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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8771/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 28/01/1947), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SA NN;
(ROMANIA, 01/01/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_2
SA NN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati Parte_1 Parte_2
nell'anno 2006 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. e Parte_1
la Sig.ra di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Pt_2
di Roma, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di
procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri
anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Stabilire che ciascuno dei ricorrenti provveda autonomamente al proprio
mantenimento, non ricorrendo le condizioni per disporre l'assegno divorzile.
Confermare per il resto le condizioni di separazione del 2006, come
omologate dal Tribunale di Roma con decreto del 24 maggio 2006
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 01/02/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8771/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
01/02/2002 tra (ROMA (RM), 28/01/1947) e Parte_1
(ROMANIA, 01/01/1971) trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Roma al n. 186, Parte I, Anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8771/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 28/01/1947), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SA NN;
(ROMANIA, 01/01/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_2
SA NN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati Parte_1 Parte_2
nell'anno 2006 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. e Parte_1
la Sig.ra di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Pt_2
di Roma, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di
procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri
anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Stabilire che ciascuno dei ricorrenti provveda autonomamente al proprio
mantenimento, non ricorrendo le condizioni per disporre l'assegno divorzile.
Confermare per il resto le condizioni di separazione del 2006, come
omologate dal Tribunale di Roma con decreto del 24 maggio 2006
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 01/02/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8771/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
01/02/2002 tra (ROMA (RM), 28/01/1947) e Parte_1
(ROMANIA, 01/01/1971) trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Roma al n. 186, Parte I, Anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi