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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'11/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12/09/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5424 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso per A.T.P., dall'avv. Annarita
Mogavero ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, alla Via A.
Diaz, n. 47;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso,
giusta procura generale alle liti per atto di Notar di Roma del 24/03/2024, Persona_1
dall'avv. Francesco Bove, e con questo elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in
1 Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale della sede di CP_1
Salerno,
PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: Assegno - pensione (opposizione ad ATP).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24/10/2024, esponeva che, versando Parte_1
nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità,
aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invocato diritto e, a seguito del rigetto dell'istanza da parte della , aveva chiesto l'accertamento CP_2
delle condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il
C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio invocato.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., il medesimo proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del diritto al beneficio invocato, valutando debitamente l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, come da certificati medici allegati. Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l in data 03/02/2025, il quale concludeva per CP_1
l'infondatezza ed il rigetto nel merito del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Nel corso del giudizio veniva conferito incarico integrativo al C.T.U. che aveva operato in sede di A.T.P. per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare
2 la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
4. Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 12/09/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio odierno non è fondata e va, pertanto, disattesa.
2. In rito, occorre prendere atto che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5,
c.p.c.
3. Quanto, invece, al requisito sanitario, già in sede di A.T.P., il consulente nominato aveva condivisibilmente concluso che pur essendo il ricorrente affetto da
SIERONEGATIVA A MODESTO IMPEGNO FUNZIONALE ARTICOLARE IN
SOGGETTO CON OSTEODISTROFIA CONGENITA, STATO ANSIOSO REATTIVO,
NOTE ARTROSICHE AL RACHIDE ED ALLE GINOCCHIA, INIZIALE IPERTENSIONE
ARTERIOSA CON VALORI PRESSORI BEN CONTROLLATI>>, il suddetto quadro
3 patologico non era tale da comportare una riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro confacente alle attitudini personali del ricorrente.
Chiamato ad attualizzare il proprio giudizio alla luce delle sopravvenienze prefigurate da parte ricorrente, poi, il C.T.U. ha dato atto, con rilievi che lo scrivente ritiene di condividere,
che <Tutte le infermità sofferte dal Sig. sono Parte_1
state puntualmente considerate e riportate nella relazione peritale, così come desumibili
dalla documentazione specialistica allegata e dalla visita effettuata in data 30 luglio 2024.
In particolare, si è dato conto di: • Spondiloartrite sieronegativa con impegno articolare
modesto, • Osteodistrofia congenita, • Stato ansioso reattivo, • Note artrosiche al rachide
e alle ginocchia, • Iniziale ipertensione arteriosa. Si precisa che la sindrome fibromialgica,
pur menzionata nella documentazione allegata, non ha trovato un adeguato riscontro
clinico obiettivo né nella documentazione di rilievo specialistico all'epoca della valutazione,
né in sede di esame obiettivo diretto da parte del sottoscritto. Essa non è stata omessa,
ma valutata criticamente, tenendo conto dell'ampia variabilità soggettiva e della non
univocità dei criteri diagnostici accettati in ambito per tale condizione. • Nella CP_1
relazione peritale è stata ampiamente valutata l'attività lavorativa concretamente svolta
dal ricorrente (operaio in lavanderia industriale), e se ne è discusso il grado di compatibilità
rispetto alle condizioni cliniche. È stato evidenziato che l'attività non presenta
caratteristiche tali da rendere incompatibile in modo assoluto la prosecuzione o la
riconversione verso mansioni confacenti, tenendo anche conto dell'età anagrafica, del
grado di istruzione e della mancata aderenza a percorsi terapeutico-riabilitativi specifici>>.
In merito alla documentazione sanitaria integrativa, ha evidenziato che gli elementi desumibili dalla stessa non incidono in maniera rilevante sulla valutazione finale, la quale
è omologa a quella cui era già pervenuto nella fase precedente.
Infatti, il C.T.U. ha precisato che <la risonanza magnetica della colonna vertebrale
cervicale, del 9 settembre 2024, evidenzia una semplice protrusione discale a livello C5-
4 C6, senza ernie, senza stenosi del canale, senza segni di compressione midollare e senza
segni di interessamento radicolare, mentre la visita fisiatrica del 21 ottobre 2024 parla
semplicemente di rachialgie persistenti e brachiparestesie (sintomatologia riferita, quindi
anamnestica, in assenza di franca compromissione
funzionale). Per quanto riguarda infine la visita oncologica del 14 gennaio 2025, si assiste
ad una lesione (melanoma irideo) in uno staging cT1b (e cioè in uno stadio iniziale,
superficiale e di piccole dimensioni), già diagnosticata in precedenza (2022), facilmente
eradicabile con opportune terapie, stabile nel tempo, e senza alcuna incidenza funzionale
sulla funzione visiva (visus 10/10 bilateralmente).>>.
Il Consulente ha, altresì, chiarito che <Le differenze valutative rispetto alla consulenza
prodotta in altro giudizio civile (invalidità civile) sono spiegabili proprio alla luce della
diversa natura giuridica e medico-legale delle due prestazioni, che non possono in alcun
modo sovrapporsi.>>.
Viene, dunque, sostanzialmente confermato il quadro patologico già evidenziato sia dalla
Commissione I.N.P.S., sia in sede di consulenza per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., con conseguente esclusione della sussistenza delle condizioni invalidanti legittimanti l'accesso al beneficio previdenziale invocato.
Deve darsi atto, invero, che l'ausiliare d'ufficio ha esposto in modo chiaro e completo,
anche sotto il profilo clinico, le motivazioni per cui le patologie di cui ha sofferto il ricorrente non abbiano raggiunto la gravità affermata in ricorso.
La conclusione del C.T.U., dunque, è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di piena adesione.
In particolare, poi, non può essere presa in considerazione, e non può giustificare l'ulteriore riapertura della fase consulenziale, la documentazione di data successiva all'effettuazione della CTU prodotta da parte ricorrente in allegato alle note di trattazione
5 scritta. Si tratta, invero, di documentazione la cui produzione non è mai stata autorizzata dallo scrivente e in parte non conosciuta da parte opposta che, come tale, non può trovare ingresso in fase decisionale. Detta documentazione, inoltre, risulta ictu oculi non idonea a mutare le condivisibili valutazioni rese dal Consulente d'ufficio, poiché gli atti de quibus
ribadiscono il quadro diagnostico già preso in esame e vagliato criticamente, con considerazioni che questo giudice fa proprie, dal CTU.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata.
4. Quanto alle spese di giudizio, occorre prendere atto del deposito da parte del ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.152 disp. att. c.p.c., sicché nulla va disposto in merito alle stesse.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese relative all'espletata CP_1
C.T.U., le quali saranno liquidate con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5424 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Pt_1
contro l in persona del
[...] Controparte_3
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione avverso l e, per l'effetto, omologa l'esito negativo CP_4
dell'accertamento tecnico preventivo in atti;
2) nulla per spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3) pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con autonomo decreto. CP_1
Salerno, 17.9.2025. Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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