2
aggiornati con D.M. 147 / 2022, in considerazione del valore della domanda indicato in citazione, in considerazione della natura della causa e del rigetto in fatto della domanda.
Le spese di CTU vengono poste per intero a carico dell'attrice sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la legittimazione passiva del Controparte_1
2) Rigetta la domanda di parte attrice, sig.ra Parte_1
3) Liquida rispettivamente le spese di lite dei convenuti e in € Controparte_1 CP_2
2.540,00 ciascuno oltre spese generali, IVA e CPA che pone interamente a carico della sig.ra Pt_1
[...]
pagina 12 di 13 4) Pone a carico della sig.ra le spese di CTU così come liquidate con provvedimento Parte_1
del 27 settembre 2023.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4622 / 2021 promossa da:
, con l'Avv. Edoardo Gambino e l'Avv. Giovanni Gambino Parte_1
Attrice
contro con l'Avv. Giacomo Cresci Controparte_1
Convenuto
e contro on l'Avv. Enrico Minelli CP_2
Convenuta
*****
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni:
Per l'attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni (cfr.“Piaccia a questa Giustizia, in tesi, ritenuta esclusiva la responsabilità dei convenuti, condannarli, in solido tra loro, a risarcire all'attrice la complessiva somma di € 7.579,94. In ipotesi, piaccia a questo Giudice , ritenuta concorrente, nella misura del 50%, la colpa dei convenuti, condannarli, in solido tra loro, a risarcire all'attrice la minor
pagina 1 di 13 cifra di € 3.789,97 (pari al 50% del maggior importo di cui sopra). In entrambi i casi, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e moratori e con vittoria di spese (ivi comprese quelle di CTU
e CTP) e delle competenze di lite e distrazione delle stesse, ex art. 93 cpc, a favore di questa difesa”).
Per il convenuto come da memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 ed in via istruttoria Controparte_1
come in seconda memoria istruttoria (cfr. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
con conseguente sua estromissione, nonché dichiarare che con sede a Roma in CP_1 CP_2
Via Francesco Tensi n. 116, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale gestore e onerato di vigilanza/manutenzione del bene oggetto di causa in virtù del contratto di servizio stipulato con CP_ l' è unica responsabile dell'area indicata quale teatro dell'asserito evento e che - pertanto - essa
è l'unica legittimata passiva per i fatti di cui è causa;
nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto generica e infondata, in fatto e diritto, per mancata prova del fatto storico
e della relativa dinamica, nonché per insussistenza dei fatti posti a suo fondamento e per insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile all'Ente comparente, per i motivi di cui in atti e in particolare per la ricorrenza dell'esimente del fatto del terzo idonea a escludere la responsabilità dell'Ente medesimo nonché in considerazione della condotta imprudente, negligente e imperita tenuta dall'attrice idonea, in via esclusiva, a dare luogo all'evento lamentato ai sensi di cui al disposto dell'art. 1127 comma II c.c., 2056 e 2055 c.c.; nella non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un diritto risarcitorio in capo all'attrice, il soggetto che dovrà ritenersi destinatario della richiesta risarcitorie della Sig.ra è la che dovrà farsi carico di ogni onere e spesa tenendo Pt_1 CP_2
indenne il in ipotesi subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere Controparte_1
accolta, anche solo parzialmente, la proposta domanda in punto di an debeatur, si chiede che la presente azione sia rigettata per genericità, indeterminatezza, ingiustificata sovrastima e carenza di prova in punto di quantum debeatur;
in ulteriore subordine, si chiede che il Giudice - in relazione al profilo del quantum debeatur richiesto - Voglia fare applicazione del precetto di cui al I° comma dell'art. 1227 c.c., atteso il concorso colposo esclusivo o quantomeno prevalente della danneggiata nella produzione del danno lamentato e la conseguente necessità di rideterminare l'importo richiesto in considerazione di una corretta ripartizione della responsabilità, con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria ex adverso azionata - in ogni caso affetta da sovrastima - nonché in ragione dello computo di quanto risultasse già percepito dall'attrice in relazione all'evento di cui è causa;
in ogni caso, per l'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda attorea, si chiede di essere tenuti
pagina 2 di 13 indenni e manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole ponendo ogni onere, spesa e responsabilità a carico di in virtù degli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del disciplinare CP_2
Cont richiamato in atti, in quanto è l'unica legittimata passiva rispetto alla domanda di parte attrice.
Con vittoria di spese e competenze di causa”)
Per la convenuta come da memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 (cfr. “Piaccia all'Ill.mo CP_2
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) In tesi, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità di nella causazione del sinistro de quo per i CP_2
motivi tutti addotti e per l'effetto respingere integralmente la domanda attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata e non provata sia sotto il profilo del fatto che del diritto. b) In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta fondata, previo accertamento del concorso di colpa della NO , accertare i danni materiali e biologici subiti dalla Parte_1 predetta e conseguentemente ridurre l'ammontare della domanda di parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente procedimento.”)
FATTO E DIRITTO
In fatto
La sig.ra ha convenuto davanti al Tribunale di Firenze il e la Parte_1 Controparte_1
Società per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni dalla medesima CP_2
riportati in occasione del sinistro del 19.08.2019.
L'attrice ha dedotto, difatti, in atto di citazione, che in data 19.08.2019, alle ore 11:10 circa, mentre transitava a piedi lungo la via Levi n. 12 in , cadeva a terra inciampando su un dislivello CP_1 dell'asfalto, causato dal dissesto del manto stradale, urtando con il viso la sede stradale (carreggiata), procurandosi lesioni delle quali domanda il risarcimento.
L'asfalto della carreggiata presentava, infatti, numerosi dissesti, all'interno dei quali le sconnessioni presenti, non essendo percepibili né prevedibili con l'ordinaria diligenza, si rivelavano particolarmente insidiose per il transito pedonale.
La dinamica del sinistro, così come descritta, sarebbe confermata dal referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi presso cui la sig.ra veniva condotta in ambulanza, dal verbale di Pt_1
rilevazione di incidente stradale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale del Comune di , CP_1
nonché da un testimone che assisteva al fatto.
Sussisterebbero, dunque, i presupposti della responsabilità esclusiva, ex art. 2051 e 2055 c.c., a carico del e della Società Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 13 Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2021 il per Controparte_1
chiedere il rigetto della domanda attorea eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e la conseguente necessità di essere estromesso dal giudizio.
Secondo il la Società sarebbe l'unica legittimata passiva rispetto alla Controparte_1 CP_2
domanda attorea perché obbligata, in forza di contratto di in vigore al momento del Parte_2
verificarsi del fatto, alla custodia, gestione e manutenzione della rete stradale del Comune fiorentino,
(all'interno della quale si trova la via teatro dell'evento per cui è causa) ed in forza del quale l'effettivo potere fisico sulla cosa, necessario per aversi responsabilità del custode, risiederebbe esclusivamente in capo alla CP_2
Nel merito ha, invece, eccepito l'infondatezza dell'azione spiegata da parte attrice stante l'assenza di presupposti di fatto e di diritto o comunque, in subordine, il riconoscimento di un concorso colposo determinante della danneggiata nella produzione dell'evento da cui è derivato il presunto danno nonché
Contr della convenuta per l'eventualità in cui si ravvisasse nel corso del processo una responsabilità per omessa manutenzione a carico di quest'ultima Società.
Invero la narrazione dell'evento proposta dall'attrice peccherebbe di indeterminatezza non potendosi ritenere adeguato a descrivere la verificazione e la dinamica del fatto il materiale fotografico allegato dall'attrice, costituito da fotografie di incerta datazione e di sconosciuta provenienza.
Tale incertezza non potrebbe essere colmata dal verbale della Polizia Municipale, redatto molti giorni dopo il verificarsi dell'evento che, pertanto potrebbe constatare solo lo stato dei luoghi successivo alla data dello stesso e che sarebbe stato redatto sulla base di quanto riferito dall'attrice.
La responsabilità del convenuto sarebbe da escludersi stante anche una condotta imprudente CP_1 della danneggiata come dimostrerebbe il fatto che la caduta sia avvenuta in luoghi familiari all'attrice e in condizioni di massima luminosità.
