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Sentenza 20 aprile 2021
Sentenza 20 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2021, n. 14656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14656 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO OU nato il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI udito il difensore E presente l'avvocato D'ALESSIO MASSIMILIANO del foro di MILANO in difesa di BO OU il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. L Penale Sent. Sez. 4 Num. 14656 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 02/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Milano con ordinanza resa in data 15 dicembre 2020, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano del 6 novembre 2020 -con cui il medesimo rigettava la richiesta formulata dal Pubblico ministero di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Mounìr Kearbouche, con quelli della custodia in carcere- in riforma dell'ordinanza impugnata, ha disposto la sostituzione della misura applicata con quella della custodia cautelare ìn carcere. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione OU HE, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione. 3. Con la doglianza lamenta la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 276 e 299, comma 4 cod. proc. pen,. Ricorda che l'istanza di aggravamento della misura, motivata dall'indisponibilità dell'appartamento nel quale erano stati concessi gli arresti domiciliari, era stata rigettata dal G.I.P. del Tribunale di Milano, per assenza dei presupposti di cui all'art. 276 cod. proc. pen., in assenza di violazioni delle prescrizioni imposte. Osserva che l'asserita indisponibilità del domicilio non è causa di aggravamento della misura cautelare, potendosi provvedere in tal senso, secondo il ghldice di legittimità, solo a fronte della verifica di una condotta di trasgressione che riveli l'inadeguatezza della misura applicata. Sottolinea che, come emerge proprio dalle ordinanze cautelari, l'istanza di aggravamento della misura si è fondata sulla indisponibilità - comunicata nel corso di un controllo alle forze dell'ordine- della proprietaria dell'appartamento, ove l'interessato è stato accolto dalla compagna LI UL, comodataria dell'immobile, ad ospitarlo presso detta abitazione. Richiama la giurisprudenza di legittimità in ordine alle misure domiciliari presso immobile locato, secondo cui è irrilevante la disponibilità del proprietario dell'immobile in ordine all'accoglienza della persona sottoposta alla cautela, rilevando unicamente quella del conduttore_ Assume che mai nessuna prova è stata fornita dell'assunto secondo cui alla compagna del ricorrente sarebbe stata data in comodato solo una stanza dell'immobile e non tutto l'appartamento, essendo l'altra stanza destinata a locazione turistiche, pattuite sulla piattaforma digitale AirBnb, circostanza dalla quale il Tribunale di Milano avrebbe fatto discendere l'impossibilità di adempiere alla prescrizione di divieto di comunicazione con soggetti estranei. Rileva che mai nessuno, pur nel corso dei frequenti controlli, è stato rinvenuto nell'appartamento, al di fuori della compagna LI OV che, pertanto, difettano, in assenza di violazioni delle prescrizioni, i presupposti del ripristino della custodia cautelare. Conclude per l'annullamento della sentenza 2 impugnata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Con memoria di replica depositata in data 26 gennaio 2021 il ricorrente ha ribadito i motivi proposti, sottolineando l'assenza di violazioni legittimanti la sostituzione della misura domiciliare con quella della custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. L'ordinanza impugnata ripercorrendo la vicenda processuale rammenta che OU KB venne stato tratto in arresto il 6 dicembre 2019 e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, per avere detenuto, in concorso con altri, sostanza stupefacente del tipo eroina ed hashish contenuta in una pluralità di involucri;
che la misura fu sostituita con ordinanza in data 9 giugno 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Milano con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna LI UL, sita in Milano, via Ravenna 12, con divieto di comunicare con soggetti diversi dalla medesima e dal difensore;
che con sentenza del 15 ottobre 2020 OU UC veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 32.000,00 di multa;
che con nota del 22 ottobre 2020 il Commissariato della Polizia di Stato, incaricato dei controlli, comunicava che, durante una delle verifiche, le forze dell'ordine erano state accolte nell'appartamento dalla proprietaria Angela CÒ, la quale, chiarito di avere concesso in comodato a LI UL sola stanza, mantenendo l'altra nella propria disponibilità per eventuali locazioni brevi, affermava di non essere a conoscenza dell'esecuzione della misura presso l'abitazione e dichiarava di non prestare il consenso all'esecuzione della misura presso la sua proprietà; che con istanza del 4 novembre 2020 il difensore di OU UC chiedeva di poter sostituire il domicilio per l'esecuzione della misura cautelare con altra abitazione, presso la quale, nondimeno, non veniva reperito nessuno e che, comunque, si trovava in una zona ad alta densità criminale;
che su queste basi il G.I.P. rigettava l'istanza; che con istanza del 7 novembre 2020 il Pubblico ministero chiedeva al G.I.P. il ripristino della custodia cautelare in carcere per sopravvenuto accertamento dell'inidoneità ab origine del domicilio presso il quale erano in esecuzioni gli arresti domiciliari;
che con ordinanza del 10 novembre 2011 il G.I.P. rigettava la richiesta, per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 276 cod. proc. pen., non essendo state poste in essere violazioni delle prescrizioni imposte;
che in data 12 novembre 2020 il pubblico ministero formulava appello avverso l'ordinanza precisando che la richiesta era fondata sul sopravvenuto accertamento dell'inidoneità del domicilio, avuto riguardo alle dichiarazioni della proprietà ed alla conformazione dell'appartamento, posto che esso era costituito da un ingresso 3 comune, due stanze, di cui una in uso alla signora UL, e di una lavanderia comune e che la presenza di ospiti rendeva impossibile l'osservanza della prescrizione in ordine all'assenza di contatti;
che con memoria in data 14 novembre 2020 la difesa ribadiva che l'immobile era stato concesso in uso dalla signora CÒ all'amica LI UL e che l'asserita locazione di una delle due stanze era rimasta senza seguito, posto che come rilevato durante i controlli, mai nessuno era stato rinvenuto nell'immobile oltre alla coppia ed ancora che, in ogni caso, la proprietaria, dopo aver affermato di non consentire all'esecuzione della misura, non aveva risolto il contratto di comodato, sicché l'immobile restava nella legittima disponibilità della convivente dell'interessato. Sulla base di questa premessa il Tribunale per il riesame, in accoglimento dell'appello, ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere di OU UC, rilevando che, pur in assenza di violazioni, era emerso che la proprietaria dell'immobile, essendo venuta a conoscenza della situazione, aveva dichiarato di non essere disponibile ad accogliere il medesimo presso l'appartamento di sua proprietà in regime di arresti domiciliari e che l'utilizzo della seconda stanza per locazioni di breve durata impediva Vosservanza del divieto di contatto con persone diverse dalla compagna e dal difensore. A ciò ha aggiunto che l'intervenuta condanna, con la quale si era dato atto che UC era inserito in un'attività sistematica dì cessione di sostanze stupefacenti, dimostrava la spiccata capacità delinquenziale del medesimo, ciò rilevando sotto il profilo della pericolosità ai sensi dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. 3. La questione posta con il ricorso riguarda l'incidenza del dissenso del proprietario di un immobile che ne abbia concesso il godimento a terzi -in forza di contratto di locazione o di comodato- del medesimo per l'esecuzione di una misura domiciliare, in assenza dì limitazioni contrattuali inerenti all'uso del bene. 4. Va, invero, ricordato che nei contratti che hanno per oggetto il godimento di un bene immobile -indipendentemente dalle modalità di perfezionamento del contratto siano esse di natura consensuale o di natura reale- che prevedano o no una controprestazione, colui che vanta il diritto all'uso del bene ne diviene detentore qualificato, ed il suo potere di fatto sulla cosa è subordinato .a quello del possessore nei limiti delle autorizzazioni o concessioni di questo, come risultanti dal titolo contrattuale. 5. Laddove non siano previste condizioni particolari, dunque, chi abbia titolo di godimento sulla cosa potrà utilizzarla nei limiti dell'uso consentito e proprio della natura della cosa. 6. Il riflesso di questa puntualizzazione in termini di rilevanza del dissenso 4 sulla questione oggetto di esame è evidente, posto che la dichiarazione della proprietaria dell'appartamento, nel quale il ricorrente è domiciliato in regime di arresti, se non è idonea ad incidere sulle vicende contrattuali, in quanto resa alle forze dell'ordine in sede di controllo sulle violazioni della misura cautelare, diviene parimenti indifferente rispetto all'esecuzione della misura cautelare nell'immobile legittimamente detenuto dal comodatario, quando il proprietario non si curi di rappresentare la fonte contrattuale da cui derivano limiti all'uso della cosa, semplicemente asserendo di non consentirne un determinato utilizzo. 7. Ciò premesso -e nell'eccepita mancanza di accertamento sul contenuto del contratto di comodato sia in relazione alla previsione di usi non consentiti, che in relazione alla sua estensione all'intero appartamento o ad una sola delle stanze che lo compongono- stante l'originaria positiva valutazione sull'idoneità dell'immobile per l'esecuzione della misura autocustodiale e l'ininfluenza delle dichiarazioni della proprietaria, per come rappresentate, stante l'assenza di violazioni delle prescrizioni imposte, espressamente escluse dall'ordinanza impugnata, l'ordinanza deve essere annullata. 8. Ed invero, all'assenza di constatazione di violazione di prescrizioni si accompagna la mera ipotesi della sussistenza di condizioni favorevoli alla violazione, determinate dall'eventuale locazione di una delle stanze dell'appartamento, del quale, tuttavia, non è accertata la contestata residuale disponibilità in capo alla proprietaria. 9. Nessun rilievo, infine, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale per il riesame, può assumere, ai fini dell'aggravamento della misura, l'intervenuta condanna per il reato in relazione al quale la medesima è stata disposta, essendo chiaro che la sua sussistenza può giustificare la prosecuzione dell'applicazione della misura cautelare, ma non incide sulla sua modalità, nell'invariabilità delle condizioni di adempimento alla prescrizioni imposte ante e post rispetto alla pronuncia della condanna. 10, Il provvedimento deve, dunque, essere annullato con rinvio per nuovo esame ai Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano Così leciso il 2/02/2021
sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI udito il difensore E presente l'avvocato D'ALESSIO MASSIMILIANO del foro di MILANO in difesa di BO OU il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. L Penale Sent. Sez. 4 Num. 14656 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 02/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Milano con ordinanza resa in data 15 dicembre 2020, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano del 6 novembre 2020 -con cui il medesimo rigettava la richiesta formulata dal Pubblico ministero di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Mounìr Kearbouche, con quelli della custodia in carcere- in riforma dell'ordinanza impugnata, ha disposto la sostituzione della misura applicata con quella della custodia cautelare ìn carcere. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione OU HE, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione. 3. Con la doglianza lamenta la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 276 e 299, comma 4 cod. proc. pen,. Ricorda che l'istanza di aggravamento della misura, motivata dall'indisponibilità dell'appartamento nel quale erano stati concessi gli arresti domiciliari, era stata rigettata dal G.I.P. del Tribunale di Milano, per assenza dei presupposti di cui all'art. 276 cod. proc. pen., in assenza di violazioni delle prescrizioni imposte. Osserva che l'asserita indisponibilità del domicilio non è causa di aggravamento della misura cautelare, potendosi provvedere in tal senso, secondo il ghldice di legittimità, solo a fronte della verifica di una condotta di trasgressione che riveli l'inadeguatezza della misura applicata. Sottolinea che, come emerge proprio dalle ordinanze cautelari, l'istanza di aggravamento della misura si è fondata sulla indisponibilità - comunicata nel corso di un controllo alle forze dell'ordine- della proprietaria dell'appartamento, ove l'interessato è stato accolto dalla compagna LI UL, comodataria dell'immobile, ad ospitarlo presso detta abitazione. Richiama la giurisprudenza di legittimità in ordine alle misure domiciliari presso immobile locato, secondo cui è irrilevante la disponibilità del proprietario dell'immobile in ordine all'accoglienza della persona sottoposta alla cautela, rilevando unicamente quella del conduttore_ Assume che mai nessuna prova è stata fornita dell'assunto secondo cui alla compagna del ricorrente sarebbe stata data in comodato solo una stanza dell'immobile e non tutto l'appartamento, essendo l'altra stanza destinata a locazione turistiche, pattuite sulla piattaforma digitale AirBnb, circostanza dalla quale il Tribunale di Milano avrebbe fatto discendere l'impossibilità di adempiere alla prescrizione di divieto di comunicazione con soggetti estranei. Rileva che mai nessuno, pur nel corso dei frequenti controlli, è stato rinvenuto nell'appartamento, al di fuori della compagna LI OV che, pertanto, difettano, in assenza di violazioni delle prescrizioni, i presupposti del ripristino della custodia cautelare. Conclude per l'annullamento della sentenza 2 impugnata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Con memoria di replica depositata in data 26 gennaio 2021 il ricorrente ha ribadito i motivi proposti, sottolineando l'assenza di violazioni legittimanti la sostituzione della misura domiciliare con quella della custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. L'ordinanza impugnata ripercorrendo la vicenda processuale rammenta che OU KB venne stato tratto in arresto il 6 dicembre 2019 e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, per avere detenuto, in concorso con altri, sostanza stupefacente del tipo eroina ed hashish contenuta in una pluralità di involucri;
che la misura fu sostituita con ordinanza in data 9 giugno 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Milano con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna LI UL, sita in Milano, via Ravenna 12, con divieto di comunicare con soggetti diversi dalla medesima e dal difensore;
che con sentenza del 15 ottobre 2020 OU UC veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 32.000,00 di multa;
che con nota del 22 ottobre 2020 il Commissariato della Polizia di Stato, incaricato dei controlli, comunicava che, durante una delle verifiche, le forze dell'ordine erano state accolte nell'appartamento dalla proprietaria Angela CÒ, la quale, chiarito di avere concesso in comodato a LI UL sola stanza, mantenendo l'altra nella propria disponibilità per eventuali locazioni brevi, affermava di non essere a conoscenza dell'esecuzione della misura presso l'abitazione e dichiarava di non prestare il consenso all'esecuzione della misura presso la sua proprietà; che con istanza del 4 novembre 2020 il difensore di OU UC chiedeva di poter sostituire il domicilio per l'esecuzione della misura cautelare con altra abitazione, presso la quale, nondimeno, non veniva reperito nessuno e che, comunque, si trovava in una zona ad alta densità criminale;
che su queste basi il G.I.P. rigettava l'istanza; che con istanza del 7 novembre 2020 il Pubblico ministero chiedeva al G.I.P. il ripristino della custodia cautelare in carcere per sopravvenuto accertamento dell'inidoneità ab origine del domicilio presso il quale erano in esecuzioni gli arresti domiciliari;
che con ordinanza del 10 novembre 2011 il G.I.P. rigettava la richiesta, per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 276 cod. proc. pen., non essendo state poste in essere violazioni delle prescrizioni imposte;
che in data 12 novembre 2020 il pubblico ministero formulava appello avverso l'ordinanza precisando che la richiesta era fondata sul sopravvenuto accertamento dell'inidoneità del domicilio, avuto riguardo alle dichiarazioni della proprietà ed alla conformazione dell'appartamento, posto che esso era costituito da un ingresso 3 comune, due stanze, di cui una in uso alla signora UL, e di una lavanderia comune e che la presenza di ospiti rendeva impossibile l'osservanza della prescrizione in ordine all'assenza di contatti;
