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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 10 gennaio 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr.1749/2024 RG promossa da:
nato il [...] a [...] Parte_1
Janeiro (Brasile) e residente in [...]n. 32/106, Lablon, Rio de Janeiro
(Brasile), cap. 22430;
nato il [...] a [...] Parte_2
Janeiro (Brasile) ed ivi residente in Avenida Macuco n. 518/173, cap. 04523. I ricorrenti sopra indicati sono tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Ciancio ed elettivamente domiciliati unitamente presso il suo Studio sito in Roma, alla Via
Crescenzio n. 76.
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.02.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani, hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana jure sanguinis, per essere discendenti diretti della cittadina
[...]
nata da genitori italiani emigrati in Brasile, nel Comune di San Paolo, in Per_1
data 02.03.1919 dove ha vissuto sino alla decesso avvenuto in Brasile in data
05.10.2003.
Con decreto del 123.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
10.12.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note in sostituzione di udienza il 10/12/2024 insistendo per l'accoglimento del ricorso
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere
e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti sopra indicati;
- e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati notificati il 11/11/2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: Persona_1
figlia di genitori italiani trasferitisi in Brasile, nasceva in Brasile nel Comune di San
Paolo in data 05.10.2023.
si univa in matrimonio con Persona_1 Persona_2
cittadino brasiliano, e dalla loro unione nasceva in Brasile in data 26.02.1944, il figlio
. Persona_3
Dalla unione tra e , nascevano in Brasile Persona_3 Persona_4
due figli
, nato in data [...] (ricorrente) Parte_1
nato in data [...] (ricorrente) Parte_2
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'ava, nata in Brasile in [...] Persona_1
02.03.1919, da genitori italiani e sposatasi in Brasile con cittadino straniero e da quest'ultima al figlio dal quale discendono gli odierni ricorrenti, Persona_3
mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante CP_1
sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”,
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana , figlio di Persona_3 [...]
così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza Per_1
nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia di genitori italiani, non solo ha conservato la Persona_1
cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla al figlio , nato in [...] brasiliana in epoca Persona_3
precostituzionale, il quale l'ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'ava italiana ha trasmesso la cittadinanza Persona_1
ai propri discendenti
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_1
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che nato il [...] a [...] Parte_1
de Janeiro (Brasile)
nato il [...] a [...] Parte_2
de Janeiro (Brasile) sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
• Si comunichi,
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 10 gennaio 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr.1749/2024 RG promossa da:
nato il [...] a [...] Parte_1
Janeiro (Brasile) e residente in [...]n. 32/106, Lablon, Rio de Janeiro
(Brasile), cap. 22430;
nato il [...] a [...] Parte_2
Janeiro (Brasile) ed ivi residente in Avenida Macuco n. 518/173, cap. 04523. I ricorrenti sopra indicati sono tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Ciancio ed elettivamente domiciliati unitamente presso il suo Studio sito in Roma, alla Via
Crescenzio n. 76.
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.02.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani, hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana jure sanguinis, per essere discendenti diretti della cittadina
[...]
nata da genitori italiani emigrati in Brasile, nel Comune di San Paolo, in Per_1
data 02.03.1919 dove ha vissuto sino alla decesso avvenuto in Brasile in data
05.10.2003.
Con decreto del 123.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
10.12.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note in sostituzione di udienza il 10/12/2024 insistendo per l'accoglimento del ricorso
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere
e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti sopra indicati;
- e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati notificati il 11/11/2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: Persona_1
figlia di genitori italiani trasferitisi in Brasile, nasceva in Brasile nel Comune di San
Paolo in data 05.10.2023.
si univa in matrimonio con Persona_1 Persona_2
cittadino brasiliano, e dalla loro unione nasceva in Brasile in data 26.02.1944, il figlio
. Persona_3
Dalla unione tra e , nascevano in Brasile Persona_3 Persona_4
due figli
, nato in data [...] (ricorrente) Parte_1
nato in data [...] (ricorrente) Parte_2
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'ava, nata in Brasile in [...] Persona_1
02.03.1919, da genitori italiani e sposatasi in Brasile con cittadino straniero e da quest'ultima al figlio dal quale discendono gli odierni ricorrenti, Persona_3
mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante CP_1
sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”,
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana , figlio di Persona_3 [...]
così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza Per_1
nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia di genitori italiani, non solo ha conservato la Persona_1
cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla al figlio , nato in [...] brasiliana in epoca Persona_3
precostituzionale, il quale l'ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'ava italiana ha trasmesso la cittadinanza Persona_1
ai propri discendenti
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_1
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che nato il [...] a [...] Parte_1
de Janeiro (Brasile)
nato il [...] a [...] Parte_2
de Janeiro (Brasile) sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
• Si comunichi,
Firenze, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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