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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12412 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 20473/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20473/2025 promossa da:
, n. il 12/11/1988 a BANGLADESH Parte_1 Parte ( ), rappresentato e difeso dall'avv. BILLONE MIRKO CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA 40123 BOLOGNA come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: visto famiglia art. 31 TUI- inerzia ambasciata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ha adito il Tribunale ai sensi dell'art. 281 undecies Parte_1
e ss. c.p.c., avverso il , al fine di Controparte_2 ottenere il rilascio del visto per motivi di famiglia a favore della moglie.
Si è costituito in giudizio il Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
[...]
Il resistente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto rilascio del visto.
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Come anticipato l'Amministrazione ha rilasciato il visto in favore del familiare del richiedente.
1 Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Resta da valutare la questione delle spese di lite. In considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'attività dell'Amministrazione e tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dall'Amministrazione stessa circa le oggettive difficoltà operative della sede (numero eccessivo di istanze di vario genere da fronteggiare con poco personale), ritiene il Tribunale sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 20473/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 20473/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20473/2025 promossa da:
, n. il 12/11/1988 a BANGLADESH Parte_1 Parte ( ), rappresentato e difeso dall'avv. BILLONE MIRKO CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA 40123 BOLOGNA come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: visto famiglia art. 31 TUI- inerzia ambasciata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ha adito il Tribunale ai sensi dell'art. 281 undecies Parte_1
e ss. c.p.c., avverso il , al fine di Controparte_2 ottenere il rilascio del visto per motivi di famiglia a favore della moglie.
Si è costituito in giudizio il Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
[...]
Il resistente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto rilascio del visto.
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Come anticipato l'Amministrazione ha rilasciato il visto in favore del familiare del richiedente.
1 Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Resta da valutare la questione delle spese di lite. In considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'attività dell'Amministrazione e tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dall'Amministrazione stessa circa le oggettive difficoltà operative della sede (numero eccessivo di istanze di vario genere da fronteggiare con poco personale), ritiene il Tribunale sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 20473/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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