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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/09/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3987 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2016,
TRA
(CF elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina, presso e nello studio dell'avv. Sara Lombardo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- parte attrice E
(CF , elettivamente domiciliato presso e Controparte_1 C.F._2 nello studio dell'avv. Agatino Bellomo dal quale è rappresentato e difeso, come da separata procura alle liti;
- parte convenuta In fatto e in diritto
In data 04/07/2016 la sig.ra citava in riassunzione il sig. Parte_1 CP_1
per introdurre il giudizio di merito nel procedimento esecutivo n. 900/2015,
[...]
a seguito della sospensione dell'esecuzione disposta dal G.E.
In via preliminare, è opportuno chiarire in punto di fatto che il titolo esecutivo della procedura esecutiva è l'Ordinanza del Tribunale di Messina datata 9/10/2014 emessa nel giudizio di separazione giudiziale n. 423/2014 - con cui il CP_1 veniva obbligato a versare alla moglie e ai figli la somma di € 3.000,00 a titolo di mantenimento mensile- notificata unitamente all'atto di precetto Il pignoramento presso terzi, nello specifico, veniva notificato al debitore e alle considerato che il , si era visto vincitore nell'anno Controparte_2 CP_1
2010 della lotteria “Turista per sempre” della somma di € 200.000,00 nonché una rendita mensile fissa pari a 6.000 € per vent'anni e, successivamente, a scadenza nel luglio 2030, di un'altra ingente somma di denaro come saldo della vincita e che la suddetta somma era stata versata alla compagnia assicurativa CP_2
per demandare a quest'ultima la totale gestione e titolarità delle fasi di
[...] liquidazione.
Parte debitrice si opponeva con ricorso ex art. 615 c.p.c. al suddetto pignoramento e contestava il diritto vantato da parte creditrice di procedere ad esecuzione forzata su beni considerati impignorabili ai sensi dell'art. 1923 c.c. in quanto oggetto di polizza vita. Il G.E., ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris (quindi la probabile fondatezza della pretesa) e il periculum in mora (gli effetti particolarmente pregiudizievoli), accoglieva l'istanza di sospensione e fissava il termine per introdurre il giudizio di merito.
Tutto ciò premesso, l'odierna opponente ritiene che la polizza di assicurazione collettiva n. 76502 è frutto di un “apposito accordo” tra gli Enti rispetto al quale il titolare della vincita è un mero beneficiario, e non costituisce, invece, una decisione negoziale assicurativa di ordine privatistico ai sensi dell'artt. 1919 e ss. cod. civ.; in conseguenza di ciò, lo schema utilizzato si concretizzava in uno strumento tecnico di ordine finanziario e non in una tipica scelta di ordine previdenziale e per questo non opera la disciplina di favore prevista dall'articolo 1923 cod. civ. secondo la quale, rispetto a tali somme, sussiste un vincolo di impignorabilità.
Per quanto sopra riportato, la sig.ra domandava, quindi, che le somme Pt_1 pignorate e dovute in forza della polizza assicurativa n. 76052 fossero utilmente aggredibili ed assegnabili in pagamento del credito vantato dalla parte attrice in quanto non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 1923 cod. civ. e, per l'effetto, chiedeva la disposizione delle già menzionate somme in pagamento del credito per il quale agiva, maggiorato di spese ed interessi sino al soddisfo.
Domandava, infine, la vittoria di spese e compensi di lite. Costituitosi in giudizio parte opposta chiedeva il rigetto di tutte le domande di controparte. In particolare, eccepiva quanto già sostenuto in sede di ricorso all'opposizione, ossia l'impignorabilità delle somme contenute nella polizza vita ex art. 1923 comma 1 cod. civ. in quanto il contratto assicurativo farebbe esplicitamente alla natura di polizza vita.
Ancora, parte convenuta evidenziava che la funzione previdenziale costituisce la causa stessa del contratto di assicurazione sulla vita, e pertanto deve essere considerato un elemento essenziale e indefettibile, sussistente in re ipsa. Per quanto sopra riportato, il domandava che le somme oggetto della CP_1 polizza vita n. 76502 emessa da in suo favore venissero Controparte_3 dichiarate impignorabili e, conseguentemente, che venisse rigettata la domanda attorea.
Chiedeva, inoltre, la condanna di parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e di emettere ordinanza di cancellazione della frase sconveniente contenuta nella prima pagina dell'atto di riassunzione della controparte;
infine, chiedeva la condanna della sig.ra al pagamento delle Pt_1 spese. Preliminarmente va esaminata la richiesta formulata dal convenuto, di cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. della frase contenuta nella prima pagina dell'atto di riassunzione.
Premesso che parte convenuta non indica nello specifico la frase ritenuta sconveniente, nell'esercizio del potere d'ufficio, l'odierna decidente ritiene che nell'atto di riassunzione non sono state utilizzate espressioni offensive che non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa e comunque non si rilevano frasi eccedenti i limiti di correttezza e civile convivenza.
La richiesta, pertanto, va rigettata. Nel merito, va accolta la domanda di parte attrice.
In primo luogo si rende necessario richiamare il quadro non solo giuridico ma anche giurisprudenziale nel quale si inserisce la questione controversa.
Il contratto di assicurazione sulla vita trova un riconoscimento positivo nell'ordinamento giuridico dal combinato disposto degli articoli 1882 e 1919 e ss. codice civile e si concretizza in un accordo tra un contraente e una compagnia assicurativa in forza del quale quest'ultima si impegna a pagare un capitale al verificarsi di un evento legato alla vita umana, al fine di tenere indenne l'assicurato (o altri soggetti beneficiari) dalle conseguenze economiche derivanti dal verificarsi dell'evento dannoso. In più, la peculiare finalità di natura previdenziale di questo strumento giustifica la disciplina di favore prevista dall'art. 1923, comma 1, cod. civ. secondo la quale “le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.” In conseguenza di tale previsione, tali somme diventano oggetto di una distinta articolazione patrimoniale che porta con sé l'effetto di sottrarle alla garanzia patrimoniale generica del debitore, così come viene disciplinata dall'art. 2740 cod. civ. Orbene, con il passare del tempo, le compagnie assicurative hanno utilizzato nella prassi una serie di contratti pluriformi che, se pur assimilabili in astratto sotto il medesimo nomen iuris (ossia la polizza), nel concreto svolgevano una funzione differente da quella prevalentemente previdenziale, tipica del contratto di assicurazione sulla vita, in quanto contenevano delle clausole che incidevano fortemente sulla redditività della polizza stessa, rischiando di creare situazioni patologiche che avrebbero potuto anche azzerarla. Sotto la denominazione “unit- linked” o “index-linked” la prassi commerciale accomuna infatti, contratti con le previsioni più disparate: con rischio per il beneficiario di perdita totale del capitale versato o (in caso di avveramento del rischio) dell'indennizzo; con rischio di perdita parziale;
con capitale garantito. Tutto ciò chiarito, non è sempre agevole riuscire ad inquadrare un negozio giuridico nella categoria del contratto di assicurazione e proprio tale difficoltà ha generato l'insorgere di un lungo dibattito interpretativo che ha interessato sia dottrina e giurisprudenza e in esito al quale si è cercato, con l'ausilio del criterio della causa in concreto, di individuare delle caratteristiche al ricorrere delle quali è possibile attribuire ad un determinato contratto una funzione assicurativa oppure finanziaria.
Tra queste, è possibile citare in via esemplificativa: lo scopo previdenziale, l'alea, il c.d. rischio demografico, ovvero la circostanza che l'importo del premio venga determinato in base all'età anagrafica dell'assicurato; la durata prolungata (Cass. n. 8412/2015).
Ne deriva che, al fine di individuare gli esatti confini del divieto di pignorabilità delle polizze vita previsto dall'art. 1923, comma 1, c.c., è necessario verificare nel concreto, caso per caso, il contenuto del contratto per accertare la presenza o meno dei requisiti tipici dei contratti di assicurazione sulla vita ex art. 1919 c.c. e ss.; una polizza sulla vita, infatti, beneficia di una disciplina di favore, come quella dell'impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente “prodotto assicurativo”, ma perché adempie ad una particolare funzione che ne giustifica l'esenzione. Dunque, la polizza assicurativa, per poter godere della tutela dell'impignorabilità, deve avere uno scopo previdenziale, ossia garantire una disponibilità economica al momento del verificarsi dell'evento (decesso o sopravvivenza). Un contratto di assicurazione è tale se l'obbligazione dell'assicurato e quella dell'assicuratore sono basate sulla tecnica assicurativa: ovvero la comunione dei rischi, l'accantonamento del premio puro, il calcolo del rischio. Non basta la seconda, perché, se è vero che l'assicurazione sulla vita è un contratto duttile che può avere cause diverse, non è men vero che la tecnica della comunione dei rischi impone che l'indennizzo sia determinato su base statistica, e che di conseguenza l'assicurazione vita poggi su un “rischio demografico”. Questo non consiste semplicemente nel prevedere il pagamento di una somma di denaro in caso di morte.
Il rischio demografico – stabilisce la Corte di Cassazione - ha per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati;
oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito;
od ancora nel pagamento d'una maggiorazione irrisoria rispetto all'uno od all'altro.
Sul tema la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento prevalente, così precisa:
“La polizza "unit-linked" può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.” (Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024, massime precedenti: n. 3785/2024).
Ciò premesso, nel caso di specie deve ritenersi che la polizza assicurativa non rispecchia nel complesso le caratteristiche tipiche del contratto di assicurazione in quanto il riscatto parziale che riceve mensilmente il sig. , sino alla data di CP_1 scadenza, necessariamente incide sulla somma finale e, conseguentemente, anche sullo scopo previdenziale in concreto perseguito dal contratto;
inoltre, manca il pagamento di un premio da parte del contraente – assicurato. Viene meno, infatti, lo scopo del risparmio finalizzato alla previdenza, alla reintegrazione del danno derivante da evento morte e/o sopravvenienza attraverso la prestazione dell'assicuratore, preventivamente stimata idonea a soddisfare tale evento.
L'indennizzo, inoltre, non è parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato.
Ne consegue che al contratto in questione, con prevalente scopo finanziario anche se non qualificato finanziario, non si applica la disciplina di favore prevista dall'articolo 1923 cod. civ., dovendosi ritenere prevalente nel caso di specie la funzione finanziaria dell'accordo stipulato.
Per tali motivazioni, la domanda attorea è meritevole di accoglimento, pertanto, il pignoramento opposto deve ritenersi legittimo. Le spese di lite devono essere compensate, alla luce della complessità della questione oggetto del giudizio.
A tal riguardo, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “nel novero delle ragioni che possono legittimare la compensazione delle spese di lite rientra senz'altro anche la complessità tecnica della questione oggetto del giudizio”. Pertanto, alla luce della complessità tecnica del caso esaminato dovuta al ricco dibattito che ha coinvolto tanto la dottrina quanto la giurisprudenza e alla difficoltà legata all'interpretazione del contratto, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice Onorario di Pace in funzione di
Giudice monocratico, dott.ssa Ivana Bonfiglio, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3987/2016 R.G., così provvede:
- rigetta la richiesta ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
- accoglie le domande di parte attrice e pertanto, dichiara legittimo l'atto di pignoramento opposto nel procedimento n. 900/2015 R.G.E.
- compensa le spese;
Così deciso in Messina, 5 settembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Ivana Bonfiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3987 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2016,
TRA
(CF elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina, presso e nello studio dell'avv. Sara Lombardo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- parte attrice E
(CF , elettivamente domiciliato presso e Controparte_1 C.F._2 nello studio dell'avv. Agatino Bellomo dal quale è rappresentato e difeso, come da separata procura alle liti;
- parte convenuta In fatto e in diritto
In data 04/07/2016 la sig.ra citava in riassunzione il sig. Parte_1 CP_1
per introdurre il giudizio di merito nel procedimento esecutivo n. 900/2015,
[...]
a seguito della sospensione dell'esecuzione disposta dal G.E.
In via preliminare, è opportuno chiarire in punto di fatto che il titolo esecutivo della procedura esecutiva è l'Ordinanza del Tribunale di Messina datata 9/10/2014 emessa nel giudizio di separazione giudiziale n. 423/2014 - con cui il CP_1 veniva obbligato a versare alla moglie e ai figli la somma di € 3.000,00 a titolo di mantenimento mensile- notificata unitamente all'atto di precetto Il pignoramento presso terzi, nello specifico, veniva notificato al debitore e alle considerato che il , si era visto vincitore nell'anno Controparte_2 CP_1
2010 della lotteria “Turista per sempre” della somma di € 200.000,00 nonché una rendita mensile fissa pari a 6.000 € per vent'anni e, successivamente, a scadenza nel luglio 2030, di un'altra ingente somma di denaro come saldo della vincita e che la suddetta somma era stata versata alla compagnia assicurativa CP_2
per demandare a quest'ultima la totale gestione e titolarità delle fasi di
[...] liquidazione.
Parte debitrice si opponeva con ricorso ex art. 615 c.p.c. al suddetto pignoramento e contestava il diritto vantato da parte creditrice di procedere ad esecuzione forzata su beni considerati impignorabili ai sensi dell'art. 1923 c.c. in quanto oggetto di polizza vita. Il G.E., ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris (quindi la probabile fondatezza della pretesa) e il periculum in mora (gli effetti particolarmente pregiudizievoli), accoglieva l'istanza di sospensione e fissava il termine per introdurre il giudizio di merito.
Tutto ciò premesso, l'odierna opponente ritiene che la polizza di assicurazione collettiva n. 76502 è frutto di un “apposito accordo” tra gli Enti rispetto al quale il titolare della vincita è un mero beneficiario, e non costituisce, invece, una decisione negoziale assicurativa di ordine privatistico ai sensi dell'artt. 1919 e ss. cod. civ.; in conseguenza di ciò, lo schema utilizzato si concretizzava in uno strumento tecnico di ordine finanziario e non in una tipica scelta di ordine previdenziale e per questo non opera la disciplina di favore prevista dall'articolo 1923 cod. civ. secondo la quale, rispetto a tali somme, sussiste un vincolo di impignorabilità.
Per quanto sopra riportato, la sig.ra domandava, quindi, che le somme Pt_1 pignorate e dovute in forza della polizza assicurativa n. 76052 fossero utilmente aggredibili ed assegnabili in pagamento del credito vantato dalla parte attrice in quanto non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 1923 cod. civ. e, per l'effetto, chiedeva la disposizione delle già menzionate somme in pagamento del credito per il quale agiva, maggiorato di spese ed interessi sino al soddisfo.
Domandava, infine, la vittoria di spese e compensi di lite. Costituitosi in giudizio parte opposta chiedeva il rigetto di tutte le domande di controparte. In particolare, eccepiva quanto già sostenuto in sede di ricorso all'opposizione, ossia l'impignorabilità delle somme contenute nella polizza vita ex art. 1923 comma 1 cod. civ. in quanto il contratto assicurativo farebbe esplicitamente alla natura di polizza vita.
Ancora, parte convenuta evidenziava che la funzione previdenziale costituisce la causa stessa del contratto di assicurazione sulla vita, e pertanto deve essere considerato un elemento essenziale e indefettibile, sussistente in re ipsa. Per quanto sopra riportato, il domandava che le somme oggetto della CP_1 polizza vita n. 76502 emessa da in suo favore venissero Controparte_3 dichiarate impignorabili e, conseguentemente, che venisse rigettata la domanda attorea.
Chiedeva, inoltre, la condanna di parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e di emettere ordinanza di cancellazione della frase sconveniente contenuta nella prima pagina dell'atto di riassunzione della controparte;
infine, chiedeva la condanna della sig.ra al pagamento delle Pt_1 spese. Preliminarmente va esaminata la richiesta formulata dal convenuto, di cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. della frase contenuta nella prima pagina dell'atto di riassunzione.
Premesso che parte convenuta non indica nello specifico la frase ritenuta sconveniente, nell'esercizio del potere d'ufficio, l'odierna decidente ritiene che nell'atto di riassunzione non sono state utilizzate espressioni offensive che non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa e comunque non si rilevano frasi eccedenti i limiti di correttezza e civile convivenza.
La richiesta, pertanto, va rigettata. Nel merito, va accolta la domanda di parte attrice.
In primo luogo si rende necessario richiamare il quadro non solo giuridico ma anche giurisprudenziale nel quale si inserisce la questione controversa.
Il contratto di assicurazione sulla vita trova un riconoscimento positivo nell'ordinamento giuridico dal combinato disposto degli articoli 1882 e 1919 e ss. codice civile e si concretizza in un accordo tra un contraente e una compagnia assicurativa in forza del quale quest'ultima si impegna a pagare un capitale al verificarsi di un evento legato alla vita umana, al fine di tenere indenne l'assicurato (o altri soggetti beneficiari) dalle conseguenze economiche derivanti dal verificarsi dell'evento dannoso. In più, la peculiare finalità di natura previdenziale di questo strumento giustifica la disciplina di favore prevista dall'art. 1923, comma 1, cod. civ. secondo la quale “le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.” In conseguenza di tale previsione, tali somme diventano oggetto di una distinta articolazione patrimoniale che porta con sé l'effetto di sottrarle alla garanzia patrimoniale generica del debitore, così come viene disciplinata dall'art. 2740 cod. civ. Orbene, con il passare del tempo, le compagnie assicurative hanno utilizzato nella prassi una serie di contratti pluriformi che, se pur assimilabili in astratto sotto il medesimo nomen iuris (ossia la polizza), nel concreto svolgevano una funzione differente da quella prevalentemente previdenziale, tipica del contratto di assicurazione sulla vita, in quanto contenevano delle clausole che incidevano fortemente sulla redditività della polizza stessa, rischiando di creare situazioni patologiche che avrebbero potuto anche azzerarla. Sotto la denominazione “unit- linked” o “index-linked” la prassi commerciale accomuna infatti, contratti con le previsioni più disparate: con rischio per il beneficiario di perdita totale del capitale versato o (in caso di avveramento del rischio) dell'indennizzo; con rischio di perdita parziale;
con capitale garantito. Tutto ciò chiarito, non è sempre agevole riuscire ad inquadrare un negozio giuridico nella categoria del contratto di assicurazione e proprio tale difficoltà ha generato l'insorgere di un lungo dibattito interpretativo che ha interessato sia dottrina e giurisprudenza e in esito al quale si è cercato, con l'ausilio del criterio della causa in concreto, di individuare delle caratteristiche al ricorrere delle quali è possibile attribuire ad un determinato contratto una funzione assicurativa oppure finanziaria.
Tra queste, è possibile citare in via esemplificativa: lo scopo previdenziale, l'alea, il c.d. rischio demografico, ovvero la circostanza che l'importo del premio venga determinato in base all'età anagrafica dell'assicurato; la durata prolungata (Cass. n. 8412/2015).
Ne deriva che, al fine di individuare gli esatti confini del divieto di pignorabilità delle polizze vita previsto dall'art. 1923, comma 1, c.c., è necessario verificare nel concreto, caso per caso, il contenuto del contratto per accertare la presenza o meno dei requisiti tipici dei contratti di assicurazione sulla vita ex art. 1919 c.c. e ss.; una polizza sulla vita, infatti, beneficia di una disciplina di favore, come quella dell'impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente “prodotto assicurativo”, ma perché adempie ad una particolare funzione che ne giustifica l'esenzione. Dunque, la polizza assicurativa, per poter godere della tutela dell'impignorabilità, deve avere uno scopo previdenziale, ossia garantire una disponibilità economica al momento del verificarsi dell'evento (decesso o sopravvivenza). Un contratto di assicurazione è tale se l'obbligazione dell'assicurato e quella dell'assicuratore sono basate sulla tecnica assicurativa: ovvero la comunione dei rischi, l'accantonamento del premio puro, il calcolo del rischio. Non basta la seconda, perché, se è vero che l'assicurazione sulla vita è un contratto duttile che può avere cause diverse, non è men vero che la tecnica della comunione dei rischi impone che l'indennizzo sia determinato su base statistica, e che di conseguenza l'assicurazione vita poggi su un “rischio demografico”. Questo non consiste semplicemente nel prevedere il pagamento di una somma di denaro in caso di morte.
Il rischio demografico – stabilisce la Corte di Cassazione - ha per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati;
oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito;
od ancora nel pagamento d'una maggiorazione irrisoria rispetto all'uno od all'altro.
Sul tema la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento prevalente, così precisa:
“La polizza "unit-linked" può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.” (Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024, massime precedenti: n. 3785/2024).
Ciò premesso, nel caso di specie deve ritenersi che la polizza assicurativa non rispecchia nel complesso le caratteristiche tipiche del contratto di assicurazione in quanto il riscatto parziale che riceve mensilmente il sig. , sino alla data di CP_1 scadenza, necessariamente incide sulla somma finale e, conseguentemente, anche sullo scopo previdenziale in concreto perseguito dal contratto;
inoltre, manca il pagamento di un premio da parte del contraente – assicurato. Viene meno, infatti, lo scopo del risparmio finalizzato alla previdenza, alla reintegrazione del danno derivante da evento morte e/o sopravvenienza attraverso la prestazione dell'assicuratore, preventivamente stimata idonea a soddisfare tale evento.
L'indennizzo, inoltre, non è parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato.
Ne consegue che al contratto in questione, con prevalente scopo finanziario anche se non qualificato finanziario, non si applica la disciplina di favore prevista dall'articolo 1923 cod. civ., dovendosi ritenere prevalente nel caso di specie la funzione finanziaria dell'accordo stipulato.
Per tali motivazioni, la domanda attorea è meritevole di accoglimento, pertanto, il pignoramento opposto deve ritenersi legittimo. Le spese di lite devono essere compensate, alla luce della complessità della questione oggetto del giudizio.
A tal riguardo, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “nel novero delle ragioni che possono legittimare la compensazione delle spese di lite rientra senz'altro anche la complessità tecnica della questione oggetto del giudizio”. Pertanto, alla luce della complessità tecnica del caso esaminato dovuta al ricco dibattito che ha coinvolto tanto la dottrina quanto la giurisprudenza e alla difficoltà legata all'interpretazione del contratto, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice Onorario di Pace in funzione di
Giudice monocratico, dott.ssa Ivana Bonfiglio, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3987/2016 R.G., così provvede:
- rigetta la richiesta ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
- accoglie le domande di parte attrice e pertanto, dichiara legittimo l'atto di pignoramento opposto nel procedimento n. 900/2015 R.G.E.
- compensa le spese;
Così deciso in Messina, 5 settembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Ivana Bonfiglio