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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2024, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6413/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (avv. Di Martino Natale); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (avv. Di Martino Natale); Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: vedi verbale di udienza del 19/11/2024 e accordo di separazione, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/05/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, a Partinico (PA) il 29/05/2015, e che da tale unione erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
02/05/2018), ha dedotto che l'unione coniugale si era irrimediabilmente compromessa e chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e dei rapporti economici tra le parti.
All'udienza del 18/11/2024 si è costituito in giudizio il resistente, le parti sono state sentite e - riuscito vano il tentativo di conciliazione - hanno deciso di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 19/11/2024, poi successivamene integrato con accordo depositato in data 9 dicembre 2024, in questa sede integralmente riportate:
“1) La casa coniugale sita in Trappeto nella via G. Pitrè n. 30 resterà assegnata in favore di affinché possa dimorarvi unitamente ai figli minori, Parte_1 Per_1
( ) e ). CodiceFiscale_1 Per_2 C.F._2
2) I figli minori ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con domicilio prevalente dei medesimi presso la madre.
3) si impegna a corrispondere in favore di un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile per il concorso al mantenimento dei figli minori pari ad € 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo ed entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della stessa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
oltre alle spese straordinarie e sanitarie non rientranti nel S.S.N. come da Protocollo del
Tribunale del 2/7/2019.
4) I figli avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Salvo diverso accordo in melius tra i coniugi, il padre potrà tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal sabato sera alla domenica sera dopo la cena.
Durante l'anno scolastico dal lunedi al venerdi i figli staranno in prevalenza con la mamma, con ampia disponibilità reciproca per il padre a tenere i bambini anche nei pomeriggi infrasettimanali a seconda delle reciproche esigenze.
Le festività e le ferie saranno alternate tra i genitori di comune accordo, ad esempio: Natale,
Pasqua e festività e ponti infra-annuali: una festività alternata per ciascuno. Le ferie estive
(dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) saranno alternate tra i coniugi ogni fine settimana, dal venerdi sera alla domenica sera dopo la cena.
5) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
6) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
7) Le parti chiedono di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Partinico di procedere all'annotazione doll'emittenda sentenza nel relativo registro degli atti di matrimonio per gli incombenti ulteriori (atto di matrimonio trascritto nel registro della stato civile del comune di Partinico al n. 7, parte I, ufficio 1, dell'anno 2015).
8) Le parti ed il procuratore chiedono di liquidare gli onorari dovuti in favore dell'avv. Natale
Di Martino, procuratore di parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello stato, al termine del processo ed emettere il decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la presente fase” (vedi accordo di separazione).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile celebrato a
Partinico (PA) il 29/05/2015 da nata a [...] il Parte_1
19/12/1992, e , nato a [...] il [...], iscritto nei registro Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 7, parte I, dell'anno 2015, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 10/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6413/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (avv. Di Martino Natale); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (avv. Di Martino Natale); Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: vedi verbale di udienza del 19/11/2024 e accordo di separazione, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/05/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, a Partinico (PA) il 29/05/2015, e che da tale unione erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
02/05/2018), ha dedotto che l'unione coniugale si era irrimediabilmente compromessa e chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e dei rapporti economici tra le parti.
All'udienza del 18/11/2024 si è costituito in giudizio il resistente, le parti sono state sentite e - riuscito vano il tentativo di conciliazione - hanno deciso di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 19/11/2024, poi successivamene integrato con accordo depositato in data 9 dicembre 2024, in questa sede integralmente riportate:
“1) La casa coniugale sita in Trappeto nella via G. Pitrè n. 30 resterà assegnata in favore di affinché possa dimorarvi unitamente ai figli minori, Parte_1 Per_1
( ) e ). CodiceFiscale_1 Per_2 C.F._2
2) I figli minori ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con domicilio prevalente dei medesimi presso la madre.
3) si impegna a corrispondere in favore di un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile per il concorso al mantenimento dei figli minori pari ad € 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo ed entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della stessa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
oltre alle spese straordinarie e sanitarie non rientranti nel S.S.N. come da Protocollo del
Tribunale del 2/7/2019.
4) I figli avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Salvo diverso accordo in melius tra i coniugi, il padre potrà tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal sabato sera alla domenica sera dopo la cena.
Durante l'anno scolastico dal lunedi al venerdi i figli staranno in prevalenza con la mamma, con ampia disponibilità reciproca per il padre a tenere i bambini anche nei pomeriggi infrasettimanali a seconda delle reciproche esigenze.
Le festività e le ferie saranno alternate tra i genitori di comune accordo, ad esempio: Natale,
Pasqua e festività e ponti infra-annuali: una festività alternata per ciascuno. Le ferie estive
(dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) saranno alternate tra i coniugi ogni fine settimana, dal venerdi sera alla domenica sera dopo la cena.
5) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
6) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
7) Le parti chiedono di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Partinico di procedere all'annotazione doll'emittenda sentenza nel relativo registro degli atti di matrimonio per gli incombenti ulteriori (atto di matrimonio trascritto nel registro della stato civile del comune di Partinico al n. 7, parte I, ufficio 1, dell'anno 2015).
8) Le parti ed il procuratore chiedono di liquidare gli onorari dovuti in favore dell'avv. Natale
Di Martino, procuratore di parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello stato, al termine del processo ed emettere il decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la presente fase” (vedi accordo di separazione).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile celebrato a
Partinico (PA) il 29/05/2015 da nata a [...] il Parte_1
19/12/1992, e , nato a [...] il [...], iscritto nei registro Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 7, parte I, dell'anno 2015, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 10/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.