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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/12/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 804 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bosa nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Giuseppina Michela Tilocca, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Macomer nello studio dell'avv. Caterina Culeddu Dore, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.09.2024, ha citato in giudizio, per ottenere la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio, , con cui il 17.04.2007 aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile in i les Escaules (Spagna) e dal quale era stato dichiarato separato con Per_1 decreto di omologa della separazione consensuale depositato da questo Tribunale il 04.06.2012.
1 ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conferma di “quanto stabilito Controparte_1 con il decreto di omologa del 29.05.2012, ed in particolare, accertare e dichiarare dovuta la somma pari ad €. 3.785,00 oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze e sino al saldo”.
All'udienza del 28.01.2025 i coniugi, personalmente comparsi, hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno concordato le seguenti condizioni del divorzio: “1) le parti si impegnano a mettere in vendita l'immobile, di proprietà comune, sito in
Spagna, in Boa dell'Emporda-Girona, impegnandosi a incaricare a tale fine un'agenzia immobiliare – che concordemente individuano nella Fincas Finques Company, CEI Gruppo, Di
Figueres – entro la data del 15.10.2025; 2) il signor si impegna a pagare il debito residuo Pt_1
(già oggetto di precedente rateizzazione) nei confronti della resistente, pari a euro 3.775,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, mediante cessione della propria quota mensile, pari al 50%, del canone di locazione della casa sita in Spagna in Boa dell'Emporda-Girona; 3) qualora al momento della vendita della casa di proprietà comune il debito che il ricorrente ha nei confronti della resistente non sia stato estinto, la signora incasserà parte del prezzo Controparte_1 di vendita spettante al signor fino a concorrenza, e a saldo, del debito residuo;
4) con Pt_1 compensazione integrale delle spese del processo.”.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito al deposito, in data 04.06.2012, del decreto di omologazione della separazione consensuale, sicché ricorrono le condizioni per la pronuncia richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970.
Inoltre, devono essere recepite le condizioni del divorzio concordate dalle parti, in quanto l'accordo ha ad oggetto esclusivamente diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Boadella i les Escaules (Spagna) il 17.04.2007 da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), C.F._2 prende atto che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
1) le parti si impegnano a mettere in vendita l'immobile, di proprietà comune, sito in Spagna, in
Boa dell'Emporda-Girona, impegnandosi a incaricare a tale fine un'agenzia immobiliare –
2 che concordemente individuano nella Fincas Finques Company, CEI Gruppo, Di Figueres – entro la data del 15.10.2025;
2) il signor si impegna a pagare il debito residuo (già oggetto di precedente rateizzazione) Pt_1 nei confronti della resistente, pari a euro 3.775,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, mediante cessione della propria quota mensile, pari al 50%, del canone di locazione della casa sita in Spagna in Boa dell'Emporda-Girona;
3) qualora al momento della vendita della casa di proprietà comune il debito che il ricorrente ha nei confronti della resistente non sia stato estinto, la signora incasserà parte del Controparte_1 prezzo di vendita spettante al signor fino a concorrenza, e a saldo, del debito residuo;
Pt_1
4) con compensazione integrale delle spese del processo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 804 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bosa nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Giuseppina Michela Tilocca, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Macomer nello studio dell'avv. Caterina Culeddu Dore, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.09.2024, ha citato in giudizio, per ottenere la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio, , con cui il 17.04.2007 aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile in i les Escaules (Spagna) e dal quale era stato dichiarato separato con Per_1 decreto di omologa della separazione consensuale depositato da questo Tribunale il 04.06.2012.
1 ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conferma di “quanto stabilito Controparte_1 con il decreto di omologa del 29.05.2012, ed in particolare, accertare e dichiarare dovuta la somma pari ad €. 3.785,00 oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze e sino al saldo”.
All'udienza del 28.01.2025 i coniugi, personalmente comparsi, hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno concordato le seguenti condizioni del divorzio: “1) le parti si impegnano a mettere in vendita l'immobile, di proprietà comune, sito in
Spagna, in Boa dell'Emporda-Girona, impegnandosi a incaricare a tale fine un'agenzia immobiliare – che concordemente individuano nella Fincas Finques Company, CEI Gruppo, Di
Figueres – entro la data del 15.10.2025; 2) il signor si impegna a pagare il debito residuo Pt_1
(già oggetto di precedente rateizzazione) nei confronti della resistente, pari a euro 3.775,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, mediante cessione della propria quota mensile, pari al 50%, del canone di locazione della casa sita in Spagna in Boa dell'Emporda-Girona; 3) qualora al momento della vendita della casa di proprietà comune il debito che il ricorrente ha nei confronti della resistente non sia stato estinto, la signora incasserà parte del prezzo Controparte_1 di vendita spettante al signor fino a concorrenza, e a saldo, del debito residuo;
4) con Pt_1 compensazione integrale delle spese del processo.”.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito al deposito, in data 04.06.2012, del decreto di omologazione della separazione consensuale, sicché ricorrono le condizioni per la pronuncia richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970.
Inoltre, devono essere recepite le condizioni del divorzio concordate dalle parti, in quanto l'accordo ha ad oggetto esclusivamente diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Boadella i les Escaules (Spagna) il 17.04.2007 da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), C.F._2 prende atto che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
1) le parti si impegnano a mettere in vendita l'immobile, di proprietà comune, sito in Spagna, in
Boa dell'Emporda-Girona, impegnandosi a incaricare a tale fine un'agenzia immobiliare –
2 che concordemente individuano nella Fincas Finques Company, CEI Gruppo, Di Figueres – entro la data del 15.10.2025;
2) il signor si impegna a pagare il debito residuo (già oggetto di precedente rateizzazione) Pt_1 nei confronti della resistente, pari a euro 3.775,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, mediante cessione della propria quota mensile, pari al 50%, del canone di locazione della casa sita in Spagna in Boa dell'Emporda-Girona;
3) qualora al momento della vendita della casa di proprietà comune il debito che il ricorrente ha nei confronti della resistente non sia stato estinto, la signora incasserà parte del Controparte_1 prezzo di vendita spettante al signor fino a concorrenza, e a saldo, del debito residuo;
Pt_1
4) con compensazione integrale delle spese del processo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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