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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02203/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00288 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02203/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2203 del 2025, proposto da -OMISSIS-, da sé rappresentata e difesa (art. 23, c.p.a.), con domicilio fisico presso la Segreteria di questo Tribunale e domicilio digitale presso il proprio indirizzo PEC;
contro il Tribunale di Termini Imerese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accesso
ai documenti richiesti dalla ricorrente il 22.10.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 02203/2025 REG.RIC.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha agito per accedere a taluni documenti detenuti dall'intimato
Tribunale.
2. All'udienza camerale indicata in epigrafe, previo avviso sulla possibile inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Coerentemente con l'avviso reso in udienza e con la più recente giurisprudenza della
Sezione (TAR Sicilia, sez. I, 19 gennaio 2026, n. 179), il ricorso è inammissibile per inesistenza della sua “notifica” all'intimata amministrazione.
2. La facoltà di difesa personale delle parti nel giudizio di primo grado sull'accesso agli atti (art. 23, c.p.a.), non esime queste ultime dalla doverosa applicazione della legge processuale.
Essa, per quanto qui rileva, prevede che le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile (art. 39, c. 2, c.p.a.).
Di norma, le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte
(art. 137, c. 1, c.p.c.). Altro soggetto abilitato alla notificazione degli atti processuali
è l'avvocato, nel rispetto dei casi e dei modi di legge (art. 137, c. 6, c.p.c.).
Esse consistono nella “consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi” (art. 137, c.2, c.p.c.). N. 02203/2025 REG.RIC.
La limitazione dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di notificazione è direttamente correlata all'esigenza di certezza alla base di tale forma di trasmissione di atti nell'ambito di un giudizio, di per sé funzionale alla corretta instaurazione del rapporto processuale.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire l'intima relazione tra l'istituto della notificazione e il fondamentale diritto di difesa (“le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e
111 Cost.), sicché necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacienti, non altrimenti surrogabile”; cfr. Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2020, n.
299 e i precedenti ivi menzionati).
A garanzia della menzionata esigenza di certezza vi è la relazione che deve accompagnare ogni atto di notificazione, attestante le attività compiute e, se del caso, il relativo esito (art. 148, c.p.c.).
Poste queste premesse generali, può dirsi più nel dettaglio della notificazione a mezzo
PEC.
Tale attività può essere svolta dall'ufficiale giudiziario (art. 149-bis, c.p.c.) o dall'avvocato (art. 3-bis, l. n. 53/1994). Essi sono tenuti, anche in questo caso, alla redazione della relazione di notificazione (art. 149-bis, c. 4, c.p.c.; art. 3-bis, c. 5, l. n.
53/1994).
La notificazione di un atto giudiziario a mezzo PEC si distingue dall'invio di una PEC
“ordinaria” per tre elementi fondamentali: (i) il mittente, (ii) la presenza della relazione di notificazione, (iii) l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario in pubblici elenchi.
La giurisprudenza amministrativa, uniformandosi all'orientamento già espresso sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 15962/2018), ha affermato che l'invio di un ricorso a mezzo PEC effettuato personalmente dalla parte, in violazione della disciplina di legge sulle notificazioni, costituisca una “notificazione N. 02203/2025 REG.RIC.
inesistente”, vale a dire un atto del tutto inidoneo a produrre alcuno degli effetti tipicamente connessi all'atto di notifica (cfr., T.r.g.a., Trento, 6 maggio 2022, n. 92 e la giurisprudenza ivi richiamata).
È, in effetti, considerata “notificazione inesistente” l'attività che si concreta nella trasmissione di un atto giudiziario “priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, individuati “a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2018, n. 23903).
Dalle precedenti considerazioni discende che il mero invio del ricorso alle controparti operato a mezzo PEC da un soggetto non abilitato allo svolgimento dell'attività di notificazione, come avvenuto nel caso di specie, costituisce un atto del tutto avulso dalla fattispecie “notificazione”.
In altre parole, una simile “notificazione” è inesistente.
Da tale assunto discendono rilevanti conseguenze.
La legge processuale impone di rinnovare la notifica nulla (art. 44, c. 4, c.p.a., nel testo risultante dalla sent. n. 148/2021 della Corte costituzionale).
La notifica nulla si distingue dalla “notifica inesistente” in quanto, nel primo caso, si discute di un atto che – pur avendo violato talune delle disposizioni in materia di notifica – non può dirsi del tutto avulso dalla fattispecie “notificazione”. N. 02203/2025 REG.RIC.
Si pensi, ad esempio, alla notifica di un atto giudiziario alla sede di un'amministrazione dello Stato in luogo del competente ufficio dell'Avvocatura dello
Stato (art. 11, r.d. n. 1611/1933).
La disposizione che consente di sanare la nullità della notifica del ricorso a mezzo della rinnovazione dell'attività di notificazione non può, tuttavia, trovare applicazione con riguardo ad atti di invio del ricorso insuscettibili di essere qualificati in termini di
“notifica” (o, se si preferisce, con riguardo a notificazioni inesistenti).
Un simile assunto è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa anche in epoca successiva alla menzionata sentenza n. 148/2021 della Corte costituzionale
(Cons. St., sez. II, 25 gennaio 2022, n. 492) ed ha trovato applicazione anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta – eccentrica – attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 12 settembre
2022, n. 949).
Sintetizzando: l'unica conseguenza che discende da una “notifica” inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo (vale a dire,
l'amministrazione resistente e almeno un controinteressato, come previsto dall'art. 41,
c. 2, c.p.a.) è l'inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria.
3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato una copia della PEC da quest'ultima inviata all'intimato Tribunale con la quale ha trasmesso copia del presente ricorso.
Un simile invio, in alcun modo riconducibile alle viste previsioni di legge in punto di notifica, non può che essere ritenuto una “notifica inesistente”, con conseguente inammissibilità del ricorso.
4. Stante quanto precede, il ricorso è inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'intimato Tribunale. N. 02203/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio GI, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio GI AT IA N. 02203/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00288 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02203/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2203 del 2025, proposto da -OMISSIS-, da sé rappresentata e difesa (art. 23, c.p.a.), con domicilio fisico presso la Segreteria di questo Tribunale e domicilio digitale presso il proprio indirizzo PEC;
contro il Tribunale di Termini Imerese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accesso
ai documenti richiesti dalla ricorrente il 22.10.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 02203/2025 REG.RIC.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha agito per accedere a taluni documenti detenuti dall'intimato
Tribunale.
2. All'udienza camerale indicata in epigrafe, previo avviso sulla possibile inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Coerentemente con l'avviso reso in udienza e con la più recente giurisprudenza della
Sezione (TAR Sicilia, sez. I, 19 gennaio 2026, n. 179), il ricorso è inammissibile per inesistenza della sua “notifica” all'intimata amministrazione.
2. La facoltà di difesa personale delle parti nel giudizio di primo grado sull'accesso agli atti (art. 23, c.p.a.), non esime queste ultime dalla doverosa applicazione della legge processuale.
Essa, per quanto qui rileva, prevede che le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile (art. 39, c. 2, c.p.a.).
Di norma, le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte
(art. 137, c. 1, c.p.c.). Altro soggetto abilitato alla notificazione degli atti processuali
è l'avvocato, nel rispetto dei casi e dei modi di legge (art. 137, c. 6, c.p.c.).
Esse consistono nella “consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi” (art. 137, c.2, c.p.c.). N. 02203/2025 REG.RIC.
La limitazione dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di notificazione è direttamente correlata all'esigenza di certezza alla base di tale forma di trasmissione di atti nell'ambito di un giudizio, di per sé funzionale alla corretta instaurazione del rapporto processuale.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire l'intima relazione tra l'istituto della notificazione e il fondamentale diritto di difesa (“le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e
111 Cost.), sicché necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacienti, non altrimenti surrogabile”; cfr. Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2020, n.
299 e i precedenti ivi menzionati).
A garanzia della menzionata esigenza di certezza vi è la relazione che deve accompagnare ogni atto di notificazione, attestante le attività compiute e, se del caso, il relativo esito (art. 148, c.p.c.).
Poste queste premesse generali, può dirsi più nel dettaglio della notificazione a mezzo
PEC.
Tale attività può essere svolta dall'ufficiale giudiziario (art. 149-bis, c.p.c.) o dall'avvocato (art. 3-bis, l. n. 53/1994). Essi sono tenuti, anche in questo caso, alla redazione della relazione di notificazione (art. 149-bis, c. 4, c.p.c.; art. 3-bis, c. 5, l. n.
53/1994).
La notificazione di un atto giudiziario a mezzo PEC si distingue dall'invio di una PEC
“ordinaria” per tre elementi fondamentali: (i) il mittente, (ii) la presenza della relazione di notificazione, (iii) l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario in pubblici elenchi.
La giurisprudenza amministrativa, uniformandosi all'orientamento già espresso sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 15962/2018), ha affermato che l'invio di un ricorso a mezzo PEC effettuato personalmente dalla parte, in violazione della disciplina di legge sulle notificazioni, costituisca una “notificazione N. 02203/2025 REG.RIC.
inesistente”, vale a dire un atto del tutto inidoneo a produrre alcuno degli effetti tipicamente connessi all'atto di notifica (cfr., T.r.g.a., Trento, 6 maggio 2022, n. 92 e la giurisprudenza ivi richiamata).
È, in effetti, considerata “notificazione inesistente” l'attività che si concreta nella trasmissione di un atto giudiziario “priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, individuati “a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2018, n. 23903).
Dalle precedenti considerazioni discende che il mero invio del ricorso alle controparti operato a mezzo PEC da un soggetto non abilitato allo svolgimento dell'attività di notificazione, come avvenuto nel caso di specie, costituisce un atto del tutto avulso dalla fattispecie “notificazione”.
In altre parole, una simile “notificazione” è inesistente.
Da tale assunto discendono rilevanti conseguenze.
La legge processuale impone di rinnovare la notifica nulla (art. 44, c. 4, c.p.a., nel testo risultante dalla sent. n. 148/2021 della Corte costituzionale).
La notifica nulla si distingue dalla “notifica inesistente” in quanto, nel primo caso, si discute di un atto che – pur avendo violato talune delle disposizioni in materia di notifica – non può dirsi del tutto avulso dalla fattispecie “notificazione”. N. 02203/2025 REG.RIC.
Si pensi, ad esempio, alla notifica di un atto giudiziario alla sede di un'amministrazione dello Stato in luogo del competente ufficio dell'Avvocatura dello
Stato (art. 11, r.d. n. 1611/1933).
La disposizione che consente di sanare la nullità della notifica del ricorso a mezzo della rinnovazione dell'attività di notificazione non può, tuttavia, trovare applicazione con riguardo ad atti di invio del ricorso insuscettibili di essere qualificati in termini di
“notifica” (o, se si preferisce, con riguardo a notificazioni inesistenti).
Un simile assunto è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa anche in epoca successiva alla menzionata sentenza n. 148/2021 della Corte costituzionale
(Cons. St., sez. II, 25 gennaio 2022, n. 492) ed ha trovato applicazione anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta – eccentrica – attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 12 settembre
2022, n. 949).
Sintetizzando: l'unica conseguenza che discende da una “notifica” inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo (vale a dire,
l'amministrazione resistente e almeno un controinteressato, come previsto dall'art. 41,
c. 2, c.p.a.) è l'inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria.
3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato una copia della PEC da quest'ultima inviata all'intimato Tribunale con la quale ha trasmesso copia del presente ricorso.
Un simile invio, in alcun modo riconducibile alle viste previsioni di legge in punto di notifica, non può che essere ritenuto una “notifica inesistente”, con conseguente inammissibilità del ricorso.
4. Stante quanto precede, il ricorso è inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'intimato Tribunale. N. 02203/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio GI, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio GI AT IA N. 02203/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.