Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 11/06/2025, n. 11490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11490 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2025, proposto da
Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia, UG & IG Molini S.p.A., Candeal Commercio S.r.l., Casillo S.p.A. - Società Benefit, Farchioni Olii S.p.A., Grandi Molini Italiani S.p.A., Industria Molitoria Mininni S.r.l., Macinazione Lendinara S.p.A., Moderne Semolerie Italiane S.p.A., Molini Bongiovanni S.p.A., Molini Industriali S.p.A., Molini Lario S.p.A., Molini Valente S.p.A., Molino 4.0 S.r.l., Molino Bigazzi S.r.l., Molino Bogetto, Molino Borgioli S.p.A., Molino Colombo S.r.l., Molino Cosma S.r.l., Molino De Vita S.r.l., Molino Grassi S.p.A., Molino Merano S.r.l. Società Unipersonale, Molino Parri S.r.l., Molino Profili Giuseppe S.r.l., Molino Rossetto S.p.A., Molino S. OL di OL GA & C. - S.p.A., Molino S. Giuliano P.Te S.r.l., Molitoria Umbra S.r.l., Munari F.Lli S.p.A., Poiatti S.p.A., Polselli S.p.A., Rieper S.p.A., S.p.A. Società di Macinazione, Sedamyl S.p.A., Semolerie Giuseppe AC & Figli S.r.l., Semolificio Loiudice S.r.l. e Società di Macinazione Molini Certosa S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Gigliotti, Maurizio Vasciminni, Marco Giustiniani e Antonello Frasca, con domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Di Monte Emanuele, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di ogni opportuna misura cautelare,
- in parte qua , del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 1° ottobre 2024, pubblicato in G.U. n. 261 del 7 novembre 2024, avente ad oggetto “Attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale (24A05792)” e del relativo Allegato;
- di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
in via subordinata, per la rimessione
degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per contrasto del provvedimento impugnato con il diritto dell’U.E., con riferimento all’art. 39 del T.F.U.E., nonché con la libertà d’impresa e il diritto di proporzionalità garantiti dagli articoli 16, 17, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della C.D.F.U.E.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 4 gennaio 2025, tempestivamente depositato, le imprese ricorrenti in epigrafe indicate - operanti nel settore della produzione dell’olio d’oliva - hanno impugnato, in parte qua , il D.M. del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 1° ottobre 2024, pubblicato in G.U. n. 261 del 7 novembre 2024, avente ad oggetto “ Attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale (24A05792) ”, ed il relativo Allegato.
Le odierne ricorrenti, deducendo che sussisterebbe un contrasto tra il D.L. n. 63/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2024, avente ad oggetto “ Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale ”, e il D.M. 1° ottobre 2024, ne hanno contestato talune disposizione e in particolare:
a) l’art. 4, relativo alla registrazione delle operazioni di carico e scarico, nella parte in cui avrebbe esteso il perimetro oggettivo di applicazione della norma primaria anche ad operazioni che non rientrano nel concetto di acquisto e vendita;
b) l’art. 4, comma 1, nella parte in cui esso avrebbe previsto che gli operatori debbano effettuare mensilmente la registrazione dei prodotti, ossia entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse;
c) l’art. 4, comma 3, laddove avrebbe previsto per gli operatori la facoltà di registrare le operazioni anche a trimestre in corso, a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodi temporali non superiori al mese solare;
d) l’art. 4, comma 2, nella parte in cui avrebbe trasformato le soglie minime annuali previste dalla legge (che, se raggiunte, fanno sorgere un obbligo di registrazione) in un obbligo di registrazione delle medesime quantità, se raggiunte nel trimestre;
e) il paragrafo 2 dell’Allegato, laddove sarebbero stati introdotti obblighi di registrazione analitici di ogni singola operazione di entrata e di uscita, in asserita difformità rispetto alle previsioni contenute nell’art. 1, comma 139, della Legge n. 178/2020.
A sostegno del ricorso, sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico ed articolato motivo - suddiviso al suo interno in sottocensure - è stata dedotta l’illegittimità in parte qua del Decreto sotto distinti e convergenti profili di violazione di legge ed eccesso di potere - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 delle Preleggi, dell’art. 17, comma 3, Legge n. 400/1988, degli artt. 139, 140, 141, della Legge n. 178/2020, come sostituiti dall'art. 4 bis , comma 1, del D.L. n. 63/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 101/2024 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà intrinseca e illogicità manifesta; violazione del principio di proporzionalità.
1.2. Per tali motivi, le imprese ricorrenti hanno chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato ovvero, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’U.E. per contrasto del predetto provvedimento con il diritto dell’U.E., con riferimento all’art. 39 del T.F.U.E., nonché con la libertà d’impresa e il diritto di proporzionalità garantiti dagli articoli 16, 17, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della C.D.F.U.E..
2. In data 23 gennaio 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
3. In data 29 gennaio 2025, le imprese ricorrenti hanno chiesto un rinvio della trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta fissata per la Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025, stante la possibilità di una definizione bonaria della controversia.
4. Alla Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025, il Presidente della Sezione, vista l’istanza di cui sopra, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
5. In data 3 giugno 2025, la difesa erariale ha prodotto in giudizio il “ Decreto di modifica dell’allegato al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 507566 del 01/10/2024, come modificato dal decreto prot. n. 43350 del 30/01/2025, recante l’attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale di cui ai commi da 139 a 142 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificati dall’articolo 4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024 n. 101 .”, con il quale sono state modificate le disposizioni in questa sede impugnate.
6. Con memoria depositata il 6 giugno 2025, le imprese ricorrenti, tenuto conto della predetta sopravvenienza provvedimentale, hanno quindi dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ed hanno concluso per l’estinzione del giudizio.
7. Alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2025, il Presidente della Sezione ha fatto avviso alle parti presenti della possibilità della definizione del giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e, all’esito della discussione, la causa è stata infine introitata per la decisione.
8. Di Monte AN, intimato quale controinteressato, non si è costituito in giudizio.
9. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9.1. In particolare, questo Collegio osserva che la pretesa sostanziale azionata dalle imprese ricorrenti è stata, nelle more del presente giudizio, integralmente soddisfatta mediante la modifica, in autotutela, del provvedimento impugnato, come esplicitamente confermato dalle predette ricorrenti con la memoria depositata il 6 giugno 2025, per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”.
A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
Non può, invece, darsi seguito ad una pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., come pure prospettato dalle imprese ricorrenti nella medesima memoria depositata il 6 giugno 2025, dal momento che non sono state rispettate tutte le formalità ivi previste - segnatamente, la notifica dell’istanza alle parti del giudizio - , né la medesima dichiarazione può essere intesa nel senso di una sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che le ricorrenti hanno pacificamente affermato di aver ottenuto la soddisfazione del proprio interesse sostanziale mediante la già citata modifica del D.M impugnato.
In conclusione, per le ragioni sopra brevemente illustrate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
10. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO