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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 503/25 Registro generale Appello Lavoro n. 346/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa AR Rosaria CUOMO Presidente Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 4332/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Tosoni, discussa all'udienza collegiale dell'11-6- 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Amatucci, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pagliare del Tronto, Via Cesare Pavese, n. 5
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Mostacchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- riformare la sentenza del Tribunale di Milano sez. lavoro est. dott.ssa Tosoni n. 4332/2024 resa all'udienza del 3.10.2024 all'esito del giudizio RGL n. 1539/2024 per tutte le argomentazioni e motivazioni di cui in narrativa, tutte richiamate, CP condannando l' al pagamento delle spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria”.
PER L'APPELLATO:
“in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.4332/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Con vittoria di spese di lite dell'odierno grado di giudizio anche ex art.96 cpc.”.
[1] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4332/2024 del 17/10/2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro (est. Dott.ssa Tosoni), nella causa promossa da
[...] contro , ha così deciso: “1) dichiara la cessata materia del Parte_1 CP_1 contendere quanto agli importi rivendicati con l'avviso di addebito n 3682023 0019561640000 (già interamente sgravato); 2) accerta, con riferimento agli importi rivendicati in forza dell'avviso 36820230015723669000, la residua debenza del solo importo di euro 23,99 (già al netto degli sgravi effettuati da ); CP_1
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite”. aveva proposto opposizione avverso agli avvisi di addebito n. Parte_1
368202300115723669000 e n. 36820230019561640000, con cui l' di CP_1
Milano gli aveva intimato rispettivamente il pagamento della somma di:
. € 45.633,92 a titolo di contributi a percentuale e sanzioni per gli anni 2011/2012/2013/2014 e 2016;
. € 5.747,26 a titolo di contributi a percentuale per l'anno 2017 nella Gestione Commercianti, eccependo unicamente la prescrizione delle pretese creditorie per decorso del termine di 5 anni dalla data di presunta notifica. Si è costituita in giudizio , preliminarmente evidenziando come gli avvisi CP_1 di addebito fossero riferiti alla posizione contributiva del LO del ricorrente, erroneamente iscritto alla Gestione Commercianti: questi avrebbe versato erroneamente contribuzione nella Gestione Commercianti come socio della società del ricorrente;
tuttavia, essendo solo socio accomandante non avrebbe potuto iscriversi come titolare, ma avrebbe dovuto essere iscritto dal LO come collaboratore. Pertanto, l' ha cessato la posizione contributiva CP_1 errata e, con gli avvisi di addebito per cui è causa, ha richiesto il pagamento dei contributi a percentuale dovuti dall'anno 2011 all'anno 2018 con riferimento al LO del ricorrente in qualità di collaboratore. Senonché, a seguito di ulteriori verifiche, i contributi erroneamente versati alla Gestione Commercianti sono stati stornati a copertura di quelli effettivamente dovuti come collaboratore, e conseguentemente gli avvisi di addebito opposti sono stati annullati in autotutela, residuando l'importo di €.1.091,19. In data 13.6.2024, ha prodotto ulteriore provvedimento di sgravio per CP_1 una somma pari a € 1.067,20 e, all'udienza del 3.10.2024, ha precisato che l'avviso di addebito n. 36820230019561640000 era stato interamente sgravato e che, in relazione all'avviso di addebito n. 36820230015723669000, residuava ancora un importo dovuto pari a € 23,99. Parte ricorrente aveva osservato che, alla luce di quanto prodotto da CP_1 risultava cessata la materia del contendere e aveva conseguentemente chiesto al Tribunale di pronunciarsi in ossequio alla regola della soccombenza virtuale, con vittoria di spese.
[2] L' aveva evidenziato che, all'esito dello sgravio, seppur in misura esigua, CP_1 comunque, residuava un importo dovuto all'Ente e che, pertanto, la materia del contendere non era integralmente cessata. Il giudice di prime cure, preliminarmente rilavando la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 36820230019561640000, e che, con riferimento invece all'avviso di addebito n. 36820230015723669000, al netto degli sgravi operati, risultava ancora sussistente parte della pretesa creditoria dell'Ente in misura pari a € 23,99, accertava la fondatezza della pretesa di , disponendo la compensazione CP_1 integrale delle spese di lite.
Avverso tale sentenza con ricorso depositato in data Parte_1
03/04/25, ha proposto appello, censurando il capo della decisione che aveva disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio. Ad avviso dell'appellante, nessuno dei presupposti elencati nell'art. 92 cpc (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza) era ravvisabile nella fattispecie in esame, in quanto la debenza di una modica somma di euro 23,99 a titolo di contributi, a fronte degli oltre 51.000,00 euro chiesti con gli avvisi di addebito, non consentiva una piena compensazione delle spese, ma semmai poteva tuttalpiù giustificare una liquidazione in percentuale delle spese in favore dell'allora ricorrente. Sul punto, infatti, rileva che l'accoglimento del ricorso – per riconoscimento dello stesso che aveva provveduto allo sgravio dei contributi nel corso del CP_1 giudizio di primo grado – era stato per oltre il 99% della pretesa.
Con memoria, depositata in data 28/05/25, si è costituito in giudizio l' , CP_1 contestando integralmente l'appello avversario e rilevandone l'infondatezza in fatto e diritto, oltre che la pretestuosità delle domande. Insiste pertanto per la conferma della sentenza di primo grado e la liquidazione a suo favore delle spese dell'odierno giudizio. In particolare, l' ritiene che controparte non avesse mai contestato la CP_1 debenza dei contributi, ed, infatti, doveva incontestatamente all'ente Parte_1 le somme richieste con gli avvisi di addebito oggetto di causa e se l' aveva CP_1 emesso un provvedimento di sgravio non era perché tali importi non fossero dovuti, ma solo perché aveva potuto stornare, a copertura, altri importi che erano stati erroneamente versati dal LO dell'appellante, suo collaboratore (provvedendo pro bono pacis a stornare i contributi versati dal Sig.
[...] sulla sua posizione come commerciante a copertura di quelli CP_2 effettivamente dovuti da per la posizione del collaboratore, e Parte_1 conseguentemente gli avvisi di addebito opposti erano stati annullati). Pertanto, al contrario di quanto erroneamente rappresentato ex adverso, se vi era soccombenza virtuale nello specifico era da ravvisarsi solo a carico dell'odierno appellante.
[3] All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per aver il Tribunale disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio nonostante non vi fosse alcuno dei presupposti elencati nell'art. 92 cpc (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza). L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti. E' pacifico che l ha chiesto il pagamento dei contributi dovuti CP_3 dall'appellante, , per la posizione del collaboratore, Parte_1 CP_2
(LO dell'appellante), il quale, titolare di impresa individuale, da marzo
[...]
2008, aveva versato erroneamente contribuzione nella Gestione Commercianti come socio della società “Zero due sas di CI RT AR C.”. Come ben evidenziato dall' , sulla posizione del LO risultano CP_1 CP_2 infatti versamenti per contributi fissi e a percentuale sino alla I° rata 2018 (doc.1 del fasc. di primo grado). In realtà, essendo solo socio CP_1 CP_2 accomandante non poteva iscriversi come titolare, ma avrebbe dovuto essere iscritto dal LO come collaboratore (doc.2 del fasc. di primo Pt_1 CP_1 grado -visura camerale Zero Due sas). L' , a seguito di verifiche successive, ha rilevato la non correttezza CP_1 dell'iscrizione di nella Gestione Commercianti e, conseguentemente, ha CP_2 cessato la posizione contributiva errata ed ha reiscritto come Controparte_2 collaboratore del LO . Parte_1
Con gli avvisi di addebito per cui è causa, emessi prima delle sistemazioni contabili effettuate nelle more dell'odierno giudizio, l' ha richiesto il CP_1 pagamento dei contributi a percentuale dovuti dall'anno 2011 all'anno 2018 con riferimento alla posizione del collaboratore, sig. Controparte_2
Con le sistemazioni contabili effettuate a seguito delle predette verifiche, l' ha CP_1 provveduto a stornare i contributi versati erroneamente dal Sig. sulla sua CP_2 posizione come commerciante a copertura di quelli effettivamente dovuti da per la posizione del collaboratore. Parte_1
Conseguentemente, gli avvisi di addebito opposti sono stati annullati (doc.3 del fasc. di primo grado), salvo un residuo saldo, dall' nell'esercizio della CP_1 CP_1 sua potestà di autotutela, risultando ancora dovuto solo l'importo di €.1.091,19 (doc.4 del fasc. di primo grado). CP_1
L' , nelle more del giudizio, ha poi operato, dopo ulteriori verifiche, un CP_1 ulteriore storno, azzerando il debito contributivo (cfr. provvedimento di sgravio del 14.5.2024 prodotto nel corso del giudizio di primo grado). Nessuna prescrizione in ogni caso era maturata in relazione alla posizione debitoria dell'appellante giacchè l' aveva interrotto la stessa in relazione ai CP_1 contributi per cui è causa, sia con l'iscrizione del collaboratore (doc.5 del fasc.
[4] di primo grado) anche per i periodi pregressi (iscrizione che non è mai stata CP_1 contestata), che con plurimi avvisi bonari (doc.6/7 del fasc. di primo grado). CP_1
E' dunque incontestato ed incontestabile che il Sig. non avesse Parte_1 mai provveduto a versare i contributi per il suo collaboratore, il LO
[...]
pur essendo gli stessi dovuti. CP_2
L' dal canto suo, per favorire l'appellante, ha provveduto a stornare i
CP_1 contributi versati per errore dal LO (sulla posizione dallo stesso erroneamente denunciata all' come titolare di attività) su quella effettivamente svolta come
CP_1 collaboratore dell'appellante. L'appellante era quindi obbligato a versare all' le somme richieste con gli
CP_1 avvisi di addebito oggetto di causa. Il provvedimento di sgravio è stato emesso non perché i contributi non fossero dovuti o prescritti, ma solo perché l' ha potuto stornare, a copertura delle
CP_1 stesse, altri importi che erano stati erroneamente versati dal LO dell'appellante, suo collaboratore.
Ciò premesso in fatto, occorre rilevare che, per costante giurisprudenza, in caso di accoglimento parziale della domanda [come nella specie], il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass. Civ. 23 gennaio 2018, n. 1572). Recentemente, con l'ordinanza n. 18459/2023, la Sezione tributaria della Suprema Corte ha stabilito che nell'ipotesi di annullamento dell'atto a seguito di autotutela esercitata per illegittimità del provvedimento impugnato "non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo" (Così Cass. Sez. trib. ordinanza n. 18459/2023). I giudici di Cassazione, confermando la linea interpretativa ormai consolidata in subiecta materia, hanno ribadito che nel processo tributario, ove venga pronunciata la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela, la compensazione può essere disposta solo se l'annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione. Diversamente, ove l'illegittimità sia sussistente già ab ovo deve farsi ricorso alla regola, della "soccombenza virtuale" (vedi, ex plurimi, Cass., 15/09/2021, n.24841). In analogia a tale impostazione ermeneutica, il Collegio rileva che, nella specie, l'annullamento parziale degli avvisi di addebito da parte dell' non è stata CP_1
[5] determinata dall'illegittimità originaria degli stessi, ma dalla parziale compensazione effettuata dall' con altri contributi versati erroneamente dal CP_1 LO dell'appellante: l'inadempimento, cioè, del sig. è stato Parte_1 compensato attraverso un'operazione contabile (non dovuta né obbligatoria) realizzata volontariamente dall' attraverso lo storno di altre somme versate CP_1 erroneamente da altro soggetto per il medesimo titolo. Così stando le cose, considerata la debenza delle somme ingiunte, è pienamente giustificabile la scelta del primo Giudice di ordinare la compensazione integrale delle spese processuali.
