Decreto cautelare 4 aprile 2025
Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9725 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09725/2025REG.PROV.COLL.
N. 02719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2719 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 426/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il Cons. RT AR e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri -OMISSIS-, in proprio e in qualità di rappresentanti legali del figlio minore, hanno impugnato di fronte al TAR Lazio il provvedimento della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, con cui veniva decisa la revoca del piano provvisorio di protezione nei confronti del nucleo familiare (provvedimento del 10 maggio 2023, come rettificato e integrato con provvedimento del 7 giugno 2023). Tale programma era stato adottato perché il sig. -OMISSIS-è figlio di un collaboratore di giustizia, a sua volta sotto protezione.
La revoca era motivata dal fatto, che nel corso del programma di protezione, -OMISSIS--OMISSIS-era stato deferito all’Autorità giudiziaria per tentato omicidio, lesioni, minacce. Egli aveva, inoltre, rifiutato il trasferimento in altra località protetta, disposto dall’Amministrazione perché le citate condotte avevano portato al disvelamento della località protetta.
La Procura di Napoli - Direzione Distrettuale antimafia aveva quindi espresso parere favorevole alla revoca della protezione, così come la Direzione nazionale antimafia, in data 2 maggio 2023, aveva ritenuto che le violazioni poste in essere implicassero una necessaria revoca del programma di protezione.
2. Il TAR, con sentenza n. 426 del 2025, ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha, infatti, ritenuto che la decisione della Commissione centrale di revocare il programma fosse stata supportata da un apparato istruttorio e motivazionale idoneo, adeguato ed attuale.
3. I coniugi -OMISSIS-hanno proposto appello, chiedendo la sospensione, in via cautelare, della sentenza e dei provvedimenti impugnati in primo grado e denunciando il periculum che deriverebbe dalle possibili vendette del clan camorristico del quale tanto l’appellante, quanto il padre facevano parte.
Secondo gli appellanti: a ) la sentenza di primo grado richiama pareri favorevoli alla revoca della DDA di Napoli e della DNA che non sarebbero citati nel provvedimento impugnato e non risulterebbero tra gli atti depositati in giudizio; b ) vi sarebbe una violazione dell’art. 13- quater , comma 2, DL n. 8 del 1991, perché non sarebbe stato tenuto conto del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione (che, nelle prospettazioni degli appellanti, sembrerebbe ormai riguardare anche -OMISSIS--OMISSIS-e che sarebbe ancora pienamente in corso); in particolare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2296/2024 confermerebbe l’attendibilità delle dichiarazioni dell’appellante; c ) non sarebbe stato considerato che vi è ancora pericolo per l’intero nucleo familiare, come emergerebbe anche da una nota della DDA di Napoli del 18 dicembre 2023.
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con decreto monocratico n. 1303/2025, l’istanza cautelare è stata accolta, essendo state ritenute prevalenti le esigenze di tutela prospettate da parte appellante, nelle more della decisione collegiale.
5. Con successiva ordinanza collegiale n. 1444/2025, le misure cautelari non sono state confermate, avendo il Collegio ravvisato l’insussistenza del fumus boni iuris .
6. All’udienza del 13 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
Questa Sezione, nell’ordinanza n. 1444/2025 ha già messo in luce che il provvedimento impugnato in primo grado richiama espressamente i pareri della Procura distrettuale di Napoli del 18 aprile 2023 e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 3 maggio 2023, entrambi favorevoli alla revoca delle misure di protezione. Entrambi i pareri sono presenti nel fascicolo del primo grado di giudizio.
Peraltro, a seguito degli approfondimenti istruttori esperiti in primo grado, tanto la DDA della Procura di Napoli (parere 3 giugno 2024), quanto la DNAA (nota del 18 luglio 2024) hanno confermato l’assenza di elementi aggiornati in ordine a profili di rischio degli odierni appellanti.
Deve quindi escludersi che il provvedimento di revoca sia stato adottato senza un’adeguata istruttoria.
8. Quanto al merito della scelta amministrativa, occorre ribadire che -OMISSIS--OMISSIS-, contrariamente a quanto prospettato, non è un collaboratore di giustizia, essendo stato inserito nel programma di protezione (assieme al suo nucleo familiare) in quanto figlio del collaboratore -OMISSIS-.
I fatti che hanno portato alla revoca del programma appaiono di particolare gravità. -OMISSIS--OMISSIS-è, infatti, stato denunciato per tentato omicidio, lesione e minacce in danno di un privato cittadino estraneo al circuito tutorio. Ciò perché il -OMISSIS-, in data 16 marzo 2023, a bordo di un’autovettura su cui viaggiava insieme alla moglie, aveva intenzionalmente cercato di investire l’uomo e, non riuscendovi, lo aveva poi brutalmente pestato, procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni. Il tutto sarebbe avvenuto in seguito a un diverbio tra i figli dei due (i bambini frequentano la stessa classe della scuola elementare).
A seguito di tale vicenda, il Nucleo operativo di protezione riteneva compromessi i requisiti di sicurezza e riservatezza del domicilio protetto e si attivava al fine di collocare -OMISSIS--OMISSIS-e i suoi familiari in una struttura ricettiva sita in un’altra Provincia. Tuttavia il -OMISSIS-rifiutava lo spostamento, asserendo di non voler interrompere il percorso scolastico del figlio.
In tale quadro non può sostenersi che l’Amministrazione abbia fatto cattivo uso della propria discrezionalità amministrativa.
L’art. 13- quater , DL n. 8 del 1991, al comma 2, indica, tra le cause che possono portare alla revoca delle speciali misure di protezione, “ la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell’identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate ”.
Nel caso di specie, l’appellante, attraverso la commissione di un gravissimo reato, ha fatto venir meno la riservatezza del proprio luogo di residenza e si è poi rifiutato di accettare il trasferimento in una diversa località. Tale ultima circostanza, peraltro, induce a dubitare della reale percezione del pericolo provata dagli stessi appellanti.
Ad ogni modo, la valutazione sulla condotta del soggetto sottoposto alle misure protettive ed il giudizio sull’eventuale incompatibilità del comportamento da questi tenuto con il permanere del sistema di tutela rientrano nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, spettando al giudice di verificare se l’esercizio di tale potere valutativo sia aderente ai presupposti normativi, ai dati di fatto ed ai criteri di logica e razionalità (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 10 aprile 2014, n. 1740). Ai fini del mantenimento della protezione speciale, va considerata la responsabilità personale connessa alla oggettiva condotta della persona protetta, ove la stessa risulti incompatibile con la preminente esigenza d’interesse pubblico generale di non vanificare i risultati di contrasto al crimine perseguiti dalle misure, finanziariamente ed organizzativamente costose, adottate ai sensi della disciplina di riferimento (Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2023, n. 8413).
Resta fermo che la revoca delle misure di protezione speciale non fa venir meno la necessaria valutazione circa l’adozione delle ordinarie misure di protezione di competenza dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Inoltre, nel caso in esame, in cui è coinvolto anche un minore, doverosamente è stata disposta anche una segnalazione alla Procura presso il Tribunale dei minori, ai fini di eventuali determinazioni.
9. Alla luce di quanto sopra l’appello si rivela manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido le parti appellanti alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti appellanti e degli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF GR, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
RT AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AR | AF GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.