Ordinanza collegiale 3 dicembre 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00778/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2018, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Lieggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato si Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego prot. n. 605053 del 20 dicembre 2017 del Comando del 7^ Reggimento Bersaglieri;
- del provvedimento di diniego prot. n. 604809 del 14 dicembre 2017 del Comando del 7^ Reggimento Bersaglieri;
- di ogni atto successivo, ancorchè non noto;
e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928 con il conseguente ricalcolo degli oneri di pensione, Cassa di Previdenza Sottufficiali e trattamento di buonuscita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono ex sottufficiali dell’Esercito italiano, entrambi collocati in quiescenza in data 31 dicembre 2016.
1.1 Il signor -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento del beneficio stipendiale di cui all’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) con istanza del 7 novembre 2017, rappresentando che, giusta verbale n. 1204 del 22 giugno 2015 della C.M.O. di Bari e parere del C.V.C.S. n. 6362016 del 14 dicembre 2016, con decreto n. 808/E del 20 marzo 2017 gli è stato concesso l’equo indennizzo di categoria 8^ per l’infermità “E.D.D. multiple cervico – lombari con segni emografici di danno neurogeno cronico nei miomeri C5 – C6 e L5 S1”.
L’istanza è stata respinta con nota del Comando del 7° Reggimento Bersaglieri prot. n. 605053 del 20 dicembre 2017 “ in quanto il decreto n. 808/E in data 20 marzo 2017 è posteriore alla cessazione dal servizio ”.
1.2 Il signor -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento del medesimo beneficio stipendiale di cui all’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) con istanza del 4 luglio 2017, rappresentando che, giusta verbale n. 1367 del 16 giugno 2016 e parere del C.V.C.S. n. 753492016 del 9 maggio 2017, con decreto n. 1741/D del 13 giugno 2017 è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle infermità “ discopatie protrusivo erniarie cervico lombari multiple con sofferenza muscolare neurogena cronica… ” e “ ipoacusia neurosensoriale bilaterale… ”.
Dopo un iniziale riconoscimento del beneficio, l’istanza è stata respinta con nota del Comando del 7° Reggimento Bersaglieri prot. n. 604809 del 14 dicembre 2017 “ “in quanto il decreto n 1741/E in data 13 giugno 2017 è posteriore alla cessazione dal servizio dell’interessato ”, annullando il precedente riconoscimento.
2.1 Avverso i predetti atti insorgono i ricorrenti, deducendone l’illegittimità per violazione falsa applicazione della normativa di settore
Deducono, in buona sostanza, che il presupposto per godere del beneficio è che l’invalidità sia stata contratta in servizio, per causa di servizio e accertata in costanza di servizio, come avvenuto nel caso di specie, indipendentemente dalla data in cui l’Amministrazione ha concluso il relativo procedimento amministrativo.
Concludono per l’annullamento del diniego e per il riconoscimento del diritto a percepire il beneficio per cui è causa.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 1802 del 3 dicembre 2021, la Sezione ha disposto la sospensione impropria del giudizio in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità sollevato dall’ordinanza del TAR Campania – Napoli del 26 luglio 2021, n. 5237, con cui sono state dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1801, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, in relazione agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione.
2.2 Con la sentenza n. 13 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), limitatamente all’inciso “in costanza di rapporto di impiego”.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Ripercorso in senso evolutivo il quadro normativo di riferimento, la Consulta ha rilevato che gli elementi costitutivi del diritto al beneficio previsto dall’art. 1801 c.m. sono integrati dall’infermità del richiedente e dalla sua derivazione da causa di servizio, “ mentre gli effetti economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro ratio giustificatrice nell’esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell’assolvimento del proprio dovere ”.
Perciò, la condizione posta dallo stesso articolo che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, “ aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della ‘compensazione’ dell’infermità e - oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità - può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso (sentenza n. 195 del 2022) ”.
Quindi, richiamata la propria giurisprudenza, “ secondo cui il principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata (ex multis, sentenza n. 6 del 2019) ”, la Corte costituzionale ha concluso che “ l’inciso contenuto nell’art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall’attività di servizio, così violando sotto tale profilo l’art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego ”; e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “ dell'art. 1801 cod. ordinamento militare nella parte in cui condiziona l'attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio ”.
2.3 Presentata istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 80 c.p.a. e previo deposito di ulteriore memoria da parte dei ricorrenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 26 marzo 2025.
3. Il ricorso è fondato.
All’esito della sentenza della Corte Costituzionale è venuto meno il presupposto normativo sul quale si regge il provvedimento impugnato, che, di conseguenza, deve essere annullato.
I ricorrenti, infatti, ha proposto entrambi istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in costanza di rapporto essendo insorta l’infermità in costanza di rapporto d’impiego.
Per effetto dell’annullamento dei dinieghi impugnati, devono essere riconosciuti ai ricorrenti i benefici richiesti a far data dalla emanazione del decreto n. 808/E del 20 marzo 2017 per il signor -OMISSIS- e a far data dalla emanazione del decreto n. 1741/D del 13 giugno 2017 per il signor -OMISSIS- in quanto “ la data dell’effettivo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio non può che essere quella del provvedimento finale dell’Amministrazione ”, poiché se, il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio è vincolante per la stessa Amministrazione, tuttavia essa può chiedere, motivando, un ulteriore parere - che potrebbe avere un contenuto diverso dal precedente - cui poi è tenuta ad adeguarsi (Cons. Stato, sez. II, 17 luglio 2023, n. 6981).
Sulle somme spettanti ai ricorrenti devono essere calcolati e riconosciuti gli interessi di legge dalla data del decreto all’effettivo pagamento.
4. La novità della questione consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i decreti impugnati e accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici richiesti, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.