Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10142 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA I AL ANA14 2 / 02 101 IN NONE DE POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cugetto RICONOSCIMENTO DELLA SEZIONE PRIMA CIVILE QUALIFICA DI FARMACIA RURALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1356/00 Dott. Giovanni OLLA - Presidente Dott. Ugo VITRONE - Consigliere - Cron. 7715 Rel Consigliere - Dott. Salvatore SALVAGO Rep. 2010 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ud. 15/03/2002 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti €30 FATS EMMA vedova MELONI, MELONI PAOLA, MELONI MARIA 133 LUG. 2007 CANCELL CRE ANTONIETTA, quali eredi di OTTAVIO MELONI, clettivamente domiciliati in ROMA VIA G. BAZZONI 3, presso l'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che li rappresenta CANCELLE e di fende unitamente agii avvocati ANTONIO ASTOLFI, ANDREA ASTOLFI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, in persona ael Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ΠΕΙ 3002 PORTOCHEST 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 617 STATO, che la rappresenta e difend e ope legis;
1 - controricorrente
contro
AZIENDA USL N. 7 DI CARZONIA: - intimata avverso la sentenza n. 327/99 della Corte d'Appello di CAGI TARI, depositata il 21/09/99; dita la rclczione della Causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
p e udi-i r ricorrenti, gli Avvocati ASTOLFI e PAOLETT , che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
uudito il P.M. in persona de 1 Sostituto ProcuraLore Cenerale Dort. Vincenzo MACCARONE che ha conciuso per il rigetto, dei primo motivo del riccrso, con l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Tl Consiglio di Stato соп sentenza del 29 ottobre 1990 rigettava il ricorso con cui MM AI nonché AO Jo e AR AN ON avevano impugnato il prov- vedimento dell'Assessorato della sanità della Regione Sardegna con il quale era stato negato il riconoscimen- to della titolarità definitiva della farmacia unica di Gonnesa E norma dell'art. 1 della legge 892 del 1984, richiesto con EsLanza del 12 febbraio 1985 dal loro dante Ca sa Ottavio ON, quale gestore provvisorio 2 della medesima farmacia: ricorso che, invece, ii TAR deila regione Sardegna aveva accolto $1:1 presupposto che la farmacia dovesse essere qualificata come rurale. 14Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza dicembre 1992 n. 13197, cassavano senza rinvio la deci- sione del Consiglio di Stato, dichiarando la giurisdi- zione del giudice ordinario a conoscere della
contro
- versia, che la AI ed i ON riproponevano davanti al Tribunale di Cagliari;
il quale con sentenza del 21 aprile 1997, ritenne ia farmacia rurale e conseguento- mente riconobbe il diritto del dot . ON di ottener- S in via definitiva la titolarità, nonché di consе- guenza, quello degli eredi di gestiria in via provviso- ria e di trasferirla secondo le modalità previste dalla logge nel periodo compreso fra 1 2 ottobre 1985 ed i 14 aprile 1995 (giorno del compimento del 30° anno di età da parte di AR AN ON, iscritta già alle morte del padre presso la facoltà di formacia de l'Università di Cagliari). Respinse, invece, la do- manda di risarcimento dei danni, che gli attori поп avevano peraltro precisato, perché essi avevano conti- nualo a gestire di fatto la farmacia in seguito ai provvedimenti ottenuti in sede giurisdizionale ammini- strativa. Ta decisione è stata riformata dalla Corte di ap- 3 pello di Cagliari, la quale con sentenza del 21 settem- tre 1999, ka rileruto che la farmacia dovesse, invece, essere qualificata urbana e perciò escluso il diritto del dott. Meioni ad caserne dichiarato titolare, re- spingendo 1'impugnazione principale con cui gli eredi avevano insistito nel riconoscimento del loro diritto di trasferirla entro il termine di 10 anni dalla morte del loro dante causa (2 ottobre 1995 , nonché nella ri- chiesta di risarcimento del danno;
ed, in accoglimento di quella incidentale della Regione, ha rigettato le do- mande da costoro avanzate con 1'atto introduttivo del giudizic, osservando: a) che la circostanza attestata dal sindaco di Gonnesa che il medico provinciale aveva autorizzato l'apertura di un armadio farmaceutico nella frazione di AX IG, dipendente dalla farmacia di Cortoghiaid, era smentita da Tutte le altra risultanze istruttorie (arche provenienti dalia stessa amministra zione); bị che conseguentemente siccome il Comune di Gonnesa, senza lo acorporo della frazione sudetta supe- Sava 5.000 abitanti, la farmacia doveva qualificarsi arbara, anche in forza della legge 40 del 1973 che ave- va inteso riferirsi soltanto alla determinazione dell'indennità per le farmacie rurali, senza modificarne j criter di classificazione;
