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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8149/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Abbate e Delia Orsillo e Parte_1 con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ippolito Matano e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.09.2019, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato assunto dalla a far data dal 14.11.2018 Controparte_1
con contratto a tempo determinato full time con scadenza al 05.02.2019, specificando, tuttavia, di aver iniziato, di fatto, a lavorare per la cooperativa resistente già in data
10.11.2018, senza ricevere regolare inquadramento assistenziale e previdenziale;
deduceva di aver lavorato alle dipendenze della resistente con qualifica di operatore socio-educativo e con inquadramento secondo il livello 3 del CCNL Istituzioni Socio Assistenziali ANFFAS per associazioni famiglie subnormali.
Circa le proprie mansioni, affermava di essersi occupato, sin dal 10.11.2018, senza soluzione di continuità, dei ragazzi minorenni presenti in struttura, occupandosi della preparazione dei loro pasti, della sorveglianza e dell'organizzazione di momenti di svago, organizzando anche uscite di gruppo, specificando, con riferimento agli orari di lavoro, di aver osservato, sin dal 10.11.2018 e senza soluzione di continuità, il seguente orario di lavoro in turni: dalle
20,00 alle 8,00 per quattro volte a settimana, dal lunedì alla domenica per i mesi di novembre e dicembre 2018, mentre dal gennaio 2019 e sino alla fine del rapporto di lavoro, dalle 8,00 del lunedì sino alle 8,00 del martedì, dalle 8,00 del mercoledì alle 8,00 del giovedì, dalle 8,00 del venerdì alle 8,00 del sabato, dalle 8,00 della domenica alle 8,00 del lunedì per tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica.
Affermava, tuttavia, che, sin dall'inizio del rapporto, sarebbe stato tenuto a firmare all'ingresso ed all'uscita da lavoro dei fogli presenze predisposti dalla cooperativa “nei quali era riportato un monte ore inferiore rispetto ai giorni ed alle ore di lavoro effettivamente prestate dal ricorrente”
Con riferimento alla retribuzione, esponeva di aver percepito euro 250,00 per il mese di novembre 2018 e per il mese di dicembre 2018 la paga in contanti di euro 500,00 e lamentava di non aver ricevuto nulla a titolo di mensilità relativamente ai mesi di gennaio e febbraio
2019; precisava, infine, che il contratto sarebbe scaduto in data 05.02.2019 e che nulla avrebbe percepito a titolo di TFR.
Aggiungeva che “solo in data 19.02.2019, dopo la scadenza del termine e, dunque, a rapporto di lavoro formalmente interrotto”, avrebbe ricevuto lettera di licenziamento in tronco per presunte violazioni disciplinari, “mai preventivamente contestate” (cfr. ricorso).
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente affermava di essere creditore della somma complessiva di euro 15.153,21, di cui euro 14.691,07 a titolo di differenze retributive, straordinario, tredicesima, ferie non godute, permessi non goduti, festività ed euro 462,14 a titolo di TFR e concludeva chiedendo di “- accertare che tra l'istante e la convenuta CP_1
si è costituito e svolto un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato per il periodo e con le modalità dedotte in narrativa e dichiarare, pertanto, il diritto dell'istante ad essere inquadrato alle dipendenze della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., quale operatore professionale nel livello invocato sin dal 10.11.2018 ed al corrispondente trattamento economico e per l'effetto condannare altresì la
[...]
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., sig. elettivamente domiciliato presso la sede legale della stessa in Parte_2
IA (CE) alla via Santa Caterina n. 14, al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma € 15.153,21 a titolo di differenze paga, di cui € € 462,14 a titolo di TFR, in conformità ai conteggi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso ed in virtù della normativa contrattuale invocata, nonché ex art. 36 della Costituzione, oltre interessi e rivalutazioni come per legge. - Accertare la violazione delle sopra richiamate prescrizioni del d.lgs. 81/2015 e della
l. 96/2018, in applicazione delle relative sanzioni ivi previste, dichiarare costituitosi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., sin dalla data Controparte_2 di accertamento dell'avvenuta violazione e, per l'effetto, ordinare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., sig.
[...] Parte_2 elettivamente domiciliato presso la sede legale della stessa in IA (CE) alla via Santa Caterina
n. 14, l'immediato ripristino del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze in favore del ricorrente, con inquadramento dello stesso nel corrispondente livello contrattuale previsto dal CCNL applicato previa, se del caso, dichiarazione di nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato successivamente alla scadenza del contratto;
- condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., sig.
[...] Parte_2 elettivamente domiciliato presso la sede legale della stessa in IA (CE) alla via Santa Caterina
n. 14, al pagamento in favore del ricorrente, anche a titolo risarcitorio, di 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione […]” con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso
[...]
e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Venendo al merito, è opportuno procedere a una disamina disgiunta delle articolate richieste contenute in ricorso e poste alla base del petitum. Al riguardo, va preliminarmente rilevato che il contratto sottoscritto con la società resistente, come risulta dalla documentazione in atti, ha avuto decorrenza dal 14.11.2018 al
05.02.2019 (cfr. allegato n. 1 delle produzioni di entrambe le parti).
Così, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro di natura subordinata, entro tali limiti di durata, è circostanza, oltre che incontestata, provata per tabulas; ancora, l'esistenza del rapporto di lavoro, nelle modalità descritte dall'istante, seppur genericamente e limitatamente all'intervallo di tempo fino al dicembre 2018, risulta confermata dai testi escussi.
Ciò premesso, le richieste del ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società resistente, in qualità di operatore socio-educativo, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato, ovvero a partire dal 10.11.2018.
Al riguardo, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati.
Ed, invero, l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione per il periodo di lavoro che va dal 10.11.2018 al 13.11.2018 (data in cui veniva sottoscritto il contratto di lavoro dalle parti in relazione al periodo
“contrattualizzato” dal 14.11.2018 al 05.02.2019, cfr. allegato n. 1 della produzione di parte resistente), né tantomeno il diritto ad ottenere le differenze a vario titolo rivendicate in ricorso, che lo stesso assume non siano state corrisposte nel corso di rapporto di lavoro
(lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti e festività).
Più specificamente, con riferimento al segmento temporale dal 10.11.2018 al 13.11.2018, nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
Tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, neppure può ritenersi raggiunta la prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Ed, invero, i testi – escussi alle udienze del 19.01.2023 e del 23.01.2025 – non riferiscono elementi sufficienti a sostegno di quanto dedotto in ricorso;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti.
Più specificamente, la teste – escussa all'udienza del 19.01.2023 – per quanto qui Tes_1 rileva, ha dichiarato: “ADR: “Io ed il ricorrente siamo stati colleghi di lavoro. Ho avuto una controversia contro la resistente, oggi definita con sentenza. Specifico di aver lavorato presso la resistente dal settembre al dicembre 2018. Io ho iniziato prima del ricorrente e sono andata via prima di lui. Lui è andato via un mese circa dopo di me. Io ero la responsabile della struttura, gestendo anche
i turni dei dipendenti, e lavoravo come assistente sociale;
il ricorrente lavorava come educatore e mi aiutava anche per quanto riguarda la parte gestionale e burocratica della struttura. Le sue mansioni riguardavano anche la gestione della casa- famiglia e contemplavano anche la preparazione dei pasti, nonché gite esterne. In un primo momento, per i primi mesi, ha osservato l'orario notturno, iniziando alle 20,00 e terminando il proprio turno alle 8,00 del mattino. Dopo, invece, ha cambiato turno
(comunque di 12 ore) dalle 8,00 del mattino alle 20,00. Io, in quanto responsabile della struttura, ero
a conoscenza e mi occupavo della gestione dei turni;
lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle Testim 15,00”; “Specifico che il ricorrente mi aiutava nella parte amministrativa nelle ore in cui io ero presente;
in ogni caso, svolgeva le mansioni di educatore, nel pomeriggio occupandosi dei laboratori etc.”; ADR: “In struttura c'era un registro, vidimato dalla Procura presso il Tribunale dei
Minorenni di Napoli, in cui venivano indicati dai dipendenti tutti gli orari di ingresso e di uscita, con firma. Tuttavia, gli stessi non sempre corrispondevano a realtà. Il sig. infatti, a volte ci Pt_2 chiedeva di riportare un orario diverso (di 6 ore anziché 12), in caso di controlli”. ADR: “Io sono andata via prima, ma ho continuato a sentire il ricorrente dato che è stato difficile andare via dalla struttura. Per questo, siamo rimasti in contatto”. ADR: “Per un periodo io, il ricorrente ed altri educatori non siamo stati contrattualizzati. Credo che, nel caso del ricorrente, si sia trattato di una decina di giorni. Si trattava di un periodo di prova non retribuito. Preciso che erano i signori Pt_2
e ad occuparsi dell'organizzazione del lavoro”. CP_3
Ancora, l'altra teste, – escussa all'udienza del 23.01.2025 – ha dichiarato: Testimone_3
“ADR: “Conosco il ricorrente perché per pochi mesi siamo stati colleghi di lavoro in quanto abbiamo lavorato presso la resistente;
io, in particolare, ho lavorato presso la resistente dall'ottobre al dicembre
2018. Specifico che attualmente non ho alcuna controversia pendente nei confronti della resistente.
Io lavoravo come educatrice professionale ed il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni”; ADR: “La signora era colei che dava indicazioni sul lavoro sia a me che al ricorrente;
ella era Tes_1 coordinatrice e responsabile della struttura. In ogni caso, posso riferire che la signora era Parte_3 presente per osservare e controllare il nostro operato. Il marito, invece, veniva raramente”; ADR:
“Facevamo dei turni al mattino ed al pomeriggio oppure di pomeriggio e notte (dalle 14,00 fino alle
8,00 del giorno dopo). Di solito i turni erano di 12 ore o di 18 ore. Erano turni molto alternati che venivano gestiti a rotazione;
io ed un'altra ragazza facevamo perlopiù il turno mattutino, mentre il ricorrente più spesso il turno notturno, ma a volte facevo anche il turno notturno. Noi davamo la disponibilità e ci si organizzava tenendo comunque conto che eravamo in pochi. Di solito avevamo il giorno di riposo a rotazione – potevano essere, in particolare, uno o due a settimana – successivamente al turno notturno. Voglio precisare che prima che arrivasse il ricorrente io e la collega di cui sopra facevamo più spesso il turno notturno;
da quando era arrivato lui, lui faceva perlopiù il turno notturno e noi quello mattutino. Ricordo, ancora, che il ricorrente spesso faceva il turno notturno tre
o quattro notti di fila, senza il giorno di riposo successivo”. ADR: “Per rilevare le presenze c'era il registro operatori per registrare l'inizio e la fine del turno, sebbene lo stesso non rispecchiasse l'orario effettivo, poiché noi lavoravamo di più rispetto a quanto risultasse dal sistema, dato che non poteva, ad esempio, risultare che facessimo il pomeriggio e la notte insieme”; ADR: “Sono stata pagata 200 o
300 euro a mano, ma per il resto non ho mai ricevuto altri pagamenti;
ciononostante, ho deciso di non intraprendere alcuna controversia, dato che ho preferito andare avanti nella mia vita”. ADR: “La collega con cui lavoravo si chiama IA Affabile”. Entrambe le testimoni riferiscono di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi, limitandosi a riportare elementi di cui le stesse non avevano una conoscenza chiara e diretta.
In particolare, con riferimento alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, le dichiarazioni della teste appaiono del tutto insufficienti e generiche, Tes_1
nonché – almeno parzialmente – valutative (ADR: “Per un periodo io, il ricorrente ed altri educatori non siamo stati contrattualizzati. Credo che, nel caso del ricorrente, si sia trattato di una decina di giorni. Si trattava di un periodo di prova non retribuito […]).
Con riguardo alle modalità ed agli orari osservati, va evidenziato che, sotto il profilo temporale, entrambe le testimoni hanno riferito di aver lavorato alle dipendenze della resistente solamente fino al dicembre 2018 ed, ancora, che non vi era piena corrispondenza tra i turni alle stesse assegnati e quelli, invece, osservati dal ricorrente.
Sia che riferiscono, infatti, che i loro turni di lavoro erano Tes_1 Testimone_3
previsti nella fascia mattutina (dalle 8,00 alle 15,00 nel caso di e quello definito Tes_1 come “mattutino” nel caso di ); essi, pertanto, non coincidevano con i Testimone_3
turni notturni, che le stesse testimoni riferiscono essere stati osservati dal ricorrente con maggiore frequenza.
Le testimoni, pertanto, non erano presenti nell'arco del turno lavorativo del ricorrente e, di conseguenza, le loro dichiarazioni non possono essere considerate significative, essendo la loro conoscenza dei fatti circoscritta alle sporadiche occasioni in cui – come si ricava dal tenore delle testimonianze – le stesse hanno condiviso il turno con il ricorrente.
Ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo, non essendo emerso l'espletamento di un rapporto di lavoro nei termini indicati dal ricorrente.
Ancora, per le stesse ragioni, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie e/o permessi non goduti, in considerazione, cioè, della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Viceversa, competeva al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione, scaturente dal rapporto de quo.
Al contrario, escluse le somme che il ricorrente ha ammesso aver percepito, nessuna prova di pagamento è stata offerta dalla parte convenuta.
L'attore invoca l'applicazione del contratto collettivo di settore.
Sul punto, si rammenta che i contratti collettivi di categoria sono vincolanti solo per coloro che hanno l'obbligo di rispettarli, vuoi perché iscritti alle organizzazioni sindacali che li hanno stipulati, vuoi perché vi hanno prestato adesione in modo esplicito ovvero per fatti concludenti.
Nella specie, l'istante non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che la convenuta fosse tenuta al rispetto dell'invocato contratto collettivo nazionale.
Di conseguenza, la disciplina collettiva può servire a questa giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
Ed, infatti, come è noto, la giurisprudenza, ormai consolidata, riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Nell'individuare la retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice tuttavia, pur potendo utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore applicabile, non può attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali retribuiti, tredicesima mensilità (vedi in Cass. 8 agosto 2000, n. 10465; Cass. Sez. Un. n.
38/2001).
Pertanto, la retribuzione spettante al ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel livello D1 del CCNL Istituzioni Socio Assistenziali ANFFAS per associazioni famiglie subnormali – in assenza di specifica contestazione sul punto da parte della società resistente (cfr. pagina 6 della memoria difensiva), andrà calcolata utilizzando come parametro tariffario le tabelle allegate al contratto di categoria.
Va, poi, affermato il diritto del ricorrente, nei limiti di quanto emerso nel corso del giudizio, al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di tredicesima mensilità e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Al riguardo, va precisato che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Tali conclusioni, a ben vedere, si impongono anche in considerazione del fatto che la società datrice di lavoro non ha fornito la prova di aver ottemperato al pagamento delle spettanze dovute al ricorrente ed indicate nel ricorso introduttivo del giudizio né ha assolto il proprio onere di contestazione specifica;
la medesima, pertanto, va condannata al pagamento delle somme richieste.
Del resto, la mancata difesa del convenuto sul punto, laddove gravato del relativo onere probatorio, comporta già di per sé solo l'accoglimento della domanda.
E, invero, la società resistente va dichiarata decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 208 c.p.c., non avendo fornito la prova circa l'intervenuta citazione testimoniale per le udienze del
24.03.2022 e del 19.01.2023, come ammesso dalla stessa parte resistente all'udienza del
28.11.2023 (cfr. verbale d'udienza).
Al riguardo, va osservato che il provvedimento di rinvio in prosieguo prova alle udienze appena richiamate risulta ritualmente comunicato alla parte resistente dalla Cancelleria e, ancora, che la suddetta parte neppure ha fornito la prova di essere incorsa in detta decadenza per una “causa ad essa non imputabile”.
Al contrario, non solo parte alla parte resistente era stata debitamente comunicato il provvedimento di rinvio in prosieguo prova, ma detto rinvio era stato congruo, tale, cioè, da comportare una diligente attività innanzitutto di citazione dei testimoni, che il difensore non ha dato prova di aver effettuato, incorrendo altresì nella decadenza prevista dall'art. 104 disp. att. c.p.c., ma anche una diligente attività organizzativa da parte dello stesso difensore.
Ne consegue che la società resistente, in assenza di qualsivoglia difesa e/o di deduzione sul punto, essendosi genericamente limitata a contestare l'assunto attoreo in ordine alla pretesa azionata, senza, tuttavia, offrire alcuna prova sul punto – come era suo onere – va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di tali voci.
Così, venendo alla quantificazione delle spettanze retributive in questa sede riconosciute, sulla base della documentazione prodotta e dei conteggi allegati al ricorso – i quali appaiono corretti ed immuni da vizi (specificando, tuttavia, che la retribuzione relativa al mese di febbraio deve essere calcolata considerando l'apposizione del termine del 05.02.2019 e, dunque, entro tali limiti temporali) ed, in quanto condivisi dalla giudicante, si pongono alla base del presente pronunciamento – al ricorrente spetta la complessiva somma, calcolata anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., pari ad euro 5.821,31 (di cui euro 365,67 per TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), fatto salvo quanto già eventualmente percepito (cfr. sul punto pagina 6 della memoria difensiva) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Passando all'esame della domanda volta ad accertare la nullità del termine apposto al contratto stipulato, avendo il ricorrente impugnato lo stesso, chiedendone la conversione in contratto a tempo indeterminato, va, innanzitutto, precisato che il contratto di lavoro a termine esaminando, rientra, ratione temporis, nell'ambito di operatività del d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018, che ha eliminato il riferimento alle “a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”, quali condizioni alternative per giustificare il ricorso al contratto a termine.
Ebbene, viene in rilevo a tal proposito la norma di diritto intertemporale rappresentata dall'art. 1 comma 2 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, a mente del quale “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
Alla luce del tenore letterale di tale disposizione, ad avviso di questa giudicante, al fine di individuare la disciplina applicabile, non può che aversi riguardo alla data della sottoscrizione del contratto, che, nel caso di specie, interveniva in data 13.11.2018.
Ne deriva, dunque, l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 19 ratione temporis applicabile.
Sul punto, va evidenziato che parte ricorrente deduce la nullità del contratto a termine facendo richiamo all'art. 22 CCNL Istituzioni Socio Assistenziali ANFFAS.
Va, tuttavia, osservato che, al riguardo, il ricorrente, in modo del tutto generico ed assertivo, si limita ad affermare l'applicabilità di detta disciplina, senza, tuttavia, spiegare ed allegare, nel caso specifico, le ragioni per cui la stessa troverebbe applicazione, né tantomeno invocarne la diretta applicabilità o chiedere di provarla.
La previsione pattizia richiamata, peraltro, risulta riconducibile al CCNL 2010-2012 del
31.07.2012 (cfr. sul punto allegato n. 7 della produzione di parte ricorrente), utilizzato, nella fattispecie in esame, per le ragioni in precedenza illustrate, unicamente come parametro di riferimento per il calcolo della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., in assenza di elementi di prova tali da far ritenere che la convenuta fosse tenuta al rispetto dell'invocato contratto collettivo nazionale.
Del resto, parte ricorrente nulla ha provato circa l'applicabilità della disposizione richiamata
– risalente nel tempo – alla fattispecie in esame ratione temporis, anche alla luce delle previsioni pattizie di settore intervenute successivamente, tenuto conto altresì del generico richiamo alla disciplina di settore contenuto nel contratto, versato in atti da entrambe le parti (cfr. allegato n. 1 delle produzioni).
Del resto, la richiamata disposizione di cui al CCNL 2010-2012 appare meramente esemplificativa della disciplina legislativa coeva a tale contratto collettivo, rappresentata dal d.lgs. n. 368/2001.
Trova, invece, applicazione la disciplina di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018, ratione temporis applicabile al caso in esame.
Pertanto, la relativa domanda va rigettata, non potendosi applicare il richiamato art. 22
CCNL alla fattispecie in esame, con assorbimento dell'ulteriore questione concernente il licenziamento irrogato con lettera del 22.03.2019. Lo stesso è, infatti, da considerarsi inefficace, essendo intervenuto successivamente alla scadenza del contratto a termine;
conseguentemente, la domanda relativa all'impugnativa di licenziamento non può essere accolta, dovendosi considerare il rapporto interrotto in data
05.02.2019, ovvero nella data della sua naturale scadenza, ovvero quella contrattualmente stabilita.
Considerato il parziale accoglimento le spese sono compensate per la metà e per la restante parte poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza;
esse si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di euro 5.821,31 (di cui euro 365,67 per TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), fatto salvo quanto già eventualmente percepito, per le ragioni di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
b) rigetta il ricorso nella parte restante;
c) compensa le spese per metà;
d) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Dario Abbate e Delia Orsillo, dichiaratisi anticipatari.
S. Maria C.V., 18.11.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8149/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Abbate e Delia Orsillo e Parte_1 con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ippolito Matano e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.09.2019, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato assunto dalla a far data dal 14.11.2018 Controparte_1
con contratto a tempo determinato full time con scadenza al 05.02.2019, specificando, tuttavia, di aver iniziato, di fatto, a lavorare per la cooperativa resistente già in data
10.11.2018, senza ricevere regolare inquadramento assistenziale e previdenziale;
deduceva di aver lavorato alle dipendenze della resistente con qualifica di operatore socio-educativo e con inquadramento secondo il livello 3 del CCNL Istituzioni Socio Assistenziali ANFFAS per associazioni famiglie subnormali.
Circa le proprie mansioni, affermava di essersi occupato, sin dal 10.11.2018, senza soluzione di continuità, dei ragazzi minorenni presenti in struttura, occupandosi della preparazione dei loro pasti, della sorveglianza e dell'organizzazione di momenti di svago, organizzando anche uscite di gruppo, specificando, con riferimento agli orari di lavoro, di aver osservato, sin dal 10.11.2018 e senza soluzione di continuità, il seguente orario di lavoro in turni: dalle
20,00 alle 8,00 per quattro volte a settimana, dal lunedì alla domenica per i mesi di novembre e dicembre 2018, mentre dal gennaio 2019 e sino alla fine del rapporto di lavoro, dalle 8,00 del lunedì sino alle 8,00 del martedì, dalle 8,00 del mercoledì alle 8,00 del giovedì, dalle 8,00 del venerdì alle 8,00 del sabato, dalle 8,00 della domenica alle 8,00 del lunedì per tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica.
Affermava, tuttavia, che, sin dall'inizio del rapporto, sarebbe stato tenuto a firmare all'ingresso ed all'uscita da lavoro dei fogli presenze predisposti dalla cooperativa “nei quali era riportato un monte ore inferiore rispetto ai giorni ed alle ore di lavoro effettivamente prestate dal ricorrente”
Con riferimento alla retribuzione, esponeva di aver percepito euro 250,00 per il mese di novembre 2018 e per il mese di dicembre 2018 la paga in contanti di euro 500,00 e lamentava di non aver ricevuto nulla a titolo di mensilità relativamente ai mesi di gennaio e febbraio
2019; precisava, infine, che il contratto sarebbe scaduto in data 05.02.2019 e che nulla avrebbe percepito a titolo di TFR.
Aggiungeva che “solo in data 19.02.2019, dopo la scadenza del termine e, dunque, a rapporto di lavoro formalmente interrotto”, avrebbe ricevuto lettera di licenziamento in tronco per presunte violazioni disciplinari, “mai preventivamente contestate” (cfr. ricorso).
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente affermava di essere creditore della somma complessiva di euro 15.153,21, di cui euro 14.691,07 a titolo di differenze retributive, straordinario, tredicesima, ferie non godute, permessi non goduti, festività ed euro 462,14 a titolo di TFR e concludeva chiedendo di “- accertare che tra l'istante e la convenuta CP_1
si è costituito e svolto un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato per il periodo e con le modalità dedotte in narrativa e dichiarare, pertanto, il diritto dell'istante ad essere inquadrato alle dipendenze della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., quale operatore professionale nel livello invocato sin dal 10.11.2018 ed al corrispondente trattamento economico e per l'effetto condannare altresì la
[...]
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., sig. elettivamente domiciliato presso la sede legale della stessa in Parte_2
IA (CE) alla via Santa Caterina n. 14, al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma € 15.153,21 a titolo di differenze paga, di cui € € 462,14 a titolo di TFR, in conformità ai conteggi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso ed in virtù della normativa contrattuale invocata, nonché ex art. 36 della Costituzione, oltre interessi e rivalutazioni come per legge. - Accertare la violazione delle sopra richiamate prescrizioni del d.lgs. 81/2015 e della
l. 96/2018, in applicazione delle relative sanzioni ivi previste, dichiarare costituitosi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., sin dalla data Controparte_2 di accertamento dell'avvenuta violazione e, per l'effetto, ordinare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., sig.
[...] Parte_2 elettivamente domiciliato presso la sede legale della stessa in IA (CE) alla via Santa Caterina
n. 14, l'immediato ripristino del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze in favore del ricorrente, con inquadramento dello stesso nel corrispondente livello contrattuale previsto dal CCNL applicato previa, se del caso, dichiarazione di nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato successivamente alla scadenza del contratto;
- condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., sig.
[...] Parte_2 elettivamente domiciliato presso la sede legale della stessa in IA (CE) alla via Santa Caterina
n. 14, al pagamento in favore del ricorrente, anche a titolo risarcitorio, di 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione […]” con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso
[...]
e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Venendo al merito, è opportuno procedere a una disamina disgiunta delle articolate richieste contenute in ricorso e poste alla base del petitum. Al riguardo, va preliminarmente rilevato che il contratto sottoscritto con la società resistente, come risulta dalla documentazione in atti, ha avuto decorrenza dal 14.11.2018 al
05.02.2019 (cfr. allegato n. 1 delle produzioni di entrambe le parti).
Così, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro di natura subordinata, entro tali limiti di durata, è circostanza, oltre che incontestata, provata per tabulas; ancora, l'esistenza del rapporto di lavoro, nelle modalità descritte dall'istante, seppur genericamente e limitatamente all'intervallo di tempo fino al dicembre 2018, risulta confermata dai testi escussi.
Ciò premesso, le richieste del ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società resistente, in qualità di operatore socio-educativo, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato, ovvero a partire dal 10.11.2018.
Al riguardo, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati.
Ed, invero, l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione per il periodo di lavoro che va dal 10.11.2018 al 13.11.2018 (data in cui veniva sottoscritto il contratto di lavoro dalle parti in relazione al periodo
“contrattualizzato” dal 14.11.2018 al 05.02.2019, cfr. allegato n. 1 della produzione di parte resistente), né tantomeno il diritto ad ottenere le differenze a vario titolo rivendicate in ricorso, che lo stesso assume non siano state corrisposte nel corso di rapporto di lavoro
(lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti e festività).
Più specificamente, con riferimento al segmento temporale dal 10.11.2018 al 13.11.2018, nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
Tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, neppure può ritenersi raggiunta la prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Ed, invero, i testi – escussi alle udienze del 19.01.2023 e del 23.01.2025 – non riferiscono elementi sufficienti a sostegno di quanto dedotto in ricorso;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti.
Più specificamente, la teste – escussa all'udienza del 19.01.2023 – per quanto qui Tes_1 rileva, ha dichiarato: “ADR: “Io ed il ricorrente siamo stati colleghi di lavoro. Ho avuto una controversia contro la resistente, oggi definita con sentenza. Specifico di aver lavorato presso la resistente dal settembre al dicembre 2018. Io ho iniziato prima del ricorrente e sono andata via prima di lui. Lui è andato via un mese circa dopo di me. Io ero la responsabile della struttura, gestendo anche
i turni dei dipendenti, e lavoravo come assistente sociale;
il ricorrente lavorava come educatore e mi aiutava anche per quanto riguarda la parte gestionale e burocratica della struttura. Le sue mansioni riguardavano anche la gestione della casa- famiglia e contemplavano anche la preparazione dei pasti, nonché gite esterne. In un primo momento, per i primi mesi, ha osservato l'orario notturno, iniziando alle 20,00 e terminando il proprio turno alle 8,00 del mattino. Dopo, invece, ha cambiato turno
(comunque di 12 ore) dalle 8,00 del mattino alle 20,00. Io, in quanto responsabile della struttura, ero
a conoscenza e mi occupavo della gestione dei turni;
lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle Testim 15,00”; “Specifico che il ricorrente mi aiutava nella parte amministrativa nelle ore in cui io ero presente;
in ogni caso, svolgeva le mansioni di educatore, nel pomeriggio occupandosi dei laboratori etc.”; ADR: “In struttura c'era un registro, vidimato dalla Procura presso il Tribunale dei
Minorenni di Napoli, in cui venivano indicati dai dipendenti tutti gli orari di ingresso e di uscita, con firma. Tuttavia, gli stessi non sempre corrispondevano a realtà. Il sig. infatti, a volte ci Pt_2 chiedeva di riportare un orario diverso (di 6 ore anziché 12), in caso di controlli”. ADR: “Io sono andata via prima, ma ho continuato a sentire il ricorrente dato che è stato difficile andare via dalla struttura. Per questo, siamo rimasti in contatto”. ADR: “Per un periodo io, il ricorrente ed altri educatori non siamo stati contrattualizzati. Credo che, nel caso del ricorrente, si sia trattato di una decina di giorni. Si trattava di un periodo di prova non retribuito. Preciso che erano i signori Pt_2
e ad occuparsi dell'organizzazione del lavoro”. CP_3
Ancora, l'altra teste, – escussa all'udienza del 23.01.2025 – ha dichiarato: Testimone_3
“ADR: “Conosco il ricorrente perché per pochi mesi siamo stati colleghi di lavoro in quanto abbiamo lavorato presso la resistente;
io, in particolare, ho lavorato presso la resistente dall'ottobre al dicembre
2018. Specifico che attualmente non ho alcuna controversia pendente nei confronti della resistente.
Io lavoravo come educatrice professionale ed il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni”; ADR: “La signora era colei che dava indicazioni sul lavoro sia a me che al ricorrente;
ella era Tes_1 coordinatrice e responsabile della struttura. In ogni caso, posso riferire che la signora era Parte_3 presente per osservare e controllare il nostro operato. Il marito, invece, veniva raramente”; ADR:
“Facevamo dei turni al mattino ed al pomeriggio oppure di pomeriggio e notte (dalle 14,00 fino alle
8,00 del giorno dopo). Di solito i turni erano di 12 ore o di 18 ore. Erano turni molto alternati che venivano gestiti a rotazione;
io ed un'altra ragazza facevamo perlopiù il turno mattutino, mentre il ricorrente più spesso il turno notturno, ma a volte facevo anche il turno notturno. Noi davamo la disponibilità e ci si organizzava tenendo comunque conto che eravamo in pochi. Di solito avevamo il giorno di riposo a rotazione – potevano essere, in particolare, uno o due a settimana – successivamente al turno notturno. Voglio precisare che prima che arrivasse il ricorrente io e la collega di cui sopra facevamo più spesso il turno notturno;
da quando era arrivato lui, lui faceva perlopiù il turno notturno e noi quello mattutino. Ricordo, ancora, che il ricorrente spesso faceva il turno notturno tre
o quattro notti di fila, senza il giorno di riposo successivo”. ADR: “Per rilevare le presenze c'era il registro operatori per registrare l'inizio e la fine del turno, sebbene lo stesso non rispecchiasse l'orario effettivo, poiché noi lavoravamo di più rispetto a quanto risultasse dal sistema, dato che non poteva, ad esempio, risultare che facessimo il pomeriggio e la notte insieme”; ADR: “Sono stata pagata 200 o
300 euro a mano, ma per il resto non ho mai ricevuto altri pagamenti;
ciononostante, ho deciso di non intraprendere alcuna controversia, dato che ho preferito andare avanti nella mia vita”. ADR: “La collega con cui lavoravo si chiama IA Affabile”. Entrambe le testimoni riferiscono di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi, limitandosi a riportare elementi di cui le stesse non avevano una conoscenza chiara e diretta.
In particolare, con riferimento alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, le dichiarazioni della teste appaiono del tutto insufficienti e generiche, Tes_1
nonché – almeno parzialmente – valutative (ADR: “Per un periodo io, il ricorrente ed altri educatori non siamo stati contrattualizzati. Credo che, nel caso del ricorrente, si sia trattato di una decina di giorni. Si trattava di un periodo di prova non retribuito […]).
Con riguardo alle modalità ed agli orari osservati, va evidenziato che, sotto il profilo temporale, entrambe le testimoni hanno riferito di aver lavorato alle dipendenze della resistente solamente fino al dicembre 2018 ed, ancora, che non vi era piena corrispondenza tra i turni alle stesse assegnati e quelli, invece, osservati dal ricorrente.
Sia che riferiscono, infatti, che i loro turni di lavoro erano Tes_1 Testimone_3
previsti nella fascia mattutina (dalle 8,00 alle 15,00 nel caso di e quello definito Tes_1 come “mattutino” nel caso di ); essi, pertanto, non coincidevano con i Testimone_3
turni notturni, che le stesse testimoni riferiscono essere stati osservati dal ricorrente con maggiore frequenza.
Le testimoni, pertanto, non erano presenti nell'arco del turno lavorativo del ricorrente e, di conseguenza, le loro dichiarazioni non possono essere considerate significative, essendo la loro conoscenza dei fatti circoscritta alle sporadiche occasioni in cui – come si ricava dal tenore delle testimonianze – le stesse hanno condiviso il turno con il ricorrente.
Ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo, non essendo emerso l'espletamento di un rapporto di lavoro nei termini indicati dal ricorrente.
Ancora, per le stesse ragioni, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie e/o permessi non goduti, in considerazione, cioè, della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Viceversa, competeva al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione, scaturente dal rapporto de quo.
Al contrario, escluse le somme che il ricorrente ha ammesso aver percepito, nessuna prova di pagamento è stata offerta dalla parte convenuta.
L'attore invoca l'applicazione del contratto collettivo di settore.
Sul punto, si rammenta che i contratti collettivi di categoria sono vincolanti solo per coloro che hanno l'obbligo di rispettarli, vuoi perché iscritti alle organizzazioni sindacali che li hanno stipulati, vuoi perché vi hanno prestato adesione in modo esplicito ovvero per fatti concludenti.
Nella specie, l'istante non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che la convenuta fosse tenuta al rispetto dell'invocato contratto collettivo nazionale.
Di conseguenza, la disciplina collettiva può servire a questa giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
Ed, infatti, come è noto, la giurisprudenza, ormai consolidata, riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Nell'individuare la retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice tuttavia, pur potendo utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore applicabile, non può attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali retribuiti, tredicesima mensilità (vedi in Cass. 8 agosto 2000, n. 10465; Cass. Sez. Un. n.
38/2001).
Pertanto, la retribuzione spettante al ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel livello D1 del CCNL Istituzioni Socio Assistenziali ANFFAS per associazioni famiglie subnormali – in assenza di specifica contestazione sul punto da parte della società resistente (cfr. pagina 6 della memoria difensiva), andrà calcolata utilizzando come parametro tariffario le tabelle allegate al contratto di categoria.
Va, poi, affermato il diritto del ricorrente, nei limiti di quanto emerso nel corso del giudizio, al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di tredicesima mensilità e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Al riguardo, va precisato che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Tali conclusioni, a ben vedere, si impongono anche in considerazione del fatto che la società datrice di lavoro non ha fornito la prova di aver ottemperato al pagamento delle spettanze dovute al ricorrente ed indicate nel ricorso introduttivo del giudizio né ha assolto il proprio onere di contestazione specifica;
la medesima, pertanto, va condannata al pagamento delle somme richieste.
Del resto, la mancata difesa del convenuto sul punto, laddove gravato del relativo onere probatorio, comporta già di per sé solo l'accoglimento della domanda.
E, invero, la società resistente va dichiarata decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 208 c.p.c., non avendo fornito la prova circa l'intervenuta citazione testimoniale per le udienze del
24.03.2022 e del 19.01.2023, come ammesso dalla stessa parte resistente all'udienza del
28.11.2023 (cfr. verbale d'udienza).
Al riguardo, va osservato che il provvedimento di rinvio in prosieguo prova alle udienze appena richiamate risulta ritualmente comunicato alla parte resistente dalla Cancelleria e, ancora, che la suddetta parte neppure ha fornito la prova di essere incorsa in detta decadenza per una “causa ad essa non imputabile”.
Al contrario, non solo parte alla parte resistente era stata debitamente comunicato il provvedimento di rinvio in prosieguo prova, ma detto rinvio era stato congruo, tale, cioè, da comportare una diligente attività innanzitutto di citazione dei testimoni, che il difensore non ha dato prova di aver effettuato, incorrendo altresì nella decadenza prevista dall'art. 104 disp. att. c.p.c., ma anche una diligente attività organizzativa da parte dello stesso difensore.
Ne consegue che la società resistente, in assenza di qualsivoglia difesa e/o di deduzione sul punto, essendosi genericamente limitata a contestare l'assunto attoreo in ordine alla pretesa azionata, senza, tuttavia, offrire alcuna prova sul punto – come era suo onere – va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di tali voci.
Così, venendo alla quantificazione delle spettanze retributive in questa sede riconosciute, sulla base della documentazione prodotta e dei conteggi allegati al ricorso – i quali appaiono corretti ed immuni da vizi (specificando, tuttavia, che la retribuzione relativa al mese di febbraio deve essere calcolata considerando l'apposizione del termine del 05.02.2019 e, dunque, entro tali limiti temporali) ed, in quanto condivisi dalla giudicante, si pongono alla base del presente pronunciamento – al ricorrente spetta la complessiva somma, calcolata anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., pari ad euro 5.821,31 (di cui euro 365,67 per TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), fatto salvo quanto già eventualmente percepito (cfr. sul punto pagina 6 della memoria difensiva) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Passando all'esame della domanda volta ad accertare la nullità del termine apposto al contratto stipulato, avendo il ricorrente impugnato lo stesso, chiedendone la conversione in contratto a tempo indeterminato, va, innanzitutto, precisato che il contratto di lavoro a termine esaminando, rientra, ratione temporis, nell'ambito di operatività del d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018, che ha eliminato il riferimento alle “a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”, quali condizioni alternative per giustificare il ricorso al contratto a termine.
Ebbene, viene in rilevo a tal proposito la norma di diritto intertemporale rappresentata dall'art. 1 comma 2 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, a mente del quale “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
Alla luce del tenore letterale di tale disposizione, ad avviso di questa giudicante, al fine di individuare la disciplina applicabile, non può che aversi riguardo alla data della sottoscrizione del contratto, che, nel caso di specie, interveniva in data 13.11.2018.
Ne deriva, dunque, l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 19 ratione temporis applicabile.
Sul punto, va evidenziato che parte ricorrente deduce la nullità del contratto a termine facendo richiamo all'art. 22 CCNL Istituzioni Socio Assistenziali ANFFAS.
Va, tuttavia, osservato che, al riguardo, il ricorrente, in modo del tutto generico ed assertivo, si limita ad affermare l'applicabilità di detta disciplina, senza, tuttavia, spiegare ed allegare, nel caso specifico, le ragioni per cui la stessa troverebbe applicazione, né tantomeno invocarne la diretta applicabilità o chiedere di provarla.
La previsione pattizia richiamata, peraltro, risulta riconducibile al CCNL 2010-2012 del
31.07.2012 (cfr. sul punto allegato n. 7 della produzione di parte ricorrente), utilizzato, nella fattispecie in esame, per le ragioni in precedenza illustrate, unicamente come parametro di riferimento per il calcolo della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., in assenza di elementi di prova tali da far ritenere che la convenuta fosse tenuta al rispetto dell'invocato contratto collettivo nazionale.
Del resto, parte ricorrente nulla ha provato circa l'applicabilità della disposizione richiamata
– risalente nel tempo – alla fattispecie in esame ratione temporis, anche alla luce delle previsioni pattizie di settore intervenute successivamente, tenuto conto altresì del generico richiamo alla disciplina di settore contenuto nel contratto, versato in atti da entrambe le parti (cfr. allegato n. 1 delle produzioni).
Del resto, la richiamata disposizione di cui al CCNL 2010-2012 appare meramente esemplificativa della disciplina legislativa coeva a tale contratto collettivo, rappresentata dal d.lgs. n. 368/2001.
Trova, invece, applicazione la disciplina di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018, ratione temporis applicabile al caso in esame.
Pertanto, la relativa domanda va rigettata, non potendosi applicare il richiamato art. 22
CCNL alla fattispecie in esame, con assorbimento dell'ulteriore questione concernente il licenziamento irrogato con lettera del 22.03.2019. Lo stesso è, infatti, da considerarsi inefficace, essendo intervenuto successivamente alla scadenza del contratto a termine;
conseguentemente, la domanda relativa all'impugnativa di licenziamento non può essere accolta, dovendosi considerare il rapporto interrotto in data
05.02.2019, ovvero nella data della sua naturale scadenza, ovvero quella contrattualmente stabilita.
Considerato il parziale accoglimento le spese sono compensate per la metà e per la restante parte poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza;
esse si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di euro 5.821,31 (di cui euro 365,67 per TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), fatto salvo quanto già eventualmente percepito, per le ragioni di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
b) rigetta il ricorso nella parte restante;
c) compensa le spese per metà;
d) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Dario Abbate e Delia Orsillo, dichiaratisi anticipatari.
S. Maria C.V., 18.11.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico