TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/12/2024, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 292 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 04/12/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
con sede in Mosciano S.A. (TE), Viale Europa 22 (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. P.IVA_1 CP_2
), elettivamente domiciliata in Giulianova alla via Dalmazia n. 15, C.F._1
presso e nello studio degli Avv.ti Lorenzo Sabatini (c.f. ; PEC: C.F._2
E
, presso la quale si dichiara di voler ricevere le Email_1 Email_2
comunicazioni) e Vittorio Sabatini (c.f. PEC: C.F._3
, che la difendono e la rappresentano, sia Email_4
separatamente che congiuntamente, giusta mandato in atti.
OPPONENTE
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...]
Pizzi n°5, C.F.: , elettivamente domiciliata in Bitonto (Ba) alla via G. C.F._4
Mazzini n. 49, presso e nello studio dell'avv.to Lorenza PATIERNO, (c.f-:
- tel./fax 080.3739163 – C.F._5
pec: -indirizzo di posta Email_5
elettronica: dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti Email_6
OPPOSTO
1 CONCLUSIONI
Parte opponente: “revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. n. 438/2023 del 14/12/2023, e rigettare la domanda gia proposta dall¡¦opposto in via monitoria;
„hcon vittoria di spese, anche relative alla pregressa fase sommaria, e conseguente ordine di restituzione delle somme ricevute dal difensore distrattario.”
Parte opposta: “Rigettare il ricorso in opposizione proposto dalla ditta “ Controparte_1
poiché inammissibile ed infondato;
[...]
• Per l'effetto, confermare in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto e, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta consegna, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto e quindi nelle more del giudizio di opposizione delle buste-paga e della certificazione unica 2023 anno 2022, condannare la ditta sita in Mosciano S.A. (Te) al Viale Europa n.22, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese della presente procedura di opposizione in favore dell'avv.to Lorenza PATIERNO da distrarsi e quantificarsi nella misura di legge.
• Condannare la ditta al risarcimento danni da quantificarsi in via Controparte_1 equitativa ai sensi dell'art.96 c.p. stante la temerarietà della lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 8.2.2024 la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_1
esecutivo n° 438/2023 del 14.12.2023, con cui si ordinava di consegnare immediatamente all'ex dipendente le buste paga relative alla mensilità di novembre e dicembre CP_3
2022 e la certificazione unica 2023 per l'anno 2022, oltre a rimborsare le spese di ingiunzione, liquidate in € 473,00 per onorari, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore. In pari data è stato notificato atto di precetto per la consegna dei documenti ed il pagamento di € 833,54.
A sostegno della domanda deduceva che, nonostante avesse già provveduto all'invio al lavoratore di tutta la documentazione oggetto di domanda monitoria, provvedeva a trasmettere nuovamente quanto richiesto in data 12.1.2024, oltre che al pagamento delle somme portate in precetto direttamente al difensore distrattario, con espressa riserva di proporre la presente opposizione.
Dopo aver indicato il sistema di certificazione organizzativa dell'azienda, precisava che in data 19 gennaio 2023 la società aveva provveduto all'invio, all'indirizzo Controparte_1
di residenza indicato da controparte nel contratto, della documentazione relativa alla busta paga di dicembre 2022, unitamente a copia dell'avvenuto pagamento delle spettanze del
2 lavoratore, aggiungendo che tale comunicazione dava esito negativo, come da ricevuta depositata da cui risultava “SCONOSCIUTO” all'indirizzo indicato dallo stesso dipendente.
Successivamente, anche la documentazione relativa al TFR e la Certificazione Unica 2023
(relativa all'anno 2022) veniva inviata in data 15.3.2023 al medesimo indirizzo indicato dal e nuovamente lo stesso è risultato “SCONOSCIUTO” all'indirizzo di “Barletta, via CP_3
Pizzi 8”.
Ne conseguiva che la società opponente aveva compiuto tutto quanto in suo potere per inviare la documentazione al essendo allo stesso imputabile la mancata CP_3
comunicazione al datore di lavoro del suo indirizzo di residenza corretto, ovvero di un eventuale cambio di residenza, sicchè la negligenza del lavoratore non poteva costituire il legittimo fondamento di una ingiunzione di consegna di documenti, con l'ulteriore aggravio delle spese legali.
Ad ulteriore supporto della tesi prospettata aggiungeva che nella corrispondenza intervenuta tra le parti a seguito della cessazione del rapporto non si faceva alcun cenno alla omessa consegna delle buste paga oggetto di domanda monitoria.
A fronte delle suddette considerazioni formulava le conclusioni sopra trascritte.
1.2. Si costituiva in giudizio il lavoratore contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava, in particolare, che la società opponente non aveva fornito alcuna prova della consegna delle buste paga richieste, sottolineando come, nonostante in costanza di rapporto di lavoro, ovvero in data 10.11.2022 una raccomandata fosse tornata indietro al mittente datore di lavoro, lo stesso non avesse chiesto informazioni al dipendente insistendo nell'inoltrare le successive raccomandate al medesimo indirizzo.
Assumeva che non vi era la prova del contenuto delle raccomandate, assumendo che le
Per_ buste paga di novembre e dicembre 2022 nonché il Cud per l'anno 2022 erano stati consegnati solo a seguito della notifica del predetto decreto ingiuntivo in data 12.01.2024 ed alla procuratrice.
Chiedeva, dunque, la cessazione della materia del contendere con conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte ivi compresa la condanna della ditta opponente alle spese legali e con condanna di parte opponente ex articolo 96 c.p.c.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite per mancata accettazione della proposta da parte dell'opponente, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 4.12.2024 per discussione con termine per note.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
In particolare la parte opponente ha insistito per l'ammissione della prova orale e nel merito per la revoca del decreto ingiuntivo, mentre la parte opposta ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
2. Va in primo luogo rigettata la richiesta di parte opponente, reiterata in sede di note conclusionali, di ammissione della prova orale. Si ritiene, infatti, che non possa costituire oggetto di prova testimoniale la dimostrazione circa il contenuto delle raccomandate del
13.6.2022 e 19.1.2023, trattandosi di elementi da provare documentalmente.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla consegna delle buste paga, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Ed infatti, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 438/2023 del 14.12.2023, il Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo ha ordinato alla società opponente di consegnare immediatamente a le buste paga relative alla mensilità di CP_3
Per_ novembre e dicembre 2022 e la certificazione unica per l'anno 2022, oltre a rimborsare le spese di ingiunzione, liquidate in € 473,00.
La società opponente, nonostante ritenesse di aver già provveduto in costanza di rapporto di lavoro, ha adempiuto alla statuizione giudiziale, inviando la documentazione richiesta alla procuratrice del dipendente in data 12.1.2024 ed ha altresì versato le somme portate in precetto direttamente al difensore distrattario, con espressa riserva di proporre la presente opposizione.
Ne consegue che a fronte di tale adempimento non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di consegna di cosa mobile, residuando la necessità di trattazione nel merito ai soli fini delle spese di lite del presente giudizio, ed anche in merito agli obblighi restitutori, secondo il principio di soccombenza virtuale.
Ed allora, in virtù del principio di soccombenza virtuale, si ritiene che l'opposizione sia fondata, in quanto la società opponente aveva già provveduto a trasmettere le mensilità di Per_ novembre e dicembre 2022 e la certificazione unica per l'anno 2022 all'indirizzo di
4 residenza indicato dallo stesso lavoratore in costanza di contratto di lavoro, non potendo allo stesso essere imputato l'esito negativo della comunicazione.
Al riguardo si ritiene dirimente ricostruire l'evoluzione cronologica degli eventi.
ha lavorato alle dipendenze della con contratto a CP_3 Controparte_1 tempo determinato dal 15.6.2022 al 23.12.2022 con mansioni di “manovale” - operaio 1° livello - ai sensi del C.C.N.L. Edili – aziende industriali.
Nel contratto di assunzione è espressamente previsto che il luogo di residenza del lavoratore era “Barletta (BT), via Pizzi G, n. 8”.
Nel ricorso in opposizione la società assume di aver inviato, già in Controparte_1
data 19 gennaio 2023, la documentazione relativa alla busta paga di dicembre 2022, unitamente a copia dell'avvenuto pagamento delle spettanze del lavoratore, all'indirizzo di residenza indicato nel contratto di assunzione.
In verità, dalla documentazione allegata a corredo dell'opposizione risulta che la raccomandata inviata in data 19.1.2023 ha riguardato anche la busta paga di novembre 2022
(oltre quella di ottobre 2022, esultante dalla domanda monitoria) con la relativa ricevuta di pagamento (cfr. doc. 7 fas. opp.).
Il dipendente opposto assume, al riguardo, che non vi sarebbe prova del contenuto della suddetta raccomanda, ma la contestazione, così come formulata, appare del tutto generica e comunque infondata.
Ed infatti, dalla documentazione in atti emerge inconfutabilmente che la società opponente ha tramesso al dipendente una raccomandata con invio in data 19.1.2023 indirizzata al luogo di residenza del lavoratore, come indicata in contratto: “Barletta (BT), via Pizzi G, n. 8”.
Come si evince dalla ricevuta della raccomanda il dipendente è risultato sconosciuto al predetto indirizzo in data 24.1.2023.
Circa il contenuto della raccomanda si ritiene di poter evidenziare, quale elemento a supporto della tesi della società opponente, che le buste paga allegate risultano elaborate a ridosso dell'invio della raccomandata. Ed infatti la busta paga di ottobre 2022 risulta emessa in data 3.11.2022 (tale busta paga non è oggetto di domanda monitoria), la busta paga di novembre 2022 risulta emessa in data 12.12.2022, la busta paga di dicembre 2022
(comprensiva di TFR) risulta emessa in data 23.12.2022, con pagamento in data 12.1.2023.
Ne consegue che appare del tutto verosimile che, ottenuto la ricevuta di pagamento della busta paga di dicembre 2023, la società opponente abbia provveduto ad inviare le relative buste paga immediatamente dopo, in data 19.1.2023.
5 Peraltro, non esistevano altre ragioni, per la società opponente, di invio di raccomandata nei confronti del lavoratore.
Le medesime considerazioni possono essere estese in merito alla prova del contenuto della
Per_ raccomandata inviata al lavoratore in data 15.3.2023 contenente la certificazione unica , afferente l'anno 2022. Anche tale raccomandata è stata spedita all'indirizzo di residenza indicato nel contratto ed anche in questo caso l'agente postale riscontrava in data 21.3.2023 che l'indirizzo era sconosciuto.
La società opponente ha depositato anche una lettera di contestazione del 9.11.2022, con cui veniva contestato al lavoratore la sua assenza dal servizio dal giorno 24 ottobre 2022 ed anche tale raccomandata veniva spedita all'indirizzo del poi risultato sconosciuto. CP_3
Valga ancora aggiungere che, a dispetto di quanto assunto dalla parte opposta, la diffida stragiudiziale dell'11.1.2023 da parte del sindacato non contiene in alcun modo la richiesta di consegna delle buste paga oggetto di domanda monitoria, riguardando la pretesa esclusivamente differenze retributive. In tale sede il sindacato non lamentava affatto la mancata consegna di documenti, né peraltro richiedeva alcun documento alla
[...]
CP_1
La società opponente, peraltro, ha dato riscontro a tale diffida già in data 13.1.2023, a cui seguiva nuova comunicazione in data 27.1.23 del lavoratore di richiesta sempre di differenze retributive, seguita dalla comunicazione della società del 9.2.2023 con cui rappresentava quanto segue: “La mia Assistita ha provveduto al pagamento puntuale, integrale e tempestivo di tutto quanto dovuto ai Suoi Assistiti, e non risulta alcuna “mancata corresponsione” di retribuzioni, straordinari, ferie, T.F.R. o altro. Le competenze dei Suoi Assistiti inoltre sono state sempre regolarmente contabilizzate nell'ambito del sistema organizzativo della ditta, per le cui dimensioni è assolutamente impossibile che si sia verificata una svista dell'entità da Lei lamentata. Pertanto, in difetto di una più puntuale qualificazione delle specifiche voci di retribuzione presuntivamente errate, corredata da adeguato materiale probatorio e/o motivazione contabile, la Sua richiesta è da ritenersi irricevibile” (cfr. doc. 12 opponente).
Ebbene, a fronte di tali considerazioni deve ritenersi che la società opponente ha
Per_ provveduto diligentemente ad inoltrare le buste paga maturate e la certificazione unica al solo indirizzo di residenza conosciuto del dipendente, adempiendo così agli obblighi di buona fede e correttezza sullo stesso incombenti.
In altri termini, la circostanza dell'esito negativo dell'invio della raccomandata contenente le buste paga, non può essere imputata al datore di lavoro, il quale si è fatto parte diligente
6 nell'adempiere all'obbligo sullo stesso incombente di consegna delle buste paga, mediante l'invio all'indirizzo indicato nel contratto di lavoro. Né, come assume la parte opposta, la società aveva possibilità di chiedere chiarimenti al dipendente, atteso che lo stesso, per come risultante dai documenti in atti, risultava assente dal servizio sin dal 24 ottobre 2022, sicchè non vi era altro modo per il datore di inviare le buste paga che indirizzarle al luogo di residenza indicato nel contratto di assunzione.
Il lavoratore ha, infatti, l'obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò ad un principio di buona fede e correttezza nel rapporto di lavoro, con la conseguenza che le buste paga inviate all'indirizzo conosciuto è pienamente efficace, oltre che in grado di sollevare il datore di lavoro da ragioni di mancata consegna allo stesso non imputabili.
Appare, infine, alquanto sintomatico che nelle successive comunicazioni intervenute tra le parti (per il tramite del sindacato e dell'assistenza legale) non si sia mai fatto cenno alla richiesta di consegna delle buste paga.
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che l'opposizione sia meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e conseguente restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese legali.
3. Le spese di lite del giudizio di opposizione vanno poste a carico della parte opposta soccombente come da dispositivo (tariffe D.M. n. 147 del 2022, valori minimi stante la non complessità della causa, senza liquidazione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 292/2024 così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all'ingiunzione di consegna delle buste paga;
• in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. n. 438/2023 del 14/12/2023, con conseguente condanna della parte opposta alla restituzione delle somme ricevute dal difensore distrattario;
• condanna parte opposta a rimborsare la parte opponente delle spese sostenute nel giudizio di opposizione che liquida in € 1.029,50 oltre rimborso spese forfettario, Iva e
Cpa come per legge.
7 Teramo, 4.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 04/12/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
con sede in Mosciano S.A. (TE), Viale Europa 22 (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. P.IVA_1 CP_2
), elettivamente domiciliata in Giulianova alla via Dalmazia n. 15, C.F._1
presso e nello studio degli Avv.ti Lorenzo Sabatini (c.f. ; PEC: C.F._2
E
, presso la quale si dichiara di voler ricevere le Email_1 Email_2
comunicazioni) e Vittorio Sabatini (c.f. PEC: C.F._3
, che la difendono e la rappresentano, sia Email_4
separatamente che congiuntamente, giusta mandato in atti.
OPPONENTE
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...]
Pizzi n°5, C.F.: , elettivamente domiciliata in Bitonto (Ba) alla via G. C.F._4
Mazzini n. 49, presso e nello studio dell'avv.to Lorenza PATIERNO, (c.f-:
- tel./fax 080.3739163 – C.F._5
pec: -indirizzo di posta Email_5
elettronica: dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti Email_6
OPPOSTO
1 CONCLUSIONI
Parte opponente: “revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. n. 438/2023 del 14/12/2023, e rigettare la domanda gia proposta dall¡¦opposto in via monitoria;
„hcon vittoria di spese, anche relative alla pregressa fase sommaria, e conseguente ordine di restituzione delle somme ricevute dal difensore distrattario.”
Parte opposta: “Rigettare il ricorso in opposizione proposto dalla ditta “ Controparte_1
poiché inammissibile ed infondato;
[...]
• Per l'effetto, confermare in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto e, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta consegna, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto e quindi nelle more del giudizio di opposizione delle buste-paga e della certificazione unica 2023 anno 2022, condannare la ditta sita in Mosciano S.A. (Te) al Viale Europa n.22, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese della presente procedura di opposizione in favore dell'avv.to Lorenza PATIERNO da distrarsi e quantificarsi nella misura di legge.
• Condannare la ditta al risarcimento danni da quantificarsi in via Controparte_1 equitativa ai sensi dell'art.96 c.p. stante la temerarietà della lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 8.2.2024 la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_1
esecutivo n° 438/2023 del 14.12.2023, con cui si ordinava di consegnare immediatamente all'ex dipendente le buste paga relative alla mensilità di novembre e dicembre CP_3
2022 e la certificazione unica 2023 per l'anno 2022, oltre a rimborsare le spese di ingiunzione, liquidate in € 473,00 per onorari, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore. In pari data è stato notificato atto di precetto per la consegna dei documenti ed il pagamento di € 833,54.
A sostegno della domanda deduceva che, nonostante avesse già provveduto all'invio al lavoratore di tutta la documentazione oggetto di domanda monitoria, provvedeva a trasmettere nuovamente quanto richiesto in data 12.1.2024, oltre che al pagamento delle somme portate in precetto direttamente al difensore distrattario, con espressa riserva di proporre la presente opposizione.
Dopo aver indicato il sistema di certificazione organizzativa dell'azienda, precisava che in data 19 gennaio 2023 la società aveva provveduto all'invio, all'indirizzo Controparte_1
di residenza indicato da controparte nel contratto, della documentazione relativa alla busta paga di dicembre 2022, unitamente a copia dell'avvenuto pagamento delle spettanze del
2 lavoratore, aggiungendo che tale comunicazione dava esito negativo, come da ricevuta depositata da cui risultava “SCONOSCIUTO” all'indirizzo indicato dallo stesso dipendente.
Successivamente, anche la documentazione relativa al TFR e la Certificazione Unica 2023
(relativa all'anno 2022) veniva inviata in data 15.3.2023 al medesimo indirizzo indicato dal e nuovamente lo stesso è risultato “SCONOSCIUTO” all'indirizzo di “Barletta, via CP_3
Pizzi 8”.
Ne conseguiva che la società opponente aveva compiuto tutto quanto in suo potere per inviare la documentazione al essendo allo stesso imputabile la mancata CP_3
comunicazione al datore di lavoro del suo indirizzo di residenza corretto, ovvero di un eventuale cambio di residenza, sicchè la negligenza del lavoratore non poteva costituire il legittimo fondamento di una ingiunzione di consegna di documenti, con l'ulteriore aggravio delle spese legali.
Ad ulteriore supporto della tesi prospettata aggiungeva che nella corrispondenza intervenuta tra le parti a seguito della cessazione del rapporto non si faceva alcun cenno alla omessa consegna delle buste paga oggetto di domanda monitoria.
A fronte delle suddette considerazioni formulava le conclusioni sopra trascritte.
1.2. Si costituiva in giudizio il lavoratore contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava, in particolare, che la società opponente non aveva fornito alcuna prova della consegna delle buste paga richieste, sottolineando come, nonostante in costanza di rapporto di lavoro, ovvero in data 10.11.2022 una raccomandata fosse tornata indietro al mittente datore di lavoro, lo stesso non avesse chiesto informazioni al dipendente insistendo nell'inoltrare le successive raccomandate al medesimo indirizzo.
Assumeva che non vi era la prova del contenuto delle raccomandate, assumendo che le
Per_ buste paga di novembre e dicembre 2022 nonché il Cud per l'anno 2022 erano stati consegnati solo a seguito della notifica del predetto decreto ingiuntivo in data 12.01.2024 ed alla procuratrice.
Chiedeva, dunque, la cessazione della materia del contendere con conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte ivi compresa la condanna della ditta opponente alle spese legali e con condanna di parte opponente ex articolo 96 c.p.c.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite per mancata accettazione della proposta da parte dell'opponente, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 4.12.2024 per discussione con termine per note.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
In particolare la parte opponente ha insistito per l'ammissione della prova orale e nel merito per la revoca del decreto ingiuntivo, mentre la parte opposta ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
2. Va in primo luogo rigettata la richiesta di parte opponente, reiterata in sede di note conclusionali, di ammissione della prova orale. Si ritiene, infatti, che non possa costituire oggetto di prova testimoniale la dimostrazione circa il contenuto delle raccomandate del
13.6.2022 e 19.1.2023, trattandosi di elementi da provare documentalmente.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla consegna delle buste paga, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Ed infatti, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 438/2023 del 14.12.2023, il Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo ha ordinato alla società opponente di consegnare immediatamente a le buste paga relative alla mensilità di CP_3
Per_ novembre e dicembre 2022 e la certificazione unica per l'anno 2022, oltre a rimborsare le spese di ingiunzione, liquidate in € 473,00.
La società opponente, nonostante ritenesse di aver già provveduto in costanza di rapporto di lavoro, ha adempiuto alla statuizione giudiziale, inviando la documentazione richiesta alla procuratrice del dipendente in data 12.1.2024 ed ha altresì versato le somme portate in precetto direttamente al difensore distrattario, con espressa riserva di proporre la presente opposizione.
Ne consegue che a fronte di tale adempimento non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di consegna di cosa mobile, residuando la necessità di trattazione nel merito ai soli fini delle spese di lite del presente giudizio, ed anche in merito agli obblighi restitutori, secondo il principio di soccombenza virtuale.
Ed allora, in virtù del principio di soccombenza virtuale, si ritiene che l'opposizione sia fondata, in quanto la società opponente aveva già provveduto a trasmettere le mensilità di Per_ novembre e dicembre 2022 e la certificazione unica per l'anno 2022 all'indirizzo di
4 residenza indicato dallo stesso lavoratore in costanza di contratto di lavoro, non potendo allo stesso essere imputato l'esito negativo della comunicazione.
Al riguardo si ritiene dirimente ricostruire l'evoluzione cronologica degli eventi.
ha lavorato alle dipendenze della con contratto a CP_3 Controparte_1 tempo determinato dal 15.6.2022 al 23.12.2022 con mansioni di “manovale” - operaio 1° livello - ai sensi del C.C.N.L. Edili – aziende industriali.
Nel contratto di assunzione è espressamente previsto che il luogo di residenza del lavoratore era “Barletta (BT), via Pizzi G, n. 8”.
Nel ricorso in opposizione la società assume di aver inviato, già in Controparte_1
data 19 gennaio 2023, la documentazione relativa alla busta paga di dicembre 2022, unitamente a copia dell'avvenuto pagamento delle spettanze del lavoratore, all'indirizzo di residenza indicato nel contratto di assunzione.
In verità, dalla documentazione allegata a corredo dell'opposizione risulta che la raccomandata inviata in data 19.1.2023 ha riguardato anche la busta paga di novembre 2022
(oltre quella di ottobre 2022, esultante dalla domanda monitoria) con la relativa ricevuta di pagamento (cfr. doc. 7 fas. opp.).
Il dipendente opposto assume, al riguardo, che non vi sarebbe prova del contenuto della suddetta raccomanda, ma la contestazione, così come formulata, appare del tutto generica e comunque infondata.
Ed infatti, dalla documentazione in atti emerge inconfutabilmente che la società opponente ha tramesso al dipendente una raccomandata con invio in data 19.1.2023 indirizzata al luogo di residenza del lavoratore, come indicata in contratto: “Barletta (BT), via Pizzi G, n. 8”.
Come si evince dalla ricevuta della raccomanda il dipendente è risultato sconosciuto al predetto indirizzo in data 24.1.2023.
Circa il contenuto della raccomanda si ritiene di poter evidenziare, quale elemento a supporto della tesi della società opponente, che le buste paga allegate risultano elaborate a ridosso dell'invio della raccomandata. Ed infatti la busta paga di ottobre 2022 risulta emessa in data 3.11.2022 (tale busta paga non è oggetto di domanda monitoria), la busta paga di novembre 2022 risulta emessa in data 12.12.2022, la busta paga di dicembre 2022
(comprensiva di TFR) risulta emessa in data 23.12.2022, con pagamento in data 12.1.2023.
Ne consegue che appare del tutto verosimile che, ottenuto la ricevuta di pagamento della busta paga di dicembre 2023, la società opponente abbia provveduto ad inviare le relative buste paga immediatamente dopo, in data 19.1.2023.
5 Peraltro, non esistevano altre ragioni, per la società opponente, di invio di raccomandata nei confronti del lavoratore.
Le medesime considerazioni possono essere estese in merito alla prova del contenuto della
Per_ raccomandata inviata al lavoratore in data 15.3.2023 contenente la certificazione unica , afferente l'anno 2022. Anche tale raccomandata è stata spedita all'indirizzo di residenza indicato nel contratto ed anche in questo caso l'agente postale riscontrava in data 21.3.2023 che l'indirizzo era sconosciuto.
La società opponente ha depositato anche una lettera di contestazione del 9.11.2022, con cui veniva contestato al lavoratore la sua assenza dal servizio dal giorno 24 ottobre 2022 ed anche tale raccomandata veniva spedita all'indirizzo del poi risultato sconosciuto. CP_3
Valga ancora aggiungere che, a dispetto di quanto assunto dalla parte opposta, la diffida stragiudiziale dell'11.1.2023 da parte del sindacato non contiene in alcun modo la richiesta di consegna delle buste paga oggetto di domanda monitoria, riguardando la pretesa esclusivamente differenze retributive. In tale sede il sindacato non lamentava affatto la mancata consegna di documenti, né peraltro richiedeva alcun documento alla
[...]
CP_1
La società opponente, peraltro, ha dato riscontro a tale diffida già in data 13.1.2023, a cui seguiva nuova comunicazione in data 27.1.23 del lavoratore di richiesta sempre di differenze retributive, seguita dalla comunicazione della società del 9.2.2023 con cui rappresentava quanto segue: “La mia Assistita ha provveduto al pagamento puntuale, integrale e tempestivo di tutto quanto dovuto ai Suoi Assistiti, e non risulta alcuna “mancata corresponsione” di retribuzioni, straordinari, ferie, T.F.R. o altro. Le competenze dei Suoi Assistiti inoltre sono state sempre regolarmente contabilizzate nell'ambito del sistema organizzativo della ditta, per le cui dimensioni è assolutamente impossibile che si sia verificata una svista dell'entità da Lei lamentata. Pertanto, in difetto di una più puntuale qualificazione delle specifiche voci di retribuzione presuntivamente errate, corredata da adeguato materiale probatorio e/o motivazione contabile, la Sua richiesta è da ritenersi irricevibile” (cfr. doc. 12 opponente).
Ebbene, a fronte di tali considerazioni deve ritenersi che la società opponente ha
Per_ provveduto diligentemente ad inoltrare le buste paga maturate e la certificazione unica al solo indirizzo di residenza conosciuto del dipendente, adempiendo così agli obblighi di buona fede e correttezza sullo stesso incombenti.
In altri termini, la circostanza dell'esito negativo dell'invio della raccomandata contenente le buste paga, non può essere imputata al datore di lavoro, il quale si è fatto parte diligente
6 nell'adempiere all'obbligo sullo stesso incombente di consegna delle buste paga, mediante l'invio all'indirizzo indicato nel contratto di lavoro. Né, come assume la parte opposta, la società aveva possibilità di chiedere chiarimenti al dipendente, atteso che lo stesso, per come risultante dai documenti in atti, risultava assente dal servizio sin dal 24 ottobre 2022, sicchè non vi era altro modo per il datore di inviare le buste paga che indirizzarle al luogo di residenza indicato nel contratto di assunzione.
Il lavoratore ha, infatti, l'obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò ad un principio di buona fede e correttezza nel rapporto di lavoro, con la conseguenza che le buste paga inviate all'indirizzo conosciuto è pienamente efficace, oltre che in grado di sollevare il datore di lavoro da ragioni di mancata consegna allo stesso non imputabili.
Appare, infine, alquanto sintomatico che nelle successive comunicazioni intervenute tra le parti (per il tramite del sindacato e dell'assistenza legale) non si sia mai fatto cenno alla richiesta di consegna delle buste paga.
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che l'opposizione sia meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e conseguente restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese legali.
3. Le spese di lite del giudizio di opposizione vanno poste a carico della parte opposta soccombente come da dispositivo (tariffe D.M. n. 147 del 2022, valori minimi stante la non complessità della causa, senza liquidazione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 292/2024 così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all'ingiunzione di consegna delle buste paga;
• in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. n. 438/2023 del 14/12/2023, con conseguente condanna della parte opposta alla restituzione delle somme ricevute dal difensore distrattario;
• condanna parte opposta a rimborsare la parte opponente delle spese sostenute nel giudizio di opposizione che liquida in € 1.029,50 oltre rimborso spese forfettario, Iva e
Cpa come per legge.
7 Teramo, 4.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8