Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.14109.2022 R.A.C.L., promossa da:
IN LLNN
con il proc. avv. Zecca dom.
CONTRO
CP_1
con il proc. avv. Tafuro dom.
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo dichiararsi che la stessa ha contratto sul luogo di lavoro la malattia professionale in ricorso individuata (spondilodiscoartrosi del tratto lombare con ernia discale L4-L5 e l5\S1 e radicopatia degli arti inferiori) da cui
è derivato un danno biologico in misura superiore a quella minima prescritta dalla legge, CP_ con conseguente condanna di alla liquidazione delle prestazioni ex lege, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
All'uopo espone quanto segue:
di lavorare dal 1997 quale bracciante agricolo, trattorista e cantiniere (magazziniere) e CP_ come abbia contratto il quadro patologico di cui invano ha chiesto ad il riconoscimento quale malattia professionale.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come il ricorrente abbia svolto per circa 13 anni le seguenti attività: preparazione del terreno per la coltivazione, mediante l'aratura dello stesso con motozappatrice, frese meccaniche o con il semplice ausilio delle zappe manuali;
raccolta delle olive e dell'uva, mediante trasporto manuale dell' uva in tini durante la vendemmia e di olive in tini e cassette fino ai mezzi di carico;
attività di scerbatura del vigneto rimanendo flesso col busto in avanti per la
pota del vigneto e degli ulivi con conseguente raccolta e trasporto del legname derivante dall'attività lavorativa;
pulizia del fondo mediante la raccolta delle pietre e l'accatastamento delle stesse;
semina e messa a dimora di semenze, bulbi, piantine mediante l'utilizzo manuale di paletto;
stesura manuale di tubi di irrigazione e sarchiatura degli stessi;
spargimento di concimi, fertilizzanti e antiparassitari, mediante l'utilizzo di pompe irroratrici a spalla del peso complessivo di 25 Kg circa, o con l'uso di atomizzatore a scoppio a zaino del peso di 20 Kg circa;
eliminazione di piante infestanti, manualmente o mediante l'uso di decespugliatore professionale del peso di 10 Kg circa;
raccolta dei prodotti ortofrutticoli in cassetta fino al peso di 15-20 Kg circa e trasporto manuale sul camion per il successivo scarico nei vari punti vendita, raccolta effettuata con il tronco flesso verso l'avanti; sollevamento manuale di cassette, sacchi di concime (del peso di 25 Kg) e movimentazione di carriole, il tutto in assenza di ausili;
come abbia svolto attività di cantiniere connesse al processo di vinificazione e invecchiamento del vino in cantina, come abbia azionato i macchinari della cantina (pompe per il trasferimento del vino nei silos e nelle botti), controllato le fasi di fermentazione e di invecchiamento del vino;
abbia svolto attività di magazzinaggio con imbottigliamento del prodotto vitivinicolo e contestuale trasporto dello stesso all'interno del magazzino e negli appositi mezzi per il trasporto.
Sollecitata dall'Organizzazione internazionale del lavoro che ne aveva imposto nel 1925 l'introduzione agli stati aderenti tra cui Italia, il legislatore italiano ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali nel 1929 per il settore industriale e nel 1958 per il settore agricolo. Si registra pertanto un significativo ritardo rispetto all'assicurazione contro gli infortuni;
del resto sino al 1952 il sistema contava solo sei malattie professionali. Veniva comunque introdotto il principio dell'autonomia delle malattie professionali rispetto alle malattie generiche e l'esigenza di assicurare una tutela eguale a quella riservata agli infortuni. In effetti rispetto a quest'ultima tutela, quella in esame si caratterizza per una intrinseca problematicità che insiste essenzialmente sull'emergenza di uno scarto temporale tra esposizione al rischio e manifestazione dell'evento morboso. A ciò si affianca consequenzialmente la difficoltà di individuare le condizioni dell'insorgere o dell'aggravarsi della malattia, oltre che i fattori che possano imputarsi all'attività lavorativa svolta ovvero all'ambiente di lavoro;
per non parlare poi dell'assenza di un sistema capace di diffondere i risultati della ricerca scientifica. In proposito, comunque, notevole appare lo sforzo del legislatore che ha previsto, con l'art.10 Dlvo 23.2.00, n.38, un registro delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, in funzione dell'esigenza di eliminare la compresenza di fonti di informazioni sui rischi da lavoro e sulle patologie ad esso conseguenti.
Nel 1952, poi, le malattie professionali del settore industriale furono elevate da sei a 40.
Invero il sistema della lista adottato dal legislatore è apparso il metodo capace di ovviare alle difficoltà di definizione puntuale della nozione di malattia professionale, agevolando per tal via il lavoratore tenuto a provare la patologia e l'attività di lavoro svolta, essendo CP_ già il nesso causale presunto salvo una prova rigorosa da parte di della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa. Siffatta agevolazione probatoria, tuttavia, non vale per le patologie ad eziologia multifattoriale in cui il nesso causale non può essere provato per presunzioni, necessitando semmai di una specifica dimostrazione in punto di esposizione al rischio ambientale ed alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso [cfr. Cass. Sez. lav. 29.11.00, n.12909]. Quando poi la concreta e specifica dimostrazione non può essere data in termini di certezza in considerazione delle peculiarità della singola fattispecie (non essendo possibile ottenere la certezza della eziologia), è comunque necessario che si tratti di probabilità qualificata (della incidenza causale o concausale dei fattori nocivi professionali) da verificarsi attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
Nel corso del giudizio è stata disposta ctu (le cui conclusioni ritiene questo decidente di poter far proprie in considerazione del rigore scientifico con cui sono state tratte ed affatto minate da osservazioni della parte interessata e) che ha escluso l'emergenza di un nesso causale tra la patologia denunziata e l'attività lavorativa espletata. In particolare il ctu ha evidenziato come parte ricorrente sia affetta da Spondilodiscopatie del tratto lombare con protrusione ed ernia discale lombare L4-L5 e L5-S1 con radicolopatia degli arti inferiori e che: “Per artrosi si intende un'artropatia cronica, a carattere evolutivo, consistente inizialmente in alterazioni regressive della cartilagine articolare e secondariamente in modificazioni delle altre strutture che compongono l'articolazione (tessuto osseo, sinovia, capsula). Clinicamente l'artrosi si manifesta con dolore, limitazione funzionale, atteggiamenti viziosi. L'artrosi si instaura in un'articolazione quando in essa si verifica, per fattori generali o locali, uno squilibrio tra resistenza della cartilagine e sollecitazioni funzionali. L'artrosi si instaura in un'articolazione quando in essa si verifica, per fattori generali o locali, uno squilibrio tra resistenza della cartilagine e sollecitazioni funzionali.
la spondilodiscoartrosi è una patologia di grande rilevanza nei paesi occidentali, interessando una vastissima fascia della popolazione adulta (60-80% dei soggetti >50 anni e circa il 100% di quelli >60 anni), sia lavorativa che non. Le affezioni cronico- degenerative della colonna vertebrale sono di assai frequente riscontro presso collettività lavorative dell'agricoltura, dell'industria e del terziario. In Italia, le sindromi artrosiche sono, secondo ripetute indagini ISTAT sullo stato di salute della popolazione, le affezioni croniche di gran lunga più diffuse. Da più parti le spondilodiscoartropatie vengono usualmente annoverate tra le “work-related diseases” ovvero tra quelle patologie cronico- degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere talvolta il ruolo di concausa. Numerosi studi hanno evidenziato come le alterazioni cronico-degenerative sono di assai frequente riscontro presso molteplici collettività lavorative dell'industria e dell'agricoltura, in relazione a condizioni lavorative caratterizzate da posture coatte, movimenti abnormi del tronco, movimentazione manuale di carichi e vibrazioni interessanti l'intero corpo, che rappresentano i fattori professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni. L'esposizione a rischio professionale deve essere considerata il punto qualificante dello specifico sistema d'assicurazione obbligatoria, atto a differenziarlo da altre forme di tutela previdenziale degli stati inabilitanti che attengono al rischio generico (malattia comune e invalidità pensionabile) ovvero dalle altre forme di tutela cosiddetta privilegiata (causa di servizio) che prescindono dalla natura specifica del rischio. Nel caso del Sig. LLNN ON IN la patologia in diagnosi non può essere riconosciuta come n quanto:
1. La
"movimentazione manuale di carichi", risulta svolta in attività lavorativa di "bracciante agricolo " peso medio 10-12 Kg.
2. La patologia in diagnosi non presenta un chiaro percorso clinico/terapeutico tale da delineare la storia clinica”; come in particolare il ricorrente soffra solo di una comune Spondilodiscoartrosi, considerato che l'Elettromiografia degli AAII eseguita in data 30.08.2023 mette in evidenza soltanto reperti strumentali per esiti di radicolopatia L4-L5 sn., in assenza di attuali segni di denervazione in fase attiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Le spese di consulenza, siccome liquidate, sono poste a carico di parte ricorrente.
CP_ Condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro
2540,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 18/02/2025
Lorenzo Bellanova