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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4482 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 14813 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CATURANO GENNARO
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno invalidità civile ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della prestazione in esame ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa all'esito della trattazione scritta con la seguente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata. Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, alla richiesta di una integrazione di perizia al CTU nominato nella prima fase, sulla base della nuova documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente.
Il CTU nel supplemento di perizia richiesto ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: “La signora è affetta da: gonartrosi bilaterale in esiti Parte_1 di intervento protesi ginocchio sinistro con sospetta infezione da Staphylococcus Aureus
(ottobre 2023) e successivo reimpianto della protesi (gennaio 2025); spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale;
ipertensione arteriosa in compenso emodinamico e varici arti inferiore;
sindrome ansioso-depressiva. Il complesso menomativo determina una percentuale invalidante del 67%”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un rinnovo della CTU o un ulteriore supplemento di perizia.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale. I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, poi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
E, invero, il CTU ha chiarito: “La gonartrosi bilaterale in esiti di intervento protesi ginocchio sinistro (ottobre 2023) e successivo reimpianto (gennaio 2025) in associazione alla spondilodiscoartrosi sono valutabili, complessivamente, con criterio analogico- proporzionale, al 55% in ottemperanza al codice n. 7221 “ESITI DI TRATTAMENTO
CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO 30%”. L' ipertensione arteriosa in compenso emodinamico è le varici degli arti inferiori sono valutabili, complessivamente, con criterio analogico proporzionale, al 15% in ottemperanza al codice n. 6445
“CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA) 15% - 20%”. Si precisa che non essendoci danni d'organo non è possibile procedere utilizzando le voci tabellari previste per le cardiopatie, caratterizzate oltretutto da una percentuale invalidante maggiore, ma occorre attenersi alle voci previste per inquadrare i danni cardiaci più lievi. La sindrome ansioso- depressiva è valutabile al 15% in ottemperanza al codice n. 2207 “NEVROSI ANSIOSA
15%”. Pertanto, applicando la formula di Balthazar, la percentuale invalidante complessiva
è del 67%, quindi la ricorrente NON è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile.”.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di Ctu sono state già regolate come da separato decreto e poste a carico CP_ dell'
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) spese di CTU già liquidate come da separato decreto.
Aversa, 14/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 14813 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CATURANO GENNARO
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno invalidità civile ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della prestazione in esame ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa all'esito della trattazione scritta con la seguente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata. Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, alla richiesta di una integrazione di perizia al CTU nominato nella prima fase, sulla base della nuova documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente.
Il CTU nel supplemento di perizia richiesto ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: “La signora è affetta da: gonartrosi bilaterale in esiti Parte_1 di intervento protesi ginocchio sinistro con sospetta infezione da Staphylococcus Aureus
(ottobre 2023) e successivo reimpianto della protesi (gennaio 2025); spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale;
ipertensione arteriosa in compenso emodinamico e varici arti inferiore;
sindrome ansioso-depressiva. Il complesso menomativo determina una percentuale invalidante del 67%”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un rinnovo della CTU o un ulteriore supplemento di perizia.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale. I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, poi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
E, invero, il CTU ha chiarito: “La gonartrosi bilaterale in esiti di intervento protesi ginocchio sinistro (ottobre 2023) e successivo reimpianto (gennaio 2025) in associazione alla spondilodiscoartrosi sono valutabili, complessivamente, con criterio analogico- proporzionale, al 55% in ottemperanza al codice n. 7221 “ESITI DI TRATTAMENTO
CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO 30%”. L' ipertensione arteriosa in compenso emodinamico è le varici degli arti inferiori sono valutabili, complessivamente, con criterio analogico proporzionale, al 15% in ottemperanza al codice n. 6445
“CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA) 15% - 20%”. Si precisa che non essendoci danni d'organo non è possibile procedere utilizzando le voci tabellari previste per le cardiopatie, caratterizzate oltretutto da una percentuale invalidante maggiore, ma occorre attenersi alle voci previste per inquadrare i danni cardiaci più lievi. La sindrome ansioso- depressiva è valutabile al 15% in ottemperanza al codice n. 2207 “NEVROSI ANSIOSA
15%”. Pertanto, applicando la formula di Balthazar, la percentuale invalidante complessiva
è del 67%, quindi la ricorrente NON è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile.”.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di Ctu sono state già regolate come da separato decreto e poste a carico CP_ dell'
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) spese di CTU già liquidate come da separato decreto.
Aversa, 14/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo