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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/11/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 633/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTO Parte_1 P.IVA_1
IA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
AGOSTO IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
EL RA, elettivamente domiciliato in VIA C. GABRIELE - PAL. FALBO
[...]
, COSENZA presso il difensore avv. EL RA CP_2
CO AR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
EL RA, elettivamente domiciliato in VIA C. GABRIELE - PAL.
[...]
presso il difensore avv. EL RA Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EL Parte_2 C.F._3
RA, elettivamente domiciliato in VIA C. GABRIELE - PAL. Controparte_3 presso il difensore avv. EL RA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EL Controparte_4 C.F._4
RA, elettivamente domiciliato in VIA C. GABRIELE - PAL. Controparte_3 presso il difensore avv. EL RA
[...]
CONVENUTO/I
pagina 1 di 4
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo n. 462/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 11 maggio 2020 e notificato il successivo 16.12.2021.
In via preliminare e in rito, l'opponente invocava la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato lo stesso notificato in violazione del termine di 60 giorni dalla sua pronuncia, eccepiva l'improcedibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva nonché la violazione del principio del litisconsorzio necessario attivo.
Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo premettendo che detto titolo era stato ottenuto dagli odierni convenuti opposti quali eredi di , nato a [...] Persona_1
VI CS il 18.12.1940 e deceduto in data 17.05.2013, cointestatario del libretto di risparmio postale n. 000027039152 unitamente a e . Persona_2 Controparte_5
A seguito del decesso della sig.ra , la sig.ra e i Persona_3 Controparte_5 ricorrenti, quest'ultimi in qualità di eredi del sig. chiedevano a Persona_1 [...]
in p.l.r.p.t. la liquidazione separata delle somme di loro spettanza pari a 1/3 Parte_1 dell'intero saldo presente sul suddetto libretto.
Accadeva tuttavia che solo la sig.ra otteneva da , filiale Controparte_5 Parte_1 di GG VI, la liquidazione della somma di sua spettanza e quindi 1/3 dell'attivo giacente, mentre agli eredi non venivano liquidate le somme di rispettiva spettanza. Per_1
rivendica dinanzi al Tribunale la correttezza del proprio operato, Parte_1 affermando di disconoscere la qualità di eredi degli opposti non liquidati, qualità a suo dire non provata, e rilevando come le modalità di rimborso del libretto postale oggetto di lite siano a tutt'oggi disciplinate dall'art. 187 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno
1989, n. 256 (Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni – servizi di bancoposta), a mente del quale “…il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quetanza di tutti gli aventi diritto”. Detto regolamento, sebbene abrogato successivamente, nella prospettazione dell'opponente è stato tuttavia dotato di “ultrattività” con riferimento ai pagina 2 di 4 rapporti ancora in essere al momento della sua abrogazione in forza del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 /Riordino della Cassa Depositi e Prestiti, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n, 59) il quale prevede, all'art. 7 comma 3, che “i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti opposti resistendo alla domanda.
All'udienza del 3 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Orbene, si deve preliminarmente accogliere l'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo opposto, proposta da , per violazione del termine di notifica dello Parte_1 stesso.
Se infatti, è vero che il decreto ingiuntivo opposto, sebbene emesso in data 11 maggio 2020,
è stato oggetto di numerosi eventi di correzione di errori materiali, assumendo la propria
“veste definitiva” solo in data 16.12.2021, allorquando veniva rigettata l'ultima istanza di correzione proposta dagli odierni opposti, è il medesimo precedente giurisprudenziale citato da parte opposta ad affermare che “deve dunque ritenersi che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la parte ricorrente che sia incorsa in errori nella formulazione dell'istanza monitoria possa richiedere al giudice la modifica del decreto già emesso, ma non ancora notificato, senza che ciò integri un'ipotesi di correzione di errore materiale, fermo restando che tale modifica deve essere effettuata in tempo utile per evitare l'inefficacia del decreto, avuto riguardo alla data della sua originaria emissione” -cfr. Cassazione Civile sez. III, 22.06.2020,
n. 12130 – con la conseguenza che il decreto ingiuntivo oggi oggetto di opposizione, in quanto notificato solo in data 16 dicembre 2021, deve essere revocato.
La revoca del titolo monitorio esonera questo Giudice dall'esame delle ulteriori eccezioni di rito.
Nulla può argomentare il Tribunale sulle questioni di merito sollevate dall'opponente per non avere gli opposti formulato, in tutti gli atti di causa, alcuna domanda relativa al credito agito in monitorio.
Conseguentemente, l'opposizione proposta da deve essere accolta. Parte_1
Appare conforme a giustizia, attesa la pronuncia in mero rito, compensare integralmente le spese tra le parti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara inefficace ai sensi dell'art. 644 cpc il decreto ingiuntivo n. 462/2020, emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 11 maggio 2020 ai sensi dell'art. 644 cpc;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 633/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTO Parte_1 P.IVA_1
IA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
AGOSTO IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
EL RA, elettivamente domiciliato in VIA C. GABRIELE - PAL. FALBO
[...]
, COSENZA presso il difensore avv. EL RA CP_2
CO AR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
EL RA, elettivamente domiciliato in VIA C. GABRIELE - PAL.
[...]
presso il difensore avv. EL RA Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EL Parte_2 C.F._3
RA, elettivamente domiciliato in VIA C. GABRIELE - PAL. Controparte_3 presso il difensore avv. EL RA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EL Controparte_4 C.F._4
RA, elettivamente domiciliato in VIA C. GABRIELE - PAL. Controparte_3 presso il difensore avv. EL RA
[...]
CONVENUTO/I
pagina 1 di 4
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo n. 462/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 11 maggio 2020 e notificato il successivo 16.12.2021.
In via preliminare e in rito, l'opponente invocava la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato lo stesso notificato in violazione del termine di 60 giorni dalla sua pronuncia, eccepiva l'improcedibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva nonché la violazione del principio del litisconsorzio necessario attivo.
Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo premettendo che detto titolo era stato ottenuto dagli odierni convenuti opposti quali eredi di , nato a [...] Persona_1
VI CS il 18.12.1940 e deceduto in data 17.05.2013, cointestatario del libretto di risparmio postale n. 000027039152 unitamente a e . Persona_2 Controparte_5
A seguito del decesso della sig.ra , la sig.ra e i Persona_3 Controparte_5 ricorrenti, quest'ultimi in qualità di eredi del sig. chiedevano a Persona_1 [...]
in p.l.r.p.t. la liquidazione separata delle somme di loro spettanza pari a 1/3 Parte_1 dell'intero saldo presente sul suddetto libretto.
Accadeva tuttavia che solo la sig.ra otteneva da , filiale Controparte_5 Parte_1 di GG VI, la liquidazione della somma di sua spettanza e quindi 1/3 dell'attivo giacente, mentre agli eredi non venivano liquidate le somme di rispettiva spettanza. Per_1
rivendica dinanzi al Tribunale la correttezza del proprio operato, Parte_1 affermando di disconoscere la qualità di eredi degli opposti non liquidati, qualità a suo dire non provata, e rilevando come le modalità di rimborso del libretto postale oggetto di lite siano a tutt'oggi disciplinate dall'art. 187 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno
1989, n. 256 (Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni – servizi di bancoposta), a mente del quale “…il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quetanza di tutti gli aventi diritto”. Detto regolamento, sebbene abrogato successivamente, nella prospettazione dell'opponente è stato tuttavia dotato di “ultrattività” con riferimento ai pagina 2 di 4 rapporti ancora in essere al momento della sua abrogazione in forza del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 /Riordino della Cassa Depositi e Prestiti, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n, 59) il quale prevede, all'art. 7 comma 3, che “i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti opposti resistendo alla domanda.
All'udienza del 3 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Orbene, si deve preliminarmente accogliere l'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo opposto, proposta da , per violazione del termine di notifica dello Parte_1 stesso.
Se infatti, è vero che il decreto ingiuntivo opposto, sebbene emesso in data 11 maggio 2020,
è stato oggetto di numerosi eventi di correzione di errori materiali, assumendo la propria
“veste definitiva” solo in data 16.12.2021, allorquando veniva rigettata l'ultima istanza di correzione proposta dagli odierni opposti, è il medesimo precedente giurisprudenziale citato da parte opposta ad affermare che “deve dunque ritenersi che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la parte ricorrente che sia incorsa in errori nella formulazione dell'istanza monitoria possa richiedere al giudice la modifica del decreto già emesso, ma non ancora notificato, senza che ciò integri un'ipotesi di correzione di errore materiale, fermo restando che tale modifica deve essere effettuata in tempo utile per evitare l'inefficacia del decreto, avuto riguardo alla data della sua originaria emissione” -cfr. Cassazione Civile sez. III, 22.06.2020,
n. 12130 – con la conseguenza che il decreto ingiuntivo oggi oggetto di opposizione, in quanto notificato solo in data 16 dicembre 2021, deve essere revocato.
La revoca del titolo monitorio esonera questo Giudice dall'esame delle ulteriori eccezioni di rito.
Nulla può argomentare il Tribunale sulle questioni di merito sollevate dall'opponente per non avere gli opposti formulato, in tutti gli atti di causa, alcuna domanda relativa al credito agito in monitorio.
Conseguentemente, l'opposizione proposta da deve essere accolta. Parte_1
Appare conforme a giustizia, attesa la pronuncia in mero rito, compensare integralmente le spese tra le parti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara inefficace ai sensi dell'art. 644 cpc il decreto ingiuntivo n. 462/2020, emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 11 maggio 2020 ai sensi dell'art. 644 cpc;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4