CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/07/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1316/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1316/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GENTILI SANZIO con domicilio in C/O AVV. DI Parte_1
BARI VIA MADONNA DELLO SCHIOPPO 67 CESENA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. PALUMBO FLAVIO con domicilio in VIA Controparte_1
MARIANI 22/E
[...]
con il patrocinio degli avv.ti Amaducci Antonio e Fina Rocco CP_2
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 581/2022 emessa dal Tribunale di Forlì letta al termine di camera di consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 10 giugno 2022.
Conclusioni:
Appellante, come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 19.03.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvedere:
1) In via principale e nel merito, per i motivi dedotti nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 581/2022 emessa dal Tribunale di Forlì (giudice dott.ssa Agnese Cicchetti) letta al
pagina 1 di 9 termine di camera di consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 10 giugno 2022, con
esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, nell'ambito del procedimento civile n.
3081/2019 (R.G.), accogliere le seguenti conclusioni avanzate in prime cure e riproposte in appello
anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
<<- preso atto che ha rinunciato alla eredità del padre con atto Parte_1 Persona_1
depositato presso la cancelleria del Tribunale di Forlì, e che pertanto non è sua erede, accertare e
dichiarare che le richieste avanzate stragiudizialmente dai convenuti e consistenti nella pretesa di
liberazione dell'immobile dai beni del de cuius e di risarcimento del danno, sono infondate, e come tali
respingerle per l'assenza del presupposto che deve necessariamente sussistere perché possano essere
prese in considerazione, ossia che sia erede del defunto padre;
Parte_1
- in via subordinata e senza che si voglia minimamente invertire l'onere della prova, dichiararsi che la
individuazione dell'attrice come erede contenuta nel provvedimento emesso nella procedura di nomina
del curatore dell'eredità giacente, è inopponibile alla attrice che non ha partecipato alla procedura, e
perché comunque come dichiarato dallo stesso giudice delle successioni, ciò che emerge dal
provvedimento emesso in quella sede è idoneo solo a far cessare la procedura dell'eredità giacente,
ma non ad accertare la qualità di erede, che deve essere oggetto di giudizio di merito in
contraddittorio;
- in via di ulteriore subordine, e sempre senza voler minimamente invertire l'onere della prova,
accertarsi e dichiararsi che quanto fatto dall'attrice non è idoneo a valere quale accettazione tacita
dell'eredità, per cui dichiarare che non è erede di e che deve essere Parte_1 Persona_1
ritenuta valida ed operante ad ogni effetto la rinuncia espressa fatta dalla stessa con atto depositato
presso la cancelleria del Tribunale di Forlì;
- infine sempre in via subordinata, e solo nel caso che i convenuti ripropongano le loro domande in
questa sede, e nel caso che venga riconosciuta la qualità di erede dell'attrice, respingersi le domande
perché non fondate, inammissibili, e perché comunque di fronte alla rinuncia espressa alla eredità da
pagina 2 di 9 parte di tutti i parenti ed in mancanza di testamento gli attori avrebbero dovuto sbarazzarsi degli
oggetti facendoli vendere all'asta, o addirittura smaltirli, evitando così di subire quel danno di cui
chiedono il risarcimento>>
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati per tutti i motivi
meglio esposti nell'atto di appello;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata , come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 20.03.2025: CP_2
Con
“Piaccia all' Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
- nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto da , poiché infondato in fatto Parte_1
e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza 581/2022 pubblicata il
10 giugno 2022 del Tribunale di Forlì che ha definito il procedimento R.G. 3081/2019.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, via e cpa
come per legge del doppio grado di giudizio”.
Appellato , come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in data Controparte_1
24.03.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigettare l'appello
interposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 581/2022 del Tribunale di Forlì per le ragioni
esposte nella parte motiva con il favore delle spese di lite”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato in data 17.09.2019 adiva il Tribunale di Forlì per fare Parte_1
accertare la propria rinuncia all'eredità del padre e, di conseguenza, per far dichiarare di Persona_1
non essere erede universale ex art. 476 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e -in Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 9 qualità di comproprietari dell'immobile concesso in locazione al de cuius nei cui confronti avevano in sospeso alcune questioni inerenti alla locazione-, chiedendo il rigetto della domanda e, di conseguenza,
che venisse accertato e dichiarato che era erede di . Parte_1 Persona_1
All'udienza del 10 giugno 2022 il Giudice invitava le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'esito della discussione il Giudice pronunciava la sentenza n. 581/2022
con la quale rigettava le domande di parte attrice e, per l'effetto, accertava e dichiarava la qualità di erede in capo a per intervenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli artt. 476 ss Parte_1
c.c. Infine, il Tribunale di Forlì condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti convenute.
Nel dettaglio, il Tribunale di Forlì argomentava la propria decisione assumendo che il giorno della morte del de cuius, e cioè in data 07.07.2015, effettuava un bonifico di € 2.400,00 a Parte_1
proprio favore dal conto di per poi, pochi giorni dopo e precisamente il 10.07.2015, Persona_1
stornare l'operazione. Soltanto in data 14.07.2015 effettuava un bonifico di € 2.500 a Parte_1
favore di per il pagamento della fattura del 13.07.2015 relativa alle spese Parte_2
funerarie del padre. Il Giudice di primo grado, dunque, riteneva che l'atto compiuto da Parte_1
il 07.07.2015 fosse idoneo a dar luogo ad un'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. in quanto operazione che ha travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione che, dunque, poteva essere compiuta dalla figlia soltanto come erede e presupponeva la volontà di accettare l'eredità del padre. Riteneva prive di pregio le argomentazioni di parte attrice relative alla circostanza che il prelievo fosse giustificato dalla finalità di pagare le spese funerarie del padre e alla presenza di un'asserita delega, in quanto priva di data certa,
oltreché inefficace a seguito della morte del mandante ai sensi dell'art. 1772 c.c. Il Tribunale di Forlì,
inoltre, argomentava che nemmeno lo storno della somma e la rinuncia all'eredità effettuata in data
05.11.2015 valessero ad escludere la qualità di erede in capo a a fronte Parte_1
dell'incontestato compimento di un'operazione che poteva essere compiuta soltanto dalla figlia in pagina 4 di 9 qualità di erede.
Con atto di appello notificato l'11.07.2022 impugnava la sentenza n. 581/2022 del Parte_1
Tribunale di Forlì chiedendone la riforma nella parte in cui ha ritenuto che la sua condotta avesse integrato l'elemento oggettivo (aver posto in essere un atto riservato all'erede) e soggettivo (volontà
univoca di accettare l'eredità) richiesti dall'art. 476 c.c. e, di conseguenza, ha accertato e dichiarato che l'appellante è erede di per intervenuta accettazione tacita dell'eredità. In particolare, Persona_1
sosteneva di non aver mai avuto intenzione di accettare l'eredità del padre né di aver Parte_1
compiuto atti che potessero essere interpretati quale accettazione tacita: piuttosto, la condotta posta in essere sarebbe stata volta esclusivamente a provvedere al pagamento delle spese funerarie in ottemperanza ad un dovere di natura familiare, per espressa delega concessa dal de cuius prima della morte. Concludeva, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, insistendo anche per l'ammissione delle istanze istruttorie già chieste in primo grado e non accolte. Impugnava la sentenza anche in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite, chiedendo l'esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalle parti vincitrici per la loro eccessività ai sensi dell'art. 92 co. 1
c.p.c. e la compensazione per l'assoluta novità della questione trattata ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
Si costituivano nel giudizio d'appello e chiedendo il rigetto CP_2 Controparte_1
dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza, con favore di spese.
In particolare, in relazione alla condotta di deducevano che il Giudice di primo grado Parte_1
aveva correttamente inquadrato la fattispecie concreta nell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 c.p.c., a nulla valendo le argomentazioni e giustificazioni di controparte in quanto prive di riscontro probatorio. Infine, gli appellati si opponevano alle richieste istruttorie formulare da controparte in quanto inammissibili.
Con ordinanza del 25.03.2025 la causa veniva, infine, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 9 Esposizione delle ragioni della decisione
L'appello deve essere rigettato in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Forlì.
I motivi di appello sono strettamente collegati e, pertanto, meritano la trattazione congiunta.
Il Primo Giudice ha affermato con motivazione immune da vizi che “l'operazione di accreditamento
del denaro sul proprio conto corrente, quale atto che poteva essere compiuto dalla chiamata
all'eredità soltanto nella sua qualità di erede, implica accettazione dell'eredità. Onde deve essere
affermata la qualità di erede di in capo all'attrice”. La fattispecie è stata correttamente Persona_1
inquadrata nell'alveo dell'accettazione tacita di eredità regolata, come noto, dall'art. 476 c.c. secondo il quale essa si ha allorquando “il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente
la sua volontà di accettare”, “che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “L'accettazione tacita dell'eredità
postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che
presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad
esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede” (Cass. civile, ord. n. 5569 del
01/03/2021). In altre parole “l'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato
all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che
egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede” (Cass. civile, ord. n. 10655 del
1/04/2022).
Nel caso di specie, è pacifico -oltre che documentato- che il 07.07.2015, giorno della morte del padre,
prelevava dal conto corrente del de cuius la somma di € 2.400,00 (a fronte di un saldo Parte_1
pari ad € 2.557,65) per accreditarlo sul proprio conto personale. Tale operazione, effettuata in assenza di una valida delega, dal punto di vista oggettivo presupponeva necessariamente l'acquisto della qualità
di erede in capo all'odierna appellante. Parimenti si ritiene condivisibile quanto accertato dal Giudice
di primo grado rispetto all'inefficacia della delega allegata da parte appellante: “né la presenza ed
pagina 6 di 9 esibizione dell'asserita delega -peraltro non autenticata e priva di data certa- al momento
dell'operazione bancaria può condurre a valutazioni in senso opposto. Premesso infatti che tale
delega, al momento dell'utilizzo era del tutto inefficace- poiché a norma dell'art. 1722 c.c. il mandato
si estingue per la morte o l'inabilitazione del mandante o del mandatario, onde al momento in cui si è
presentata presso la Banca per effettuare l'operazione, la figlia del de cuius non ha agito in qualità di
mandataria, ma in qualità di erede”. Dal punto di vista probatorio, peraltro, tale delega non vale ad escludere quanto ricostruito, dal momento che già il tenore letterale della stessa disponeva “con la
presente delego mia figlia […] a rappresentarmi nei rapporti con la Vs. Banca” per Parte_1
poi proseguire specificando “pertanto autorizzo le seguenti operazioni: prelievo di somme, addebito
affitto, addebito bollette ed utenze varie, sul conto corrente nr. 4917 a me intestato presso la Vs.
Banca”. Tale delega, dunque -anche qualora ritenuta valida- autorizzava a compiere Parte_1
atti di ordinaria amministrazione, quali sono il prelievo di somme per acquisti quotidiani, il pagamento dell'affitto delle utenze e bollette, relativi alla cura ed al soddisfacimento dei bisogni di Persona_1
allorquando lo stesso era ancora in vita. Non è prevista alcuna autorizzazione ad effettuare il trasferimento del denaro dal conto del de cuius a quello dell'odierna appellante, né a compiere atti per il periodo successivo alla morte del padre (quali sono le spese funerarie, in relazione alle quali non è
stata fornita la prova né di un precedente preventivo e né del fatto che il costo fosse già conosciuto da al 07.07.2015: è, anzi, emerso che la fattura è datata 13.07.2015 ed il relativo Parte_1
pagamento è stato effettuato in data 14.07.1015).
In ogni caso, come anticipato, la suddetta delega, non autenticata e priva di data certa, doveva considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 1722 c.c.
È da escludersi, d'altra parte, che l'accredito sul conto corrente di -di quasi tutto il Parte_1
denaro presente sul conto corrente del de cuius- rientri tra gli atti conservativi e di gestione del patrimonio ereditario -consentiti ai sensi dell'art. 460 c.c.- quanto, piuttosto, deve essere considerato un atto dispositivo suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario, tale, cioè, che il chiamato pagina 7 di 9 non avrebbe diritto di compiere se non presupponendo di voler far propri i diritti successori. In altre parole, il Tribunale di Forlì, aderendo all'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità,
ha correttamente statuito che dal punto di vista soggettivo la volontà di accettare l'eredità deve ritenersi
“implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di operazioni sul conto corrente bancario intestato
al de cuius perché finalizzate ad appropriarsi di beni ereditari”. Non valgono ad escludere l'acquisto della qualità di erede da parte di la successiva operazione di storno effettuata in data Parte_1
10.07.2015 e la rinuncia all'eredità effettuata in data 05.11.2015; l'odierna appellante, infatti, aveva già
posto in essere degli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede.
Altresì prive di pregio sono le argomentazioni di parte appellante volte ad escludere la sussistenza di un elemento soggettivo per il manifestato disinteresse di rispetto agli altri beni di proprietà Parte_1
del padre, in quanto gli stessi (la macchina immatricolata nel 1991 ed il mobilio dell'appartamento)
avrebbero un valore economico esiguo.
Dunque, l'appello deve essere respinto.
Da ultimo, non si ritengono fondate la richiesta di parte appellante volta ad escludere la ripetizione delle spese sostenute dalle parti vincitrici in quanto eccessive e la richiesta di compensazione per intero delle spese tra le parti, in quanto la questione trattata non appare una “novità assoluta” potendo la stessa essere risolta in applicazione di principi di diritto già noti e consolidati.
Con riferimento alle spese di lite del grado di appello, in applicazione del principio della soccombenza,
le spese devono essere poste a carico di parte appellante e si liquidano in € 962,00 per ciascuna parte convenuta per compenso (di cui € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr DPR n. 115/2002, si dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari pagina 8 di 9 a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano in € 962,00 per ciascuna parte convenuta per compenso, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr DPR n. 115/2002, si dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del
DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'1.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1316/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GENTILI SANZIO con domicilio in C/O AVV. DI Parte_1
BARI VIA MADONNA DELLO SCHIOPPO 67 CESENA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. PALUMBO FLAVIO con domicilio in VIA Controparte_1
MARIANI 22/E
[...]
con il patrocinio degli avv.ti Amaducci Antonio e Fina Rocco CP_2
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 581/2022 emessa dal Tribunale di Forlì letta al termine di camera di consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 10 giugno 2022.
Conclusioni:
Appellante, come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 19.03.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvedere:
1) In via principale e nel merito, per i motivi dedotti nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 581/2022 emessa dal Tribunale di Forlì (giudice dott.ssa Agnese Cicchetti) letta al
pagina 1 di 9 termine di camera di consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 10 giugno 2022, con
esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, nell'ambito del procedimento civile n.
3081/2019 (R.G.), accogliere le seguenti conclusioni avanzate in prime cure e riproposte in appello
anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
<<- preso atto che ha rinunciato alla eredità del padre con atto Parte_1 Persona_1
depositato presso la cancelleria del Tribunale di Forlì, e che pertanto non è sua erede, accertare e
dichiarare che le richieste avanzate stragiudizialmente dai convenuti e consistenti nella pretesa di
liberazione dell'immobile dai beni del de cuius e di risarcimento del danno, sono infondate, e come tali
respingerle per l'assenza del presupposto che deve necessariamente sussistere perché possano essere
prese in considerazione, ossia che sia erede del defunto padre;
Parte_1
- in via subordinata e senza che si voglia minimamente invertire l'onere della prova, dichiararsi che la
individuazione dell'attrice come erede contenuta nel provvedimento emesso nella procedura di nomina
del curatore dell'eredità giacente, è inopponibile alla attrice che non ha partecipato alla procedura, e
perché comunque come dichiarato dallo stesso giudice delle successioni, ciò che emerge dal
provvedimento emesso in quella sede è idoneo solo a far cessare la procedura dell'eredità giacente,
ma non ad accertare la qualità di erede, che deve essere oggetto di giudizio di merito in
contraddittorio;
- in via di ulteriore subordine, e sempre senza voler minimamente invertire l'onere della prova,
accertarsi e dichiararsi che quanto fatto dall'attrice non è idoneo a valere quale accettazione tacita
dell'eredità, per cui dichiarare che non è erede di e che deve essere Parte_1 Persona_1
ritenuta valida ed operante ad ogni effetto la rinuncia espressa fatta dalla stessa con atto depositato
presso la cancelleria del Tribunale di Forlì;
- infine sempre in via subordinata, e solo nel caso che i convenuti ripropongano le loro domande in
questa sede, e nel caso che venga riconosciuta la qualità di erede dell'attrice, respingersi le domande
perché non fondate, inammissibili, e perché comunque di fronte alla rinuncia espressa alla eredità da
pagina 2 di 9 parte di tutti i parenti ed in mancanza di testamento gli attori avrebbero dovuto sbarazzarsi degli
oggetti facendoli vendere all'asta, o addirittura smaltirli, evitando così di subire quel danno di cui
chiedono il risarcimento>>
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati per tutti i motivi
meglio esposti nell'atto di appello;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata , come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 20.03.2025: CP_2
Con
“Piaccia all' Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
- nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto da , poiché infondato in fatto Parte_1
e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza 581/2022 pubblicata il
10 giugno 2022 del Tribunale di Forlì che ha definito il procedimento R.G. 3081/2019.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, via e cpa
come per legge del doppio grado di giudizio”.
Appellato , come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in data Controparte_1
24.03.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigettare l'appello
interposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 581/2022 del Tribunale di Forlì per le ragioni
esposte nella parte motiva con il favore delle spese di lite”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato in data 17.09.2019 adiva il Tribunale di Forlì per fare Parte_1
accertare la propria rinuncia all'eredità del padre e, di conseguenza, per far dichiarare di Persona_1
non essere erede universale ex art. 476 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e -in Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 9 qualità di comproprietari dell'immobile concesso in locazione al de cuius nei cui confronti avevano in sospeso alcune questioni inerenti alla locazione-, chiedendo il rigetto della domanda e, di conseguenza,
che venisse accertato e dichiarato che era erede di . Parte_1 Persona_1
All'udienza del 10 giugno 2022 il Giudice invitava le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'esito della discussione il Giudice pronunciava la sentenza n. 581/2022
con la quale rigettava le domande di parte attrice e, per l'effetto, accertava e dichiarava la qualità di erede in capo a per intervenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli artt. 476 ss Parte_1
c.c. Infine, il Tribunale di Forlì condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti convenute.
Nel dettaglio, il Tribunale di Forlì argomentava la propria decisione assumendo che il giorno della morte del de cuius, e cioè in data 07.07.2015, effettuava un bonifico di € 2.400,00 a Parte_1
proprio favore dal conto di per poi, pochi giorni dopo e precisamente il 10.07.2015, Persona_1
stornare l'operazione. Soltanto in data 14.07.2015 effettuava un bonifico di € 2.500 a Parte_1
favore di per il pagamento della fattura del 13.07.2015 relativa alle spese Parte_2
funerarie del padre. Il Giudice di primo grado, dunque, riteneva che l'atto compiuto da Parte_1
il 07.07.2015 fosse idoneo a dar luogo ad un'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. in quanto operazione che ha travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione che, dunque, poteva essere compiuta dalla figlia soltanto come erede e presupponeva la volontà di accettare l'eredità del padre. Riteneva prive di pregio le argomentazioni di parte attrice relative alla circostanza che il prelievo fosse giustificato dalla finalità di pagare le spese funerarie del padre e alla presenza di un'asserita delega, in quanto priva di data certa,
oltreché inefficace a seguito della morte del mandante ai sensi dell'art. 1772 c.c. Il Tribunale di Forlì,
inoltre, argomentava che nemmeno lo storno della somma e la rinuncia all'eredità effettuata in data
05.11.2015 valessero ad escludere la qualità di erede in capo a a fronte Parte_1
dell'incontestato compimento di un'operazione che poteva essere compiuta soltanto dalla figlia in pagina 4 di 9 qualità di erede.
Con atto di appello notificato l'11.07.2022 impugnava la sentenza n. 581/2022 del Parte_1
Tribunale di Forlì chiedendone la riforma nella parte in cui ha ritenuto che la sua condotta avesse integrato l'elemento oggettivo (aver posto in essere un atto riservato all'erede) e soggettivo (volontà
univoca di accettare l'eredità) richiesti dall'art. 476 c.c. e, di conseguenza, ha accertato e dichiarato che l'appellante è erede di per intervenuta accettazione tacita dell'eredità. In particolare, Persona_1
sosteneva di non aver mai avuto intenzione di accettare l'eredità del padre né di aver Parte_1
compiuto atti che potessero essere interpretati quale accettazione tacita: piuttosto, la condotta posta in essere sarebbe stata volta esclusivamente a provvedere al pagamento delle spese funerarie in ottemperanza ad un dovere di natura familiare, per espressa delega concessa dal de cuius prima della morte. Concludeva, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, insistendo anche per l'ammissione delle istanze istruttorie già chieste in primo grado e non accolte. Impugnava la sentenza anche in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite, chiedendo l'esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalle parti vincitrici per la loro eccessività ai sensi dell'art. 92 co. 1
c.p.c. e la compensazione per l'assoluta novità della questione trattata ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
Si costituivano nel giudizio d'appello e chiedendo il rigetto CP_2 Controparte_1
dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza, con favore di spese.
In particolare, in relazione alla condotta di deducevano che il Giudice di primo grado Parte_1
aveva correttamente inquadrato la fattispecie concreta nell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 c.p.c., a nulla valendo le argomentazioni e giustificazioni di controparte in quanto prive di riscontro probatorio. Infine, gli appellati si opponevano alle richieste istruttorie formulare da controparte in quanto inammissibili.
Con ordinanza del 25.03.2025 la causa veniva, infine, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 9 Esposizione delle ragioni della decisione
L'appello deve essere rigettato in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Forlì.
I motivi di appello sono strettamente collegati e, pertanto, meritano la trattazione congiunta.
Il Primo Giudice ha affermato con motivazione immune da vizi che “l'operazione di accreditamento
del denaro sul proprio conto corrente, quale atto che poteva essere compiuto dalla chiamata
all'eredità soltanto nella sua qualità di erede, implica accettazione dell'eredità. Onde deve essere
affermata la qualità di erede di in capo all'attrice”. La fattispecie è stata correttamente Persona_1
inquadrata nell'alveo dell'accettazione tacita di eredità regolata, come noto, dall'art. 476 c.c. secondo il quale essa si ha allorquando “il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente
la sua volontà di accettare”, “che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “L'accettazione tacita dell'eredità
postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che
presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad
esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede” (Cass. civile, ord. n. 5569 del
01/03/2021). In altre parole “l'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato
all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che
egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede” (Cass. civile, ord. n. 10655 del
1/04/2022).
Nel caso di specie, è pacifico -oltre che documentato- che il 07.07.2015, giorno della morte del padre,
prelevava dal conto corrente del de cuius la somma di € 2.400,00 (a fronte di un saldo Parte_1
pari ad € 2.557,65) per accreditarlo sul proprio conto personale. Tale operazione, effettuata in assenza di una valida delega, dal punto di vista oggettivo presupponeva necessariamente l'acquisto della qualità
di erede in capo all'odierna appellante. Parimenti si ritiene condivisibile quanto accertato dal Giudice
di primo grado rispetto all'inefficacia della delega allegata da parte appellante: “né la presenza ed
pagina 6 di 9 esibizione dell'asserita delega -peraltro non autenticata e priva di data certa- al momento
dell'operazione bancaria può condurre a valutazioni in senso opposto. Premesso infatti che tale
delega, al momento dell'utilizzo era del tutto inefficace- poiché a norma dell'art. 1722 c.c. il mandato
si estingue per la morte o l'inabilitazione del mandante o del mandatario, onde al momento in cui si è
presentata presso la Banca per effettuare l'operazione, la figlia del de cuius non ha agito in qualità di
mandataria, ma in qualità di erede”. Dal punto di vista probatorio, peraltro, tale delega non vale ad escludere quanto ricostruito, dal momento che già il tenore letterale della stessa disponeva “con la
presente delego mia figlia […] a rappresentarmi nei rapporti con la Vs. Banca” per Parte_1
poi proseguire specificando “pertanto autorizzo le seguenti operazioni: prelievo di somme, addebito
affitto, addebito bollette ed utenze varie, sul conto corrente nr. 4917 a me intestato presso la Vs.
Banca”. Tale delega, dunque -anche qualora ritenuta valida- autorizzava a compiere Parte_1
atti di ordinaria amministrazione, quali sono il prelievo di somme per acquisti quotidiani, il pagamento dell'affitto delle utenze e bollette, relativi alla cura ed al soddisfacimento dei bisogni di Persona_1
allorquando lo stesso era ancora in vita. Non è prevista alcuna autorizzazione ad effettuare il trasferimento del denaro dal conto del de cuius a quello dell'odierna appellante, né a compiere atti per il periodo successivo alla morte del padre (quali sono le spese funerarie, in relazione alle quali non è
stata fornita la prova né di un precedente preventivo e né del fatto che il costo fosse già conosciuto da al 07.07.2015: è, anzi, emerso che la fattura è datata 13.07.2015 ed il relativo Parte_1
pagamento è stato effettuato in data 14.07.1015).
In ogni caso, come anticipato, la suddetta delega, non autenticata e priva di data certa, doveva considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 1722 c.c.
È da escludersi, d'altra parte, che l'accredito sul conto corrente di -di quasi tutto il Parte_1
denaro presente sul conto corrente del de cuius- rientri tra gli atti conservativi e di gestione del patrimonio ereditario -consentiti ai sensi dell'art. 460 c.c.- quanto, piuttosto, deve essere considerato un atto dispositivo suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario, tale, cioè, che il chiamato pagina 7 di 9 non avrebbe diritto di compiere se non presupponendo di voler far propri i diritti successori. In altre parole, il Tribunale di Forlì, aderendo all'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità,
ha correttamente statuito che dal punto di vista soggettivo la volontà di accettare l'eredità deve ritenersi
“implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di operazioni sul conto corrente bancario intestato
al de cuius perché finalizzate ad appropriarsi di beni ereditari”. Non valgono ad escludere l'acquisto della qualità di erede da parte di la successiva operazione di storno effettuata in data Parte_1
10.07.2015 e la rinuncia all'eredità effettuata in data 05.11.2015; l'odierna appellante, infatti, aveva già
posto in essere degli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede.
Altresì prive di pregio sono le argomentazioni di parte appellante volte ad escludere la sussistenza di un elemento soggettivo per il manifestato disinteresse di rispetto agli altri beni di proprietà Parte_1
del padre, in quanto gli stessi (la macchina immatricolata nel 1991 ed il mobilio dell'appartamento)
avrebbero un valore economico esiguo.
Dunque, l'appello deve essere respinto.
Da ultimo, non si ritengono fondate la richiesta di parte appellante volta ad escludere la ripetizione delle spese sostenute dalle parti vincitrici in quanto eccessive e la richiesta di compensazione per intero delle spese tra le parti, in quanto la questione trattata non appare una “novità assoluta” potendo la stessa essere risolta in applicazione di principi di diritto già noti e consolidati.
Con riferimento alle spese di lite del grado di appello, in applicazione del principio della soccombenza,
le spese devono essere poste a carico di parte appellante e si liquidano in € 962,00 per ciascuna parte convenuta per compenso (di cui € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr DPR n. 115/2002, si dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari pagina 8 di 9 a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano in € 962,00 per ciascuna parte convenuta per compenso, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr DPR n. 115/2002, si dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del
DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'1.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9