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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1363/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15254/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1665144910 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1118/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.09.25 Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/insufficiente/ tardivo/ versamento n. 166514/4910 del 26.06.2025 IMU 2020, notificato il 08.08.2025, in merito all'immobile sito nel Comune di Napoli alla Indirizzo_1- Indirizzo_2 SCU: - Sez. PON, Foglio 7, Sub. 08, Cat. A03, Cl 03.
A motivi deduce:
Di avere diritto all'esenzione prima casa ex art. 1, comma 740, L. 160/2019, in quanto l'immobile in questione si identifica con quello nel quale egli ha sempre risieduto in Napoli alla Indirizzo_3 isolato 47 Pi.3, Int.8, strada che ha assunto tale denominazione a seguito di una variazione di toponomastica effettuata dal Comune di Napoli. Precisa che la strada precedentemente si chiamava
Indirizzo_4 – Rione Incis, Isolato 47 ed oggi Indirizzo_4
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Napoli Obiettivo Resistente_1 non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente, a sostegno della circostanza che l'immobile oggetto dell'atto impugnato fosse l'unico immobile posseduto e che lo stesso si identificava con quello indicato nel certificato di residenza, per essere intervenuto un mutamento di toponomastica, ha prodotto il rogito di acquisto di detto immobile nel
2012 da cui risulta i precedente indirizzo, indicato nell'atto impugnato e le esenzioni accordate in quanto prima casa, e il successivo atto di vendita del 2022 del medesimo immobile da cui risulta il diverso indirizzo variato come da certificato di residenza.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Napoli Obiettivo, Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, e condanna NOV al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 350,00 oltre contributo unificato con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15254/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1665144910 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1118/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.09.25 Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/insufficiente/ tardivo/ versamento n. 166514/4910 del 26.06.2025 IMU 2020, notificato il 08.08.2025, in merito all'immobile sito nel Comune di Napoli alla Indirizzo_1- Indirizzo_2 SCU: - Sez. PON, Foglio 7, Sub. 08, Cat. A03, Cl 03.
A motivi deduce:
Di avere diritto all'esenzione prima casa ex art. 1, comma 740, L. 160/2019, in quanto l'immobile in questione si identifica con quello nel quale egli ha sempre risieduto in Napoli alla Indirizzo_3 isolato 47 Pi.3, Int.8, strada che ha assunto tale denominazione a seguito di una variazione di toponomastica effettuata dal Comune di Napoli. Precisa che la strada precedentemente si chiamava
Indirizzo_4 – Rione Incis, Isolato 47 ed oggi Indirizzo_4
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Napoli Obiettivo Resistente_1 non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente, a sostegno della circostanza che l'immobile oggetto dell'atto impugnato fosse l'unico immobile posseduto e che lo stesso si identificava con quello indicato nel certificato di residenza, per essere intervenuto un mutamento di toponomastica, ha prodotto il rogito di acquisto di detto immobile nel
2012 da cui risulta i precedente indirizzo, indicato nell'atto impugnato e le esenzioni accordate in quanto prima casa, e il successivo atto di vendita del 2022 del medesimo immobile da cui risulta il diverso indirizzo variato come da certificato di residenza.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Napoli Obiettivo, Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, e condanna NOV al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 350,00 oltre contributo unificato con attribuzione al procuratore antistatario.