Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 26/03/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
128/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Sul ricorso iscritto al numero n. 80442 del registro di Segreteria, proposto da XX nato a omissis il omissis, (C.F.:
omissis), residente in omissis alla Via omissis n. omissis ed elettivamente domiciliato in omissis al omissis n. omissis , rappresentato e difeso dalla GA TA RL
(cf: 15711231009), in persona dell’avv. ES ELIA (cf
[...]), giusta procura in atti contro
L’INPS l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF:
80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Flavia Incletolli (CF:
[...])
VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Esaminati tutti gli atti del processo.
Uditi nell’udienza del 24 marzo 2026 l’Avv. Rita De Rossi, in sostituzione dell’Avv. ES IA per la parte ricorrente;
l’Avv. Flavia Incletolli, per l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, in qualità di ex dipendente del Ministero degli affari esteri e titolare del trattamento di pensione ordinaria diretta di vecchiaia con decorrenza dal 1° agosto 2001, a seguito del nuovo prospetto dei dati retributivi (c.d. PAO4) trasmesso all’INPS con nota datoriale del 1° ottobre 2014, ha chiesto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 all’ente previdenziale (rimasto inerte) la riliquidazione della pensione in modo più favorevole dovendosi tenere conto dei dati aggiornati.
2. Con memoria prodotta in data 4.09.2025, si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale contestando l’avversa domanda in quanto infondata, concludendo per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per la declaratoria di prescrizione dei ratei maturati anteriormente al quinquennio dalla data di presentazione del ricorso. In particolare, la difesa dell’Istituto previdenziale ha rilevato come i conteggi del trattamento pensionistico in godimento siano stati effettuati dall’Istituto in base ai dati trasmessi dall’Amministrazione datrice di lavoro e riportati nel modello PA04, nei termini richiesti dallo stesso ricorrente essendone tuttavia, all’esito, derivato un trattamento inferiore rispetto a quello in origine determinato con la conseguente infondatezza delle pretese azionate con l’odierna domanda giudiziale.
3. Nel corso dell’udienza pubblica del 16 settembre 2025, attese le criticità emerse in relazione alla validità della procura ad litem conferita dalla parte ricorrente alla società Legalelia TA S.r.l.,
è stato disposto il rinvio della trattazione del giudizio alla successiva udienza del 24.03.2026 con termine per note –
esclusivamente su tale aspetto. - sino al 24.02.2026.
4. Con note autorizzate ritualmente depositate la parte ricorrente ha rivendicato la piena validità della procura In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 richiamando la distinzione tra contratto di patrocinio (negozio bilaterale) e procura alle liti (negozio unilaterale) di conferimento della rappresentanza in giudizio).
5. All’udienza del 24 marzo 2026 le parti hanno richiamato i propri scritti e le conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente delibata la questione afferente alla validità della procura in atti conferita dalla parte ricorrente alla Legalelia TA S.r.l..
Ebbene parte ricorrente ha diffusamente illustrato nelle note autorizzate la assoluta legittimità dell’opera professionale esercitata dagli avvocati in forma societaria per effetto della nota riforma, avviatasi con il D.lgs. 96/2001 e proseguita con le disposizioni del 2017 (L. 124/2017 sulla concorrenza; L.
247/2017).
La parte ricorrente si diffonde, nello specifico, sulla distinzione tra mandato e procura al fine di sostenere la piena legittimità del conferimento della procura in atti alla Legalelia TA società tra avvocati a socio unico iscritta regolarmente nell’albo degli avvocati in quanto in possesso dei requisiti di legge a tal fine utili.
Ebbene è proprio partendo dalle osservazioni della parte ricorrente che appaiono evidenti le criticità della procura per come formulata.
È pacifico che l’apertura legislativa alla facoltà degli Avvocati di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 svolgere la professione forense ivi costituendo una società
(precedentemente preclusa) non abbia tuttavia mutato la natura dell’atto di procura che “legittima” la partecipazione del professionista nel processo. È sufficiente esaminare il dato normativo. L’art. 4 L. 247/2012, recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, prevede “1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale”); l’art. 4bis, prevede altresì “3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.” (enfasi del redattore).
Appare evidente, dunque, che la facoltà per gli Avvocati di svolgere la professione anche per il tramite di Società non abbia in alcun modo inciso, né del resto sarebbe stato possibile, sulla natura della prestazione.
Proprio la distinzione richiamata dal ricorrente tra mandato e procura, laddove è quest’ultimo atto a legittimare la In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 partecipazione al processo, mostra con tutta evidenza le rilevate criticità nel conferimento dell’incarico professionale in atti.
Se è pur vero, infatti, che la società può legittimamente ricevere il mandato professionale che viene espresso attraverso un contratto di incarico professionale, non è altresì vero che la procura ad litem possa essere conferita alla Società dovendo, di contro, essere conferita ad un professionista. Ciò non è dato riscontrare nel caso di specie laddove la procura ad litem è conferita a soggetto diverso dall’Avvocato persona fisica (cfr.
procura in atti “Conferisco alla Legalelia TA S.r.l. in persona dell’Avv. ES IA e all’Avv. Daniela De Salvatore ampio mandato a rappresentarmi e/o difendermi, congiuntamente e/o disgiuntamente nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado…”). La parte ricorrente confonde poi due piani diversi, quello relativo al mandato e al diritto ai compensi dovuti per l’attività svolta dal professionista e quello relativo allo svolgimento dell’incarico professionale.
L’un piano è distinto dall’altro. La facoltà di costituire società con lo scopo di fornire assistenza legale (ivi compreso quindi il patrocinio professionale) legittima tale società all’incasso dei relativi compensi in quanto soggetto giuridico distinto dai singoli soci, ma ciò non riverbera effetti sull’effettivo svolgimento dell’attività defensionale all’interno del processo da conferirsi obbligatoriamente al singolo avvocato.
Nel caso di specie è carente tale incarico attesa la formulazione In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 dell’atto di procura già richiamata.
A fortiori tale interpretazione trova conferma all’esito della novella legislativa che, modificando il precedente regime, ha consentito (dal 1.1.2018) l'esercizio in forma associata della professione forense (L. n. 247 del 2012, art. 4-bis (inserito dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 141, e poi ulteriormente integrato dalla L. n. 205 del 2017), anche con la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati». Appare evidente, infatti, che la costituzione di società tra avvocati anche multidisciplinari si fonda proprio sul necessario ineludibile presupposto del rispetto del disposto degli artt. 4 e 4bis L. 247/2012 che impongono che
“L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale”.
Ciò posto la procura alla Legalelia TA S.r.l. non può ritenersi validamente conferita.
Va tuttavia rilevato come, nel caso di specie, a differenza di altre fattispecie già esaminate da questo Giudice, risulti depositato l’atto di conferimento di mandato alla predetta Società Legalelia TA del seguente tenore “Conferisco/conferiamo mandato professionale alla Legalelia TA S.rl. in persona dell’Avv.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 ES IA … designando a rappresentarmi/rappresentarci e difendermi/difenderci il socio professionista Avv. ES IA…”.
La Società, quindi, risulta titolare del mandato professionale e al contempo il socio professionista, munito dei titoli di legge per l’esercizio della professione forense viene individuato quale soggetto titolare della procura ad litem.
Il conferimento nei termini sopra esposti prodotto in data successiva alla precedente procura prodotta in data 12.09.2025 supera le rilevate criticità consentendo la prosecuzione della lite in virtù della procura conferita in favore all’Avv. Antonio IA, quale socio professionista della Lelegalelia TA S.r.l.
2. Va respinta la sollevata eccezione di prescrizione in ragione dell’inadempimento dell’Inps alla nota del Ministero del 1.10.2014 (ritualmente trasmessa all’Istituto previdenziale) e della successiva diffida inoltrata dal procuratore del ricorrente in data 29.02.2024 (che ha interrotto il termine decennale applicabile alla fattispecie attesa la maturazione degli arretrati in data antecedente al 6 luglio 2011).
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Prima della riforma introdotta con d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (nota come “riforma Fornero”), le pensioni di coloro che avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31/12/1995, come il ricorrente, erano interamente liquidate con il sistema retributivo sulla base delle disposizioni già vigenti In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 al 17/8/1995, per effetto di quanto previsto dall’art.1, comma 13, della legge n. 335/1995 (nota come “riforma Dini”).
Per quanto attiene al calcolo concreto del trattamento pensionistico, lo stesso era determinato dalla somma delle quote A e B di pensione, di cui all’art.13, d.lgs. n. 503/1992, da calcolare nei limiti dell’aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell’80%, raggiungibile con 40 anni di anzianità contributiva (art. 54 DPR n. 1092/1973).
Quindi, antecedentemente alla “riforma Fornero”, non erano valorizzabili, ai fini pensionistici, le ulteriori anzianità contributive possedute oltre i 40 anni.
A seguito della citata “riforma Fornero” è stato introdotto il sistema contributivo denominato pro rata valido per tutti i lavoratori.
L’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, ha infatti stabilito che con decorrenza 1.1.2012, “con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.
Per effetto di tale disposizione, le pensioni liquidate a partire dall’1.1.2012, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, si componevano inizialmente di tre quote: quota A - calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio
- moltiplicata per una aliquota corrispondente alla anzianità In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 maturata alla data del 31/12/1992; quota B - calcolata secondo il sistema retributivo - relativa alla anzianità contributiva maturata dall’1/1/1993; 3) quota C - calcolata secondo il sistema contributivo - per l’anzianità maturata successivamente al 31.12.2011.
Tale sistema, è stato poi oggetto di un ulteriore intervento
“correttivo” del legislatore per effetto della legge di stabilità per il 2015. È stato, infatti, novellato l’art. 24 comma 2, del d.l. n.
201/2011, conv. in legge n. 214/2011, con l’aggiunta del periodo: “In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa” (art. 1, comma 707, legge n. 190/2014).
Il successivo comma 708 ha, infine, precisato che tale limite “si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data”.
Il legislatore ha introdotto, a decorrere dall’1.1.2015, un doppio calcolo del trattamento pensionistico, mediante i criteri anteIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 riforma e post-riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato.
Fatte queste premesse, nel caso di specie (cfr. provvedimento di liquidazione della pensione – doc. 1 ricorso), con nota datoriale del 01.10.2014, prot. n. MAE02121812014-10-01 (doc.2), il Ministero degli Affari Esteri trasmetteva all’Inps un nuovo prospetto dei dati retributivi, c.d. PAO4, causalmente giustificati dal rapporto di lavoro oramai cessato (c.d. benefici contrattuali).
Le modifiche introdotte da tale ulteriore elaborazione del datore di lavoro avrebbero, dunque, dovute essere valutate ai fini del trattamento pensionistico da riconoscersi al ricorrente da determinarsi nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, sopra brevemente ricostruite.
Ciò non è avvenuto attesa l’inerzia dell’Istituto previdenziale a dare attuazione alle indicazioni ricevute dal Ministero datore di lavoro.
Va altresì osservato come nella relazione istruttoria allegata dalla difesa dell’Istituto si faccia riferimento ad un prospetto retributivo – utile ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza – trasmesso dal Ministero datore di lavoro in data 23.09.2014 e quindi antecedentemente al prospetto poi aggiornato dal medesimo Ministero e trasmesso il successivo 01.10.2014.
La stessa Amministrazione datrice di lavoro precisava, del resto, come il nuovo prospetto fosse l’effetto di una riliquidazione del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 trattamento pensionistico che teneva conto “delle ulteriori competenze accessorie che lo scrivente Ufficio ha potuto rilevare dal programma NOIPA (ex SPT) del MEF e da programmi interni
(a cui è stato recentemente abilitato) successivamente all’invio della nota citata in riferimento”.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguenziale declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi rideterminato il trattamento pensionistico in godimento in virtù dei dati forniti dal Ministero degli Affari Esteri con il c.d. PAO4 (prot. Ministero MAE02121812014-10-01 del 01.10.2014) e variazione dei dati rielaborati come da prospetto del 1.10.2014.
4. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in misura pari a complessivi € 2.000,00 con distrazione in favore della Legalelia TA S.r.l., in persona dell’Avv. ES IA, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, calcolata tenendo di conto delle voci retributive nel rispetto delle indicazioni contenute nel PA04 (di cui al prot.
Ministero MAE02121812014-10-01 del 01.10.2014).
Condanna altresì l’INPS alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 da distrarsi in favore della Legalelia TA S.r.l., in persona dell’Avv. ES IA.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Giudice Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro IC AN IC CORTE DEI CONTI 26.03.2026 10:53:44 GMT+01:00 In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03