Art. 9.
Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625 , con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge, hanno efficacia sino al 31 dicembre 1969.
Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625 , con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge, hanno efficacia sino al 31 dicembre 1969.