Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9719 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09719/2025REG.PROV.COLL.
N. 06318/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6318 del 2024, proposto dal sig. RD Cenci, rappresentato e difeso dall’avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale Toscana, il Ministero dell’Interno – Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze – Distaccamento di Borgo San Lorenzo ed il Ministero dell’Interno – Comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
- il Ministero dell’Interno e il Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n. 109/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il Cons. ZI ED e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. L’odierno appellante, Vigile del Fuoco con la qualifica di Capo Squadra in servizio all’epoca dei fatti presso il Comando provinciale dei VV.FF. – Distaccamento di Borgo San Lorenzo, ha agito dinanzi al T.A.R. per la Toscana per l’accertamento del suo diritto alla corresponsione della differenza retributiva allo stesso asseritamente spettante per l’attività di servizio svolta nelle giornate del 7, 8 e 9 gennaio 2021 in occasione dell’emergenza neve occorsa nel territorio del Comune di Abetone Cutigliano, in applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lvo n. 66/2003, recante “ Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro ”, nonché per la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione di € 75,74 al suddetto titolo, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo, o in alternativa della maggiore somma ritenuta di giustizia.
1.1. Premetteva in fatto con il ricorso introduttivo del giudizio che, in occasione dell’emergenza neve che nel gennaio 2021 aveva colpito la Garfagnana e la montagna pistoiese, era stato dislocato nel territorio del Comune di Abetone Cutigliano, prestandovi servizio dalle ore 6:00 del giorno 7 gennaio 2021, quando era iniziato lo spostamento verso i luoghi interessati dall’emergenza, fino al rientro presso la propria sede di servizio, avvenuto il 9 gennaio 2021 alle ore 10:12.
Deduceva altresì che aveva prestato un servizio continuativo per tutto il tempo innanzi indicato, in quanto anche nei brevi momenti di riposo era stato spesso richiamato in servizio, e che, in ogni caso, aveva garantito la sua reperibilità per 24 ore al giorno.
Deduceva quindi che, avendo appreso che le ore di servizio riconosciute dal datore di lavoro sarebbero state inferiori a quelle effettivamente svolte (24 ore giornaliere), con nota del 24 maggio 2021 le OO.SS. avevano intimato alla Direzione Regionale Toscana dei VV.FF. di provvedere al pagamento di quanto spettante ai Vigili che avevano prestato servizio nel corso dell’accennata calamità, e che, con nota del 26 maggio 2021, prot. n. 17228, la Direzione regionale, nel riscontrare la suddetta intimazione, aveva rappresentato che in relazione agli “ scenari emergenziali legati al maltempo che si sono registrati nel gennaio 2021 nei territori della Garfagnana e dell’Abetone non sono state individuate dal Dipartimento le fasi operative di cui all’art. 35 CCNI del 24 maggio 2000. In assenza della dichiarazione delle fasi operative è la circolare del DCEMER n. 1389 del 20 marzo 2014 che regola l’impiego del personale mobilitato. La circolare n. 1389/2014 dispone che “il personale inviato sul luogo dell’evento sarà considerato in servizio continuativo H24 solo se impegnato in operazioni di soccorso primario del tipo “Search and Rescue”. Successivamente, il personale è chiamato a svolgere un orario di servizio che, coerentemente con le esigenze dello scenario, si articolerà su 12 ore o, ove necessario, sino a 18 ore al giorno”. In linea con tali disposizioni ministeriali, i Sigg.ri Comandanti delle province interessate dall’evento hanno attestato in 12, 16 e 18 ore l’orario di servizio svolto dal personale intervenuto, anche alla luce delle rilevazioni attraverso i sistemi informatici della piattaforma STAT-riWEB. Si conferma che, coerentemente con la circolare sopra citata, il tempo di viaggio è stato considerato a tutti gli effetti tempo di lavoro ”.
Deduceva inoltre il ricorrente di aver acquisito in sede di accesso la nota prot. n. 5705 del 18 maggio 2021, con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia comunicava alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Toscana, nonché ai Comandi Vigili del Fuoco di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato e Siena, l’orario di lavoro svolto dal personale inviato in missione da tali Comandi nel periodo 1-14 gennaio 2021, in occasione della “ emergenza per avverse condizioni meteo-precipitazioni nevose, avvenute nei Comuni di Abetone-Cutigliano e San Marcello Pistoiese – Piteglio ”, attestando che l’orario di servizio del personale era stato il seguente: i. 18 ore nei giorni 1-2-3-4-5-6-7-8 e 10 gennaio; ii. 12 ore nei giorni 9-11-12-13-14 gennaio.
Sempre in sede di accesso, il ricorrente acquisiva l’estratto del ruolo di liquidazione contenente le spettanze economiche maturate in relazione all’intervento di che trattasi, dal quale era dato ricavare che: i. lo straordinario feriale per soccorso era di 20 ore, con il riconoscimento di un’indennità pari ad € 288,00; ii. lo straordinario festivo per il soccorso era di 2 ore, con il riconoscimento di un’indennità pari ad € 32,52.
1.2. In punto di diritto, deduceva il ricorrente che, in base alla direttiva del Consiglio n. 93/104/CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/88/CE, per “ orario di lavoro ” si intende “ qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali ”, mentre si intende per “ periodo di riposo ” “ qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro ”: definizioni riportate anche nell’art. 2 d.lvo 8 aprile 2003, n. 66, recante “ Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro ”.
La disciplina recata dai richiamati atti normativi, esponeva il ricorrente, trovava applicazione anche al personale dei Vigili del Fuoco, come poteva evincersi dall’art. 2, comma 2, d.lvo n. 66/2003, ai sensi del quale le disposizioni da esso recate non si applicano nei riguardi di talune categorie, tra cui anche il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, soltanto “ in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e protezione civile ”: ferma restando quindi, anche in presenza delle esigenze che giustifichino la deroga dei limiti orari di lavoro, la suindicata nozione di orario di lavoro.
Il ricorrente richiamava quindi i principi formulati dalla Corte di Giustizia ai fini della definizione dell’“ orario di lavoro ”, come innanzi normativamente delineata, citando le sentenze dalle quali si evinceva che il fattore determinante era costituito dal fatto che il lavoratore fosse costretto a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno, con la conseguente oggettiva e significativa limitazione per la facoltà del primo di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non erano richiesti e dedicare questo tempo ai propri interessi: da siffatta nozione, aggiungeva il ricorrente, esulava l’ipotesi in cui il servizio di guardia fosse svolto secondo un sistema di reperibilità che non imponesse al lavoratore la presenza fisica sul luogo di lavoro, poiché in tal caso, il dipendente, pur essendo a disposizione del datore di lavoro – in quanto doveva poter essere raggiungibile – avrebbe potuto gestire il suo tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri interessi.
Allegava quindi il ricorrente che i principi illustrati si attagliavano alla fattispecie dedotta, in quanto nel suddetto periodo egli aveva alloggiato presso strutture presenti sul posto dell’emergenza neve, messe a disposizione dal Comando di Pistoia, senza, dunque, poter fare ritorno presso il proprio domicilio ma rimanendo a disposizione dell’Amministrazione, con la conseguenza che l’orario di lavoro del medesimo nelle giornate dal 7 al 9 gennaio 2021, lungi dall’essere limitato alle ore indicate dall’Amministrazione, doveva necessariamente estendersi alla totalità delle 24 ore giornaliere.
Né, proseguiva il ricorrente, poteva giungersi a conclusioni di segno differente alla luce della circolare DCEMER n. 1389 del 20 marzo 2014, richiamata nella suddetta nota dell’Amministrazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 35 del CCNL sottoscritto in data 24 maggio 2000, rubricato “ fasi operative ”, “ nei casi di cui all’art. 34, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con provvedimento formale, individuerà, in relazione alla gravità dell’evento e alle necessità conseguenti, la durata dei periodi per i quali applicare le seguenti fasi operative per il personale inviato in missione: 1^ fase, nelle quale viene svolto un orario di lavoro di 24 ore su 24 2^ fase, nelle quale viene svolto un orario di lavoro di 16 ore su 24. 3^ fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 12 ore su 24 ore ”, e che la circolare DCEMER n. 1389 del 20 marzo 2014 prevedeva che, ove il Dipartimento non avesse individuato le fasi operative innanzi menzionate, “ il personale inviato sul luogo dell’evento sarà considerato in servizio continuativo H24 se impegnato in operazioni di soccorso primario del tipo SAR (Search And Rescue). Successivamente il personale sarà chiamato a svolgere un orario di servizio che, coerentemente con le esigenze dello scenario, si articolerà su 12 ore o, ove necessario, sino a 18 ore al giorno. Il Comandante della provincia interessata dall’evento attesterà l’orario di servizio effettivamente svolto dal personale intervenuto e ne darà comunicazione ai comandi di provenienza ai fini della determinazione dell’orario straordinario da ammettere a liquidazione ”, deduceva il ricorrente che la citata circolare doveva essere interpretata secundum legem nonché in coerenza con i principi espressi dalla Corte di Giustizia in punto di “ orario di lavoro ”, per cui essa, nel riferirsi alle ore di “ servizio ” prestate dal personale dei Vigili del Fuoco, intendeva fare riferimento non alla generale nozione di “ orario di lavoro ” di cui all’art. 1 d.lvo n. 66/2003 come interpretato dalla Corte di Giustizia, quanto piuttosto al tempo in cui, nelle peculiari situazioni emergenziali, il singolo Vigile del Fuoco è chiamato a svolgere la propria prestazione tipica, come sarebbe dimostrato dal fatto che la stessa definiva le ore di servizio ponendole in relazione alle fasi cd. operative dei singoli lavoratori, ovvero alle fasi in cui il Vigile del Fuoco è chiamato ad eseguire la propria prestazione.
Deduceva ancora il ricorrente che l’Amministrazione gli aveva corrisposto € 320,54 ritenendo che le ore lavorative effettivamente svolte dallo stesso, in eccedenza rispetto all’orario ordinario di lavoro, fossero 22, di cui 2 in orario festivo o notturno, senza tenere conto del fatto che il tempo di lavoro dello stesso, nelle giornate dell’emergenza neve, non poteva che essere, secondo i principi innanzi illustrati, quello di 24 ore giornaliere, per ciascuna delle giornate di servizio, con il risultato che il totale delle ore effettivamente svolte dal suddetto corrispondeva non alle 48 ore calcolate dall’Amministrazione, bensì a 51 ore e 57 minuti, di cui 35,57 ore di lavoro diurno e 16 in orario notturno: sottraendo quindi all’ammontare di ore innanzi indicato l’orario ordinario di lavoro, cioè 24 ore lavorative (ovvero un turno diurno e uno notturno completi), si giungeva ad un risultato di 27,57 ore di lavoro, di cui 23,57 ore in orario diurno e 4 in orario notturno, per cui l’Amministrazione doveva ancora corrispondergli 3,57 ore di lavoro diurno e 2 ore di lavoro notturno.
Concludeva il ricorrente che la differenza retributiva spettante al medesimo - essendo il corrispettivo per un’ora di lavoro feriale o diurno di € 14,40 e per un’ora di lavoro festivo o notturno di € 16,27 - ammontava ad € 396,28: pertanto, detraendo € 320,54 già pagati dall’Amministrazione, si giungeva ad una differenza retributiva ancora dovuta di € 75,74.
2. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata che, con la relazione all’uopo depositata, illustrava le ragioni di inaccoglibilità della domanda attorea, essenzialmente riconducibili alla ritenuta inapplicabilità alla fattispecie del d.lvo n. 66/2003, invocato dal ricorrente, ed al carattere volontario della permanenza del medesimo, nel periodo dell’emergenza cui si riferiva il petitum , presso i luoghi da quella interessati.
3. Il T.A.R., con la sentenza n. 109 del 25 gennaio 2024, ha respinto il ricorso, sulla scorta di tre principali profili motivazionali, autonomi ma convergenti nel senso della infondatezza della domanda azionata.
3.1. In primo luogo, ha rilevato il T.A.R. che il tema della retribuzione, come chiarito dallo stesso giudice unionale con la giurisprudenza citata dal ricorrente, è estraneo all’ambito dispositivo delle predette direttive europee, non essendo il legislatore nazionale obbligato a disciplinare gli aspetti retributivi del rapporto di lavoro conformemente alla distinzione euro-unitaria tra “ orario di lavoro ” e “ periodo di riposo ”.
3.2. In secondo luogo, il giudice di primo grado ha respinto il tentativo del ricorrente di fondare “ indirettamente ” la sua pretesa retributiva, asseritamente insoddisfatta dall’Amministrazione, sulla suddetta distinzione, così come recepita dal legislatore nazionale, evidenziando che il d.lvo n. 66/2003 dispone espressamente la sua inapplicabilità ai servizi di protezione civile.
3.3. Infine, il T.A.R. ha ritenuto che il ricorso fosse sfornito di ogni minimo elemento di prova in ordine al requisito costitutivo della fattispecie dell’“ orario di lavoro ” rappresentato dalla soggezione del ricorrente, nel corso dell’emergenza meteorologica del gennaio 2021, all’obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro.
4. Sulla sentenza suindicata si appuntano le osservazioni critiche formulate, con l’appello in esame, dall’originario ricorrente.
4.1. Quanto al primo motivo della decisione reiettiva, come innanzi sintetizzato, egli contesta al T.A.R. di aver fatto riferimento ad un passaggio della sentenza della Corte di Giustizia del 21 febbraio 2018, in causa C-518/15 (par. 3), diverso da quello (par. 4) da esso invocato in ricorso, con il quale il giudice europeo aveva chiaramente sancito che, ferma restando la libertà degli Stati membri nello stabilire la remunerazione del periodo di riposo, il diritto unionale ostava invece a previsioni nazionali che qualificassero come orario di riposo il tempo che il lavoratore, pur non in servizio, mette a disposizione del datore di lavoro con evidenti limitazioni alla sua libertà di dedicare il medesimo tempo ad altre attività: chiarito quindi che il giudice adito avrebbe dovuto verificare se, in base ai principi affermati dalla sentenza citata, egli avesse subito oppure no una limitazione delle proprie libertà personale durante il periodo formalmente di riposo, l’appellante ripercorre la trama argomentativa posta a base dell’atto introduttivo del giudizio, incentrata sulla ricostruzione dei principi unionali, vincolanti il legislatore nazionale, in tema di definizione dell’” orario di lavoro ”, e richiama per intero le deduzioni formulate dinanzi al T.A.R. in ordine all’essere stato, per tutto il tempo della sua permanenza presso il Comune di Abetone, a disposizione dell’Amministrazione al fine di fare fronte alle esigenze connesse all’emergenza neve.
4.2. Quindi, l’appellante sostiene la necessità - nonché la possibilità secondo i pertinenti canoni ermeneutici - di una interpretazione conforme al diritto europeo dell’art. 2, comma 2, d.lvo n. 66/2003, da intendere nel senso che la deroga da esso prevista per i servizi di protezione civile concerne i soli limiti orari previsti in via generale dal medesimo testo normativo, invitando in via subordinata il giudice di appello a sottoporre alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del Trattato, la seguente questione pregiudiziale:
“ se nei riguardi di servizi di protezione civile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’art. 2 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osta a disposizioni nazionali, quale quella recata dall’art. 2, comma 2°, D.Lgs. n. 66/2003 s.m.i., intese a qualificare come orario di riposo anche le ore trascorse da un lavoratore sul luogo di lavoro in vista della prestazione dei suoi servizi professionali, laddove il lavoratore sia costretto a essere fisicamente sul ridetto luogo di lavoro e a tenersi a disposizione del datore di lavoro per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno, in presenza cioè di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica ”.
4.3. Infine, l’appellante contesta al T.A.R. di aver dubitato del fatto che il medesimo era stato costretto a rimanere nei luoghi interessati dall’emergenza nonostante la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione in ordine alle circostanze dedotte in primo grado, corroborate dalla nota del Comando dei VV.F. di Pistoia del 18 maggio 2021, laddove si afferma che “ il personale in missione è stato ospitato presso struttura ricettiva con oneri a carico dell’Amministrazione comunale usufruendo di vitto e alloggio ”, altresì contravvenendo al disposto di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a..
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
6. Questo quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
DIRITTO
7. La controversia - di limitato impatto economico ma dai risvolti interpretativi dall’esito non scontato - ha ad oggetto la spettanza al ricorrente della retribuzione (a titolo di straordinario) relativamente alle ore in cui, trovandosi in missione nei luoghi in cui, nel mese di gennaio dell’anno 2021, si era verificata una situazione emergenziale connessa al verificarsi di abbondanti nevicate, non era stato concretamente impegnato nello svolgimento dell’attività lavorativa: ore in cui, nella sua prospettiva deduttiva, era “ stato spesso richiamato in servizio e, in ogni caso, aveva garantito la sua reperibilità per 24 ore al giorno ” (pag. 2 del ricorso di primo grado), atteso che, “ allo scopo di fronteggiare efficacemente e speditamente la calamità ”, al suddetto era “ stato richiesto di restare sul luogo della calamità interessato ” (pag. 9 del ricorso), sì che il medesimo nei giorni dell’emergenza era “ rimasto nella disponibilità dell’Amministrazione ben oltre l’orario di servizio, cioè per la durata complessiva di 24 ore giornaliere ” e, “ anche alla fine del proprio turno di servizio ”, era “ rimasto…a completa disposizione del proprio datore di lavoro così da poter prendere parte alle operazioni di soccorso ove ve ne fosse stato il bisogno ” (pag. 13 del ricorso).
Lamentava infatti il ricorrente che l’Amministrazione gli aveva riconosciuto il compenso a titolo di lavoro straordinario (anche festivo) limitatamente alle ore di lavoro svolto secondo le fasce orarie determinate con la circolare DCEMER n. 1389 del 20 marzo 2014, avente ad oggetto “ Trattamento del personale mobilitato in occasione di eventi calamitosi per i quali non siano definibili le fasi operative di cui all’art. 35 del CCNL sottoscritto in data 24 maggio 2000 ”, laddove prevedeva che “ il personale inviato sul luogo dell’evento sarà considerato in servizio continuativo H24 solo se impegnato in operazioni di soccorso primario del tipo “Search and Rescue”. Successivamente, il personale è chiamato a svolgere un orario di servizio che, coerentemente con le esigenze dello scenario, si articolerà su 12 ore o, ove necessario, sino a 18 ore al giorno ”, laddove anche nei periodi intercorrenti tra i turni di effettivo servizio era stato sottoposto al potere di etero-direzione dell’Amministrazione datrice di lavoro, ricorrendo quindi il presupposto – l’essere il lavoratore costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno – cui la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica tesa ad assicurare l’uniforme interpretazione delle disposizioni unionali, faceva riferimento ai fini della applicazione della nozione di “ orario di lavoro ” ai sensi delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, attuate in Italia con il d.lvo 8 aprile 2003, n. 66.
8. Ciò premesso, ritiene il Collegio che un primo e decisivo ostacolo (tale da consentire di prescindere dall’esame delle censure rivolte nei confronti degli ulteriori autonomi capisaldi motivazionali della sentenza appellata, come sintetizzati nella parte in fatto della presente sentenza) all’accoglimento dell’appello – così come del ricorso introduttivo del giudizio – sia ravvisabile nella mancata dimostrazione da parte del ricorrente, pur secondo lo standard probatorio sotteso al principio dispositivo con metodo acquisitivo che permea la giurisdizione generale di legittimità ( standard peraltro non confacente alle controversie che, come la presente, attengano a posizioni di carattere patrimoniale e quindi di diritto soggettivo puro del ricorrente ed attratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cui meglio si attaglia quello di cui all’art. 2697 c.c.), della sussistenza del requisito, da lui stesso ritenuto necessario ai fini della qualificazione come “ orario di lavoro ” – con la conseguente insorgenza del relativo obbligo retributivo a carico dell’Amministrazione – dei periodi di tempo in cui non aveva eseguito la prestazione tipica corrispondente alle sue mansioni lavorative di Capo Squadra dei VV.FF. durante la missione cui aveva partecipato nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, relativo all’obbligo di rimanere a disposizione della medesima Amministrazione in luogo da essa stabilito, al fine di fare fronte alle esigenze di intervento connesse alla situazione emergenziale in corso.
8.1. In particolare, il ricorrente si è limitato ad affermare che, durante i periodi di riposo, è stato sottoposto ai limiti alla sua libertà di determinazione conseguenti all’esigenza di soddisfare le eventuali richieste di intervento dell’Amministrazione (sulla cui effettiva formulazione, così come sulle attività poste in essere in esecuzione delle stesse, il ricorso è ugualmente sfornito di elementi di prova), senza tuttavia indicare attraverso quali vincoli e restrizioni gli asseriti limiti si sarebbero concretizzati (come ad esempio, sulla scorta della giurisprudenza richiamata dallo stesso ricorrente, quello di permanere presso il proprio domicilio in modo da raggiungere il luogo di lavoro, in caso di bisogno, entro 8 minuti).
8.2. Né le suddette limitazioni possono desumersi dal fatto che il ricorrente abbia alloggiato presso una struttura messa a disposizione – come chiarito dall’Amministrazione – dal Comune di Abetone Cutigliano, non potendo ritenersi che essa corrisponda al “ luogo stabilito dal datore di lavoro ” che, secondo la citata giurisprudenza europea, concorre alla qualificazione come “ orario di lavoro ” del periodo di tempo in cui il lavoratore non è impegnato nello svolgimento dell’attività lavorativa: come dedotto dall’Amministrazione, senza trovare smentita da parte del ricorrente, invero, il soggiorno presso la suddetta struttura, pur se funzionale al più efficiente svolgimento dei compiti di istituto (in quanto strumentale ad assicurare un più completo riposo dei Vigili del Fuoco impegnati nella missione e garantire la tempestività della ripresa da parte loro dell’attività lavorativa alla fine del ciclo di riposo), ha costituito oggetto di una facoltà dello stesso, senza esservi obbligato da parte dell’Amministrazione o da alcuna disposizione del regolamento di servizio.
8.3. Un conto, quindi, è il luogo di lavoro “ stabilito ” dal datore di lavoro al fine di mantenere il controllo nei confronti del lavoratore anche nei periodi in cui non svolge effettivamente (ma potenzialmente) la prestazione lavorativa tipica, con il conseguente costante condizionamento che ne deriva alla scelta da parte del secondo dei modi, anche spaziali, in cui trascorrere il tempo in cui non rientra nella immediata orbita organizzativa del secondo – il solo rilevante ai fini della nozione unionale di “ orario di lavoro ” –, un altro quello scelto dal lavoratore, anche se messo a disposizione da parte del datore di lavoro, al fine di essere in condizioni di riprendere, senza eccessivo disagio, l’attività lavorativa al termine del periodo di riposo.
8.4. Allo stesso modo, non può pervenirsi a diverse conclusioni, quanto alla riconducibilità ad una imposizione dell’Amministrazione del luogo in cui il ricorrente ha trascorso il tempo in cui non era impegnato nelle operazioni, facendo leva sul disposto dell’art. 72, comma 6, d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 (“ Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ”), pure invocato dal ricorrente, secondo cui “ Nell’ambito delle attività di colonna mobile regionale, i periodi di riposo di tutto il personale ed il soddisfacimento delle esigenze logistiche dello stesso vengono assicurati, di norma, all’interno dei campi base dei soccorritori o presso le sedi del Corpo nazionale disponibili, nel rispetto delle normative contrattuali ”.
8.4.1. In primo luogo, invero, non risulta che il ricorrente sia stato alloggiato, nel periodo di interesse, presso uno dei luoghi previsti dalla citata disposizione regolamentare, la quale peraltro non assume carattere tassativo, prevedendo essa che la suddetta modalità di organizzazione dei riposi sia attuata solo “ di norma ”.
8.4.2. In ogni caso, la citata disposizione, lungi dal configurare un obbligo a carico del personale di avvalersi delle suddette strutture, persegue lo scopo di agevolarlo nella individuazione del luogo in cui trattenersi durante i periodi di riposo, senza porre a carico del medesimo alcuna limitazione né in ordine ai luoghi né alle modalità secondo le quali trascorrere il relativo lasso temporale.
E’ vero che, laddove il personale sia impiegato in scenari operativi diversi da quelli ordinari, e quindi in luoghi anche distanti da quello in cui ha il suo abituale domicilio, ne derivano intuibili condizionamenti alla sua libertà di scelta del luogo in cui trascorrere i periodi di tempo in cui è libero dagli impegni di servizio: tali condizionamenti, tuttavia, rilevano su un piano meramente fattuale e sono assimilabili a quelli che normalmente discendono a carico del lavoratore nella scelta del proprio domicilio, il quale deve essere ubicato ad una distanza che consenta la raggiungibilità della sede di lavoro in modo ragionevolmente sicuro ed entro tempi congrui.
8.5. Deve del resto osservarsi che, secondo lo stesso art. 2, comma 2, d.lvo n. 66/2003, “ agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni ”.
La stessa disposizione invocata dal ricorrente richiede quindi, ai fini della integrazione dell’“ orario di lavoro ”, che il lavoratore si trovi “ nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni ”.
Il suindicato requisito presuppone che, sebbene non impegnato continuativamente nello svolgimento della sua prestazione lavorativa, il lavoratore non sia libero in modo assoluto da impegni nei confronti del datore di lavoro, essendo potenzialmente chiamato ad assolvere ai suoi compiti lavorativi: il “ riposo ”, quindi, non si configura come un periodo di tempo in cui in lavoratore è al riparo delle interferenze del potere organizzativo e gestionale del datore di lavoro, ma si atteggia quale semplice modalità - potenziale ma non per questo meno condizionante della libertà di auto-determinazione del lavoratore - di svolgimento dell’attività lavorativa.
Tale situazione si realizza tipicamente nell’ipotesi del servizio di guardia, caratterizzato dal fatto che il lavoratore deve mantenersi pronto a rispondere alle eventuali richieste di intervento del datore di lavoro, mantenendo con l’ambiente di lavoro un collegamento di carattere spaziale abbastanza stretto, da cui discendono le limitazioni alla libertà del lavoratore che rappresentano il proprium della nozione unionale di “ orario di lavoro ”.
8.6. La stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (cfr. Corte di Giustizia UE, 21 febbraio 2015 nella causa C-518/15), nel formulare l’indirizzo interpretativo innanzi illustrato, si è appunto occupata della fattispecie del “ servizio di guardia al proprio domicilio ”, caratterizzato dall’“ obbligo di rispondere alle convocazioni del datore di lavoro entro 8 minuti ”.
Anche la più recente Corte di giustizia UE 9 settembre 2021, in causa C-107/19, ha affermato che “ rientra nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, la totalità dei periodi di guardia, ivi compresi quelli in regime di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti al lavoratore siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per quest'ultimo, di gestire liberamente, nel corso dei periodi in questione, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi [v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2021, TE OV (Periodo di guardia in un luogo remoto), C-344/19, EU:C:2021:182, punto 37].
35 Più precisamente la Corte ha rilevato che un periodo di guardia nel corso del quale un lavoratore può, tenuto conto del termine ragionevole che gli è concesso per riprendere le proprie attività professionali, pianificare le proprie occupazioni personali e sociali non costituisce, in generale, «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88. Per converso, un periodo di guardia durante il quale il termine imposto al lavoratore per rimettersi al lavoro è limitato ad alcuni minuti, deve, in linea di principio, essere considerato, nella sua interezza, come «orario di lavoro», ai sensi di detta direttiva, dato che il lavoratore, in quest’ultimo caso, è in pratica fortemente dissuaso dal pianificare una qualsiasi attività di svago, anche di breve durata [sentenza del 9 marzo 2021, TE OV (Periodo di guardia in un luogo remoto), C-344/19, EU:C:2021:182, punto 48] ”.
Ebbene, come già evidenziato, non risulta che le allegazioni attoree in ordine alla sottoposizione del ricorrente al potere direttivo del datore di lavoro anche nei periodi estranei a quelli compresi nelle fasce orarie previste dalla citata circolare, in relazione alle quali ha ricevuto la retribuzione dovutagli, siano suffragate da alcun principio di prova, così come non è dimostrato – né comunque allegato – che l’eventuale esigenza di intervento del suddetto durante il turno di riposo dovesse essere assolta con modalità talmente immediate, anche da un punto di vista spaziale, da considerarlo vincolato a tenersi a disposizione dell’Amministrazione.
8.7. La genericità delle deduzioni di parte ricorrente non si presta nemmeno ad essere superata dall’invocazione del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., avendo l’Amministrazione, con la relazione depositata in giudizio in data 16 dicembre 2022 (cfr., in particolare, pag. 4, terzo capoverso) ed implicitamente utilizzata ai fini difensivi dall’Avvocatura dello Stato, specificamente dedotto, ex aliis , il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di dimostrare che “ abbia garantito (…) la sua disponibilità in tale arco temporale, circostanza che si associa al fatto che non esiste prova neppure che tale disponibilità sia stata richiesta dall’Amministrazione ”.
8.8. Deve solo aggiungersi che nemmeno può imputarsi al T.A.R. di aver omesso di avvisare il ricorrente ex art. 73, comma 3, c.p.a., attenendo la ragione della reiezione del ricorso relativa alla mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa azionata al merito della stessa, in ordine al quale si è ampiamente sviluppato (almeno in primo grado, non avendo l’Amministrazione esplicato che difese formali nel grado di appello) il contraddittorio tra le parti.
9. Né, infine, le evidenziate lacune probatorie possono ritenersi colmate dall’affermazione di parte appellante (par. 125 del ricorso), secondo cui “ E c’è modo di dubitare che il C.S. Cenci, così come ogni altro suo collega, fosse in qualsiasi momento pronto a rientrare in servizio per soccorrere persone e colleghi che avessero avuto bisogno? ”, non potendo la nozione di “ orario di lavoro ” farsi dipendere dallo spirito di servizio e di cooperazione del dipendente, ma dagli obblighi giuridici ai quali è vincolato, anche in un contesto di carattere emergenziale come quello descritto in ricorso.
10. La rilevata carenza nelle prospettazioni del ricorrente degli elementi minimi per ritenere integrata la fattispecie dell’“ orario di lavoro ” ai sensi delle pertinenti disposizioni europee e nazionali non consente di ritenere la rilevanza ai fini della decisione della prospettata questione pregiudiziale e quindi di dare seguito alla richiesta di rinvio ex art. 267 T.F.U.E., peraltro attinente, come si è detto, ad un tratto motivazionale della sentenza appellata non indispensabile ai fini del complessivo rigetto del gravame.
11. Il ricorso deve quindi essere respinto, mentre sussistono giuste ragioni, in considerazione della novità dei temi trattati e dell’entità dell’attività difensiva dell’Amministrazione, per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF RE, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
ZI ED, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI ED | AF RE |
IL SEGRETARIO