c) che in ogni caso Tribunale non si era limitato a disapplicare la pianta 4 organica farmaceutica comunale, ma l'aveva profondamente modificats in base ad una propria discrezionale valuta- zione non consentita al giudice ordinario 它 riservata aila sola autorità amministrativa. Fer la cassazione della sentenza, la AI ed i Me- loni hanno proposto ricorso per due motivi, cui resiste la Regione autonoma delia Sardegna con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo dei ricorso gli eredi ON, deducendo violazione degli art.l della legge 221 dei 1968, Colla legge 40 del 1973, nonché dell'art. 12 delle preleggi, 115 C 116 cod. proc. civ., nonché insuffi- cienza e contraddittorietà di motivazione, si dolgono che La sentenza impugnata abbia attribuito alia farma- cia, gestita dal loro dante causa,natura urbana in base a disposto dell'art.1 della legge 221 del 1968, senza considerare la disposizione di interpretazione autenti- ca di cui alla legge 40 del 1973, la quale sia pure ai fini della corresponsione dell'indennità di residenza spettante al farmacista, dichiara che deve tenersi 300- to della popolazione della località o agglomerato Jura- le in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica;
sicchè avendo il centro abitato di Con- w w w w w resa una popolazione di 4.500 abitanti, la farmacia ge- s ita dal loro dante causa, doveva essere classificata rurale, altrimenti pervenendosi all' aberrante risultato che la stessa rivestisse tale qualifica ai Гілі deil'indennità in questione, e per il resto quella ur- bana. Aggiungono che del cari erroneamente la Corte di appello avova ritenuto non provata l'autorizzazione all'apertura di un armadio farmaceutico nella frazione di AX IG (rientrante nel comune di Gonnesa) mal- grado la documentazione da essi prodotta fornisse 13 prova del contrario, sicchè soprattutto a seguito della legge 362 del 1991 gli abitanti di dotta località ave- vano usufruito di un dispensario farmaceutico ed erano stati scorporazi da quelli del centro abitato di Gonne- sa, conformando la qualificazione come rurale della far- macia gestita dal ON.. Il motivo è inammissibile La Corte di appello, infatti, ha accolto 1'impugnazione incidentale edella regione Sarde gr.a perciò escluso la qualifica rurale, ritenuta, invece dai primi giudici, della farmacia gestita nel сопиле di Gonnesa dal dott. Ottavio ON dal 1976 alla Suz - che costituiva, in base alla legge 892 Morte (1985) del 1984 il presupposto onde conseguirne la titolarità ed acquisire ( sé 2, poi, agli eredi] il diritto A trasferirla - per più ragioni distinte: anzitutto per la mancanza di prova dell'esistenza di un armadio far- maceutico aperto dal medico provinciale nella frazione di AX IG, dipendente dalla farmacia del comune di Corteghiana che avrebbe dimostrato 'avvenuto Scor- paro degli abitanti di detta frazione dal centro urbano di Connesa, perciò rimasta Con un'utenza di 4.520 gra- vante sulla farmacia del ON:in quanto la Corte cer- ritoriale a dimostrato che attestazione in tal senso del sindaco di Gonnesa in data 21 marzo 1983 (peraltro, privo di competenza in materia di organizzazione farma- ceutical, era smentita da altro atto dello stesso sin- daco, nonché dalla documentazione proveniente dall'assessorato alla sanità della Regione e caila USL 17 di Carbonio, Sicchè non potendo siffatta prova trar- si dall'abitudine dei residenti nella trazione sudetta di avvalersi della più vicina farmacia ubicata in altro comune, ed essendo pacifico in punto di fatto che gli abitanti dell'intero comune di Gonnesa fossero ilora più di 5.000. la farmacia del ON doveva Casere classificata urbana ai sensi dell'art.l della legge 221 del 1968; il quale dopo aver suddiviso le farmacie in urbane e rurali, individua la categoria di appartenenza in base al sole criterio, oggettive ed unitario, delia popolazione della località in cui la stessa è ubicata, 7 qualificandola rurale soltanto se detta popolazione non superi 5.000 abitanti. Quindi, perché la relativa classificazione, sia pu- re in aderenza al criterio legale, escludente la rile- vaЛza di altri parametri empirici e collegati a circostanze di fatto, quali quelli prospettati voli dai ricorrenti, doveva essere effettuata dall'Amministrazione in sede di preventiva formazione o successiva revisione della pianta organica delle far- macie prevista dagli art. e 2 della legge 475 del 1968 е 104 del 7.0. 1265 del 1934; e perché detto criterio ron era stato modificato neppure dalla legge 40 del 1973, contenente l'interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 221 del 1968, secondo cui ai fini della de- terminazione dell'indennità di residenza" prevista da quest'ultima norma, si deve tener conto della popola- ziono della località o agglomerato rurale in cui è ubi- cata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica": in quanto questa disposizione legislativa, come risulta dal Lenore latterale dell'espressione usata dal legislato- re, disciplina esclusivamente 1'indennità di residenza di cui all'art. 115 T.U. delle leggi saritarie del 1934 spottante "ai titolari delle farmacie rirali..." perciò giá individuate in base al criterio della popolazione di cui al precedente art.]. Ed infine, perché, "in ogni caso" la contraria de- cisione del Tribunale ΠΟΠ solo aveva disapplicato 11 provvedimento dell'Assessore regionale di approvazione della pianta organica farmaceutica che aveva assegrato ח:: unico presidio all'intero territorio comunale di Gonnesa, comprendente anche la frazione di AX IG per presunto vi zio di eccesso ci potere, Stante 1'irragionevolezza della valutazione in contrasto con i criteri delle condizioni topografiche e di viabilità del comune, ma aveva adottato una vera e propria valu tazione del merito della attività e della organizzazio- ne farmaceutica, sostituendosi all'autorità amministra- tiva nelle scelte in materia di predisposizione delle sedi farmaceutiche e delle piante organiche delle stes- se pag.17 della sent. . In realtà ciascuna delle prospettate ragioni era dei Lusto distinta ed autonoma rispetto alle altre e singolarmente idonea а sorreggere sul piano logico C giuridico il rigezo dalle richieste degli credi Melo- ni, in riforma della decisione dei primi giudici che le parzialmente) accolte;
per cui non soltanto leaveva Prime due, ma anche ia terza relativa alla preciusione posta dall'art.4 della legge 2248 del 1865 All E al giudice ordinario di modificare il provvedimento isti- 9 tulivo della pianta organica comunale o di sostituirlo con altra disegnazione escludente la frazione di No- raxi IG dall'utenza del presidio farmaceutico a SAT- vizio de centro abitato di Gonnesa, doveva essere 500- cificamente impugnata dai ricorrenti per ottenere l'annullamento di tale capo sfavorevole della decisio- ne. Ed anzi, ia Censura nei confronti di quest'ultima ragione si poneva come logicamente pregiudiziale ri- spetto alle altre due posto che, anche la Corte aveva ribadito che la pianta organica comunale attribuisce a ON una soja farmacia sulia quale grava 'intero territorio del Comune avente popolazione superiore ā 5.000 abitanti (pag. 16 sent.); sicchè proprio il pote- re del giudico di merito non solo di disapplicare detto provvedimento, ma anche di modificarne il contenuto nei Lezmini ilenuti dai primi giudici, costituiva un ante- cedente logico indispensabile ed ineliminabile rispetto all'esame delle stesse censure formulate dai ricorrenti in oraine alla prova dell'avvenuta apertura dello spor- teilo farmaceutico in AX IG ed alla dedotta in- fuenza della leggo 40 del 1973 sul criterio di classi- ficazione delle farmacie: il cui fondamen Lo ntanto as- sumeva rilcvanza, in quanto l'A.G.O. fosse legittimata ad incidere sulla pianta organica in questione. Laddove 10 tale presupposto condizionante entrambe le ragioni di doglianza degli eredi ON è stato inequivocabilmente escluso calla Corte territoriale,e questa "ratio deci- denci da essi non contestata è divenuta definitiva. Pertan deve nei caso trovare applicazione il principio, costantemente enunciato da questa Corte, se- condo cui non à suscettibile d'essere cassata la ser- Lenza fondata su vari ordini di ragioni, cistinti ed autonomi, ognuno dei quali sia, in astratto, idoneo e sufficiente a legittimare il decisum, qualora talune di ess risulti immune da vizi logici ed errori di dirit- この o addirittura non sia stato impugnato poiché, qua lunque possa essere la conciusione in ordine alla cen- sira relativa alle altre regioni della pronuncia, la decisione rimarrebbe pur sempre Cerma stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate (Cass. 20 agosto 1999 n. 9057; 12 maggio 1999 n. 4687; 24 novembre 1998 n. 11902). La dichiarata inammissibilità del mezzo travolge il secondo motivo con il quale i zicorrenti hanno denun- ciato violazione degli art.. 189 e 187 cod. proc. civ. por avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibi- le la modifica delle conclusioni da essi precisale da- vant al Tribunale, con le quali avevano richiesto il riconoscimento de_ diritto di Lasferire la farmacia 11 LeCorte Superne di Cassazione con Sentenze 18745/04 dichiara il ricorso per revoca m zione inammissibile IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roma 2-11.04 Antonella Fontana founrame