CP_ La responsabilità dell' convenuto sarebbe da escludere, altresì, per la presenza del “caso fortuito” nelle forme del “fatto del terzo” ( , laddove dovesse essere riscontrata una mancata CP_2
ottemperanza della stessa agli obblighi di manutenzione e controllo del tratto viario indicato quale teatro dell'evento, certamente fatto imprevisto e imprevedibile per l CP_4
La Società convenuta sarebbe obbligata ex contractu, quindi, a tenere indenne e manlevare Il
[...]
da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dall'evento per cui è causa. CP_1
Si è costituita, infine, la per chiedere a questo Tribunale di accertare e dichiarare CP_2
l'assoluta carenza di responsabilità della predetta Società nella causazione del sinistro e per l'effetto di pagina 4 di 13 voler respingere integralmente la domanda di parte attrice in quanto totalmente infondata e non provata sia in fatto che in diritto (mancando la prova del fatto storico e del nesso causale) oltre che non adeguatamente provata in punto di quantum.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, esperimento della prova testimoniale richiesta da parte attrice (limitatamente ai capitoli 1,2,4, 5 e 7) nella seconda memoria istruttoria e di CTU medica sulla persona dell'attrice.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 5 giugno 2024 dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed evitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. S.U. –
Ordinanza, n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell' esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (ex multis più di recente Cass. civ. sez. III ord. N. 27724 del 30.10.2018, Cass. civ. sez. III ord. 12027 del 16.05.2017 ma già Cass. civ. sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
pagina 5 di 13 Dei tre requisiti necessari per l'operatività della disposizione in questione, il verificarsi di un danno, inteso come lesione psico – fisica o pregiudizio economico patito dalla vittima, la sussistenza di una relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere e la cosa produttiva del primo, la sussistenza del nesso di causa tra il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia, quest'ultimo, espresso dal verbo “cagionato”, da intendersi, secondo unanime giurisprudenza, come una relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, secondo la quale (“ … il fatto risulti prodottosi “ come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n. 7125; Cass. civ. Sez. III, sent 19.12.2006, n.
27168) è quello indispensabile.
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”).
Legittimazione passiva
In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
La stipula del contratto di della rete stradale del , avvenuta in data Parte_2 Controparte_1
11 settembre 2018 tra l'Ente pubblico e la per la durata di tre anni, e dunque in vigore CP_2
pagina 6 di 13 all'epoca dei fatti, (doc. 3 , non esclude la sussistenza di una responsabilità residua Controparte_1
del primo in qualità di proprietario della strada (e quindi custode della stessa).
Il suddetto contratto, realizzato secondo le previsioni dell'art. 28 D.lgs. n, 50 / 2016 nella forma del contratto di appalto misto di servizi e lavori con prevalenza di servizi, è un contratto di manutenzione basato sui risultati.
Oggetto del contratto e della manutenzione ordinaria, “(che ricomprende i servizi di rilievo e monitoraggio dello stato manutentivo dei beni stradali e la progettazione degli interventi di manutenzione …” sono in prima battuta le carreggiate stradali e le banchine dell'intera rete viaria di uso pubblico compresa nel territorio del convenuto aperta alla circolazione veicolare e CP_1 pedonale e “ … le pavimentazioni di ogni tipologia (anche in materiale sciolto)” (v. art. 3 e parr. 1.1.
Capitolato Prestazionale Tecnico));
In forza del contratto in esame l'Appaltatrice si è obbligata “… ad eseguire il servizio a CP_2 perfetta regola d'arte, secondo le … modalità … e le prescrizioni contenute nel Capitolato
Prestazionale Tecnico … nonché nei documenti progettuali” e ad “operare nell'esecuzione del
Contratto e degli atti conseguenti con diligenza, scrupolosità … perizia, osservando le prescrizioni di legge e contrattuali, adottando le opportune misure di prevenzione ed assicurando tempestivi interventi nelle situazioni di emergenza …” (v. art. 9 del contratto e par.
3.5. Capitolato P.T.).
Tutto ciò considerato, e nonostante “A decorrere dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna si
(intendessero) … integralmente trasferite all'Appaltatore le responsabilità di cui agli artt. 2051 e 2043 del Codice Civile relative ai beni stradali oggetto del contratto …” (v. pagg. 20 e 21 Capitolato P.T.), permane, comunque, accanto a quella di la responsabilità del CP_2 Controparte_1
E', difatti, un dato di fatto imprescindibile che, anche a seguito della stipula del contratto di Pt_2
, il resti comunque proprietario della rete viaria e delle sue pertinenze
[...] Controparte_1
essendo affidata per contratto alla la sola manutenzione di queste ultime. CP_2
La giurisprudenza di legittimità in materia ha, infatti, stabilito che: “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della l.
n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del
1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa
pagina 7 di 13 utilizzabilità … comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata” (Cass. civ. Sez. III – Ord. 12.07.2018, n. 18325).
Ed ancora: “Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza” (Cass. civ. Sez. III – sent.
23.12.2021, n. 41435); ciò in quanto“In caso di appalto, la consegna è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all'appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione, e, quindi, la relativa custodia, con conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.. Peraltro, se il bene continua ad essere destinato all'uso precedente, come nel caso in cui una strada resti aperta al pubblico transito di persone e veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che è pertanto chiamato a rispondere, unitamente all'appaltatore, degli eventuali danni a terzi” (Cass. civ.
26.09.2006, n. 20825).
Inoltre dalla lettera del Capitolato emerge chiaramente la permanenza di un potere direttivo e/o di vigilanza in capo al CP_1
Il par.
1.1. stabilisce, difatti, che “L'Appaltatore è responsabile delle attività di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di organizzazione, di direzione e di esecuzione delle attività manutentive …” della rete stradale oggetto di affidamento di cui assume ogni responsabilità (pagg. 1 e
2 Capitolato), ma anche che “Nell'ambito del presente contratto l'Amministrazione Committente svolge le funzioni di supervisione e controllo dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Appaltatore” (pagg. 1 e 2 Capitolato);
“Le funzioni di supervisione e verifica dell'operato dell'Appaltatore, nelle forme precisate nel par. 8, restano pertanto in capo al Committente, che potrà avvalersi anche di strutture di supporto esterne …”
(pag. 12, 1° par. Capitolato);
Infine, il par.
3.4. del Capitolato P. Tecnico stabilisce che “Durante tutto il corso del contratto,
l'Appaltatore deve continuamente ed anticipatamente informare il Committente delle attività programmate o già effettuate. A tal fine l'Appaltatore dovrà realizzare un Sistema Informativo che consenta un completo e tempestivo flusso di dati con la Stazione Appaltante per una corretta gestione dell'appalto e per il controllo delle attività svolte da parte del Committente […]”. (pag. 17 Capitolato
P.T.).
pagina 8 di 13 Tanto doverosamente premesso si provvede ad esaminare nel merito la domanda attorea.
L'an
La domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto essere rigettata.
In applicazione ai principi su esposti la sig.ra non ha assolto all'onere probatorio posto a suo Pt_1 carico dall'art. 2051 c.c. , avendo fornito solo la prova delle lesioni subite dalla medesima ma non che le stesse siano avvenute per una responsabilità imputabile al e ad Controparte_1 CP_2
La sig.ra ha assunto di essere caduta a terra, in data 19.08.2019, alle ore 11.10 circa, mentre Pt_1
camminava a piedi lungo la via Levi in , inciampando su un dislivello della sede stradale CP_1
causato da uno dei tanti dissesti della pavimentazione, all'altezza del civico n. 12, ed urtando con il viso sull'asfalto.
Le lesioni personali riportate dalla sig.ra sono state confermate dai referti di Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Careggi (doc. 1 citazione) e dal CTU, dott. Persona_1
Ciò non consente, tuttavia, di imputare tout court la responsabilità della lesioni riportate dalla Sig.ra ai convenuti e in quanto la valutazione complessiva Parte_1 Controparte_1 CP_2
del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia ai convenuti e non potendo Controparte_1 CP_2 ritenersi provata la causa della caduta dell'attrice.
Infatti se sulla base dei suddetti documenti, delle lesioni subite dall'attrice non può dubitarsi, dall'esame complessivo del materiale probatorio e delle risultanze del processo non può dirsi altrettanto con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra la caduta dell'attrice avvenuta il 19.08.2019 e l'avvallamento asseritamente presente tra le disconnessioni dell'asfalto di via Alessandro Levi all'altezza del civico n. 12.
In primo luogo si evidenzia che la caduta dalla sig.ra si è verificata in data 19.08.2019. Parte_1
Dal verbale di rilevazione del sinistro della Polizia Municipale (doc. 5 attrice) risulta che l'acquisizione della notizia della caduta è solo del 07 settembre 2019 quando “perveniva al Reparto Infortunistica
Stradale una richiesta di rilievo postumo dell'incidente avvenuto in data 19.08.2019, alle ore 11:10 circa, in via A. Levi altezza civico nr. 12, da parte di quale pedone unico coinvolto nel Parte_1 sinistro stradale di cui trattasi”, per “caduta di pedone a causa di anomalia stradale”.
pagina 9 di 13 Dal suddetto documento risulta che “la camminava nella via A. Levi quando, Parte_1 all'altezza del civico nr. 12, inciampava a causa delle sconnessioni presenti sul manto stradale, cadendo a terra e riportando lesioni” (doc. 5 pag. 2)).
Tale ricostruzione non può essere accettata.
Non può non evidenziarsi che dall'esame dei documenti agli atti risulta che le uniche fotografie dei luoghi sono quelle prodotte dall'attrice (docc. 1 e 5, 9).
La loro idoneità a descrivere il luogo dell'evento è stata contestata specificatamente dai convenuti “…
Trattasi, infatti, di fotografie di incerta datazione e di sconosciuta provenienza, che rappresentano immagini di una donna non riferibili né temporalmente né causalmente al lamentato sinistro …” (pag,
7 comparsa di costit. pag. 3 comparsa di costit. , “… non idonee a costituire CP_1 CP_2 prova in ordine in ordine allo stato dei luoghi il giorno della caduta” (pag. 3 comparsa di costit.
[...]
. CP_2
Esse sono state ritenute “non confacenti” a descrivere il luogo della caduta anche da questo Giudice all'udienza del 16 maggio 2022.
Dal loro esame emerge, difatti, l'assoluta assenza di contestualizzazione in rapporto all'asserito luogo dell'evento.
Le foto n. 1, 2 e 6 rappresentano in effetti un asfalto palesemente molto usurato con spaccature e sconnessioni piuttosto estese in lunghezza, alcune di colore diverso dal primo, nella foto n. 2 si vede chiaramente anche una fessura dell'asfalto in senso orizzontale;
le nn. 3 e 5 mostrano una sconnessione in prossimità della cunetta, la n. 4 rappresenta il particolare di un affossamento. Tuttavia, tutte le foto rappresentano soltanto sconnessioni e dislivelli dell'asfalto molto ingranditi senza dare un'idea del tratto di strada esatto in cui si trovassero all'epoca e del se si trovassero all'altezza del civico n. 12, ciò non consente di ritenerle rappresentative dello stato effettivo dei luoghi.
Le fotografie in questione sono, peraltro, le stesse che risultano essere state allegate al verbale di rilevazione del sinistro della Polizia Municipale: in quest'ultimo documento, difatti, si legge che la documentazione fotografica allegata è costituita da “n. 9 Fotografie acquisite esternamente”, e si comprende immediatamente che si tratta delle 6 foto dei luoghi “con particolari dell'anomalia” e delle
3 foto “delle lesioni riportate dalla ”, fornite da “a corredo della Parte_1 Parte_1 richiesta” (doc. 5 attrice pagg. 1 e 2).
Ne consegue che, tali foto, non sono connotate dal carattere fidefacente che connota, in quanto atto pubblico, il rapporto della polizia municipale (si veda Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012). pagina 10 di 13 Tale circostanza costituisce un fattore dirimente.
In presenza di tale lacuna, infatti, il nesso di causa non può considerarsi provato sulla base della dinamica così come risultante dal suddetto verbale come sopra riportata.
Del resto a questo scopo non può essere sufficiente la dichiarazione in esso presente secondo la quale
“Veniva acquisita (dai verbalizzanti) scheda della Centrale Operativa n, 904358 dalla quale risultava essere stato apposto, dalla pattuglia intervenuta sul luogo del sinistro, un cartello mobile per segnalare il pericolo costituito dall'anomalia in attesa del ripristino definitivo del manto stradale”
(doc. 5, pag. 2). Tale dichiarazione non può essere valorizzata dal momento che non è contestualizzata temporalmente nonché fornisce una generica descrizione dell'anomalia e della sua conformazione. E', inoltre, priva di indicazione della presenza di fotografie scattate direttamente dai vigili intervenuti.
Ne consegue che la dinamica descritta a verbale è stata ricostruita dai verbalizzanti ex post e non è frutto di percezione diretta degli stessi.
La suddetta ricostruzione è stata effettuata dagli agenti sulla scorta delle dichiarazioni del 4 ottobre
2019, rese per iscritto ed inviate agli agenti ed allegate al verbale, dalla sig.ra Testimone_1 figlia della sig.ra poi sentita quale testimone all'udienza del 16 novembre 2022, e dalla Pt_1
stessa, le quali non sono tuttavia state sentite direttamente dai verbalizzanti. Pt_1
La lacuna in esame non può essere eliminata nemmeno con la consultazione della documentazione del
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi, richiamata dal verbale di rilevazione del sinistro (doc. 5, pag. 2), da cui risulta indicata quale causa del trauma una “caduta accidentale per strada”, una
“caduta accidentale” e quale “circostanza riferita dall'infortunato”, una “caduta accidentale mentre passeggiava”.
Prive di rilievo le dichiarazioni testimoniali rese dall'unica testimone oculare sig.ra Testimone_1 all'udienza del 16.11.2022.
Ebbene, l'assenza di fotografie idonee ad individuare ed a rappresentare lo stato dei luoghi al tempo dell'evento non rende possibile la dimostrazione del legame diretto tra la conformazione della Via
Alessandro Levi all'altezza del civico n. 12, e la caduta della Pt_1
Ovvero che la caduta dell'attrice sia stata causata dalla presenza di una sconnessione dell'asfalto posta proprio all'altezza del civico n. 12 della suddetta via e non altrove e/o per altri motivi.
La giurisprudenza di legittimità a questo proposito ha stabilito che in tema di responsabilità per danni causati da cose in custodia, “… Qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire
pagina 11 di 13 umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)” (Cass. civ., Sez. III, sentenza 13.03.2013, n. 6306).
In conclusione la domanda della sig.ra deve essere rigettata. Parte_1
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, la mancata prova della sussistenza del nesso causale, quale questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni sottoposte all'attenzione dello scrivente Giudice.
La domanda riconvenzionale trasversale – domanda di manleva
L'esito del giudizio, conclusosi con il rigetto della domanda attorea, determina l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal convenuto, nei confronti della Controparte_1 CP_2
ugualmente convenuta nel presente giudizio.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle stesse tiene conto della regola della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie, l'esito del giudizio, di rigetto integrale della domanda di parte attrice, comporta la condanna della sig.ra alla rifusione delle stesse a favore del e della Parte_1 Controparte_1
così come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/ 2014 CP_2
aggiornati con D.M. 147 / 2022, in considerazione del valore della domanda indicato in citazione, in considerazione della natura della causa e del rigetto in fatto della domanda.
Le spese di CTU vengono poste per intero a carico dell'attrice sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la legittimazione passiva del Controparte_1
2) Rigetta la domanda di parte attrice, sig.ra Parte_1
3) Liquida rispettivamente le spese di lite dei convenuti e in € Controparte_1 CP_2
2.540,00 ciascuno oltre spese generali, IVA e CPA che pone interamente a carico della sig.ra Pt_1
[...]
pagina 12 di 13 4) Pone a carico della sig.ra le spese di CTU così come liquidate con provvedimento Parte_1
del 27 settembre 2023.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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