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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/11/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1
c.so Re Umberto n. 71, presso lo studio degli Avv. ANGELERI LUCA e ANGELERI MATTIA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato ex art. 417 c.p.c. dalla dipendente dott.ssa ; Controparte_2
- convenuto
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE ALESSIA Pt_1
Accertato che la ricorrente ha sottoscritto con il Controparte_1 una serie di contratti a tempo determinato in qualità di docente nel periodo dal 16.10.2019 all'11.06.2021 Accertato che la ricorrente ha percepito nel periodo sopracitato la retribuzione base mensile prevista dai Contratti Collettivi di riferimento e che Le è mai stata riconosciuta dal convenuto la retribuzione professionale docente prevista dal C.C.N.L. di CP_1 riferimento Accertato che tale comportamento costituisce una manifesta violazione del principio di parità di trattamento stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro e della Direttiva 1999/70/CE
1 Dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto a percepire la retribuzione professionale docente nel periodo compreso tra il 16.10.2019 e l'11.06.2021 ed il conseguente trattamento economico e, per l'effetto, Dichiarare tenuto e condannare il a pagare in favore della Controparte_1 ricorrente la somma di Euro 2.591,48, ovvero la veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa, corrispondente alla retribuzione professionale docente maturata in corso di rapporto, computata dal 16.10.2019 all'11.06.2021, il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'Ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, con distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, a favore dei procuratori intestatari con l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis del Decreto 10.02.2014, n. 55 così come aggiornato da ultimo in data 13.08.2022) e distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, a favore dei procuratori intestatari.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
- limitare il condannatorio nei confronti del resistente al pagamento, in favore CP_1 della ricorrente, della retribuzione professionale docenti per un importo complessivo pari a € 2.361,33.
- Con vittoria di spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 92 c.1 e 88 c.p.c. o, in subordine, con compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.2 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di aver stipulato vari contratti a tempo determinato con il convenuto, per supplenze brevi, dal mese di ottobre 2019 al mese di giugno CP_1
2021 e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, di cui all'art. 7 CCNL 2001, corrisposta soltanto ai docenti con contratto annuale o a tempo indeterminato. Allegava di avere trasmesso al convenuto una PEC di diffida al CP_1 pagamento della stessa, senza ottenere alcun effetto. Ricostruiva la disciplina del suddetto emolumento, nei vari CCNL che si erano nel tempo succeduti e lamentava che l'esclusione dei titolari di supplenze brevi costituisse discriminazione vietata dall'art. 6, d. lgs. n. 368/2001, stante l'identità di mansioni, rispetto al personale con contratti di maggiore durata. In proposito, richiamava altresì l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE e la giurisprudenza europea e nazionale in proposito e chiedeva che le disposizioni di diritto interno che escludevano i supplenti brevi dalla percezione della
2 r.p.d. fossero disapplicate dal Tribunale, anche in virtù della giurisprudenza di legittimità che citava. Quantificava la propria pretesa, come da conteggio riprodotto nel ricorso, in complessivi euro 2.541,64, oltre a euro 49,83 per incidenza sul TFR, come da conteggio riprodotto nel corpo del ricorso.
Si costituiva il , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 31.10.2025 Quanto alla retribuzione professionale docenti, richiamava, a sua volta, il disposto dell'art. 7 CCNL 2001 e 81 CCNL 2003, rilevando che si trattava di un compenso accessorio, con l'obiettivo di valorizzare la professionalità della funzione docente. Precisava che la sua corresponsione prescindeva dall'essere l'insegnante di ruolo o non di ruolo, ma dipendeva soltanto dall'essere la medesima inquadrata o con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione del solo personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie. Dichiarava che, alla luce della giurisprudenza in materia, non intendeva contestare il diritto astratto alla percezione della retribuzione professionale, ma la quantificazione effettuata dalla Difesa avversaria. Offriva, pertanto, un conteggio alternativo sulla cui base l'importo spettante, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe stato pari a euro 2.361,33.
All'udienza odierna, la Difesa di parte ricorrente dichiarava di aderire al conteggio proposto dal convenuto. Udite, quindi, le conclusioni delle parti, la CP_1 causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto, nella misura in cui la domanda è stata ridotta, sulla base del conteggio condiviso tra le parti.
La ricorrente agisce per la corresponsione della retribuzione professionale docenti, nei periodi in cui le è stata negata, per essere la stessa supplente breve e saltuaria. Sulla questione, va richiamata, anche ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., l'ormai consolidata giurisprudenza della S.C. sul punto, che ha ritenuto che
“l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle
3 categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., 27.7.2018, n. 20015, successivamente confermata anche da Cass., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293).
Le statuizioni della S.C., che il Tribunale condivide, confermano la fondatezza nel merito della domanda della ricorrente. 2. Nel corso dell'odierna udienza, le parti hanno convenuto sulla correttezza del calcolo proposto dal convenuto, il quale, pertanto, non risulta essere più controverso CP_1 tra le parti e può essere recepito. Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 2.361,33), della natura documentale della causa, del buon comportamento processuale del convenuto, che ha cooperato al buon esito della causa e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.030, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per contributo unificato.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna il
[...]
a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 di euro 2.361,33 a titolo di retribuzione professionale docenti maturata negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 1.030, Parte_1 oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 49 per c.u., con distrazione in favore degli Avv. Luca Angeleri e Mattia Angeleri, in solido. Così deciso il 13.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1
c.so Re Umberto n. 71, presso lo studio degli Avv. ANGELERI LUCA e ANGELERI MATTIA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato ex art. 417 c.p.c. dalla dipendente dott.ssa ; Controparte_2
- convenuto
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE ALESSIA Pt_1
Accertato che la ricorrente ha sottoscritto con il Controparte_1 una serie di contratti a tempo determinato in qualità di docente nel periodo dal 16.10.2019 all'11.06.2021 Accertato che la ricorrente ha percepito nel periodo sopracitato la retribuzione base mensile prevista dai Contratti Collettivi di riferimento e che Le è mai stata riconosciuta dal convenuto la retribuzione professionale docente prevista dal C.C.N.L. di CP_1 riferimento Accertato che tale comportamento costituisce una manifesta violazione del principio di parità di trattamento stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro e della Direttiva 1999/70/CE
1 Dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto a percepire la retribuzione professionale docente nel periodo compreso tra il 16.10.2019 e l'11.06.2021 ed il conseguente trattamento economico e, per l'effetto, Dichiarare tenuto e condannare il a pagare in favore della Controparte_1 ricorrente la somma di Euro 2.591,48, ovvero la veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa, corrispondente alla retribuzione professionale docente maturata in corso di rapporto, computata dal 16.10.2019 all'11.06.2021, il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'Ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, con distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, a favore dei procuratori intestatari con l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis del Decreto 10.02.2014, n. 55 così come aggiornato da ultimo in data 13.08.2022) e distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, a favore dei procuratori intestatari.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
- limitare il condannatorio nei confronti del resistente al pagamento, in favore CP_1 della ricorrente, della retribuzione professionale docenti per un importo complessivo pari a € 2.361,33.
- Con vittoria di spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 92 c.1 e 88 c.p.c. o, in subordine, con compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.2 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di aver stipulato vari contratti a tempo determinato con il convenuto, per supplenze brevi, dal mese di ottobre 2019 al mese di giugno CP_1
2021 e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, di cui all'art. 7 CCNL 2001, corrisposta soltanto ai docenti con contratto annuale o a tempo indeterminato. Allegava di avere trasmesso al convenuto una PEC di diffida al CP_1 pagamento della stessa, senza ottenere alcun effetto. Ricostruiva la disciplina del suddetto emolumento, nei vari CCNL che si erano nel tempo succeduti e lamentava che l'esclusione dei titolari di supplenze brevi costituisse discriminazione vietata dall'art. 6, d. lgs. n. 368/2001, stante l'identità di mansioni, rispetto al personale con contratti di maggiore durata. In proposito, richiamava altresì l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE e la giurisprudenza europea e nazionale in proposito e chiedeva che le disposizioni di diritto interno che escludevano i supplenti brevi dalla percezione della
2 r.p.d. fossero disapplicate dal Tribunale, anche in virtù della giurisprudenza di legittimità che citava. Quantificava la propria pretesa, come da conteggio riprodotto nel ricorso, in complessivi euro 2.541,64, oltre a euro 49,83 per incidenza sul TFR, come da conteggio riprodotto nel corpo del ricorso.
Si costituiva il , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 31.10.2025 Quanto alla retribuzione professionale docenti, richiamava, a sua volta, il disposto dell'art. 7 CCNL 2001 e 81 CCNL 2003, rilevando che si trattava di un compenso accessorio, con l'obiettivo di valorizzare la professionalità della funzione docente. Precisava che la sua corresponsione prescindeva dall'essere l'insegnante di ruolo o non di ruolo, ma dipendeva soltanto dall'essere la medesima inquadrata o con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione del solo personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie. Dichiarava che, alla luce della giurisprudenza in materia, non intendeva contestare il diritto astratto alla percezione della retribuzione professionale, ma la quantificazione effettuata dalla Difesa avversaria. Offriva, pertanto, un conteggio alternativo sulla cui base l'importo spettante, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe stato pari a euro 2.361,33.
All'udienza odierna, la Difesa di parte ricorrente dichiarava di aderire al conteggio proposto dal convenuto. Udite, quindi, le conclusioni delle parti, la CP_1 causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto, nella misura in cui la domanda è stata ridotta, sulla base del conteggio condiviso tra le parti.
La ricorrente agisce per la corresponsione della retribuzione professionale docenti, nei periodi in cui le è stata negata, per essere la stessa supplente breve e saltuaria. Sulla questione, va richiamata, anche ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., l'ormai consolidata giurisprudenza della S.C. sul punto, che ha ritenuto che
“l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle
3 categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., 27.7.2018, n. 20015, successivamente confermata anche da Cass., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293).
Le statuizioni della S.C., che il Tribunale condivide, confermano la fondatezza nel merito della domanda della ricorrente. 2. Nel corso dell'odierna udienza, le parti hanno convenuto sulla correttezza del calcolo proposto dal convenuto, il quale, pertanto, non risulta essere più controverso CP_1 tra le parti e può essere recepito. Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 2.361,33), della natura documentale della causa, del buon comportamento processuale del convenuto, che ha cooperato al buon esito della causa e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.030, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 49 per contributo unificato.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna il
[...]
a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 di euro 2.361,33 a titolo di retribuzione professionale docenti maturata negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 1.030, Parte_1 oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 49 per c.u., con distrazione in favore degli Avv. Luca Angeleri e Mattia Angeleri, in solido. Così deciso il 13.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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