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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/08/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Vincenza Randazzo Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 770/2019 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 1780/2019, emessa dal Tribunale di Messina il 25/09/2019, notificata il
24.10.2019, avente ad oggetto: lesione personale;
promossa da
, nato a [...], il [...], , Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. LO SCHIAVO GIUSEPPE, ammesso al patrocinio a Spese dello
Stato con delibera dell'Ordine degli avvocati d Messina n. 2499/2019 del 20.11.2019;
appellante
contro
.q. di F.G.V.S., in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante, P.I. , rapp.ta e difesa dall'avv. RAGNO LUIGI;
P.IVA_1
appellata
1 Conclusioni delle parti rese all'udienza di trattazione scritta del 27.2.2025: “I procuratori
delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, con rigetto di ogni
contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del primo grado esponeva: che in data 03.11.2010, Parte_1
in tarda mattinata, mentre percorreva la strada Panoramica dello Stretto, alla guida di un motociclo, all'uscita di una curva slittava su una scia di materiale oleoso presente sull'asfalto, lasciata da un veicolo transitato poco prima e rimasto ignoto;
a causa di ciò
rovinava a terra, riportando lesioni;
che, in via stragiudiziale, gli aveva Parte_2
corrisposto a titolo di risarcimento una somma di denaro, che egli aveva trattenuto come acconto, ritenendo di aver subito un danno maggiore. Adiva, perciò il Tribunale di Messina,
chiedendo che dichiarasse la responsabilità del FGVS, trattandosi di sinistro cagionato da veicolo non identificato e lo condannasse al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva quale impresa designata dal FGVS, eccependo, preliminarmente, la Parte_3
propria carenza di legittimazione passiva (rectius: di titolarità del rapporto dedotto in causa),
dovendosi ritenere che il fatto era ascrivibile, in via prevalente, al , Controparte_3
custode della strada e, inoltre, allo stesso danneggiato, che vi aveva concorso. Il Tribunale
istruiva la causa mediante prova testimoniale, rigettava la richiesta di consulenza medica per l'accertamento delle lesioni, definendo il giudizio con sentenza n. 1780 del 2019 con la quale rigettava le domande attoree, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la superiore statuizione, con atto di citazione notificato il 22.11.2019, Pt_1
proponeva appello. Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame e la
[...]
conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 20.04.2023, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, all'esito della quale, con sentenza non definitiva n. 470/2024, la Corte dichiarava che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa di un veicolo a motore non identificato e, conseguentemente, il diritto dell'attore ad
2 ottenere dall'appellata il risarcimento dai danni non patrimoniali subiti, disponendo con separata ordinanza l'ulteriore istruzione.
Veniva nominato il dott. (specialista in ortopedia), per l'espletamento del Persona_1
seguente incarico: “1) sulla scorta della documentazione medica in atti e degli accertamenti
diagnostici che riterrà necessari, accerti se le lesioni diagnosticate in occasione del sinistro
del 3.11.2010 trovino in esso la loro causa;
2) in caso di esito positivo, determini in punti
percentuali l'entità dei postumi residuati, tenendo conto di eventuali pregresse patologie,
nonché l'entità dell'ITA e dell'ITP”. Espletata CTU, all'udienza del 27.2.2025, resa a trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione
Stante la sentenza parziale resa, oggetto del presente giudizio è la quantificazione dei danni riportati da parte appellante, nonché la regolamentazione delle spese di lite.
La Corte condivide le risultanze della CTU, priva di vizi logici e giuridici e rispetto alla quale le parti non hanno presentato rilievi e/o osservazioni.
Il dr. con metodo scientifico ha analizzato il periziando, ritenendolo affetto Persona_1
da :” lieve limitazione funzionale dell'articolazione radio carpica, con deficit di forza prensile
della mano sinistra, riferita lombalgia post traumatica”. rinvenendo un nesso di causalità tra l'infortunio e le lesioni riportate. Ed invero il CTu così relaziona: “ la dinamica traumatica
descritta dall'interessato , appare pienamente plausibile nel determinismo delle lesioni
suddette, con piena soddisfazione dei criteri di causalità medico – legale ( criterio
cronologico, topografico e dell'efficacia lesiva) per quanto riguarda la lesione all'arto
superiore sinistro e del rachide lombare. Il criterio cronologico e quello di continuità
sintomatologica risultano essere soddisfatti se si tiene conto che la lesione si è verificata in
un ristretto lasso di tempo e le manifestazioni più eclatanti del meccanismo lesivo si sono
evidenziate dopo un compatibile intervallo cronologico dal trauma. Il criterio topografico
3 diviene chiaro poiché la sede del trauma coincide esattamente con quella della diagnosi. Il
criterio di efficacia lesiva (sia per adeguatezza che per efficienza qualitativa e quantitativa)
è soddisfatto dall'analisi del tipo di meccanismo traumatico subito “. Il CTU ha quantificato il danno permanete riportato da , nel sinistro per cui è causa, in 4% postumi Parte_1
permanenti, ITT giorni 25, ITP al 75% giorni 20 e al 50% giorni 20.
Si procede alla liquidazione applicando le tabelle del
Danno Biologico di Lieve Entità aggiornati dal D.M. 16.7.2024
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 4.408,73
Invalidità temporanea totale € 1.381,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60 Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 Totale danno biologico temporaneo € 2.762,00
Danno morale (33,33%) € 2.390,00
TOTALE GENERALE: € 9.560,73
La liquidazione viene effettuata secondo le tariffe vigenti, pertanto la somma è di già
rivalutata alla data odierna.
4 Agli atti non vi è prova di spese mediche sostenute, peraltro in rapporto di causalità con le menomazioni accertate, per cui la relativa domanda viene rigettata.
Non può essere riconosciuto, in capo al danneggiato, una cifra a titolo di personalizzazione del danno, stante la mancanza di prova.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e,
dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie,
obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
( Conforme Corte di Cassazione ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084)
E' incontestato e documentato che precedentemente l'instaurazione del giudizio di primo grado (19.5.2013) e precisamente in data 2.5.2013, la Controparte_4
con assegno n. 8200907667-04 del Banco Popolare ha corrisposto
[...]
all'odierno appellante la somma di euro 10.155,00 di cui quanto ad euro 9.255,00 a titolo di risarcimento del danno ed euro 900,00 per onorari.
Procedendo alla devalutazione di quanto alla presente liquidazione pari ad euro 9.580,73
alla data del sinistro, si ottiene la somma di euro 7.394,22. Devalutando altresì la somma di euro 9.255,00 alla data del sinistro, corrisposta da n data 2.5.2013, si ottiene Parte_2
la somma di euro 8.698,31. Mettendo a confronto le due somme devalutate alla data del sinistro, risulta che l'offerta stragiudiziale fatta dalla compagnia di assicurazioni Parte_2
oggi era satisfattiva.
[...] CP_1
Atteso l'esito complessivo del giudizio, il riconoscimento del danno biologico pari al 4%, a fronte la domanda del 12%, nonché la corresponsione in sede stragiudiziale e prima dell'instaurarsi del giudizio di primo grado, da parte della i somma già satisfattiva CP_1
5 dei danni, le spese del presente grado vengono poste a carico di e Parte_1
liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
770/2019 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 1780/2019, emessa dal
Tribunale di Messina il 25/09/2019, notificata il 24.10.2019, avente ad oggetto: lesione personale, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore n.q. di impresa territorialmente designata
F.G.V.S., delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.700,00 per competenze, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
pone le spese di ctu, come da decreto di liquidazione in atti, per il 50% a carico dell'Erario e per il 50% a carico di parte appellata .
- ai sensi dell'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante, se dovuto.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Vincenza Randazzo)
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