Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 13/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1257 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente inC.DA Parte_1
TERRANOVA 1 95040 MA , CF elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. FAGONE SANDRO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]3 95046 CP_1
PALAGONIA CF elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 dell'avvBUCCIERI FRANCESCO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 9.1.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 e Parte_1 CP_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/08/1999 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di PALAGONIA al n. 14 anno 1999 parte II serie C
l ricorrenti esponevano che con sentenza del 18.9.2023 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 18.9.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 04/08/1999 annotato nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del comune di PALAGONIA al n. 14 anno 1999 parte II serie C al alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo