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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2779/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to TOMMASO CALICIURI, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in CARIATI, PIAZZA DEL LAVORO n. 13, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.to MIRELLA CP_1
ARLOTTA, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 27/05/2022, Pt_1
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-
[...] CP_1
000019297, con la quale le è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa comminata per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità indicate. Spese vinte con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio dando atto di avere proceduto all'annullamento per stralcio CP_1 dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi della legge n. 197 del 29/12/2022, chiedendo quindi la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 10/12/2024 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale.
***
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione di annullamento dell'ordinanza ingiunzione da parte di e dell'avvenuto stralcio delle partite creditorie. CP_1
Si compensano le spese, in luce del contegno collaborativo dell' , che in sede di costituzione in CP_2 giudizio ha dato conto dell'intervenuto annullamento e abbandono del credito.
***
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 24/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to TOMMASO CALICIURI, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in CARIATI, PIAZZA DEL LAVORO n. 13, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.to MIRELLA CP_1
ARLOTTA, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 27/05/2022, Pt_1
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-
[...] CP_1
000019297, con la quale le è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa comminata per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità indicate. Spese vinte con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio dando atto di avere proceduto all'annullamento per stralcio CP_1 dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi della legge n. 197 del 29/12/2022, chiedendo quindi la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 10/12/2024 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale.
***
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione di annullamento dell'ordinanza ingiunzione da parte di e dell'avvenuto stralcio delle partite creditorie. CP_1
Si compensano le spese, in luce del contegno collaborativo dell' , che in sede di costituzione in CP_2 giudizio ha dato conto dell'intervenuto annullamento e abbandono del credito.
***
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 24/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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