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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1736/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1736/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata a difesa dall'Avv. Carlo Carbone;
CP_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Controparte_3
NI e UC Spallieri;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 757/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 5.7.2022
CONCLUSIONI
In data 25.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte adita:
In via preliminare, adottare ogni necessario provvedimento al fine di pervenire alla sospensione, totale o comunque parziale, della provvisoria esecutività della sentenza gravata e della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 8 In via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, ammettere le seguenti richieste istruttorie […]
In ogni caso, in accoglimento del secondo motivo di gravame, riformare la sentenza gravata accogliendo l'opposizione e revocand o e\o annullando il decreto ingiuntivo 1732\16 emesso dal Tribunale di Arezzo per non essere dovute le somme dallo stesso portate, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In linea gradata, accertata la sussistenza dell'inadempimento della Controparte_2 accogliere parzialmente l'appello spiegato e la proposta opposizione, riducendo secondo giustizia ed equità le somme dovute, in ragione del denunciato inadempimento e compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti nel presente atto in via preliminare dichiarare l'appello proposto da
inammissibile ed improcedibile per l'intervenuta cancellazione Controparte_1 ella società appellante prima della costituzione nel giudizio di primo grado e per nullità della procura conferita al difensore;
nel merito rigettare, comunque, l'appello proposto da con ogni consequenziale Controparte_1 pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1732/2016 emesso in data 6.12.2016 e notificato in data
14.12.2016, il Tribunale di Arezzo ingiungeva ad di (già CP_1 CP_1 [...]
e di seguito, per brevità, il pagamento in favore di CP_4 CP_1 Controparte_2
(di seguito anche “ ) della somma di € 6.904,69, asseritamente dovuta
[...] CP_2 per forniture di merci e servizi descritte nelle fatture allegate al ricorso (fatture n. 616/A del
17.3.2014, 314/C del 31.3.2014, 441/C del 31.3.2014, 528/C del 30.4.2014, 719/B del
1.12.2014).
2. proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 25.1.2017. CP_1
Esponeva di aver acquistato da il programma software “ES Controparte_2
7”, con consegna di tre assegni, e successivamente un hardware dedicato, per la gestione delle proprie vendite on-line; che i pacchetti ricevuti non avevano presentato le caratteristiche evidenziate dalla venditrice al momento dell'offerta e si erano rivelati inidonei ad assolvere alle funzioni richieste;
che la circostanza era stata rappresentata all'opposta tramite lettera raccomandata del 28.5.2014 e infine le parti si erano accordate nel senso che, in ragione di tali problematiche, nessun'altra cifra dovesse essere corrisposta alla venditrice. Chiedeva quindi la revoca del decreto e, in via subordinata, la riduzione del dovuto secondo giustizia ed equità alla luce dell'inesatto e/o comunque parziale adempimento della controparte. pagina 2 di 8 3. nel costituirsi in giudizio con richiesta di rigetto Controparte_2 dell'opposizione, evidenziava che l'offerta sottoscritta da comprendeva tanto CP_1 componenti hardware quanto pacchetti software per la gestione dell'attività commerciale della società opponente;
che per la parte hardware (fattura n. 616/A del 17.3.2014) non era mai stata sollevata alcuna contestazione e pertanto il relativo credito doveva dirsi senz'altro sussistente;
che i problemi di funzionamento lamentati per la parte software, con riguardo alla gestione degli ordini provenienti dal sito di e-commerce dell'opponente, non erano imputabili ad un difetto del programma ma ad un'errata configurazione del software di gestione del sito di e-commerce, che generava files di formato sempre diverso e quindi non leggibili dal software di così come segnalato dall'Ing. (per conto di CP_2 Persona_1
nella corrispondenza intercorsa;
che non rispondeva al vero che la convenuta si CP_2 fosse accordata con l'attrice per la rinuncia al proprio credito, avendo anzi continuato a reclamarne il pagamento.
4. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed istruita la causa mediante c.t.u. sul funzionamento del programma oggetto delle intese negoziali delle parti, con rigetto delle richieste di prova orale avanzate da queste ultime, il Tribunale pronunciava, a conclusione del giudizio, sentenza n. 757/2022, pubblicata in data 5.7.2022, con cui, confermato il rigetto delle istanze istruttorie reiterate dalle parti “in quanto irrilevanti”, respingeva l'opposizione per non avere l'attrice sufficientemente dettagliato e comunque provato l'esistenza di vizi attinenti al software ES 7, considerate anche le risultanze della c.t.u., dalla quale non era stato possibile risalire alle cause del mancato funzionamento del sistema.
5. ha proposto appello alla decisione, con atto di citazione notificato in data CP_1
29.9.2022, censurandola per i seguenti motivi.
I) Omessa motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie, per non avere il
Tribunale compiutamente argomentato il giudizio di irrilevanza delle prove orali articolate dall'opponente, così come reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, e per la
“evidente…illogicità del non ammettere le richieste volte a provare la domanda e poi rigettarla perché non è stata provata”. Ha quindi insistito per l'ammissione di tutti i capitoli di interrogatorio formale e prova per testi già formulati.
II) Erronea interpretazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre che dell'art. 2697
c.c., per avere il Tribunale ritenuto non contestata l'esistenza del credito e non provate le tesi pagina 3 di 8 dell'attrice. Ha evidenziato in particolare l'appellante come fosse irrilevante la non contestazione dell'esistenza del rapporto contrattuale, della consegna della merce e dell'esecuzione di pagamenti parziali, essendo il fulcro della controversia rappresentato dal malfunzionamento del sistema fornito da e dalla conseguente non debenza delle
CP_2 somme ingiunte;
ha dedotto di avere correttamente adempiuto all'onere di contestazione al riguardo e come il Tribunale avesse errato nel ripartire l'onere della prova sull'aspetto dibattuto, ponendolo a carico dell'opponente anziché dell'opposta, dovendo aversi riguardo non solo “alla posizione della parte creditrice che eccepiva il mancato pagamento,
CP_2 ma anche” a quella “della che eccepiva l'inadempimento contrattuale della CP_1 controparte”, sicché il Tribunale “avrebbe dovuto ritenere che l'onere della prova dell'esatto adempimento gravasse sulla ; dunque non avrebbe dovuto dimostrare che il
CP_2 CP_1 sistema ES non funzionasse ma avrebbe dovuto piuttosto provarne il
CP_2 funzionamento;
ha sostenuto infine che, comunque, il Tribunale avesse mal interpretato la c.t.u., dalla quale si evinceva chiaramente il mancato funzionamento del sistema.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
6. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello, a motivo del fatto che la Controparte_1
era stata “cancellata dal Registro delle Imprese il 28. 11.2016 e quindi dopo il
[...] deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ma prima della notifica dell'atto di opposizione” con conseguente nullità della procura rilasciata ai fini dell'opposizione e della stessa, successiva, proposizione dell'appello. In relazione a tale preliminare eccezione l'appellata ha allegato una visura camerale della società, estratta dal Registro delle Imprese in data
21.12.2023. Ha poi contestato il merito del gravame chiedendone il rigetto, con richiamo, in particolare, al giudizio di irrilevanza dato dal Tribunale alle prove ex adverso richieste ed ai principi espressi da Cass. SS.UU. 11748/2019 in tema di onere della prova dei vizi della cosa venduta, nonché a quanto riferito dal CTU, che, proprio per mancanze imputabili all'attrice, aveva escluso di poter compiere una verifica sul funzionamento del prodotto.
7. La causa è stata trattenuta in decisione in data 25.6.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 4 di 8 8. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
L'appello è stato invero proposto da un soggetto giuridico inesistente, dal momento che la è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28.11.2016 Controparte_1
(già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e della proposizione dell'opposizione allo stesso) e si è dunque in pari data estinta.
Ai fini della prova della circostanza, è ininfluente l'eccezione di tardività della produzione della visura camerale allegata alla comparsa di costituzione in appello di sollevata dall'appellante. Difatti, a prescindere dalla possibilità o meno di produrre CP_2 per la prima volta in grado di appello la documentazione utile a dimostrare la verificazione dell'evento estintivo, è sufficiente osservare che l'avvenuta cancellazione della dal CP_1
R.I., nella data indicata, non è stata specificamente contestata e può assumersi quindi per riconosciuta e pacifica.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della deduzione in quanto non sollevata in primo grado (cfr. la comparsa conclusionale di parte appellante), trattandosi di questione che viene in questa sede esaminata ai soli fini della verifica dell'ammissibilità dell'appello.
La cancellazione, con la conseguente estinzione della società, determina il venir meno del potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e – per quanto qui più specificamente interessa – del potere di proporre impugnazione alla sentenza di primo grado, rendendo inefficace l'attività compiuta dal difensore, privo valida procura e quindi di ius postulandi.
Per tale motivo, la giurisprudenza di legittimità afferma che “l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità” (Cass. 26196/2016).
Granitico è l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'avvenuta estinzione della società, determinata dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, preclude la proposizione dell'appello a nome della stessa: “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da pagina 5 di 8 parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena
d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso” (Cass. SS.UU. 6070/2013); “Qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge
o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile,
l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova” (Cass.
25869/2020).
Invero, come pure si è precisato, “La cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell'avvenuta cancellazione da parte del notificante;
viceversa, la medesima regola dell'ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio” (Cass. 23563/2017, applicabile per quanto di ragione anche alla proposizione dell'appello).
In definitiva, dunque, “La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti pagina 6 di 8 dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità (Cass. 25275/2014, che, in motivazione, osserva: “l'appello proposto dalla società estinta non è affetto da nullità: lungi dall'esservi incertezza sull'identità della parte, questa è ben chiara, ma è accaduto che il giudizio sia stato promosso da una parte (la società estinta) diversa da quelle (i relativi soci) che avrebbero dovuto proporlo. Non è, insomma, l'identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di assumere la veste di parte per l'appellante.
Qualora, dunque, come nella fattispecie, tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Di qui l'inammissibilità dell'atto che lo promuove”).
Nel caso specifico, l'appello, indubbiamente, non è stato proposto dai soci della
[...]
ma, come si legge espressamente nell'intestazione dell'atto, da “ CP_1 Parte_1 qualità di legale rapp.te p.t. della da procura in atti di Controparte_5 primo grado”, dunque in rappresentanza di un soggetto inesistente;
sicché si è in presenza di un'impugnazione inammissibile.
9. L'inammissibilità dell'appello preclude a questa Corte di pronunciarsi su ogni altro aspetto, di rito e di merito, della vicenda.
10. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante. Ai sensi dell'art. 94 c.p.c. ricorrono in particolare gravi motivi per porre la condanna a carico personale di il quale ha CP_1 consapevolmente agito in qualità di legale rappresentante di una società estinta.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri minimi, tenuto conto della definizione della causa su mera questione di rito.
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
Pertanto:
€ 567,00 fase 1, € 461,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto € 2.906.00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente CP_1 grado, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 27.10.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1736/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata a difesa dall'Avv. Carlo Carbone;
CP_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Controparte_3
NI e UC Spallieri;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 757/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 5.7.2022
CONCLUSIONI
In data 25.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte adita:
In via preliminare, adottare ogni necessario provvedimento al fine di pervenire alla sospensione, totale o comunque parziale, della provvisoria esecutività della sentenza gravata e della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 8 In via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, ammettere le seguenti richieste istruttorie […]
In ogni caso, in accoglimento del secondo motivo di gravame, riformare la sentenza gravata accogliendo l'opposizione e revocand o e\o annullando il decreto ingiuntivo 1732\16 emesso dal Tribunale di Arezzo per non essere dovute le somme dallo stesso portate, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In linea gradata, accertata la sussistenza dell'inadempimento della Controparte_2 accogliere parzialmente l'appello spiegato e la proposta opposizione, riducendo secondo giustizia ed equità le somme dovute, in ragione del denunciato inadempimento e compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti nel presente atto in via preliminare dichiarare l'appello proposto da
inammissibile ed improcedibile per l'intervenuta cancellazione Controparte_1 ella società appellante prima della costituzione nel giudizio di primo grado e per nullità della procura conferita al difensore;
nel merito rigettare, comunque, l'appello proposto da con ogni consequenziale Controparte_1 pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1732/2016 emesso in data 6.12.2016 e notificato in data
14.12.2016, il Tribunale di Arezzo ingiungeva ad di (già CP_1 CP_1 [...]
e di seguito, per brevità, il pagamento in favore di CP_4 CP_1 Controparte_2
(di seguito anche “ ) della somma di € 6.904,69, asseritamente dovuta
[...] CP_2 per forniture di merci e servizi descritte nelle fatture allegate al ricorso (fatture n. 616/A del
17.3.2014, 314/C del 31.3.2014, 441/C del 31.3.2014, 528/C del 30.4.2014, 719/B del
1.12.2014).
2. proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 25.1.2017. CP_1
Esponeva di aver acquistato da il programma software “ES Controparte_2
7”, con consegna di tre assegni, e successivamente un hardware dedicato, per la gestione delle proprie vendite on-line; che i pacchetti ricevuti non avevano presentato le caratteristiche evidenziate dalla venditrice al momento dell'offerta e si erano rivelati inidonei ad assolvere alle funzioni richieste;
che la circostanza era stata rappresentata all'opposta tramite lettera raccomandata del 28.5.2014 e infine le parti si erano accordate nel senso che, in ragione di tali problematiche, nessun'altra cifra dovesse essere corrisposta alla venditrice. Chiedeva quindi la revoca del decreto e, in via subordinata, la riduzione del dovuto secondo giustizia ed equità alla luce dell'inesatto e/o comunque parziale adempimento della controparte. pagina 2 di 8 3. nel costituirsi in giudizio con richiesta di rigetto Controparte_2 dell'opposizione, evidenziava che l'offerta sottoscritta da comprendeva tanto CP_1 componenti hardware quanto pacchetti software per la gestione dell'attività commerciale della società opponente;
che per la parte hardware (fattura n. 616/A del 17.3.2014) non era mai stata sollevata alcuna contestazione e pertanto il relativo credito doveva dirsi senz'altro sussistente;
che i problemi di funzionamento lamentati per la parte software, con riguardo alla gestione degli ordini provenienti dal sito di e-commerce dell'opponente, non erano imputabili ad un difetto del programma ma ad un'errata configurazione del software di gestione del sito di e-commerce, che generava files di formato sempre diverso e quindi non leggibili dal software di così come segnalato dall'Ing. (per conto di CP_2 Persona_1
nella corrispondenza intercorsa;
che non rispondeva al vero che la convenuta si CP_2 fosse accordata con l'attrice per la rinuncia al proprio credito, avendo anzi continuato a reclamarne il pagamento.
4. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed istruita la causa mediante c.t.u. sul funzionamento del programma oggetto delle intese negoziali delle parti, con rigetto delle richieste di prova orale avanzate da queste ultime, il Tribunale pronunciava, a conclusione del giudizio, sentenza n. 757/2022, pubblicata in data 5.7.2022, con cui, confermato il rigetto delle istanze istruttorie reiterate dalle parti “in quanto irrilevanti”, respingeva l'opposizione per non avere l'attrice sufficientemente dettagliato e comunque provato l'esistenza di vizi attinenti al software ES 7, considerate anche le risultanze della c.t.u., dalla quale non era stato possibile risalire alle cause del mancato funzionamento del sistema.
5. ha proposto appello alla decisione, con atto di citazione notificato in data CP_1
29.9.2022, censurandola per i seguenti motivi.
I) Omessa motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie, per non avere il
Tribunale compiutamente argomentato il giudizio di irrilevanza delle prove orali articolate dall'opponente, così come reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, e per la
“evidente…illogicità del non ammettere le richieste volte a provare la domanda e poi rigettarla perché non è stata provata”. Ha quindi insistito per l'ammissione di tutti i capitoli di interrogatorio formale e prova per testi già formulati.
II) Erronea interpretazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre che dell'art. 2697
c.c., per avere il Tribunale ritenuto non contestata l'esistenza del credito e non provate le tesi pagina 3 di 8 dell'attrice. Ha evidenziato in particolare l'appellante come fosse irrilevante la non contestazione dell'esistenza del rapporto contrattuale, della consegna della merce e dell'esecuzione di pagamenti parziali, essendo il fulcro della controversia rappresentato dal malfunzionamento del sistema fornito da e dalla conseguente non debenza delle
CP_2 somme ingiunte;
ha dedotto di avere correttamente adempiuto all'onere di contestazione al riguardo e come il Tribunale avesse errato nel ripartire l'onere della prova sull'aspetto dibattuto, ponendolo a carico dell'opponente anziché dell'opposta, dovendo aversi riguardo non solo “alla posizione della parte creditrice che eccepiva il mancato pagamento,
CP_2 ma anche” a quella “della che eccepiva l'inadempimento contrattuale della CP_1 controparte”, sicché il Tribunale “avrebbe dovuto ritenere che l'onere della prova dell'esatto adempimento gravasse sulla ; dunque non avrebbe dovuto dimostrare che il
CP_2 CP_1 sistema ES non funzionasse ma avrebbe dovuto piuttosto provarne il
CP_2 funzionamento;
ha sostenuto infine che, comunque, il Tribunale avesse mal interpretato la c.t.u., dalla quale si evinceva chiaramente il mancato funzionamento del sistema.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
6. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello, a motivo del fatto che la Controparte_1
era stata “cancellata dal Registro delle Imprese il 28. 11.2016 e quindi dopo il
[...] deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ma prima della notifica dell'atto di opposizione” con conseguente nullità della procura rilasciata ai fini dell'opposizione e della stessa, successiva, proposizione dell'appello. In relazione a tale preliminare eccezione l'appellata ha allegato una visura camerale della società, estratta dal Registro delle Imprese in data
21.12.2023. Ha poi contestato il merito del gravame chiedendone il rigetto, con richiamo, in particolare, al giudizio di irrilevanza dato dal Tribunale alle prove ex adverso richieste ed ai principi espressi da Cass. SS.UU. 11748/2019 in tema di onere della prova dei vizi della cosa venduta, nonché a quanto riferito dal CTU, che, proprio per mancanze imputabili all'attrice, aveva escluso di poter compiere una verifica sul funzionamento del prodotto.
7. La causa è stata trattenuta in decisione in data 25.6.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 4 di 8 8. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
L'appello è stato invero proposto da un soggetto giuridico inesistente, dal momento che la è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28.11.2016 Controparte_1
(già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e della proposizione dell'opposizione allo stesso) e si è dunque in pari data estinta.
Ai fini della prova della circostanza, è ininfluente l'eccezione di tardività della produzione della visura camerale allegata alla comparsa di costituzione in appello di sollevata dall'appellante. Difatti, a prescindere dalla possibilità o meno di produrre CP_2 per la prima volta in grado di appello la documentazione utile a dimostrare la verificazione dell'evento estintivo, è sufficiente osservare che l'avvenuta cancellazione della dal CP_1
R.I., nella data indicata, non è stata specificamente contestata e può assumersi quindi per riconosciuta e pacifica.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della deduzione in quanto non sollevata in primo grado (cfr. la comparsa conclusionale di parte appellante), trattandosi di questione che viene in questa sede esaminata ai soli fini della verifica dell'ammissibilità dell'appello.
La cancellazione, con la conseguente estinzione della società, determina il venir meno del potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e – per quanto qui più specificamente interessa – del potere di proporre impugnazione alla sentenza di primo grado, rendendo inefficace l'attività compiuta dal difensore, privo valida procura e quindi di ius postulandi.
Per tale motivo, la giurisprudenza di legittimità afferma che “l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità” (Cass. 26196/2016).
Granitico è l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'avvenuta estinzione della società, determinata dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, preclude la proposizione dell'appello a nome della stessa: “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da pagina 5 di 8 parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena
d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso” (Cass. SS.UU. 6070/2013); “Qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge
o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile,
l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova” (Cass.
25869/2020).
Invero, come pure si è precisato, “La cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell'avvenuta cancellazione da parte del notificante;
viceversa, la medesima regola dell'ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio” (Cass. 23563/2017, applicabile per quanto di ragione anche alla proposizione dell'appello).
In definitiva, dunque, “La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti pagina 6 di 8 dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità (Cass. 25275/2014, che, in motivazione, osserva: “l'appello proposto dalla società estinta non è affetto da nullità: lungi dall'esservi incertezza sull'identità della parte, questa è ben chiara, ma è accaduto che il giudizio sia stato promosso da una parte (la società estinta) diversa da quelle (i relativi soci) che avrebbero dovuto proporlo. Non è, insomma, l'identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di assumere la veste di parte per l'appellante.
Qualora, dunque, come nella fattispecie, tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Di qui l'inammissibilità dell'atto che lo promuove”).
Nel caso specifico, l'appello, indubbiamente, non è stato proposto dai soci della
[...]
ma, come si legge espressamente nell'intestazione dell'atto, da “ CP_1 Parte_1 qualità di legale rapp.te p.t. della da procura in atti di Controparte_5 primo grado”, dunque in rappresentanza di un soggetto inesistente;
sicché si è in presenza di un'impugnazione inammissibile.
9. L'inammissibilità dell'appello preclude a questa Corte di pronunciarsi su ogni altro aspetto, di rito e di merito, della vicenda.
10. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante. Ai sensi dell'art. 94 c.p.c. ricorrono in particolare gravi motivi per porre la condanna a carico personale di il quale ha CP_1 consapevolmente agito in qualità di legale rappresentante di una società estinta.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri minimi, tenuto conto della definizione della causa su mera questione di rito.
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000.
Pertanto:
€ 567,00 fase 1, € 461,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto € 2.906.00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente CP_1 grado, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 27.10.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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