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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/11/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note 31.10.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3323/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. NASO DOMENICO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato:
); Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...] indicato: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta,
[...] CP_1
(indirizzo PEC indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta Controparte_1 elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2023/2024, in servizio presso l'I.C.
“Iannaccone” di Lioni (AV) e di aver prestato servizio, in precedenza, come docente precaria alle dipendenze del resistente, in forza di plurimi Controparte_1 contratti a tempo determinato, precisamente negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Soggiungeva di aver diffidato l'amministrazione per ottenere la carta il docente con formale messa in mora, senza ottenere alcun riscontro.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserito nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito ed evidenziando che la ricorrente aveva esteso
2 la sua richiesta all'anno scolastico 2019/2020, durante il quale aveva prestato periodi di supplenza brevi e saltuarie, con conseguente preclusione del beneficio della carta docente. Sosteneva in ogni caso la legittimità del comportamento assunto dal e la infondatezza della domanda avversaria. CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto all'anno scolastico 2019/2020, per tutto quanto esposto in punto di fatto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, la causa, all'esito della discussione ex art.127 ter c.p.c, disposta con decreto reso fuori udienza (ritualmente comunicato alle parti costituite),
e dell'esame delle note scritte depositate in atti, è stata decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato
“Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13
3 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre
2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n.
1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
6. Le suesposte considerazioni valgono anche per il personale che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie.
Come chiarito dalla Corte giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico, la durata, in generale, dell'incarico ovvero esigenze di politica sociale non costituiscono, chiarisce la Corte, nella pronuncia richiamata, tali ragioni oggettive.
5 In adesione alla menzionata pronuncia, la mancata emersione di elementi oggettivi funzionali a superare la presunzione di equiparazione, ai fini del beneficio, tra personale di ruolo e non di ruolo e le esigenze di formazione che, del resto, risultano maggiormente incisive per i docenti che effettuano supplenze di breve durata –sovente all'inizio della propria attività professionale o chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole– fonda l'integrale pretesa di parte ricorrente.
7. Nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato che la parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di plurimi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020 (dal
30/09/2019 al 19/01/2020; dal 20/01/2020 al 20/03/2020; dal 21/03/2020 al
19/04/2020; dal 20/04/2020 al 24/04/2020; dal 25/04/2020 al 30/04/2020; dal
01/05/2020 al 30/06/2020) e di contratti fino al termine delle attività didattiche per gli aa.ss. 2020/2021 (dal 07/10/2020 al 30/06/2021), 2021/2022 (dal 13/09/2021 al
30/06/2022) e 2022/2023 (dal 20/09/2022 al 30/06/2023).
Risulta inoltre che la ricorrente è attualmente inserita nel sistema scolastico a seguito di immissione in ruolo con decorrenza 1.9.2023.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del all'assegnazione in favore di parte CP_2 ricorrente della carta docente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM di riferimento.
8. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97
Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia che ha registrato plurimi rinvii pregiudiziali alla Corte di Cassazione e alla Corte di Giustizia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per
1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
6
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3323/2023 R.G
Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#2000# (euroduemila/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della Controparte_1 ricorrente, del residuo che liquida in €657,00 (euroseicentocinquantasette/00) per compenso, oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA ed oltre euro 49,00
(euroquarantanove/00) per C.U. con attribuzione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 01.11.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note 31.10.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3323/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. NASO DOMENICO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato:
); Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...] indicato: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta,
[...] CP_1
(indirizzo PEC indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta Controparte_1 elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2023/2024, in servizio presso l'I.C.
“Iannaccone” di Lioni (AV) e di aver prestato servizio, in precedenza, come docente precaria alle dipendenze del resistente, in forza di plurimi Controparte_1 contratti a tempo determinato, precisamente negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Soggiungeva di aver diffidato l'amministrazione per ottenere la carta il docente con formale messa in mora, senza ottenere alcun riscontro.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserito nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito ed evidenziando che la ricorrente aveva esteso
2 la sua richiesta all'anno scolastico 2019/2020, durante il quale aveva prestato periodi di supplenza brevi e saltuarie, con conseguente preclusione del beneficio della carta docente. Sosteneva in ogni caso la legittimità del comportamento assunto dal e la infondatezza della domanda avversaria. CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto all'anno scolastico 2019/2020, per tutto quanto esposto in punto di fatto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, la causa, all'esito della discussione ex art.127 ter c.p.c, disposta con decreto reso fuori udienza (ritualmente comunicato alle parti costituite),
e dell'esame delle note scritte depositate in atti, è stata decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato
“Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13
3 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre
2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n.
1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
6. Le suesposte considerazioni valgono anche per il personale che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie.
Come chiarito dalla Corte giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico, la durata, in generale, dell'incarico ovvero esigenze di politica sociale non costituiscono, chiarisce la Corte, nella pronuncia richiamata, tali ragioni oggettive.
5 In adesione alla menzionata pronuncia, la mancata emersione di elementi oggettivi funzionali a superare la presunzione di equiparazione, ai fini del beneficio, tra personale di ruolo e non di ruolo e le esigenze di formazione che, del resto, risultano maggiormente incisive per i docenti che effettuano supplenze di breve durata –sovente all'inizio della propria attività professionale o chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole– fonda l'integrale pretesa di parte ricorrente.
7. Nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato che la parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di plurimi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020 (dal
30/09/2019 al 19/01/2020; dal 20/01/2020 al 20/03/2020; dal 21/03/2020 al
19/04/2020; dal 20/04/2020 al 24/04/2020; dal 25/04/2020 al 30/04/2020; dal
01/05/2020 al 30/06/2020) e di contratti fino al termine delle attività didattiche per gli aa.ss. 2020/2021 (dal 07/10/2020 al 30/06/2021), 2021/2022 (dal 13/09/2021 al
30/06/2022) e 2022/2023 (dal 20/09/2022 al 30/06/2023).
Risulta inoltre che la ricorrente è attualmente inserita nel sistema scolastico a seguito di immissione in ruolo con decorrenza 1.9.2023.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del all'assegnazione in favore di parte CP_2 ricorrente della carta docente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM di riferimento.
8. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97
Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia che ha registrato plurimi rinvii pregiudiziali alla Corte di Cassazione e alla Corte di Giustizia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per
1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3323/2023 R.G
Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#2000# (euroduemila/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della Controparte_1 ricorrente, del residuo che liquida in €657,00 (euroseicentocinquantasette/00) per compenso, oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA ed oltre euro 49,00
(euroquarantanove/00) per C.U. con attribuzione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 01.11.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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