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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/12/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 8 luglio 2025, iscritta al n. 1682 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Montefiascone (VT), al C.F._1
Corso Cavour n. 108, presso lo studio dell'Avv. Andrea Danti che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a Recife, in [...], il [...], c.f. Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Friuli n. 5/A, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Simona Mancini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 23 e 28 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto con- Parte_1 Parte_2
giuntamente ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49
e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 5 settembre 2009 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Montefiascone (VT), parte II, serie A, n. 25); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concor- dato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che rego- leranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il Sig diverrà unico proprietario dell'attuale dimora fami- Parte_1
liare sita in Montefiascone (VT), Via Fiordini n. 66C, al versamento della somma di € 41.000,00 in favore della Sig.ra quale liquidazione Parte_2
della quota di comproprietà ed a tacitazione di ogni pretesa presente e futura sull'immobile. Il versamento della somma di € 41.000,00, dovrà essere effettuata dal Sig. in favore della Sig.ra se- Parte_1 Parte_2
condo le seguenti modalità: € 11.000 verranno corrisposte alla Sig.ra Parte_3
al momento dell'introduzione del presente ricorso;
€ 10.000 ver-
[...]
ranno corrisposte con l'omologa della sentenza di separazione;
€ 20.000 saranno versate all , con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio Pt_2
concordatario ed alla presenza di un Notaio prescelto dal Sig. e previa- Pt_1
mente comunicato alla Sig.r quando verrà traferita la proprietà della casa Pt_2
coniugale al Sig Pt_1
3. Il trasferimento dell'immobile è elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale.
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
4. I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
5. I coniugi si dànno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte- fiascone (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 8 luglio 2025, iscritta al n. 1682 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Montefiascone (VT), al C.F._1
Corso Cavour n. 108, presso lo studio dell'Avv. Andrea Danti che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a Recife, in [...], il [...], c.f. Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Friuli n. 5/A, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Simona Mancini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 23 e 28 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto con- Parte_1 Parte_2
giuntamente ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49
e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 5 settembre 2009 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Montefiascone (VT), parte II, serie A, n. 25); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concor- dato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che rego- leranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il Sig diverrà unico proprietario dell'attuale dimora fami- Parte_1
liare sita in Montefiascone (VT), Via Fiordini n. 66C, al versamento della somma di € 41.000,00 in favore della Sig.ra quale liquidazione Parte_2
della quota di comproprietà ed a tacitazione di ogni pretesa presente e futura sull'immobile. Il versamento della somma di € 41.000,00, dovrà essere effettuata dal Sig. in favore della Sig.ra se- Parte_1 Parte_2
condo le seguenti modalità: € 11.000 verranno corrisposte alla Sig.ra Parte_3
al momento dell'introduzione del presente ricorso;
€ 10.000 ver-
[...]
ranno corrisposte con l'omologa della sentenza di separazione;
€ 20.000 saranno versate all , con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio Pt_2
concordatario ed alla presenza di un Notaio prescelto dal Sig. e previa- Pt_1
mente comunicato alla Sig.r quando verrà traferita la proprietà della casa Pt_2
coniugale al Sig Pt_1
3. Il trasferimento dell'immobile è elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale.
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
4. I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
5. I coniugi si dànno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte- fiascone (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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