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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6206/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6206/2022 R.G. LAVORO
TRA
, C.F. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv.to Biagio Sagliocco, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, CF , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.05.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto che a seguito di procedimento per Atpo iscritto al numero R.G. 6165/2020 presso il Tribunale di Napoli Nord, aveva ottenuto decreto di omologa positivo dell'11.12.2021 con concessione dell'assegno d'invalidità civile, con decorrenza dal 01.12.2020; che a seguito della notifica dell'omologa - in uno all'AP 70 - CP_ del 5.01.2022, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione previdenziale, decorsi
120 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Tanto premesso ha chiesto di “accertare/dichiarare il diritto del sig. , a beneficiare Parte_1 delle prestazioni (ratei maturati e non riscossi) di cui alla legge 118/71 (invalidità civile 74%), a decorrere da Dicembre/2020, così come riconosciuto nel D.O. e per effetto di ciò condannare l' CP_1
a corrispondere e liquidare la prestazione de quo fino all'effettivo soddisfo, così come da Decreto omologa del procedimento per ATP n.r.g. 6165/2020”, vinte le spese di lite con attribuzione. CP_ Instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza per aver dato esecuzione al decreto di omologa in data 03.05.2022, con liquidazione degli arretrati per un importo pari ad € 4.839,80 e con il pagamento della prestazione il
20.05.2022 nei termini di legge e comunque prima della notifica del ricorso. Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese di giudizio.
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 19.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento da parte dell' dei ratei oggetto di domanda, e CP_1 ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, essendo il pagamento intervenuto oltre il termine di 120 giorni dopo la notifica del decreto di omologa e del modello AP70 e comunque dopo il deposito del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione del procuratore costituito di parte ricorrente e della documentazione depositata deve ritenersi che il pagamento della prestazione (cfr. modello TE08 del 3.05.2022; stampa specifica pagamento rateo maggio 2022), abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessata materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723;
Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso di specie la domanda risulta fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto ad ottenere la prestazione richiesta. Rilevato che il pagamento della prestazione è avvenuto in data 20.05.2022, dopo il deposito e la notifica del ricorso giudiziario (17.05.2022), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.300,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6206/2022 R.G. LAVORO
TRA
, C.F. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv.to Biagio Sagliocco, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, CF , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.05.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto che a seguito di procedimento per Atpo iscritto al numero R.G. 6165/2020 presso il Tribunale di Napoli Nord, aveva ottenuto decreto di omologa positivo dell'11.12.2021 con concessione dell'assegno d'invalidità civile, con decorrenza dal 01.12.2020; che a seguito della notifica dell'omologa - in uno all'AP 70 - CP_ del 5.01.2022, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione previdenziale, decorsi
120 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Tanto premesso ha chiesto di “accertare/dichiarare il diritto del sig. , a beneficiare Parte_1 delle prestazioni (ratei maturati e non riscossi) di cui alla legge 118/71 (invalidità civile 74%), a decorrere da Dicembre/2020, così come riconosciuto nel D.O. e per effetto di ciò condannare l' CP_1
a corrispondere e liquidare la prestazione de quo fino all'effettivo soddisfo, così come da Decreto omologa del procedimento per ATP n.r.g. 6165/2020”, vinte le spese di lite con attribuzione. CP_ Instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza per aver dato esecuzione al decreto di omologa in data 03.05.2022, con liquidazione degli arretrati per un importo pari ad € 4.839,80 e con il pagamento della prestazione il
20.05.2022 nei termini di legge e comunque prima della notifica del ricorso. Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese di giudizio.
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 19.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento da parte dell' dei ratei oggetto di domanda, e CP_1 ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, essendo il pagamento intervenuto oltre il termine di 120 giorni dopo la notifica del decreto di omologa e del modello AP70 e comunque dopo il deposito del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione del procuratore costituito di parte ricorrente e della documentazione depositata deve ritenersi che il pagamento della prestazione (cfr. modello TE08 del 3.05.2022; stampa specifica pagamento rateo maggio 2022), abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessata materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723;
Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso di specie la domanda risulta fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto ad ottenere la prestazione richiesta. Rilevato che il pagamento della prestazione è avvenuto in data 20.05.2022, dopo il deposito e la notifica del ricorso giudiziario (17.05.2022), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.300,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano