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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7313 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ BR GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 7313 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AN LE GI, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, che aveva confermato l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale che il 17/5/2022 aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per un furto pluriaggravato, due estorsioni consumate ed una tentata, le une e l'altra aggravate dal metodo mafioso. 2. A sostegno del ricorso ha dedotto: 2.1. Violazione di legge per non essere stato riconosciuto il difetto di autonoma valutazione del fatto da parte del GIP nell'emissione dell'ordinanza genetica;
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per non avere questa ritenuto configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 c.p. in luogo dell'estorsione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 3. La difesa dello NZ avanzava istanza di trattazione orale del procedimento, ma il 4/11/2022 trasmetteva dichiarazione del ricorrente in data 1/11/2022 , di rinuncia al ricorso, a seguito di provvedimento di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari 4. 4 Il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), in quanto la parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare al proposto ricorso per cassazione. Deve, però, rilevarsi che la mera sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, di per sé, non determinava una sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad un'impugnazione proposta per motivi che coinvolgevano la gravità indiziaria e la corretta qualificazione giuridica del fatto: conseguentemente , lo NZ va condannato al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilita riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00. L'art. 616 cod. proc. pen., infatti, non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400).
P.Q.M.
1 . dichiara inammissibile il ricorso e condanna `ily ricorrente al . pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 11 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre e ite L c o IrKperiali OV i otallevi
sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 7313 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AN LE GI, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, che aveva confermato l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale che il 17/5/2022 aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per un furto pluriaggravato, due estorsioni consumate ed una tentata, le une e l'altra aggravate dal metodo mafioso. 2. A sostegno del ricorso ha dedotto: 2.1. Violazione di legge per non essere stato riconosciuto il difetto di autonoma valutazione del fatto da parte del GIP nell'emissione dell'ordinanza genetica;
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per non avere questa ritenuto configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 c.p. in luogo dell'estorsione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 3. La difesa dello NZ avanzava istanza di trattazione orale del procedimento, ma il 4/11/2022 trasmetteva dichiarazione del ricorrente in data 1/11/2022 , di rinuncia al ricorso, a seguito di provvedimento di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari 4. 4 Il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), in quanto la parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare al proposto ricorso per cassazione. Deve, però, rilevarsi che la mera sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, di per sé, non determinava una sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad un'impugnazione proposta per motivi che coinvolgevano la gravità indiziaria e la corretta qualificazione giuridica del fatto: conseguentemente , lo NZ va condannato al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilita riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00. L'art. 616 cod. proc. pen., infatti, non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400).
P.Q.M.
1 . dichiara inammissibile il ricorso e condanna `ily ricorrente al . pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 11 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre e ite L c o IrKperiali OV i otallevi