Per tutte le ragioni sopra evidenziate, l'appello dev'essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4332/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 11 giugno 2025
LA PRESIDENTE IL RELATORE (dott.ssa AR Rosaria CUOMO) (dott. Giovanni Casella)
[6]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa AR Rosaria CUOMO Presidente Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 4332/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Tosoni, discussa all'udienza collegiale dell'11-6- 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Amatucci, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pagliare del Tronto, Via Cesare Pavese, n. 5
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Mostacchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- riformare la sentenza del Tribunale di Milano sez. lavoro est. dott.ssa Tosoni n. 4332/2024 resa all'udienza del 3.10.2024 all'esito del giudizio RGL n. 1539/2024 per tutte le argomentazioni e motivazioni di cui in narrativa, tutte richiamate, CP condannando l' al pagamento delle spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria”.
PER L'APPELLATO:
“in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.4332/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Con vittoria di spese di lite dell'odierno grado di giudizio anche ex art.96 cpc.”.
[1] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4332/2024 del 17/10/2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro (est. Dott.ssa Tosoni), nella causa promossa da
[...] contro , ha così deciso: “1) dichiara la cessata materia del Parte_1 CP_1 contendere quanto agli importi rivendicati con l'avviso di addebito n 3682023 0019561640000 (già interamente sgravato); 2) accerta, con riferimento agli importi rivendicati in forza dell'avviso 36820230015723669000, la residua debenza del solo importo di euro 23,99 (già al netto degli sgravi effettuati da ); CP_1
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite”. aveva proposto opposizione avverso agli avvisi di addebito n. Parte_1
368202300115723669000 e n. 36820230019561640000, con cui l' di CP_1
Milano gli aveva intimato rispettivamente il pagamento della somma di:
. € 45.633,92 a titolo di contributi a percentuale e sanzioni per gli anni 2011/2012/2013/2014 e 2016;
. € 5.747,26 a titolo di contributi a percentuale per l'anno 2017 nella Gestione Commercianti, eccependo unicamente la prescrizione delle pretese creditorie per decorso del termine di 5 anni dalla data di presunta notifica. Si è costituita in giudizio , preliminarmente evidenziando come gli avvisi CP_1 di addebito fossero riferiti alla posizione contributiva del LO del ricorrente, erroneamente iscritto alla Gestione Commercianti: questi avrebbe versato erroneamente contribuzione nella Gestione Commercianti come socio della società del ricorrente;
tuttavia, essendo solo socio accomandante non avrebbe potuto iscriversi come titolare, ma avrebbe dovuto essere iscritto dal LO come collaboratore. Pertanto, l' ha cessato la posizione contributiva CP_1 errata e, con gli avvisi di addebito per cui è causa, ha richiesto il pagamento dei contributi a percentuale dovuti dall'anno 2011 all'anno 2018 con riferimento al LO del ricorrente in qualità di collaboratore. Senonché, a seguito di ulteriori verifiche, i contributi erroneamente versati alla Gestione Commercianti sono stati stornati a copertura di quelli effettivamente dovuti come collaboratore, e conseguentemente gli avvisi di addebito opposti sono stati annullati in autotutela, residuando l'importo di €.1.091,19. In data 13.6.2024, ha prodotto ulteriore provvedimento di sgravio per CP_1 una somma pari a € 1.067,20 e, all'udienza del 3.10.2024, ha precisato che l'avviso di addebito n. 36820230019561640000 era stato interamente sgravato e che, in relazione all'avviso di addebito n. 36820230015723669000, residuava ancora un importo dovuto pari a € 23,99. Parte ricorrente aveva osservato che, alla luce di quanto prodotto da CP_1 risultava cessata la materia del contendere e aveva conseguentemente chiesto al Tribunale di pronunciarsi in ossequio alla regola della soccombenza virtuale, con vittoria di spese.
[2] L' aveva evidenziato che, all'esito dello sgravio, seppur in misura esigua, CP_1 comunque, residuava un importo dovuto all'Ente e che, pertanto, la materia del contendere non era integralmente cessata. Il giudice di prime cure, preliminarmente rilavando la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 36820230019561640000, e che, con riferimento invece all'avviso di addebito n. 36820230015723669000, al netto degli sgravi operati, risultava ancora sussistente parte della pretesa creditoria dell'Ente in misura pari a € 23,99, accertava la fondatezza della pretesa di , disponendo la compensazione CP_1 integrale delle spese di lite.
