Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20667/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. ZOLLER ROBERTO) Parte_1 C.F._1
e
IN RA ) (avv. BERTACCHINI SIMONA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1. “i coniugi vivranno separatamente, fermi gli obblighi di legge.
2. viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa Parte_2 materna.
3. Il marito si obbliga a versare alla moglie € 1.100,00 e alla figlia € 600,00 di assegno mensile di Pt_2 mantenimento, per un totale di € 1.700,00, oltre a rivalutazione di legge di anno in anno secondo indidi
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, nel rispetto del protocollo del C.N.F. vigente.
4. il signor contribuirà nella misura del 100% alle spese scolastiche e universitarie di Parte_1
, incluse quelle per i libri, tasse universitarie, abbonamenti per trasporto scolastico ed alloggio in Pt_2
Italia.
1
5. Il signor spontaneamente, contribuirà nella misura del 100% alle spese scolastiche e Parte_1 universitarie di incluse quelle per i libri, tasse universitarie, abbonamenti per Persona_1 trasporto scolastico ed alloggio in Italia
6. Il sig. contribuirà, come per legge, nella misura del 100 % alle spese straordinarie, non Parte_1 voluttuarie, anticipate nell'interesse ; la signora NA RA si occuperà interamente Pt_2 delle spese straordinarie di;
Persona_1
Le parti concordano per chiarezza, che le seguenti spese straordinarie non necessitano di previa concertazione secondo il protocollo emanato dal Consiglio Nazionale Forense: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Le spese straordinarie di seguito elencate necessitano del consenso di entrambi i genitori: scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni e rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, servizio di baby-sitter, laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
Spese di natura ludica o para-scolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private;
spese sportive: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro (anche tramite WhatsApp, mail o sms in uso alle parti) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con gli stessi mezzi, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
7. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dal signor al 100% mentre Pt_1
l'assegno unico sarà totalmente incassato dalla signora NA RA.
8. Il padre potrà vedere e tenere con sé un pomeriggio a settimana dalle ore 14 alle ore 21, da Pt_2 concordarsi con la madre, compatibilmente con gli impegni di studio di . Inoltre, potrà Pt_2 trascorrere con lei i fine settimana alternati, dalle ore 13:30 alle ore 23:00 del sabato e dalle ore 09:00
2 alle ore 21:00 della domenica. Allo stesso modo, potrà trascorrere del tempo con il Persona_2 signor negli stessi giorni di o in altri momenti da concordare. Parte_1 Parte_2
9. Durante le vacanze natalizie trascorrerà con uno dei genitori, ad anni alterni, le vacanze di Pt_2
Natale suddivise in settimane dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal giorno 31 di dicembre sino al 6 gennaio con l'altro. Durante le vacanze pasquali trascorrerà il giorno della Pasqua Pt_2 con un genitore ed il giorno del lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni. Allo stesso modo,
[...]
potrà trascorrere del tempo con il signor negli stessi giorni di o Persona_2 Parte_1 Pt_2 in altri momenti da concordare, quali ponti e ulteriori festività. In tali occasioni le frequentazioni con il madre saranno interrotte. Fatta salva comunque la facoltà dei coniugi di accordarsi diversamente in presenza di esigenze particolari da valutare volta per volta.
10. Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre almeno quindici giorni anche non consecutivi Pt_2 da concordarsi previamente con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
la Minore parimenti passerà con la madre durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi, in cui verranno interrotte le frequentazioni con il padre.
11. Resta, in ogni caso, convenuto che – indipendentemente da quanto innanzi – è facoltà per il padre visitare e tenere con sé anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel Pt_2 rispetto del superiore interesse delle figlie e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche di
. Pt_2
12. i si impegnano a comunicare coordinandosi tra loro le frequentazioni padre figlia, tenuto conto di Per_3 eventuali esigenze sopravvenute di o lavorative del padre, nel rispetto del superiore interesse di Pt_2
e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa. Pt_2
13. I Coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e di documenti per l'espatrio per sé stessi e per la Minore, autorizzando il conseguente espatrio con la stessa.
14. I si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena Per_3 comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro genitore alla presenza delle stesse.
15. I Coniugi dichiarano che alla data attuale non sussistono pendenze economiche o arretrati in merito alle richieste economiche.
16. I Coniugi dichiarano di aver regolamentato tra di loro tutti i rapporti economici esistenti e di aver risolto qualsiasi questione economica tra lo esistente per qualsiasi titolo;
il signor riconosce la Parte_1 piena proprietà della casa famigliare alla moglie dichiarando, pertanto, di non avere nulla a pretendere riguardo ad essa.
17. Spese compensate tra i coniugi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Trento (atto n. 104 parte II serie C anno 2007).
3 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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