che con memoria in data 14 novembre 2020 la difesa ribadiva che l'immobile era stato concesso in uso dalla signora CÒ all'amica LI UL e che l'asserita locazione di una delle due stanze era rimasta senza seguito, posto che come rilevato durante i controlli, mai nessuno era stato rinvenuto nell'immobile oltre alla coppia ed ancora che, in ogni caso, la proprietaria, dopo aver affermato di non consentire all'esecuzione della misura, non aveva risolto il contratto di comodato, sicché l'immobile restava nella legittima disponibilità della convivente dell'interessato. Sulla base di questa premessa il Tribunale per il riesame, in accoglimento dell'appello, ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere di OU UC, rilevando che, pur in assenza di violazioni, era emerso che la proprietaria dell'immobile, essendo venuta a conoscenza della situazione, aveva dichiarato di non essere disponibile ad accogliere il medesimo presso l'appartamento di sua proprietà in regime di arresti domiciliari e che l'utilizzo della seconda stanza per locazioni di breve durata impediva Vosservanza del divieto di contatto con persone diverse dalla compagna e dal difensore. A ciò ha aggiunto che l'intervenuta condanna, con la quale si era dato atto che UC era inserito in un'attività sistematica dì cessione di sostanze stupefacenti, dimostrava la spiccata capacità delinquenziale del medesimo, ciò rilevando sotto il profilo della pericolosità ai sensi dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. 3. La questione posta con il ricorso riguarda l'incidenza del dissenso del proprietario di un immobile che ne abbia concesso il godimento a terzi -in forza di contratto di locazione o di comodato- del medesimo per l'esecuzione di una misura domiciliare, in assenza dì limitazioni contrattuali inerenti all'uso del bene. 4. Va, invero, ricordato che nei contratti che hanno per oggetto il godimento di un bene immobile -indipendentemente dalle modalità di perfezionamento del contratto siano esse di natura consensuale o di natura reale- che prevedano o no una controprestazione, colui che vanta il diritto all'uso del bene ne diviene detentore qualificato, ed il suo potere di fatto sulla cosa è subordinato .a quello del possessore nei limiti delle autorizzazioni o concessioni di questo, come risultanti dal titolo contrattuale. 5. Laddove non siano previste condizioni particolari, dunque, chi abbia titolo di godimento sulla cosa potrà utilizzarla nei limiti dell'uso consentito e proprio della natura della cosa. 6. Il riflesso di questa puntualizzazione in termini di rilevanza del dissenso 4 sulla questione oggetto di esame è evidente, posto che la dichiarazione della proprietaria dell'appartamento, nel quale il ricorrente è domiciliato in regime di arresti, se non è idonea ad incidere sulle vicende contrattuali, in quanto resa alle forze dell'ordine in sede di controllo sulle violazioni della misura cautelare, diviene parimenti indifferente rispetto all'esecuzione della misura cautelare nell'immobile legittimamente detenuto dal comodatario, quando il proprietario non si curi di rappresentare la fonte contrattuale da cui derivano limiti all'uso della cosa, semplicemente asserendo di non consentirne un determinato utilizzo. 7. Ciò premesso -e nell'eccepita mancanza di accertamento sul contenuto del contratto di comodato sia in relazione alla previsione di usi non consentiti, che in relazione alla sua estensione all'intero appartamento o ad una sola delle stanze che lo compongono- stante l'originaria positiva valutazione sull'idoneità dell'immobile per l'esecuzione della misura autocustodiale e l'ininfluenza delle dichiarazioni della proprietaria, per come rappresentate, stante l'assenza di violazioni delle prescrizioni imposte, espressamente escluse dall'ordinanza impugnata, l'ordinanza deve essere annullata. 8. Ed invero, all'assenza di constatazione di violazione di prescrizioni si accompagna la mera ipotesi della sussistenza di condizioni favorevoli alla violazione, determinate dall'eventuale locazione di una delle stanze dell'appartamento, del quale, tuttavia, non è accertata la contestata residuale disponibilità in capo alla proprietaria. 9. Nessun rilievo, infine, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale per il riesame, può assumere, ai fini dell'aggravamento della misura, l'intervenuta condanna per il reato in relazione al quale la medesima è stata disposta, essendo chiaro che la sua sussistenza può giustificare la prosecuzione dell'applicazione della misura cautelare, ma non incide sulla sua modalità, nell'invariabilità delle condizioni di adempimento alla prescrizioni imposte ante e post rispetto alla pronuncia della condanna. 10, Il provvedimento deve, dunque, essere annullato con rinvio per nuovo esame ai Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano Così leciso il 2/02/2021