Avverso tale sentenza con ricorso depositato in data Parte_1
03/04/25, ha proposto appello, censurando il capo della decisione che aveva disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio. Ad avviso dell'appellante, nessuno dei presupposti elencati nell'art. 92 cpc (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza) era ravvisabile nella fattispecie in esame, in quanto la debenza di una modica somma di euro 23,99 a titolo di contributi, a fronte degli oltre 51.000,00 euro chiesti con gli avvisi di addebito, non consentiva una piena compensazione delle spese, ma semmai poteva tuttalpiù giustificare una liquidazione in percentuale delle spese in favore dell'allora ricorrente. Sul punto, infatti, rileva che l'accoglimento del ricorso – per riconoscimento dello stesso che aveva provveduto allo sgravio dei contributi nel corso del CP_1 giudizio di primo grado – era stato per oltre il 99% della pretesa.
Con memoria, depositata in data 28/05/25, si è costituito in giudizio l' , CP_1 contestando integralmente l'appello avversario e rilevandone l'infondatezza in fatto e diritto, oltre che la pretestuosità delle domande. Insiste pertanto per la conferma della sentenza di primo grado e la liquidazione a suo favore delle spese dell'odierno giudizio. In particolare, l' ritiene che controparte non avesse mai contestato la CP_1 debenza dei contributi, ed, infatti, doveva incontestatamente all'ente Parte_1 le somme richieste con gli avvisi di addebito oggetto di causa e se l' aveva CP_1 emesso un provvedimento di sgravio non era perché tali importi non fossero dovuti, ma solo perché aveva potuto stornare, a copertura, altri importi che erano stati erroneamente versati dal LO dell'appellante, suo collaboratore (provvedendo pro bono pacis a stornare i contributi versati dal Sig.
[...] sulla sua posizione come commerciante a copertura di quelli CP_2 effettivamente dovuti da per la posizione del collaboratore, e Parte_1 conseguentemente gli avvisi di addebito opposti erano stati annullati). Pertanto, al contrario di quanto erroneamente rappresentato ex adverso, se vi era soccombenza virtuale nello specifico era da ravvisarsi solo a carico dell'odierno appellante.
[3] All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per aver il Tribunale disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio nonostante non vi fosse alcuno dei presupposti elencati nell'art. 92 cpc (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza). L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti. E' pacifico che l ha chiesto il pagamento dei contributi dovuti CP_3 dall'appellante, , per la posizione del collaboratore, Parte_1 CP_2
(LO dell'appellante), il quale, titolare di impresa individuale, da marzo
[...]
2008, aveva versato erroneamente contribuzione nella Gestione Commercianti come socio della società “Zero due sas di CI RT AR C.”. Come ben evidenziato dall' , sulla posizione del LO risultano CP_1 CP_2 infatti versamenti per contributi fissi e a percentuale sino alla I° rata 2018 (doc.1 del fasc. di primo grado). In realtà, essendo solo socio CP_1 CP_2 accomandante non poteva iscriversi come titolare, ma avrebbe dovuto essere iscritto dal LO come collaboratore (doc.2 del fasc. di primo Pt_1 CP_1 grado -visura camerale Zero Due sas). L' , a seguito di verifiche successive, ha rilevato la non correttezza CP_1 dell'iscrizione di nella Gestione Commercianti e, conseguentemente, ha CP_2 cessato la posizione contributiva errata ed ha reiscritto come Controparte_2 collaboratore del LO . Parte_1
Con gli avvisi di addebito per cui è causa, emessi prima delle sistemazioni contabili effettuate nelle more dell'odierno giudizio, l' ha richiesto il CP_1 pagamento dei contributi a percentuale dovuti dall'anno 2011 all'anno 2018 con riferimento alla posizione del collaboratore, sig. Controparte_2
Con le sistemazioni contabili effettuate a seguito delle predette verifiche, l' ha CP_1 provveduto a stornare i contributi versati erroneamente dal Sig. sulla sua CP_2 posizione come commerciante a copertura di quelli effettivamente dovuti da per la posizione del collaboratore. Parte_1
Conseguentemente, gli avvisi di addebito opposti sono stati annullati (doc.3 del fasc. di primo grado), salvo un residuo saldo, dall' nell'esercizio della CP_1 CP_1 sua potestà di autotutela, risultando ancora dovuto solo l'importo di €.1.091,19 (doc.4 del fasc. di primo grado). CP_1
L' , nelle more del giudizio, ha poi operato, dopo ulteriori verifiche, un CP_1 ulteriore storno, azzerando il debito contributivo (cfr. provvedimento di sgravio del 14.5.2024 prodotto nel corso del giudizio di primo grado). Nessuna prescrizione in ogni caso era maturata in relazione alla posizione debitoria dell'appellante giacchè l' aveva interrotto la stessa in relazione ai CP_1 contributi per cui è causa, sia con l'iscrizione del collaboratore (doc.5 del fasc.
[4] di primo grado) anche per i periodi pregressi (iscrizione che non è mai stata CP_1 contestata), che con plurimi avvisi bonari (doc.6/7 del fasc. di primo grado). CP_1
E' dunque incontestato ed incontestabile che il Sig. non avesse Parte_1 mai provveduto a versare i contributi per il suo collaboratore, il LO
[...]
pur essendo gli stessi dovuti. CP_2
L' dal canto suo, per favorire l'appellante, ha provveduto a stornare i
CP_1 contributi versati per errore dal LO (sulla posizione dallo stesso erroneamente denunciata all' come titolare di attività) su quella effettivamente svolta come
CP_1 collaboratore dell'appellante. L'appellante era quindi obbligato a versare all' le somme richieste con gli
CP_1 avvisi di addebito oggetto di causa. Il provvedimento di sgravio è stato emesso non perché i contributi non fossero dovuti o prescritti, ma solo perché l' ha potuto stornare, a copertura delle
CP_1 stesse, altri importi che erano stati erroneamente versati dal LO dell'appellante, suo collaboratore.
Ciò premesso in fatto, occorre rilevare che, per costante giurisprudenza, in caso di accoglimento parziale della domanda [come nella specie], il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass. Civ. 23 gennaio 2018, n. 1572). Recentemente, con l'ordinanza n. 18459/2023, la Sezione tributaria della Suprema Corte ha stabilito che nell'ipotesi di annullamento dell'atto a seguito di autotutela esercitata per illegittimità del provvedimento impugnato "non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo" (Così Cass. Sez. trib. ordinanza n. 18459/2023). I giudici di Cassazione, confermando la linea interpretativa ormai consolidata in subiecta materia, hanno ribadito che nel processo tributario, ove venga pronunciata la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela, la compensazione può essere disposta solo se l'annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione. Diversamente, ove l'illegittimità sia sussistente già ab ovo deve farsi ricorso alla regola, della "soccombenza virtuale" (vedi, ex plurimi, Cass., 15/09/2021, n.24841). In analogia a tale impostazione ermeneutica, il Collegio rileva che, nella specie, l'annullamento parziale degli avvisi di addebito da parte dell' non è stata CP_1
[5] determinata dall'illegittimità originaria degli stessi, ma dalla parziale compensazione effettuata dall' con altri contributi versati erroneamente dal CP_1 LO dell'appellante: l'inadempimento, cioè, del sig. è stato Parte_1 compensato attraverso un'operazione contabile (non dovuta né obbligatoria) realizzata volontariamente dall' attraverso lo storno di altre somme versate CP_1 erroneamente da altro soggetto per il medesimo titolo. Così stando le cose, considerata la debenza delle somme ingiunte, è pienamente giustificabile la scelta del primo Giudice di ordinare la compensazione integrale delle spese processuali.
Per tutte le ragioni sopra evidenziate, l'appello dev'essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4332/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 11 giugno 2025
LA PRESIDENTE IL RELATORE (dott.ssa AR Rosaria CUOMO) (dott. Giovanni Casella)
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