TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4035/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4035/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANELLI ROBERTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MILANINI PIER ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA BOCCACCIO, 29 MILANO, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2024, le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per via telematica.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1080/21, con cui Parte_1 [...]
, quale cessionaria di un credito (derivante da finanziamento contro cessione/delega del CP_1 quinto dello stipendio derivante dai rapporti risalenti descritti in atti), aveva preteso l'escussione della somma di € 10.435,50.
A fondamento dell'opposizione, è stata dedotta l'usurarietà dei tassi previsti ed applicati. Contr Costituitasi in giudizio, ha contestato le difese dell'opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante Consulenza Tecnica, finalizzata a verificare se il tasso previsto e/o applicato era superiore a quello cd soglia previsto dalla legge: un articolato quesito ha delineato i contorni normativi entro cui doveva procedere la verifica del perito, richiamando i principi sanciti da
C. SS. UU. n. 16303/18 e C. n. 19597/20.
All'esito di lungo ed analitico esame, il CTU ha concluso che: le verifiche effettuate sul tasso corrispettivo hanno evidenziato:
- TEG (interessi corrispettivi) pari al 15,22%, (allegato n. 6);
- tasso soglia di periodo, 1.4.2011 – 13.5.2011, prestiti oltre 5.000 euro contro cessione del quinto dello stipendio
e della pensione, 16,77%, (allegato n. 7); consegue che il tasso corrispettivo contrattuale applicato dalla convenuta risulta nei limiti di soglia.
Quanto poi alle verifiche ex L. 108/96 effettuate sul tasso mora, queste hanno evidenziato:
- TASSO MORA contrattuale = T.A.N. +1% e quindi = 9,7718%+1%=10,77%;
- TEGM+2,1%)x1/4+4%=(11,18%+2,1%)x1/4+4%= 20,60% CP_2 Parte_2
Si deve quindi concludere – in uno con il CTU – che il tasso mora convenuto deve ritenersi nei limiti di legge.
Il CTU ha provveduto a fornire risposta alle osservazioni del CTP dell'opponente, fondate sull'applicazione di criteri di verifica del tasso-soglia già ritenuti infondati sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata.
Quanto ai costi delle polizze sottoscritte dall'opponente, è sufficiente richiamare le difese di parte opposta.
pagina 2 di 3 La polizza rischio impiego, in virtù della quale provvedeva alla liquidazione del Controparte_1 sinistro in favore dell'Istituto Mutuante surrogandosi allo stesso (identificata con il n. 793005), non risulta aver prodotto alcun costo addebitato in contratto, come si legge nelle condizioni economiche espresse nel medesimo al punto D1.
Il costo della polizza vita, con premio unico anticipato lordo pari a € 480,38, risulta già compreso nel calcolo del TEG del finanziamento.
Quanto all'eccezione di prescrizione, è sufficiente osservare che risulta depositata in atti (Doc. 4) la missiva con cui l'Istituto comunicava che alla data del 25 Maggio 2017 residuava ancora una somma dovuta da parte del mutuatario pari a € 10.781,27. Il termine andrebbe dunque (ri)computato da questa data. L'eccezione è, dunque, infondata.
Per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4035/21, così decide: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Parma, 22/01/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4035/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANELLI ROBERTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MILANINI PIER ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA BOCCACCIO, 29 MILANO, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2024, le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per via telematica.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1080/21, con cui Parte_1 [...]
, quale cessionaria di un credito (derivante da finanziamento contro cessione/delega del CP_1 quinto dello stipendio derivante dai rapporti risalenti descritti in atti), aveva preteso l'escussione della somma di € 10.435,50.
A fondamento dell'opposizione, è stata dedotta l'usurarietà dei tassi previsti ed applicati. Contr Costituitasi in giudizio, ha contestato le difese dell'opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante Consulenza Tecnica, finalizzata a verificare se il tasso previsto e/o applicato era superiore a quello cd soglia previsto dalla legge: un articolato quesito ha delineato i contorni normativi entro cui doveva procedere la verifica del perito, richiamando i principi sanciti da
C. SS. UU. n. 16303/18 e C. n. 19597/20.
All'esito di lungo ed analitico esame, il CTU ha concluso che: le verifiche effettuate sul tasso corrispettivo hanno evidenziato:
- TEG (interessi corrispettivi) pari al 15,22%, (allegato n. 6);
- tasso soglia di periodo, 1.4.2011 – 13.5.2011, prestiti oltre 5.000 euro contro cessione del quinto dello stipendio
e della pensione, 16,77%, (allegato n. 7); consegue che il tasso corrispettivo contrattuale applicato dalla convenuta risulta nei limiti di soglia.
Quanto poi alle verifiche ex L. 108/96 effettuate sul tasso mora, queste hanno evidenziato:
- TASSO MORA contrattuale = T.A.N. +1% e quindi = 9,7718%+1%=10,77%;
- TEGM+2,1%)x1/4+4%=(11,18%+2,1%)x1/4+4%= 20,60% CP_2 Parte_2
Si deve quindi concludere – in uno con il CTU – che il tasso mora convenuto deve ritenersi nei limiti di legge.
Il CTU ha provveduto a fornire risposta alle osservazioni del CTP dell'opponente, fondate sull'applicazione di criteri di verifica del tasso-soglia già ritenuti infondati sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata.
Quanto ai costi delle polizze sottoscritte dall'opponente, è sufficiente richiamare le difese di parte opposta.
pagina 2 di 3 La polizza rischio impiego, in virtù della quale provvedeva alla liquidazione del Controparte_1 sinistro in favore dell'Istituto Mutuante surrogandosi allo stesso (identificata con il n. 793005), non risulta aver prodotto alcun costo addebitato in contratto, come si legge nelle condizioni economiche espresse nel medesimo al punto D1.
Il costo della polizza vita, con premio unico anticipato lordo pari a € 480,38, risulta già compreso nel calcolo del TEG del finanziamento.
Quanto all'eccezione di prescrizione, è sufficiente osservare che risulta depositata in atti (Doc. 4) la missiva con cui l'Istituto comunicava che alla data del 25 Maggio 2017 residuava ancora una somma dovuta da parte del mutuatario pari a € 10.781,27. Il termine andrebbe dunque (ri)computato da questa data. L'eccezione è, dunque, infondata.
Per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4035/21, così decide: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Parma, 22/01/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3