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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4994/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Parte_1
Antonio Guida;
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Fabio Di Ciommo;
Controparte_1
- CONVENUTA–
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.04.2024 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP_1 il 10.08.2013 in Forenza (PZ) e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
[...]
• dal loro matrimonio erano nati i figli , nato il [...] e nato il [...]; Per_1 Per_2
• il Tribunale di Bari, con decreto del 21.02.2023 aveva omologato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in Controparte_1 giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo di poter percepire per l'intero l'AUU e un ampliamento del diritto di visita paterno.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 21.11.2024, il Giudice con ordinanza del 29.11.2024 confermava le statuizioni separative, fatta eccezione per l'AUU spettante per il futuro, per l'intero, alla genitrice.
Infine, all'udienza figurata del 21.05.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 13.05.2025.
La causa veniva contestualmente riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio in data 27.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forenza, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 10.08.2013 in Forenza (PZ) da e trascritto al n. 6, Parte_1 Controparte_1
P. II, serie A, anno 2013; 2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 13.05.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 3 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4994/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Parte_1
Antonio Guida;
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Fabio Di Ciommo;
Controparte_1
- CONVENUTA–
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.04.2024 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP_1 il 10.08.2013 in Forenza (PZ) e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
[...]
• dal loro matrimonio erano nati i figli , nato il [...] e nato il [...]; Per_1 Per_2
• il Tribunale di Bari, con decreto del 21.02.2023 aveva omologato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in Controparte_1 giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo di poter percepire per l'intero l'AUU e un ampliamento del diritto di visita paterno.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 21.11.2024, il Giudice con ordinanza del 29.11.2024 confermava le statuizioni separative, fatta eccezione per l'AUU spettante per il futuro, per l'intero, alla genitrice.
Infine, all'udienza figurata del 21.05.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 13.05.2025.
La causa veniva contestualmente riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio in data 27.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forenza, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 10.08.2013 in Forenza (PZ) da e trascritto al n. 6, Parte_1 Controparte_1
P. II, serie A, anno 2013; 2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 13.05.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 3 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato