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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 31/08/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott.ssa Francesca Balsamo Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
, (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Eleonora Pedevillano;
-ricorrente- contro
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 in via della Resistenza n.119, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Gaetana Palermo;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
11.03.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 191 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2022, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della sua separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio CP_1 concordatario in Enna il 19.09.1971 e dal quale sono nate due figlie: e maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti.
Ha dedotto la ricorrente che da moltissimi anni si sono verificate, a causa di incompatibilità caratteriali fra le parti, incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e tali da deteriorare completamente l'unione, facendo cessare, reciprocamente, l'affectio maritalis.
La ricorrente ha altresì rilevato che detta situazione è stata determinata dal comportamento vessatorio e prevaricatore del coniuge e che da svariati mesi, essendo divenuta la situazione ormai insostenibile, ha chiesto al marito di trasferirsi nella casa di campagna, già adibita ad abitazione, non avendo la ricorrente la possibilità di spostarsi in modo autonomo, in quanto priva di un mezzo.
La ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia della separazione dal marito, nonché che il Tribunale disponga l'obbligo a carico del marito di versarle un assegno mensile di € 700,00 per il suo mantenimento e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Si è costituito il resistente, confermando la sussistenza dei presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, contestando la richiesta di assegnazione della casa coniugale e dichiarandosi disponibile a versare un assegno mensile in favore della moglie nella misura di complessivi € 200,00.
In particolare, il resistente ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio assumendo, di contro, che la ricorrente non ha mai mostrato insofferenza o elementi di criticità nel menage familiare tale da indurla alla richiesta di separazione dei coniugi.
Il resistente ha altresì dedotto che, diversamente da quanto rilevato dalla ricorrente, la casa di campagna sita in Enna, Strada Comunale 48 San Salvatorello, è attualmente abitata dalla figlia e dalla sua famiglia come da certificato di residenza in atti.
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti economici, il resistente ha dedotto che le proprie condizioni economiche non gli consentono di erogare l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura richiesta dalla ricorrente. Ed invero, il ricorrente ha dichiarato di percepire la somma di € 1.500,00 mensili, ma di dover altresì sostenere ingenti spese (tasse sui beni immobili, incluse quelle sugli immobili oggetto di contesa).
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 9.11.2022 è stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di € 400,00 mensili, quale contributo al mantenimento della moglie e non è stato disposto nulla sull'assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale si ribadisce di non dover disporre nulla al riguardo così come disposto con l'ordinanza presidenziale del 09.11.2022, e precisando ulteriormente che la Corte di Cassazione ha chiarito che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. n. 3015/2018).
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore proposta dalla ricorrente, in assenza di ulteriori e differenti elementi, va confermato l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento di € 400,00, già disposto con l'ordinanza presidenziale del 09.11.2022, non essendovi ragioni di discostarsi dalle valutazioni ivi effettuate in ragione della persistente sperequazione-reddituale fra i coniugi.
Invero, l'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
È necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre prima ponderare la situazione della parte richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre) e la sua idoneità a preservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (non richiedendosi affatto uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza della separazione, delle precedenti condizioni economiche) e quindi fissarne la misura in rapporto alle sostanze dell'obbligato, alla sua condizione personale e alla sua capacità di reddito.
Nel caso di specie, è pacifico che non abbia mai lavorato per dedicarsi esclusivamente Parte_1 alla cura della famiglia, così come è altresì non contestato che la stessa sia priva di qualunque forma di sostentamento economico (a differenza del marito che percepisce una pensione di circa € 1.500,00 al mese). In buona sostanza, deve ritenersi - in difetto di prova del contrario - che, in seguito alla separazione dal marito, la resistente sia andata incontro ad un peggioramento delle sue personali condizioni economiche-finanziarie, considerata la sua età anagrafica ed il fatto che la stessa non ha mai svolto una attività lavorativa (a differenza del marito, il cui stipendio ha invece rappresentato la principale fonte di sussistenza per la famiglia in costanza di matrimonio).
Orbene, anche con riferimento a tale profilo, in linea con quanto già disposto con l'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. e in difetto di elementi ulteriori - non acquisiti nel corso del giudizio – si ritiene congruo riconoscere un contributo economico in favore della moglie, ravvisandosi una sperequazione economica tra i coniugi.
Si conferma, pertanto, quanto statuito in seno alla citata ordinanza presidenziale, l'obbligo a carico del marito di corrispondere un assegno di mantenimento alla moglie, determinato nella misura di €
400,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate, attesa la natura del giudizio,
l'esito complessivo della lite ed il contegno processuale di entrambe le parti.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Enna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n. 267, p. 2 s. A, 1971, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1 la somma di € 400,00 per il proprio mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
4) rigetta ogni altra domanda, istanza, eccezione;
5) compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott.ssa Francesca Balsamo Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
, (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Eleonora Pedevillano;
-ricorrente- contro
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 in via della Resistenza n.119, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Gaetana Palermo;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
11.03.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 191 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2022, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della sua separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio CP_1 concordatario in Enna il 19.09.1971 e dal quale sono nate due figlie: e maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti.
Ha dedotto la ricorrente che da moltissimi anni si sono verificate, a causa di incompatibilità caratteriali fra le parti, incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e tali da deteriorare completamente l'unione, facendo cessare, reciprocamente, l'affectio maritalis.
La ricorrente ha altresì rilevato che detta situazione è stata determinata dal comportamento vessatorio e prevaricatore del coniuge e che da svariati mesi, essendo divenuta la situazione ormai insostenibile, ha chiesto al marito di trasferirsi nella casa di campagna, già adibita ad abitazione, non avendo la ricorrente la possibilità di spostarsi in modo autonomo, in quanto priva di un mezzo.
La ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia della separazione dal marito, nonché che il Tribunale disponga l'obbligo a carico del marito di versarle un assegno mensile di € 700,00 per il suo mantenimento e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Si è costituito il resistente, confermando la sussistenza dei presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, contestando la richiesta di assegnazione della casa coniugale e dichiarandosi disponibile a versare un assegno mensile in favore della moglie nella misura di complessivi € 200,00.
In particolare, il resistente ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio assumendo, di contro, che la ricorrente non ha mai mostrato insofferenza o elementi di criticità nel menage familiare tale da indurla alla richiesta di separazione dei coniugi.
Il resistente ha altresì dedotto che, diversamente da quanto rilevato dalla ricorrente, la casa di campagna sita in Enna, Strada Comunale 48 San Salvatorello, è attualmente abitata dalla figlia e dalla sua famiglia come da certificato di residenza in atti.
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti economici, il resistente ha dedotto che le proprie condizioni economiche non gli consentono di erogare l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura richiesta dalla ricorrente. Ed invero, il ricorrente ha dichiarato di percepire la somma di € 1.500,00 mensili, ma di dover altresì sostenere ingenti spese (tasse sui beni immobili, incluse quelle sugli immobili oggetto di contesa).
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 9.11.2022 è stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di € 400,00 mensili, quale contributo al mantenimento della moglie e non è stato disposto nulla sull'assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale si ribadisce di non dover disporre nulla al riguardo così come disposto con l'ordinanza presidenziale del 09.11.2022, e precisando ulteriormente che la Corte di Cassazione ha chiarito che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. n. 3015/2018).
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore proposta dalla ricorrente, in assenza di ulteriori e differenti elementi, va confermato l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento di € 400,00, già disposto con l'ordinanza presidenziale del 09.11.2022, non essendovi ragioni di discostarsi dalle valutazioni ivi effettuate in ragione della persistente sperequazione-reddituale fra i coniugi.
Invero, l'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
È necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre prima ponderare la situazione della parte richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre) e la sua idoneità a preservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (non richiedendosi affatto uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza della separazione, delle precedenti condizioni economiche) e quindi fissarne la misura in rapporto alle sostanze dell'obbligato, alla sua condizione personale e alla sua capacità di reddito.
Nel caso di specie, è pacifico che non abbia mai lavorato per dedicarsi esclusivamente Parte_1 alla cura della famiglia, così come è altresì non contestato che la stessa sia priva di qualunque forma di sostentamento economico (a differenza del marito che percepisce una pensione di circa € 1.500,00 al mese). In buona sostanza, deve ritenersi - in difetto di prova del contrario - che, in seguito alla separazione dal marito, la resistente sia andata incontro ad un peggioramento delle sue personali condizioni economiche-finanziarie, considerata la sua età anagrafica ed il fatto che la stessa non ha mai svolto una attività lavorativa (a differenza del marito, il cui stipendio ha invece rappresentato la principale fonte di sussistenza per la famiglia in costanza di matrimonio).
Orbene, anche con riferimento a tale profilo, in linea con quanto già disposto con l'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. e in difetto di elementi ulteriori - non acquisiti nel corso del giudizio – si ritiene congruo riconoscere un contributo economico in favore della moglie, ravvisandosi una sperequazione economica tra i coniugi.
Si conferma, pertanto, quanto statuito in seno alla citata ordinanza presidenziale, l'obbligo a carico del marito di corrispondere un assegno di mantenimento alla moglie, determinato nella misura di €
400,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate, attesa la natura del giudizio,
l'esito complessivo della lite ed il contegno processuale di entrambe le parti.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Enna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n. 267, p. 2 s. A, 1971, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1 la somma di € 400,00 per il proprio mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
4) rigetta ogni altra domanda, istanza, eccezione;
5) compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta