Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Sentenza breve 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 30/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VA DE Re, EN Di RZ, IA IC, IO UP, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Lepidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Esaminatrice Giusta Determina DEl’A.U. n. 28/2023, non costituito in giudizio;
Azienda della Mobilità Aquilana – Ama S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Fanasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LV RO, CO DO, MA CH, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l''annullamento
previa sospensiva ed adozione delle idonee misure cautelari;
del verbale della determinazione dell’Amministratore Unico n. 29 del 15 maggio 2024, con cui veniva approvata e pubblicata la graduatoria definitiva del bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di “operatore di esercizio” (autisti) a tempo parziale e indeterminato, indetto dall’AMA SpA con deliberazione dell’A.U. n. 51 del 18 novembre 2022 e, nello specifico per quanto di interesse, anche del verbale della determinazione dell’Amministratore Unico n. 37 del 19 giugno 2024 (all.to n. 2) che ha rettificato la precedente graduatoria, nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale in quanto richiamato nei provvedimenti di approvazione della graduatoria e, nello specifico, del verbale della Commissione n. 5 del 6 novembre 2023 avente ad oggetto la valutazione dei titoli (all.to n. 3), nelle parti in cui sono stati valutati i curricula dei controinteressati nonostante le dichiarazioni non veritiere afferenti ai titoli quali esperienza come conducente nel trasposto pubblico locale urbano e come conducente nel trasporto pubblico locale extraurbano o granturismo,
nonché per l’accertamento della condizione di esclusione definiva per tutti i controinteressati prevista all’art. 11 del bando secondo cui Il mancato possesso dei requisiti autocertificati nella domanda comporta l’esclusione definitiva dalla graduatoria,
con consequenziale condanna dell’Amministrazione resistente ad adottare ogni atto e/o provvedimento successivo funzionale alla rimodulazione della graduatoria in virtù dell’esclusione dei controinteressati, con consequenziale avanzamento dei ricorrenti nell’utile collocazione in graduatoria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL RE AN il 30\12\2024 :
annullamento parziale, previa sospensiva ed adozione delle idonee misure cautelari,
del verbale della determinazione dell’Amministratore Unico n. 50 del 23 ottobre 2024 (all.to n. 10 – provvedimento gravato), conosciuto solo con il deposito in giudizio del 29 novembre 2024, che ha rettificato le precedenti graduatorie, nella parte in cui è stata rivalutata la posizione del sig. CO DO ex art. 10.2 del bando con decurtazione di 9 punti e postergazione della sua posizione in graduatoria come 11-esimo con 74,17 punti, allorquando si sarebbe dovuto procedere con la sua esclusione ex artt. 7 e 11 del bando per dichiarazioni non veritiere rese in relazione ai titoli quali esperienza come conducente nel trasposto pubblico locale urbano e come conducente nel trasporto pubblico locale extraurbano o granturismo, nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale, e nello specifico delle precedenti determinazione dell’Amministratore Unico n. 29 del 15 maggio 2024 (all.to n. 1) e determinazione dell’Amministratore Unico n. 37 del 19 giugno 2024 (all.to n. 2) e di ogni atto già gravato nonché della determinazione dell’Amministratore Unico n. 50 del 23 ottobre 2024 per le nuove motivazioni emerse a seguito del deposito della documentazione di controparte del 29 novembre 2024, non conosciuta in sede di accesso agli atti nonostante fosse già in possesso dell’Azienda resistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda della Mobilità Aquilana – Ama S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.§. Con bando prot. n. 583/2023 pubblicato il 19.5.2023 l’Azienda della Mobilità Aquilana – AMA S.p.a. ha indetto un “concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti a tempo parziale e indeterminato per “Operatori di esercizio (autisti)" – inquadramento Parametro 140 CCNL AUTOFERROTRANVIERI”.
Per quanto di interesse, ai sensi degli artt. 9 e 10 del bando, la selezione è stata articolata in una prova preselettiva ed in una serie di prove concorsuali, consistenti in un test psicoattitudinale, una valutazione sulla base dei titoli presentati, una prova pratica ed una prova orale.
Con ricorso straordinario ex d.p.r. n. 1199/1971, i ricorrenti, candidati idonei non vincitori (rispettivamente collocati al n. 19, al n. 20, al n. 21 e al n. 23 della graduatoria) hanno impugnato in parte qua gli esiti della selezione, lamentando che l’ente non avrebbe effettuato le verifiche propedeutiche all’assunzione prescritte dall’art. 11 del bando e che, in ogni caso, n. 3 vincitori (LV RO, CO DO e MA CH) avrebbero dovuto essere esclusi, ai sensi della richiamata previsione, per avere reso dichiarazioni non veritiere afferenti ai titoli relativi all’esperienza come conducente nel trasposto pubblico locale urbano e nel trasporto pubblico locale extraurbano o granturismo.
AMA S.p.a. ha formulato rituale opposizione al ricorso straordinario ai sensi degli artt. 48 c.p.a. e 10 d.p.r. n. 1199/1971, eccependo la inammissibilità e la infondatezza delle doglianze.
Con atto in epigrafe i ricorrenti hanno ritenuto di procedere alla trasposizione del ricorso dinanzi a questo TAR.
Al termine dell’udienza svolta in camera di consiglio in data 4 dicembre 2024, questo collegio ha espresso dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso ed ha assegnato alle parti 10 giorni per presentare memorie o osservazioni sul punto.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025 il ricorso, previo avviso di cui all’art. 60 c.p.a., è stato trattenuto in decisione.
2.§. Risulta che il ricorso straordinario non sia stato ritualmente notificato ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 9, co. 2, d.p.r. n. 1199/1971.
In particolare, il ricorso straordinario risulta essere stato notificato nei confronti degli epigrafati controinteressati esclusivamente presso l’indirizzo p.e.c. di AMA S.p.a. (segnatamente individuato nella relata di notifica quale “posto di lavoro”).
Tale notificazione è da ritenersi nulla alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la notificazione di un atto giudiziario ai sensi dell’art. 139 c.p.c. presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato, tale non potendo essere certamente considerato un ufficio pubblico. È, infatti, pacifico, che “la notifica a dipendente pubblico effettuata presso il luogo di lavoro è valida solo se operata a mani del medesimo: infatti, il riferimento allo "ufficio" presente nell'art. 139, comma 2, c.p.c. - direttamente applicabile in subiecta materia in virtù del richiamo operato dall'art. 39, comma 2, c.p.a. - ha riguardo esclusivamente all'ufficio privato dell'oblato, ossia al luogo ove questi svolge la propria attività professionale e che, pertanto, ricade sotto la sua piena disponibilità organizzativa e gestionale", adducendo a fondamento dell'esposta lettura esegetica della previsione richiamata che "Tale interpretazione garantisce, in primo luogo, la coerenza interna della disposizione: la circostanza che, al primo comma, insieme con lo "ufficio" si faccia riferimento alla "abitazione" e al luogo ove il destinatario "esercita l'industria o il commercio", infatti, testimonia della volontà legislativa di indicare esclusivamente luoghi nella disponibilità fisica dell'oblato. Inoltre, in tal modo si tutela, in ottica sistematico-teleologica, l'effettività del contraddittorio, riducendo la validità della notifica effettuata non a mani ai soli casi in cui la stessa risulta perfezionata presso luoghi comunque connotati dal diretto controllo del destinatario"(TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28.3.2022, n. 3504; v. pure Cons. Stato, Sez. IV, 7.3.2018, n. 1467; Id., Sez. VI, 5.9.2018, n. 5224; Id., Sez. IV, 15.6.2016, n. 2638).
Non può essere condivisa la tesi secondo cui AMA avrebbe trasmesso ai ricorrenti “dati oscurati e documentazione parziale” e, comunque, omesso di fornire gli indirizzi p.e.c. e/o quelli di residenza dei vincitori del concorso, seppure “in sede di accesso agli atti fossero stati richiesti tutti gli atti endoprocedimentali afferenti alla procedura”.
Né può sostenersi un atteggiamento non collaborativo da parte dell’AMA in ordine alla comunicazione degli indirizzi in sede di accesso documentale. Si osserva, infatti, che in alcun punto della richiesta di ostensione sia stato richiesto ad AMA di fornire gli indirizzi e/o i dati identificativi dei vincitori al fine di procedere con la notifica di una impugnativa nei loro confronti, né potrebbe sostenersi che i predetti dati coperti da privacy potessero ritenersi ricompresi nella richiesta di accedere “ad ogni atto endoprocedimentale”, trattandosi di una dicitura che, per quanto generica, è da ritenersi comunque univocamente riferita soltanto agli “atti”, per l’appunto, adottati e/o intervenuti nel corso della procedura.
Tra l’altro, nella documentazione trasmessa dall’ente risulta comunque presente e perfettamente leggibile e corretto l’indirizzo di residenza di “almeno un controinteressato”.
Sul punto, infatti, non corrisponde al vero quanto assunto nella memoria del ricorrente secondo cui l’indirizzo del predetto candidato sarebbe stato riportato in modo “inesatto e parziale, mancando del numero civico” (cfr. pag. 2 della memoria), giacché è sufficiente esaminare il documento in atti per avvedersi del fatto che l’indirizzo risultava riportato in maniera precisa e compiuta.
3.§. Il ricorso, in ogni caso, sarebbe risultato infondato in quanto, anche in seguito alle verifiche effettuate dalla resistente, non sembra sussistere alcuna falsa dichiarazione a proposito dei titoli dichiarati. La stessa posizione dell’unico vincitore al quale sono stati decurtati dei punti in sede di verifica, è riconducibile, semmai, ad una errata valutazione operata dalla parte resistente ma non ad una falsa dichiarazione dei concorrenti.
4.§. Dalla inammissibilità dell’originario ricorso straordinario deriva la inammissibilità del connesso e conseguente atto di motivi aggiunti giacché proposto nell’ambito di un giudizio che non risulta essere stato ritualmente instaurato.
Nulla cambia qualificando l’atto di motivi aggiunti anche come “ricorso autonomo”, laddove diretto a contestare la determinazione n. 50 del 23.10.2024 di parziale rettifica della graduatoria, difettando comunque all’evidenza un reale interesse a detta impugnativa in quanto:
- la graduatoria concorsuale non risulta validamente né ritualmente impugnata e, quindi, non potrebbe essere rimessa in discussione;
- l’eventuale annullamento della suindicata determina di rettifica dei punteggi (che peraltro riguarderebbe al più la posizione di un candidato vincitore) determinerebbe il ripristino della graduatoria originaria, che vede i ricorrenti collocati in posizione non utile.
5.§. Per i motivi predetti il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
2) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre accessori come per legge, in favore della Azienda della Mobilità Aquilana – Ama S.p.A
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO